CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che in data 26 ottobre 2021 è pervenuta dichiarazione, a firma del difensore (munito di procura speciale) dell'imputato, con la quale ha rinunciato al ricorso; Considerato, dunque, che il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa; Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore dell'imputato munito di procura speciale, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 --rTo 2022 Il consigliere e ensor Il