CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 28 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 2) dell'addebito provvisorio e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere promossa da [OSCURATO:PERSONA], classe 1968, organizzatore degli incontri con fornitori e acquirenti, datore di direttive per l'approvvigionamento di sostanza stupefacente, per la pianificazione delle riunioni con il resto della rete criminale finalizzati anche alla produzione, lo stoccaggio, alla gestione e alla distribuzione della sostanza stupefacente nonché per impartire periodicamente disposizioni operative. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) è accusato di aver fatto parte dell'associazione con contributo stabile e duraturo consistito nel partecipare alle riunioni operative del gruppo specie in occasione di confronti con altri sodali fornitori di sostanze stupefacenti nonché nel prestare la sua collaborazione per gli scopi illeciti del gruppo reperendo ed individuando mezzi e risorse utili da destinare alla coltivazione delle piantagioni di marijuana nonché allo spaccio delle sostanze stupefacenti anche di altra tipologia. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2) della rubrica (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume che, in relazione al reato contestato, il tribunale cautelare non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme integratici della fattispecie associativa ex art. 74 DPR n.309 del 1990, rendendo una motivazione insufficiente in ordine alla censura sollevata sulla insussistenza del delitto associativo contestato. Invero, ad avviso del ricorrente, non sarebbe evincibile dallo scrutinio dell'ordinanza impugnata un sufficiente iter argomentativo sulla prova del vincolo associativo, né sull'esistenza di una stabile organizzazione di attività personali e di beni economici con l'impegno di approntarli anche in futuro in funzione del perseguimento del programma delinquenziale. Non vi sarebbe del pari adeguata motivazione sull'esistenza del programma delittuoso con la deliberazione di una serie indeterminata di delitti. In realtà l'unica motivazione espressa sarebbe affidata al commento sui singoli episodi risultanti dalle captazioni ambientali dai quali si rinviene, secondo l'impianto accusatorio, la consumazione di un numero elevato di reati scopo. Nulla è stato evidenziato sulla organizzazione del sodalizio, sull'elemento psicologico, né sulla durata dell'accordo criminoso, sul vincolo stabile e permanente rivolto alla consumazione di un numero indeterminato di reati facenti parte di un unico programma criminale, sicché sul punto rimarrebbe soltanto una presunzione di ipotesi associativa. La prova dell'esistenza di una struttura associativa sarebbe totalmente carente, come del resto sarebbe carente la prova della specifica consapevolezza e della volontà, in ciascuno degli indagati, di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito, e di affiancare con il proprio contributo a quello degli altri sodali, al fine di agevolare l'operatività dell'associazione. Difetta, ad avviso del ricorrente, anche la motivazione in ordine alla prova sulla personalità della responsabilità nel reato scopo, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'esistenza del reato associativo ma occorre anche fornire la prova del contributo morale o materiale, necessario od agevolatore, nonché il dolo di concorso desumibile dall'adesione ad un generico programma criminale ovvero dalla definizione dei tratti essenziali dei singoli reati scopo realizzati dai compartecipi. Nel caso in esame, non vi sarebbe alcuna prova dell'adesione al programma delinquenziale e la sussistenza del delitto associativo si desumerebbe dalla sola commissione dei reati scopo. Ma ciò sicuramente non è sufficiente per la prova del reato associativo, essendo comunque, richiesta non soltanto la sussistenza di un accordo criminoso e l'affectio societatis, quanto anche l'esistenza di una struttura organizzativa permanente. Ne consegue che, senza alcuna struttura ed in assenza di un preciso "pactum sceleris", tutto l'impianto accusatorio potrebbe semmai delineare una serie di reati plurisoggettivi inquadrabili nello schema del concorso eventuale ai sensi dell'art.110 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sempre in relazione al reato di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2) della rubrica (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Il ricorrente sostiene che, secondo la ratio decidendi dell'impugnata ordinanza, il suo ruolo si evincerebbe dal coinvolgimento dello stesso in vicende di rilevantissima importanza per la consorteria, quali quelle afferenti i rapporti con Canori, con i fornitori calabresi Pesce e Grasso, cui si aggiunge la partecipazione a più riunioni con gli altri associati, l'attivismo nella coltivazione e nella raccolta dello stupefacente del sodalizio, nonché il protagonismo avuto nell'attentato incendiario ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna di queste risultanze, invero, è stata, a suo avviso, conclamata con certezza. In realtà a carico del ricorrente militano frasi intercettate che sono eventualmente sintomatiche di un suo interesse alla coltivazione in Partinico di una piantagione di canapa indiana e del commercio del prodotto realizzato dopo la fase dell'essiccamento delle piante di marjuana, non già di un suo diretto coinvolgimento in una compagine criminosa volta a realizzare un programma criminale di una serie indeterminata di delitti. Non sarebbe stato neanche accertato che la coltivazione di canapa indiana da parte del ricorrente sarebbe stata finanziata in tutto o in parte con risorse economiche provenienti dalla cassa comune del contestato sodalizio criminoso. Altrettanto incerta appare la contestuale frequentazione dell'indagato con i fornitori di droga laziale e calabresi, finalizzata alla conclusione di acquisti di partite di stupefacenti da destinare al gruppo criminoso siciliano. Del pari insufficiente appare l'iter argomentativo del Tribunale sulla asserita partecipazione del Vitale al raid incendiario in danno del Cusumano. Quanto alle riunioni con altri sodali, a parte il fatto che non risulta conclamato che tutte le frequentazioni tra gli indagati fossero finalizzate ad assumere scelte strategiche e decisioni operative del sodalizio, se si pone mente locale alle intercettazioni raccolte nella fase delle indagini emergerebbero, a suo dire, elementi di estraneità ai fatti contestati. Non risulta, inoltre, che la coltivazione di canapa indiana ascrivibile al ricorrente e il successivo smercio della sostanza stupefacente fossero il prodotto della concertazione del sodalizio criminale e che rappresentassero i vari segmenti della programmazione di una serie indeterminata di delitti, in mancanza, come nella specie, di un programma delittuoso consistente nella commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti.Nel caso de quo, invece, non sussisterebbe minimamente la prova che vi fosse una struttura organizzativa stabile, che potesse cioè garantire un'apprezzabile continuità temporale e delinquenziale e che ad ogni sodale venissero attribuiti compiti tipici in relazione al programma criminale. Tale organizzazione non sarebbe rinvenibile, per mezzi, strutture ed articolazioni e distribuzione dei compiti neanche a livello rudimentale; lo schema riportato nell'ordinanza impugnata sarebbe soltanto quello del presunto costante approvvigionamento di quantitativi di sostanza stupefacente per l'immissione della droga sul mercato locale e dello "spaccio itinerante". 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare applicata (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che l'ordinanza impugnata difetta di motivazione anche in ordine al profilo dell'applicazione di misura cautelare meno grave rispetto a quella applicata con l'ordinanza custodiale. Invero era stato richiesto in subordine la concessione degli arresti domiciliari. Sotto tale profilo la decisione del Tribunale sarebbe soltanto frutto di errata percezione del fatto di reato, del ruolo effettivamente assunto dal ricorrente e del giudizio prognostico poco lusinghiero sulla sua pericolosità e della probabilità di reiterazione del reato. Ricorda che la misura cautelare deve applicarsi sempre che sia adeguata alle esigenze cautelari esistenti in concreto e deve essere graduata in modo tale che la custodia carceraria sia applicata soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Il principio di adeguatezza esige, dunque, che il giudice valuti la specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il Tribunale avrebbe disatteso le discolpe difensive del ricorrente in ordine al tipo dei rapporti ed alla natura degli incontri avuti con [OSCURATO:PERSONA], restando peraltro dubbia la sua effettiva partecipazione alle riunioni contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, in massima parte, articolato sulla base di censure il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità. In sostanza, il ricorrente ha sollevato doglianze tipicamente fattuali, riguardanti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati, in maniera adeguata e non manifestamente illogica, dal giudice di merito. 2. Il primo e il secondo motivo, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono inammissibili sulla base delle seguenti considerazioni. Il tribunale cautelare, con adeguata e logica motivazione, ha giustificato la sussistenza di un grave quadro indiziario circa l'esistenza di un'associazione per delinquere, ritenendo che alla stessa abbia organicamente partecipato il ricorrente. A questo proposito, sono stati valorizzati gli indici fattuali, emergenti dalle risultanze investigative riassunte nelle informative di polizia giudiziaria e ritenuti sintomatici dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale. Tali indici sono stati principalmente individuati: 1) nello svolgimento in comune di condotte consistite nella coltivazione, nel reperimento, nell'acquisto e nell'occultamento delle sostanze stupefacenti; 2) nella programmazione comune delle attività a tali scopi finalizzate, con condivisione di conoscenze in ordine alle fonti di rifornimento; 3) nella congiunta programmazione delle future operazioni con ripartizione dei compiti tra gli associati e con sussidiarietà ed eventuale surrogabilità degli stessi in funzione di reciproca mutualità; 4) nei sequestri di stupefacente e negli arresti eseguiti nel corso delle indagini; 5) nei numerosi delitti-fine accertati, ritenendo gli stessi esplicazione concreta di un più ampio progetto criminale condiviso dal gruppo e della cui realizzazione tutti i sodali concorrevano, offrendo il proprio contributo stabile e continuativo nella reciproca consapevolezza dell'analogo apporto di altri, sicché i comportamenti di ciascuno giovassero a tutti. Come lo stesso ricorrente ammette, la partecipazione al sodalizio è stata desunta dal suo coinvolgimento in vicende di rilevante importanza per la consorteria, quali quelle afferenti i rapporti con Canori, con i fornitori calabresi Pesce e Grasso, cui si aggiunge la partecipazione a più riunioni con gli altri associati, l'attivismo nella coltivazione e nella raccolta dello stupefacente, nonché dal ruolo svolto nell'attentato incendiario ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Innanzitutto, dal testo del provvedimento impugnato, emerge come, dall'analisi delle conversazioni tra presenti registrate a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), quest'ultimo fosse a capo di un'associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. È stato accertato che, nel corso delle conversazioni intercettate, gli interlocutori discutevano, spesso in maniera inequivoca, di attività riconducibili al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli esiti delle attività tecniche di intercettazione sono stati poi riscontrati da mirati servizi di osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria nonché da sequestri di sostanza stupefacente, che hanno cristallizzato in modo univoco i reali temi trattati nel corso delle conversazioni captate. Da ciò il tribunale cautelare ha tratto logico argomento per ritenere l'esistenza di una associazione criminale, operante nel territorio di Partinico, avente ad oggetto la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, con specifico riferimento alla vicenda in esame e contrariamente da quanto apoditticamente asserito dal ricorrente, la esistenza di una vera e propria associazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti è stata ritenuta provata, a livello indiziario, dalla presenza, gravitante intorno alla figura del capo dell'organizzazione, ossia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), di un nutrito numero di• soggetti a costui stabilmente legati da un rapporto di collaborazione e sistematicamente impegnati condotte illecite relative alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti posti in essere sotto la direzione dello stesso Vitale e nell'interesse comune. È stata poi accertata una comune programmazione delle attività finalizzate agli scopi illeciti in precedenza evidenziati, essendo emersa la condivisione da parte dei sodali di conoscenze in ordine alle fonti di rifornimento della droga. Inoltre, lo svolgimento in comune di condotte consistite nella coltivazione, nel reperimento, nell'acquisto, nella conservazione ed infine nell'occultamento delle sostanze stupefacenti, con ripartizione dei compiti tra i vari associati e con sussidiarietà ed eventuale fungibilità degli stessi in funzione di una reciproca collaborazione è stato ritenuto altro sicuro indice di esistenza del sodalizio criminale, avuto anche riguardo al fatto che le conversazioni intercettate hanno attestato la continuità delle condotte di acquisto di droghe, sia pesanti che leggere, l'esistenza di una pluralità di fornitori con i quali il nucleo fondamentale del sodalizio intratteneva rapporti stabili, consistiti anche nel costante ed assiduo impegno profuso da tutti i sodali nell'individuazione di luoghi in cui impiantare le coltivazioni di marijuana, al fine di potenziarne ed incrementarne la produzione. Accertata pertanto la ricorrenza dei requisiti strutturali del delitto associativo contestato al ricorrente con l'addebito provvisorio, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), il tribunale cautelare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ritenuto accertati tutti gli elementi posti a fondamento della prova cautelare circa la partecipazione del ricorrente stesso all'associazione criminale. Quanto ai rapporti con i personaggi laziali (Canori, Carbonaro e [OSCURATO:PERSONA]), il collegio cautelare ha chiarito come fosse emersa la prova circa il fatto che il ricorrente avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA], cognato del capo dell'organizzazione e suo più stretto collaboratore, in una trasferta romana, programmata il realizzata nell'interesse del gruppo criminale, volta ad incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornitore di sementi da utilizzare per realizzare successive coltivazioni di marijuana. A questo proposito, il dato cautelare è stato corroborato dagli esiti di un servizio di osservazione predisposto in data 7 marzo 2018 all'interno della sala arrivi dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, che consentivano di acclarare come [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) avesse appunto accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio a Roma. Quanto poi ai rapporti intrattenuti con i calabresi, idonei a dimostrare la concreta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, essi sono emersi dall'esame delle conversazioni ambientali tra presenti riportate nell'ordinanza impugnata da pagina 28 a pagina '31. È stato infine accertato anche un attivo e diretto coinvolgimento del ricorrente in un attentato incendiario compiuto in data 12 ottobre 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La prova cautelare del diretto coinvolgimento del ricorrente in tale attentato è stata tratta dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dei luoghi teatro degli eventi, le quali hanno consentito di ritenere che la mattina dei fatti il ricorrente, unitamente ad altri soggetti, avesse preso parte attiva all'atto intimidatorio. Tutte queste circostanze, contrariamente all'assunto formulato dal ricorrente dell'atto di gravame, hanno ampiamente consentito di ritenere un attivo coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminale. 3. Al cospetto di tali precise risultanze, per lo più trascurate con i motivi di ricorso e del tutto univoche quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tanto per l'esistenza dell'associazione criminale quanto per la ritenuta partecipazione organica del ricorrente al reato associativo, le doglianze difensive sollevate - in presenza di una motivazione ampiamente adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nonché conforme ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione degli elementi strutturali dell'associazione dedita al narcotraffico alla partecipazione organica ad essa - si risolvono in censure di fatto, con le quali il ricorrente, sulla base di mere asserzioni e senza seriamente confrontarsi con il grave quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, e in precedenza riassunto, postula una ricostruzione dei fatti del tutto singolare e sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità.Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). A questo proposito deve essere ricordata la lezione interpretativa, cronologicamente non recente ma sempre presente nell'insegnamento, secondo la quale, avuto riguardo alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e tanto con gli adattamenti che si rendono necessari in considerazione del particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit., in motiv.). 4. Anche il terzo motivo non è ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha premesso (e il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione sul punto) che, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale sicché, in tale ipotesi, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo, tale cioè da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria, specificando come, nella presente vicenda, detta duplice presunzione relativa non è apparsa superata dall'allegazione di alcun elemento di segno significativo. Il tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari anche a prescindere dalla ricordata presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza come se i giudici cautelari avessero dovuto motivare in ordine all'esistenza dei pericula sulla base delle regole ordinarie di giudizio, capovolgendo, peraltro senza scalfire la congrua e logica motivazione dei giudici cautelari, la prospettiva che informa la decisione sul punto. Egli, invece, avrebbe dovuto indicare dapprima sulla base di quali elementi riteneva che la presunzione poteva e doveva ritenersi vinta e successivamente avrebbe dovuto attaccare il provvedimento impugnato per la ritenuta carenza dei pericula libertatis o, quanto alla scelta della misura, per l'adeguatezza di una misura diversa da quella carceraria a salvaguardare i pericula. Mancando ciò, il motivo di ricorso deve ritenersi, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell