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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 29300/2024

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DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27791/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]., società cessata, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 4266/2015 depositata in data 12/10/2015e non notificata;udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’Agenzia delle E ntrate emetteva separati avvisi di accertamento parziale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per trasparenza nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recuperando a imposizione maggior reddito di impresa in relazione alla plusvalenza da cessione di azienda di commercio al minuto di ferramenta, utilizzando il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro.

2. Gli appelli , separatamente proposti dell’ufficio contro le sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti, previamente riuniti, erano parzialmente accolti dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, che quantificava la plusvalenza nella differenza tra il valore definitivo della cessione (corrispettivo determinato ai fini della imposta di registro) e il valore del patrimonio netto.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della cessata società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 , laddove la CTR ha omesso di pronunciare sulla questione, riproposta in appello, per cui la società aveva dichiarato la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si de d uce viol a zione dell’ a rt. 2697 cod.civ. e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , laddove la CTR ha dato rilievo esclusivo ai fini del calcolo della plusvalenza al valore venale quantificato ai fini dell’imposta di registro.

Con il terzo motivo si deduce « annullabilità dell’avviso di accertamento in forza della sopravvenuta norma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015»che esclude che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore quantificato ai fini dell’imposta di registro.

2. Occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio litisconsorte necessario presente nel giudizio di appello.

Pertanto, la causa va rinviataa nuovo ruolo.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27791/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]., società cessata, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 4266/2015 depositata in data 12/10/2015e non notificata;udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’Agenzia delle E ntrate emetteva separati avvisi di accertamento parziale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per trasparenza nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recuperando a imposizione maggior reddito di impresa in relazione alla plusvalenza da cessione di azienda di commercio al minuto di ferramenta, utilizzando il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro. 2. Gli appelli , separatamente proposti dell’ufficio contro le sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti, previamente riuniti, erano parzialmente accolti dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, che quantificava la plusvalenza nella differenza tra il valore definitivo della cessione (corrispettivo determinato ai fini della imposta di registro) e il valore del patrimonio netto. 3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della cessata società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 , laddove la CTR ha omesso di pronunciare sulla questione, riproposta in appello, per cui la società aveva dichiarato la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si de d uce viol a zione dell’ a rt. 2697 cod.civ. e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , laddove la CTR ha dato rilievo esclusivo ai fini del calcolo della plusvalenza al valore venale quantificato ai fini dell’imposta di registro. Con il terzo motivo si deduce « annullabilità dell’avviso di accertamento in forza della sopravvenuta norma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015»che esclude che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore quantificato ai fini dell’imposta di registro. 2. Occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio litisconsorte necessario presente nel giudizio di appello. Pertanto, la causa va rinviataa nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così de
Sentenza Cassazione n. 29300/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris