CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tik [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio dichiarato in relazione all'esecuzione della pena di un anno di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Gorizia del 5 aprile 2016, e dichiarato inammissibile quella volta all'ammissione all'affidamento in prova terapeutico- riabilitativo. 2. L'imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso