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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07124/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25722/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pinto-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuela Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AlbertoAstolfi-controricorrente-nonché controIw [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.14472/2024 depositata il 23/05/2024.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il ricorso riguarda l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione harespinto il gravame proposto contro la sentenza n. 3078/2019 con la qualela Corte d'appello di Venezia aveva confermato la decisione resa in primogrado nel giudizio promosso, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IW Banks.p.a.Come si legge nella parte dell’ordinanza relativa alla ricostruzione delcontenzioso, l’attore aveva dedotto di aver sottoscritto: in data 3.7.2000,con la [OSCURATO:SOCIETA]., un contratto di negoziazione, ricezione etrasmissione di ordini d’acquisto e vendita di strumenti finanziari; in data7.11.2002, un ulteriore contratto relativo alla negoziazione di strumentifinanziari; trasformatasi la [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA]., di aversottoscritto con quest’ultima il contratto relativo alla prestazione di servizibancari e d’investimento, con conto-trading; di aver operato dal 2008 inderivati, accumulando perdite; fino a che, nel 2011, la banca, a fronte diun saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia,aveva venduto azioni Telecom Italia possedute dal cliente, chiudendo 35contratti derivati.

Ciò premesso, lamentava che la banca convenuta nonl’avesse informato dell’inadeguatezza delle operazioni, non gli avessecomunicato le perdite superiori alla soglia predeterminata conl’intermediario e non gli avesse richiesto la ricostituzione dei margini digaranzia prima di chiudere i contratti derivati.

Pertanto, chiedeva ilrisarcimento dei danni pari alle perdite subite in ragione delle suddetteoperazioni.2.

Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, esponendo che:(i) la banca aveva avvisato il cliente della non appropriatezza delleoperazioni; (ii) quest’ultimo era consapevole del funzionamento deiderivati e di rischi connessi; (iii) non sussisteva un nesso di causalità traNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’asserito inadempimento della banca e il danno, che secondo l’attoresarebbe consistito nel fatto che la chiusura anticipata delle operazioni nongli avrebbe permesso di ridurre le perdite profittando della chiusura inrialzo degli indici; (iv) era stato provato che la banca aveva comunicatoall’attore il superamento della soglia pattuita di euro 2000,00 di perditepotenziali, ed anche richiesto il ripristino dei margini di garanzia, prima diavvalersi della facoltà di chiudere le posizioni e di vendere i titoli indeposito per coprire con il ricavato le perdite dei derivati.3.- La Corte di Appello aveva respinto il gravame contro la predettadecisione osservando – per quanto qui ancora interessa - che:a) emergeva la contraddittorietà delle argomentazioni difensivedell’appellante il quale aveva lamentato, da un lato, che la banca avesseconsentito il compimento per tre anni di operazioni speculative sustrumenti derivati, dall’altro, che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ne avessebloccato l’operatività in ragione delle consistenti perdite accumulate:risultava, invero, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato la mail del 10.8.2011con cui protestava per l’iniziativa della banca, assicurando che «nellapeggiore delle ipotesi la perdita si sarebbe azzerata entro la fine dell’annosuccessivo» e sostenendo che la chiusura della posizione gli avevaimpedito di ridurre le perdite, data la forte chiusura al rialzo di alcuni indiciborsistici internazionali: perciò l’attore, lungi dal contestare che la bancagli avesse consentito di compiere le operazioni rischiose, rivendicava ildiritto di proseguire con l’attività speculativa che, evidentemente, nonriteneva inappropriata alle sue conoscenze e alla sua conoscenza deimercati finanziari;b) tale contraddittorietà delle tesi difensive dell’appellante era già statarilevata dal Tribunale, che aveva escluso il nesso di causalità tra lecomunicazioni con cui la banca avrebbe dovuto indurlo a desistere dalcompimento dell’attività speculativa e il danno che si sarebbeconcretizzato non per la prosecuzione dell’operatività sui derivati, ma perNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026la cessazione della stessa; ciò nonostante, l’appellante non avevacensurato il suddetto rilievo sulla contraddittorietà delle difese,continuando a dolersi, sia che gli fu consentito di effettuare ulteriorioperazioni speculative, sia che tale operatività gli fu improvvisamentesospesa;c) era stata rispettata la forma scritta del contratto-quadro, avendol’attore concluso un primo contratto con la banca il 7.11.2002, e unulteriore contratto scritto di adesione ai servizi di IWBank (nuovadenominazione dell’intermediario), mentre il 25.4.05 era stato sottoscrittoil contratto di adesione all’operatività in derivati; la banca non prestavapiattaforma di trading-online messa a disposizione dall’intermediario;d) il motivo d’appello riguardante la violazione dell’art. 55 Reg.

Consobn. 16190/07 (con riguardo alla mancata comunicazione delle perditesuperiori alla soglia predeterminata convenuta con l’intermediario) eragenerico, essendosi limitato l’appellante ad affermare che la banca nonaveva comunicato le perdite e a contestare un documento prodotto dallabanca (avente ad oggetto il contenuto delle mail inviate all’appellante)senza chiarire se tali comunicazioni non erano state ricevute, oppure senon avevano un contenuto corretto, omettendo anche di spiegare leragioni per le quali i documenti suddetti non avrebbero valore;e) in ogni caso, le comunicazioni predette avevano un valoreinformativo, per cui dalla loro omissione non conseguiva necessariamenteuna pretesa risarcitoria, occorrendo, al riguardo, che il cliente non si fossereso conto autonomamente delle perdite cagionate dai derivati sì che ildanno potesse configurarsi nell’aggravio della perdita della posizione nontempestivamente chiusa; al riguardo, l’appellante non aveva allegato dinon essersi reso conto del superamento della soglia predeterminata e diavere, perciò, mantenuto aperte le posizion negative, considerato, altresì,che venivano in rilievo centinaia di operazioni compiute con cadenzaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026giornaliera, ed aveva continuato ad operare in derivati con la necessariaconsapevolezza che l’entità delle perdite superava il capitale diriferimento;f) le doglianze dell’appellante nascevano dalla confusione in cui egli eraincorso tra il “capitale di riferimento” – che indica la soglia di perditasuperata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamentonegativo dell’operazione – con i “margini di garanzia” richiesti percontinuare ad operare in derivati, i quali possono comportare perditesuperiori al capitale investito; lo stesso appellante non aveva contestatoche, in caso d’insufficienza della liquidità a coprire i margini di garanzia, ilsistema rigettava automaticamente l’ordine del cliente; tuttavia, a suoparere, il limite di operatività avrebbe dovuto dipendere non dalla liquiditàdisponibile, bensì dal capitale di riferimento, che secondo lui avrebbedovuto essere “ricostruito” ogni volta che la perdita superava la sogliaprevista di 2.000 euro: il che era errato in quanto l’importo predettorappresentava non già un capitale conferito per l’operatività in derivati,cioè un capitale in qualche modo vincolato per poterlo impiegare nelcompimento di operazioni in derivati, bensì una soglia di allertaconvenzionalmente determinata, fermo restando che la concretaoperatività dipendeva dalla volontà del cliente e dall’esistenza di marginidisponibili;g) né l’art. 55 Reg.

Consob, né altre norme prevedevano l’obbligodell’intermediario di intervenire chiudendo le posizioni aperte ed inibendoil compimento di ulteriori operazioni; nella specie veniva, piuttoosto, inrilievo l’art. 4, c.3, delle condizioni generali di contratto secondo il quale,successivamente all’apertura delle posizioni, il cliente deve mantenerecontinuativamente in deposito presso la banca i margini di garanziarichiesti a pena della facoltà della banca di procedere, di sua iniziativa, allachiusura delle posizioni del medesimo cliente; dal che si desumeva che labanca non era tenuta a bloccare l’operatività del cliente, avendo peròNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026facoltà di farlo non nel caso di superamento della soglia capitale diriferimento indicato nel contratto, ma esclusivamente qualora fosserovenuti meno i suddetti margini; la banca era, dunque, legittimamenteintervenuta il 9.8.11 a seguito della perdita dei margini, mentre si sarebberesa inadempiente agli obblighi contrattuali se avesse precedentementechiuso posizioni in derivati aperte dal cliente in presenza di margini digaranzia;h) parimenti legittima era stata la vendita dei titoli azionari TelecomItalia a copertura delle perdite maturate poiché, a norma dell’art.

A9 dellecondizioni generali di contratto, l’appellante aveva riconosciuto che ilconto-deposito titoli fungeva da rapporto di provvista per le operazionieffettuate, ed era vincolato a garanzia per tutta la durata del contratto perla soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della banca, nonchédi ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddettaoperatività;i) non avendo la banca svolto attività di consulenza finanziaria, non eraapplicabile l’art. 40 Reg.

Consob 16190/07, bensì l’art. 42 del medesimoregolamento, secondo il quale, nella prestazione dei servizi d’investimentodiversi dalla consulenza in materia d’investimenti e dalla gestione diportafogli, gli intermediari verificavano il livello di conoscenza edesperienza del cliente necessario alla comprensione dei rischidell’investimento offerto o richiesto, e tale valutazione di appropriatezzaera stata correttamente effettuata dall’intermediaria, secondo quantoaccertato dal Tribunale e non fondatamente e adeguatamente contestatodall’appellante.4.- La Corte di Cassazione – adita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi -ha respinto il ricorso- per quanto qui ancora interessa - per le seguentiragioni.a) Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente lamentava che la Corted’appello avesse erroneamente ritenuto che la banca avesse provato diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026aver comunicato al cliente che le operazioni in derivati compiute avevanogenerato perdite superiori a euro 2420,00 al 24.12.08, poiché ildocumento prodotto dalla banca in primo grado era privo di valenzaprobatoria, in quanto mero elenco di asserite mail che sarebbero stateinviate al ricorrente dal gennaio 2009 - ha ritenuto che la censura fosseinammissibile, poiché: (i) la Corte d’appello sul punto aveva statuito che lacontestazione dell’accertamento effettuato dal Tribunale circa lasussistenza delle comunicazioni di cui all’art. 55 Reg.

Consob 16190/2007(a mente del quale gli intermediari «comunicano al cliente eventualiperdite che superino una soglia predeterminata convenuta tral’intermediario e il cliente…») era inammissibile in quanto generica (poichéa fronte della produzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui tali comunicazioni erano state effettuate, l’investitoreappellante non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non erano statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppure spiega[l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 di controparte»,contenente elenco delle e-mail inviate); (ii) a tale statuizione il ricorrenteaveva obiettato che non era vero che la sua contestazione in appello erastata generica, «in quanto il tabulato [l’elenco cioè delle e-mail], in difettodi mail allegate per esteso, non prova il contenuto delle comunicazioni»,ma detta obiezione avrebbe dovuto essere formulata con l’atto di appello,ove il ricorrente neppure deduceva averla formulata; (iii) il ricorrente nonaveva censurato l’autonoma ratio decidendi per cui la violazionedell’obbligo di comunicazione non comportava, comunque, l’automaticosorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse dinon essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitaledi riferimento e che, se lo avesse saputo, avrebbe smesso di investire inquei prodotti: il che però l’appellante non aveva dedotto.b) Quanto al secondo motivo – con cui il ricorrente lamentava che laCorte d’Appello avesse respinto la censura riguardante l’omissione, daNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026parte della banca, della comunicazione delle perdite effettive o potenzialisuperiori al 50% della provvista, di cui all’art. 28, reg.

Consob 11522/98,richiamato nell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 cit. - ha osservato che il motivo, declinato come violazione dilegge, era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto –il richiamo dell’art. 28 reg.

Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizionigenerali di contratto – che non risultava dalla sentenza impugnata e nonpoteva essere accertato nel giudizio di legittimità.c) quanto al terzo motivo – con cui il ricorrente si doleva sia dellaviolazione dell’art. 28 reg.

Consob 11522/98 (vigente alla sottoscrizionedel contratto e poi abrogato dal reg. 9 Consob del 2007 e, comunque,richiamato con “rinvio fisso” dalle condizioni generali di contratto), siadell’«omessa valutazione» del «fatto» della violazione del predetto art. 28– l’ha ritenuto inammissibile per diverse ragioni: (i) della tesi delricorrente che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto,l’abrogato art. 28 reg.

Consob 11522/1998 e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; invece,sul punto il ricorso era generico, limitandosi il ricorrente a dedurre di averriproposto la questione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto diappello, senza tuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto dellesue difese al riguardo nel giudizio di gravame; tanto più che – comerilevava correttamente la controricorrente – della medesima questionenon vi era traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado diappello e trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata; (ii) laquestione - come già osservato nel disattendere il motivo precedente-presupponeva l’accertamento di un fatto – ovvero il richiamo dell’art. 28reg.

Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contrattodel 25.4.2005 – che non risultava dalla sentenza impugnata e che certoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026non poteva avvenire in sede di giudizio di legittimità; (iii) il fatto che con ilmotivo si denunciasse anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.c., riguardante, appunto, gli accertamenti di fatto, noncambiava la conclusione di inammissibilità perché, quale fatto nonesaminato dal giudice di appello, il ricorrente indicava «la violazionedell’art. 28 reg.

Consob n. 11522/1998 richiamato nell’art. 4 dellecondizioni del contratto di adesione alla operatività derivati sottoscritto il25.4.2005», la quale violazione non era, in realtà, un “fatto” storico (nelsenso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass.

S.U.8053/2014), bensì, appunto, una valutazione; (iv) il motivo si basava suun documento prodotto soltanto nel giudizio di cassazione, in violazionedell’art. 372 c.p.c., (l’allegato B2 al ricorso per cassazione; invero, dettodocumento – che, in tesi del ricorrente, corrispondeva al medesimodocumento prodotto dalla banca nel giudizio di primo grado con l’allegato6 alla comparsa di costituzione e risposta – era, invece, diverso da quelloeffettivamente prodotto a suo tempo dalla banca con detto allegato 6,come precisato dalla controricorrente, il quale allegato 6 non faceva alcunriferimento all’art. 28 reg.

Consob 11522/1998, come risultava dalfascicolo di parte di primo grado della controricorrente, prodottounitamente al controricorso per cassazione).d) Quanto al quarto e quinto motivi di ricorso – con cui il ricorrentelamentava (quarto motivo ) che la Corte d’appello avesse malinterpretando l’art. 4 delle condizioni generali di contratto, violando iprincipi ermeneutici, nella parte in cui aveva affermato che l’appellanteconfondeva il capitale di riferimento, quale soglia di perdita superata laquale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento negativodell’operazione, con i margini di garanzia, che erano determinati volta pervolta dalla piattaforma di trading della banca, e dipendevano dalla liquiditàdisponibile e, in subordine, (quinto motivo), che la Corte d’appello avesseadottato una motivazione apparente in ordine alla questione dellaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancata comunicazione delle perdite e delle successive operazioni con ilsuperamento dei margini di garanzia, dedotte sempre con riferimentoall’art. 4 delle condizioni generali di contratto – ha ritenuto che tali motivierano, a loro volta inammissibili, in conseguenza di quanto già osservato aproposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28reg.

Consob 11522/1998, asseritamente richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto.5. – Contro detta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper revocazione affidato a tre motivi.

Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], (FIDEURAM), quale società beneficiaria- per effetto discissione di [OSCURATO:SOCIETA] per atto notarile dell’11/1/22 - del ramo dicontroversia, ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si chiede la revoca dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 n. 4) c.p.c., in relazione al motivo n. 1del ricorso per cassazione - con il quale la sentenza della Corte di Appelloera stata censurata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 55 Reg.

Consob n. 16190 del 2007, oltre chedegli artt. 2697 cc, 2712 cc, 115 c.p.c. – in quanto, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbesempre sostenuto – anche nel ricorso - di non aver ricevuto lecomunicazioni oggetto del motivo di gravame, specificando in quali attiprocessuali la deduzione era contenuta (memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, comparsa in primo grado conclusionale, e poi con l’appello, doveaveva dedotto che la Banca non aveva ottemperato all’obbligo dicomunicazione ex art. 55 Reg.

Consob, poiché aveva depositato untabulato illeggibile, non idoneo a provare alcunché.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Perciò, conclude, l’affermazione della Corte di Cassazione, secondo laquale il ricorrente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto lecomunicazioni, contrasterebbe con il tenore letterale dello stesso ricorsoper cassazione (indica il ricorso per cassazione, fine pag.10).

Sitratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».Inoltre contrasterebbe, a suo dire, con il tenore letterale degli atti anchel’affermazione della Corte, secondo la quale «Ulteriore ragione diinammissibilità è che non viene neppure censurata, dal ricorrente,l’autonoma ratio decidendi per cui la violazione dell’obbligo dicomunicazione non comportava comunque l’automatico sorgere di unaresponsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersireso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale diriferimento e che se lo avesse saputo avrebbe smesso di investire in queiprodotti: il che però l’appellante si era guardato dal dedurre»; e ciòpoiché: a) a pag. 3 e 4 dell’atto di appello si leggeva: «per avere unminimo di capacità nel maneggiare gli strumenti derivati servono anni eanni di approfondimenti ed esperienze pratiche, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] inizia aoperare il 12 dicembre 2008 e in ogni caso limita il rischio sopportabile auna perdita potenziale di euro 2.000»; «…nonostante ciò in entrambi i casiIwbank continua a prelevare dal conto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per ricostruire imargini e consente successive aperture di posizioni.

In pochi giorni parteNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026200.000 euro…»; b) e nel ricorso per cassazione, era scritto che «In pocotempo parte ricorrente, senza avvedersi delle ingenti perdite, maturava undebito nei confronti della banca di oltre 200 mila euro; ciò nonostante, lagestione dei derivati da parte della Banca consentiva al sig. [OSCURATO:PERSONA] dioperare, vincolando contra legem le disponibilità patrimoniali del clientepresso la banca, non facendo comprendere così la vera entità della perditadel cliente.

La drammatica situazione si protrasse per tre anni durante iquali la banca non operò le garanzie di legge.

SOLO In data 9 agosto 2011la Banca bloccava l’operatività (con un ritardo di oltre tre anni)..».Quindi, conclude il ricorrente, anche sotto tale aspetto la motivazionedella Corte di Cassazione sarebbe contraddetta dal contenuto degli attiindicati dai quali si evincerebbe che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] operava nellaconsapevolezza della presenza di un limite di rischio sopportabile a unaperdita potenziale di euro 2.000,00, il che significa che non volevaassumere un rischio superiore ad euro 2.000!»Si tratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».1.1-Il motivo, che riguarda due passaggi motivazionali dell’ordinanzaimpugnata, è chiaramente inammissibile.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giova ricordare che ai fini della revocazione della sentenza per errore difatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino iseguenti presupposti:a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore digiudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamentepercettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente esclusoo accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di uncontrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto;c) in particolare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazionedella sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.,deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte puòesaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante dellasentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenzadeve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamenteviene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto didiscussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura,infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente naturavalutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890;Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929).Ciò posto, nel caso di specie nella decisione di cui la ricorrente chiedeora la revocazione non vi è spazio per il riconoscimento dell’errorerevocatorio non essendosi la decisione affatto basata sulla «supposizione»invocata.1.2- Come risulta dalla stessa illustrazione del ricorrente la Corte diCassazione non ha affatto affermato che il ricorrente non aveva maidedotto di aver ricevuto le comunicazioni, semplicemente perché nelpassaggio argomentativo - indicato dal ricorrente – la Corte motiva unadelle ragioni per cui rileva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, enel farlo - in punto deduzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il ricevimento dellecomunicazioni della banca - si limita a riportare (peraltro tra virgolette,quindi inequivocabilmente) quanto affermato dalla Corte d’appello permotivare – a sua volta - l’inammissibilità del motivo d’appello pergenericità («La Corte d’appello ha statuito che la contestazionedell’accertamento, effettuato dal tribunale, della sussistenza delle 123comunicazioni di cui all’art. 55 Reg.

Consob 16190/2007 (a mente delquale gli intermediari «comunicano al cliente eventuali perdite chesuperino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e ilcliente…») era inammissibile in quanto generica.

A fronte, infatti, dellaproduzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui talicomunicazioni erano state effettuate, l’investitore appellante si eralimitato ad obiettare che le comunicazioni non erano state inveceNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026effettuate, ma non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non eranostate ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppurespiega [l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 dicontroparte»); e per concludere che a dette statuizioni della Corted’appello – di inammissibilità per genericità del motivo d’appello - ilricorrente in cassazione obiettava che non era vero che la suacontestazione era generica, con un argomento («il tabulato [l’elenco cioèdelle email], in difetto di mail allegate per esteso, non prova il contenutodelle comunicazioni») che – in quanto volto a specificare la doglianza -avrebbe dovuto proporre in appello, ove in effetti neppure affermava diaverlo dedotto.E’ perciò evidente che l'errore di cui si duole il ricorrente riguardava –semmai- la sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sonostati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, quindi, il viziodella sentenza doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820).1.3- Quanto alla seconda argomentazione oggetto del motivo direvocazione neppure si comprende in che termini conterebbe l’errorepercettivo decisivo che il ricorrente lamenta, poiché con la stessa la Cortesemplicemente sottolinea che la censura alla statuizione di inammissibilitàper genericità del motivo d’appello, non era l’unica ratio decidendi dellaCorte di merito, che, invero, aveva, con ulteriore «autonoma ratiodecidendi», statuito che «la violazione dell’obbligo di comunicazione noncomportava comunque l’automatico sorgere di una responsabilità, maoccorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimentidel superamento della soglia del capitale di riferimento e che se lo avessesaputo avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che peròl’appellante si era guardato dal dedurre»: ratio che il ricorrente incassazione non aveva aggredito con conseguente stabilità della decisione.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Non si vede perciò in cosa consista l'errore c.d. di percezione cheavrebbe indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti dicausa.2.- Con il secondo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 numero 4) c.p.c., in relazione ai motivin. 2 e 3 del ricorso per cassazione.Quanto al secondo motivo - posto che il ricorrente si doleva ex art. 360n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg.

Consob11522/1998 espressamente richiamato dall’art. 4 delle condizioni generalidel contratto (c.d. rinvio fisso), nonché per violazione e/o falsaapplicazione dell’art 1362 cc e dell’art. 2697 c.c. - la Corte di Cassazionelo avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto il T.U.B. e ilT.U.F. attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosiaspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari medianteregolamenti cui è riconosciuta natura di atti normativi.Quanto al terzo motivo - posto che il ricorrente aveva denunciato lamedesima circostanza di cui sopra ma in relazione all’omesso esame di cuial punto 5 dell’art. 360 c.p.c. - la Corte di cassazione aveva erroneamenteritenuto che della tesi esposta nel motivo non vi fosse traccia nellasentenza impugnata e che nel ricorso non fosse precisato come e quandoessa fosse stata proposta nel giudizio di appello, perché, nel ricorso percassazione era dedotto che «Con l’atto di appello, la difesa di partericorrente ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione allaviolazione dell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 che richiamava espressamente l’art. 28 Reg.

CONSOB n.11522/1998, peraltro in vigore al momento della sottoscrizione delcontratto, evidenziando che l’informativa ivi prevista non era stataeffettuata nei confronti di parte ricorrente.

In ogni caso, anche seabrogata, la normativa di cui all’art. 28 e 31 [OSCURATO:PERSONA], è statoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiamata in contratto mediante un cd [OSCURATO:PERSONA], insensibile allevicende modificative ed estintive della medesima norma» (Ricorso percassazione pag. 13); inoltre erano molteplici i riferimenti contenutinell’atto di appello sul punto (che riporta).

Perciò - afferma il ricorrente -erroneamente la Corte di cassazione avrebbe «affermato su tale motivo diappello» che «Su tale questione il motivo di gravame rimaneeccessivamente generico e perciò inammissibile, limitandosi l’appellantead affermare che “non è altrettanto vero cha la banca abbia comunicato aisensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento Consob, ilconseguimento di una perdita effettiva o potenziale superiore al 50, comepiù volte dichiarato, non avendo nessun valore, in tal senso, il doc 22prodotto da controparte, e più volte contestato” (pag. 22 atto di citazionein appello).

Non chiarisce l’appellante se le comunicazioni non sono statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto; neppure spiegaperché non avrebbe valore il doc. n. 22 di controparte» (ordinanza pag .La Corte di Cassazione – conclude - avrebbe dovuto rilevare il mancatoadempimento dell’onere di parte resistente di provare di aver inviato unainformativa completa in base ai recenti principi di legittimità elaboratisull'art. 28, comma 3, del Reg.

Consob n. 11522 del 1998, (cita Cass. n.31896/2018; Cass. 19013/2017) ed afferma che si tratterebbe di errorepercettivo, che aveva indotto la Corte di cassazione a fondare lavalutazione della situazione processuale sulla esistenza di una circostanza,in realtà insussistente.

«Peraltro – aggiunge - la censura era stata dedottasia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, sia ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5, in quanto oggetto di discussione tra le parti».2.1 – Il motivo è inammissibile.2.2 - Quanto alla prima parte del motivo – laddove il ricorrente silamenta della dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo diricorso - non è neppure specificato, in cosa consisterebbe l’erroreNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026percettivo che consente la revocazione dell’ordinanza di cui il ricorrentenon sembra neppure aver colto la ratio decidendi che si fonda sul fatto cheil motivo, declinato come violazione di legge, era inammissibile in quantosi basava su una circostanza di fatto – il richiamo dell’art. 28 reg.

Consob11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto – che nonrisultava dalla sentenza impugnata, e che – notoriamente - non potevaessere accertato nel giudizio di legittimità.2.3- Inammissibile per plurime ragioni è poi la censura di cui allaseconda parte del motivo, laddove il ricorrente si lamenta delladichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.a) Il ricorrente ancora una volta riporta come fosse affermazione dellaCorte di Cassazione un’affermazione (contenuta peraltro nell’esame delprimo e non del terzo motivo di ricorso) che è, in realtà, della Corted’appello, come si evince chiaramente dal testo trascritto che parla di«appellante»; ciò detto, anche in questo caso non si comprende quale sial’errore percettivo che giustificherebbe la revocazione dell’ordinanzagravata, che, sul terzo motivo, con chiarezza, rileva – tra le plurimeragioni di inammissibilità - anche quella per cui della tesi del ricorrente(che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto, l’abrogatoart. 28 reg.

Consob 11522/1998 (…) e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; mentresul punto – su questo punto, e non su altro - il ricorso era «quanto maigenerico», essendosi limitato il ricorrente a dedurre di aver riproposto laquestione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto di appello, «senzatuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto delle sue difese alriguardo nel giudizio di gravame»; tanto più che – come rilevavacorrettamente la controricorrente – della medesima questione non vi eraNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado di appello etrascritte nell’epigrafe della sentenza.Non si vede in cosa consista in questa argomentazione l’errore c.d.percettivo, dovendosi anche escludere che di un detto errore si tratti, datoche esso «non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo enon deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza sisia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra leparti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, lapronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanzeprocessuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio» (v.

Cass.26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n.9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).b) La doglianza, inoltre, evidentemente non era decisiva neppure aglieffetti del rigetto del motivo, posto che la Corte di Cassazione ne haindividuati altri tre (di cui sopra si è dato conto) che il ricorrente nonconsidera.c) La doglianza per cui la Corte di cassazione «avrebbe dovuto rilevare ilmancato adempimento dell’onere di parte resistente di provare di averinviato una informativa COMPLETA» in base ai recenti principi di legittimitàelaborati sull'art. 28, comma 3, reg.

Consob cit. è un’evidente censura alla«valutazione» compiuta della Corte di Cassazione, non la contestazione diun errore percettivo di un fatto.3.- Con il terzo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza gravataper omesso esame dei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione.Deduce il ricorrente che con il 4° motivo del ricorso per cassazione erastato dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366,1371 c.c., in tema di interpretazione dell’art. 4 del contratto sottoscritto indata 25.4.2005 nella parte in cui non viene censurato l’inadempimentodella banca, per aver consentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di operare dopo averNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026superato la provvista data o capitale di riferimento, utilizzando ledisponibilità patrimoniali dello stesso, senza consenso esplicito diricostituzione dei margini di garanzia , utilizzando un software automaticodella banca; con il motivo n. 5 la medesima censura era stata proposta aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, per vizio di motivazione apparente.Entrambi i motivi erano stati dichiarati dalla Corte di Cassazioneinammissibili «in conseguenza di quanto già osservato sopra a propositodella inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg.Consob 11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto».Secondo il ricorrente si tratterebbe di motivazione insussistente,integrante «omesso esame di motivi di ricorso», perché «Allorquando laCorte di cassazione deve pronunciarsi su un "error in procedendo", èanche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti dicausa (ex multis Cass. 2771/17; 17653/2012; SU 8077/12;Cass.13514/07), cosicchè nel caso di revocazione della sentenza dicassazione, poichè il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessache è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare laquestione posta con il ricorso per revocazione.

Non sembra pertantoaccorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito acausa ».Illustra, quindi, «tale errore percettivo - su entrambi i motivi -»deducendo quanto affermato sin dal giudizio di primo grado, circa l’art. 4 ele condizioni generali del contratto di adesione in derivati del 25.4.2005,circa il capitale di riferimento (non di copertura) che il cliente dichiara divoler sostenere, i margini di garanzia e quanto previsto in proposito, circal’errata contabilità della provvista tramite il sistema automatico adottatoda IWBANK che aveva ingannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] e provocato perditecontinuative di entità superiori a quelle che si sarebbero prodotte con unagestione corrispondente al contratto: situazione che sarebbe stataNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026dimostrata nel corso del giudizio, anche di Cassazione, ove, anche con lamemoria ex art. 380 bis n. 1 cpc, erano state dedotte una serie disituazioni, il cui esame era stato completamente omesso dalla Corte, chenon aveva neppure esaminato – come i precedenti giudici di merito un CDdi fondamentale importanza perché confermava gli assunti del ricorrente,ovvero la violazione del contratto sottoscritto e l’inadempimento dellaBanca.3.1- Il motivo è inammissibile.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte «L’impugnazioneper revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su unoo più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volteche la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». (Cass. Sez.

Un. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025).3.2- Nella specie la Corte di Cassazione sui due motivi quarto e quinto siè pronunciata affermando: «Tali motivi sono a loro volta inammissibili, inconseguenza di quanto già osservato sopra a proposito dellainammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg.

Consob11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4 dellecondizioni generali di contratto», ovvero che, declinato come violazione diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge, il motivo era inammissibile in quanto si basava su una circostanzadi fatto – il richiamo dell’art. 28 reg.

Consob 11522/1998 nell’art. 4 dellecondizioni generali di contratto – che non risultava dalla sentenzaimpugnata, e che – notoriamente - non poteva essere accertato nelgiudizio di legittimità.Pertanto, evidentemente, non vi è spazio per il riconoscimentodell’errore revocatorio posto che la pronunzia sui motivi è intervenuta e ilricorrente pretende, con il ricorso per revocazione, di far valere in questasede una questione che, non solo non costituisce in sé un errorerevocatorio, ma implica una nuova pronuncia addirittura sulle risultanzeistruttorie asseritamente non considerate nelle pronunce di merito.3. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAUd.11/03/2026 CCMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25722/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pinto-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuela Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AlbertoAstolfi-controricorrente-nonché controIw [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.14472/2024 depositata il 23/05/2024.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il ricorso riguarda l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione harespinto il gravame proposto contro la sentenza n. 3078/2019 con la qualela Corte d'appello di Venezia aveva confermato la decisione resa in primogrado nel giudizio promosso, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IW Banks.p.a.Come si legge nella parte dell’ordinanza relativa alla ricostruzione delcontenzioso, l’attore aveva dedotto di aver sottoscritto: in data 3.7.2000,con la [OSCURATO:SOCIETA]., un contratto di negoziazione, ricezione etrasmissione di ordini d’acquisto e vendita di strumenti finanziari; in data7.11.2002, un ulteriore contratto relativo alla negoziazione di strumentifinanziari; trasformatasi la [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA]., di aversottoscritto con quest’ultima il contratto relativo alla prestazione di servizibancari e d’investimento, con conto-trading; di aver operato dal 2008 inderivati, accumulando perdite; fino a che, nel 2011, la banca, a fronte diun saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia,aveva venduto azioni Telecom Italia possedute dal cliente, chiudendo 35contratti derivati.

Ciò premesso, lamentava che la banca convenuta nonl’avesse informato dell’inadeguatezza delle operazioni, non gli avessecomunicato le perdite superiori alla soglia predeterminata conl’intermediario e non gli avesse richiesto la ricostituzione dei margini digaranzia prima di chiudere i contratti derivati.

Pertanto, chiedeva ilrisarcimento dei danni pari alle perdite subite in ragione delle suddetteoperazioni.2.

Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, esponendo che:(i) la banca aveva avvisato il cliente della non appropriatezza delleoperazioni; (ii) quest’ultimo era consapevole del funzionamento deiderivati e di rischi connessi; (iii) non sussisteva un nesso di causalità traNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’asserito inadempimento della banca e il danno, che secondo l’attoresarebbe consistito nel fatto che la chiusura anticipata delle operazioni nongli avrebbe permesso di ridurre le perdite profittando della chiusura inrialzo degli indici; (iv) era stato provato che la banca aveva comunicatoall’attore il superamento della soglia pattuita di euro 2000,00 di perditepotenziali, ed anche richiesto il ripristino dei margini di garanzia, prima diavvalersi della facoltà di chiudere le posizioni e di vendere i titoli indeposito per coprire con il ricavato le perdite dei derivati.3.- La Corte di Appello aveva respinto il gravame contro la predettadecisione osservando – per quanto qui ancora interessa - che:a) emergeva la contraddittorietà delle argomentazioni difensivedell’appellante il quale aveva lamentato, da un lato, che la banca avesseconsentito il compimento per tre anni di operazioni speculative sustrumenti derivati, dall’altro, che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ne avessebloccato l’operatività in ragione delle consistenti perdite accumulate:risultava, invero, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato la mail del 10.8.2011con cui protestava per l’iniziativa della banca, assicurando che «nellapeggiore delle ipotesi la perdita si sarebbe azzerata entro la fine dell’annosuccessivo» e sostenendo che la chiusura della posizione gli avevaimpedito di ridurre le perdite, data la forte chiusura al rialzo di alcuni indiciborsistici internazionali: perciò l’attore, lungi dal contestare che la bancagli avesse consentito di compiere le operazioni rischiose, rivendicava ildiritto di proseguire con l’attività speculativa che, evidentemente, nonriteneva inappropriata alle sue conoscenze e alla sua conoscenza deimercati finanziari;b) tale contraddittorietà delle tesi difensive dell’appellante era già statarilevata dal Tribunale, che aveva escluso il nesso di causalità tra lecomunicazioni con cui la banca avrebbe dovuto indurlo a desistere dalcompimento dell’attività speculativa e il danno che si sarebbeconcretizzato non per la prosecuzione dell’operatività sui derivati, ma perNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026la cessazione della stessa; ciò nonostante, l’appellante non avevacensurato il suddetto rilievo sulla contraddittorietà delle difese,continuando a dolersi, sia che gli fu consentito di effettuare ulteriorioperazioni speculative, sia che tale operatività gli fu improvvisamentesospesa;c) era stata rispettata la forma scritta del contratto-quadro, avendol’attore concluso un primo contratto con la banca il 7.11.2002, e unulteriore contratto scritto di adesione ai servizi di IWBank (nuovadenominazione dell’intermediario), mentre il 25.4.05 era stato sottoscrittoil contratto di adesione all’operatività in derivati; la banca non prestavapiattaforma di trading-online messa a disposizione dall’intermediario;d) il motivo d’appello riguardante la violazione dell’art. 55 Reg.

Consobn. 16190/07 (con riguardo alla mancata comunicazione delle perditesuperiori alla soglia predeterminata convenuta con l’intermediario) eragenerico, essendosi limitato l’appellante ad affermare che la banca nonaveva comunicato le perdite e a contestare un documento prodotto dallabanca (avente ad oggetto il contenuto delle mail inviate all’appellante)senza chiarire se tali comunicazioni non erano state ricevute, oppure senon avevano un contenuto corretto, omettendo anche di spiegare leragioni per le quali i documenti suddetti non avrebbero valore;e) in ogni caso, le comunicazioni predette avevano un valoreinformativo, per cui dalla loro omissione non conseguiva necessariamenteuna pretesa risarcitoria, occorrendo, al riguardo, che il cliente non si fossereso conto autonomamente delle perdite cagionate dai derivati sì che ildanno potesse configurarsi nell’aggravio della perdita della posizione nontempestivamente chiusa; al riguardo, l’appellante non aveva allegato dinon essersi reso conto del superamento della soglia predeterminata e diavere, perciò, mantenuto aperte le posizion negative, considerato, altresì,che venivano in rilievo centinaia di operazioni compiute con cadenzaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026giornaliera, ed aveva continuato ad operare in derivati con la necessariaconsapevolezza che l’entità delle perdite superava il capitale diriferimento;f) le doglianze dell’appellante nascevano dalla confusione in cui egli eraincorso tra il “capitale di riferimento” – che indica la soglia di perditasuperata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamentonegativo dell’operazione – con i “margini di garanzia” richiesti percontinuare ad operare in derivati, i quali possono comportare perditesuperiori al capitale investito; lo stesso appellante non aveva contestatoche, in caso d’insufficienza della liquidità a coprire i margini di garanzia, ilsistema rigettava automaticamente l’ordine del cliente; tuttavia, a suoparere, il limite di operatività avrebbe dovuto dipendere non dalla liquiditàdisponibile, bensì dal capitale di riferimento, che secondo lui avrebbedovuto essere “ricostruito” ogni volta che la perdita superava la sogliaprevista di 2.000 euro: il che era errato in quanto l’importo predettorappresentava non già un capitale conferito per l’operatività in derivati,cioè un capitale in qualche modo vincolato per poterlo impiegare nelcompimento di operazioni in derivati, bensì una soglia di allertaconvenzionalmente determinata, fermo restando che la concretaoperatività dipendeva dalla volontà del cliente e dall’esistenza di marginidisponibili;g) né l’art. 55 Reg.

Consob, né altre norme prevedevano l’obbligodell’intermediario di intervenire chiudendo le posizioni aperte ed inibendoil compimento di ulteriori operazioni; nella specie veniva, piuttoosto, inrilievo l’art. 4, c.3, delle condizioni generali di contratto secondo il quale,successivamente all’apertura delle posizioni, il cliente deve mantenerecontinuativamente in deposito presso la banca i margini di garanziarichiesti a pena della facoltà della banca di procedere, di sua iniziativa, allachiusura delle posizioni del medesimo cliente; dal che si desumeva che labanca non era tenuta a bloccare l’operatività del cliente, avendo peròNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026facoltà di farlo non nel caso di superamento della soglia capitale diriferimento indicato nel contratto, ma esclusivamente qualora fosserovenuti meno i suddetti margini; la banca era, dunque, legittimamenteintervenuta il 9.8.11 a seguito della perdita dei margini, mentre si sarebberesa inadempiente agli obblighi contrattuali se avesse precedentementechiuso posizioni in derivati aperte dal cliente in presenza di margini digaranzia;h) parimenti legittima era stata la vendita dei titoli azionari TelecomItalia a copertura delle perdite maturate poiché, a norma dell’art.

A9 dellecondizioni generali di contratto, l’appellante aveva riconosciuto che ilconto-deposito titoli fungeva da rapporto di provvista per le operazionieffettuate, ed era vincolato a garanzia per tutta la durata del contratto perla soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della banca, nonchédi ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddettaoperatività;i) non avendo la banca svolto attività di consulenza finanziaria, non eraapplicabile l’art. 40 Reg.

Consob 16190/07, bensì l’art. 42 del medesimoregolamento, secondo il quale, nella prestazione dei servizi d’investimentodiversi dalla consulenza in materia d’investimenti e dalla gestione diportafogli, gli intermediari verificavano il livello di conoscenza edesperienza del cliente necessario alla comprensione dei rischidell’investimento offerto o richiesto, e tale valutazione di appropriatezzaera stata correttamente effettuata dall’intermediaria, secondo quantoaccertato dal Tribunale e non fondatamente e adeguatamente contestatodall’appellante.4.- La Corte di Cassazione – adita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi -ha respinto il ricorso- per quanto qui ancora interessa - per le seguentiragioni.a) Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente lamentava che la Corted’appello avesse erroneamente ritenuto che la banca avesse provato diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026aver comunicato al cliente che le operazioni in derivati compiute avevanogenerato perdite superiori a euro 2420,00 al 24.12.08, poiché ildocumento prodotto dalla banca in primo grado era privo di valenzaprobatoria, in quanto mero elenco di asserite mail che sarebbero stateinviate al ricorrente dal gennaio 2009 - ha ritenuto che la censura fosseinammissibile, poiché: (i) la Corte d’appello sul punto aveva statuito che lacontestazione dell’accertamento effettuato dal Tribunale circa lasussistenza delle comunicazioni di cui all’art. 55 Reg.

Consob 16190/2007(a mente del quale gli intermediari «comunicano al cliente eventualiperdite che superino una soglia predeterminata convenuta tral’intermediario e il cliente…») era inammissibile in quanto generica (poichéa fronte della produzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui tali comunicazioni erano state effettuate, l’investitoreappellante non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non erano statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppure spiega[l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 di controparte»,contenente elenco delle e-mail inviate); (ii) a tale statuizione il ricorrenteaveva obiettato che non era vero che la sua contestazione in appello erastata generica, «in quanto il tabulato [l’elenco cioè delle e-mail], in difettodi mail allegate per esteso, non prova il contenuto delle comunicazioni»,ma detta obiezione avrebbe dovuto essere formulata con l’atto di appello,ove il ricorrente neppure deduceva averla formulata; (iii) il ricorrente nonaveva censurato l’autonoma ratio decidendi per cui la violazionedell’obbligo di comunicazione non comportava, comunque, l’automaticosorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse dinon essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitaledi riferimento e che, se lo avesse saputo, avrebbe smesso di investire inquei prodotti: il che però l’appellante non aveva dedotto.b) Quanto al secondo motivo – con cui il ricorrente lamentava che laCorte d’Appello avesse respinto la censura riguardante l’omissione, daNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026parte della banca, della comunicazione delle perdite effettive o potenzialisuperiori al 50% della provvista, di cui all’art. 28, reg.

Consob 11522/98,richiamato nell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 cit. - ha osservato che il motivo, declinato come violazione dilegge, era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto –il richiamo dell’art. 28 reg.

Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizionigenerali di contratto – che non risultava dalla sentenza impugnata e nonpoteva essere accertato nel giudizio di legittimità.c) quanto al terzo motivo – con cui il ricorrente si doleva sia dellaviolazione dell’art. 28 reg.

Consob 11522/98 (vigente alla sottoscrizionedel contratto e poi abrogato dal reg. 9 Consob del 2007 e, comunque,richiamato con “rinvio fisso” dalle condizioni generali di contratto), siadell’«omessa valutazione» del «fatto» della violazione del predetto art. 28– l’ha ritenuto inammissibile per diverse ragioni: (i) della tesi delricorrente che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto,l’abrogato art. 28 reg.

Consob 11522/1998 e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; invece,sul punto il ricorso era generico, limitandosi il ricorrente a dedurre di averriproposto la questione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto diappello, senza tuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto dellesue difese al riguardo nel giudizio di gravame; tanto più che – comerilevava correttamente la controricorrente – della medesima questionenon vi era traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado diappello e trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata; (ii) laquestione - come già osservato nel disattendere il motivo precedente-presupponeva l’accertamento di un fatto – ovvero il richiamo dell’art. 28reg.

Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contrattodel 25.4.2005 – che non risultava dalla sentenza impugnata e che certoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026non poteva avvenire in sede di giudizio di legittimità; (iii) il fatto che con ilmotivo si denunciasse anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.c., riguardante, appunto, gli accertamenti di fatto, noncambiava la conclusione di inammissibilità perché, quale fatto nonesaminato dal giudice di appello, il ricorrente indicava «la violazionedell’art. 28 reg.

Consob n. 11522/1998 richiamato nell’art. 4 dellecondizioni del contratto di adesione alla operatività derivati sottoscritto il25.4.2005», la quale violazione non era, in realtà, un “fatto” storico (nelsenso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass.

S.U.8053/2014), bensì, appunto, una valutazione; (iv) il motivo si basava suun documento prodotto soltanto nel giudizio di cassazione, in violazionedell’art. 372 c.p.c., (l’allegato B2 al ricorso per cassazione; invero, dettodocumento – che, in tesi del ricorrente, corrispondeva al medesimodocumento prodotto dalla banca nel giudizio di primo grado con l’allegato6 alla comparsa di costituzione e risposta – era, invece, diverso da quelloeffettivamente prodotto a suo tempo dalla banca con detto allegato 6,come precisato dalla controricorrente, il quale allegato 6 non faceva alcunriferimento all’art. 28 reg.

Consob 11522/1998, come risultava dalfascicolo di parte di primo grado della controricorrente, prodottounitamente al controricorso per cassazione).d) Quanto al quarto e quinto motivi di ricorso – con cui il ricorrentelamentava (quarto motivo ) che la Corte d’appello avesse malinterpretando l’art. 4 delle condizioni generali di contratto, violando iprincipi ermeneutici, nella parte in cui aveva affermato che l’appellanteconfondeva il capitale di riferimento, quale soglia di perdita superata laquale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento negativodell’operazione, con i margini di garanzia, che erano determinati volta pervolta dalla piattaforma di trading della banca, e dipendevano dalla liquiditàdisponibile e, in subordine, (quinto motivo), che la Corte d’appello avesseadottato una motivazione apparente in ordine alla questione dellaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancata comunicazione delle perdite e delle successive operazioni con ilsuperamento dei margini di garanzia, dedotte sempre con riferimentoall’art. 4 delle condizioni generali di contratto – ha ritenuto che tali motivierano, a loro volta inammissibili, in conseguenza di quanto già osservato aproposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28reg.

Consob 11522/1998, asseritamente richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto.5. – Contro detta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper revocazione affidato a tre motivi.

Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], (FIDEURAM), quale società beneficiaria- per effetto discissione di [OSCURATO:SOCIETA] per atto notarile dell’11/1/22 - del ramo dicontroversia, ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si chiede la revoca dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 n. 4) c.p.c., in relazione al motivo n. 1del ricorso per cassazione - con il quale la sentenza della Corte di Appelloera stata censurata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 55 Reg.

Consob n. 16190 del 2007, oltre chedegli artt. 2697 cc, 2712 cc, 115 c.p.c. – in quanto, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbesempre sostenuto – anche nel ricorso - di non aver ricevuto lecomunicazioni oggetto del motivo di gravame, specificando in quali attiprocessuali la deduzione era contenuta (memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, comparsa in primo grado conclusionale, e poi con l’appello, doveaveva dedotto che la Banca non aveva ottemperato all’obbligo dicomunicazione ex art. 55 Reg.

Consob, poiché aveva depositato untabulato illeggibile, non idoneo a provare alcunché.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Perciò, conclude, l’affermazione della Corte di Cassazione, secondo laquale il ricorrente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto lecomunicazioni, contrasterebbe con il tenore letterale dello stesso ricorsoper cassazione (indica il ricorso per cassazione, fine pag.10).

Sitratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».Inoltre contrasterebbe, a suo dire, con il tenore letterale degli atti anchel’affermazione della Corte, secondo la quale «Ulteriore ragione diinammissibilità è che non viene neppure censurata, dal ricorrente,l’autonoma ratio decidendi per cui la violazione dell’obbligo dicomunicazione non comportava comunque l’automatico sorgere di unaresponsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersireso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale diriferimento e che se lo avesse saputo avrebbe smesso di investire in queiprodotti: il che però l’appellante si era guardato dal dedurre»; e ciòpoiché: a) a pag. 3 e 4 dell’atto di appello si leggeva: «per avere unminimo di capacità nel maneggiare gli strumenti derivati servono anni eanni di approfondimenti ed esperienze pratiche, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] inizia aoperare il 12 dicembre 2008 e in ogni caso limita il rischio sopportabile auna perdita potenziale di euro 2.000»; «…nonostante ciò in entrambi i casiIwbank continua a prelevare dal conto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per ricostruire imargini e consente successive aperture di posizioni.

In pochi giorni parteNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026200.000 euro…»; b) e nel ricorso per cassazione, era scritto che «In pocotempo parte ricorrente, senza avvedersi delle ingenti perdite, maturava undebito nei confronti della banca di oltre 200 mila euro; ciò nonostante, lagestione dei derivati da parte della Banca consentiva al sig. [OSCURATO:PERSONA] dioperare, vincolando contra legem le disponibilità patrimoniali del clientepresso la banca, non facendo comprendere così la vera entità della perditadel cliente.

La drammatica situazione si protrasse per tre anni durante iquali la banca non operò le garanzie di legge.

SOLO In data 9 agosto 2011la Banca bloccava l’operatività (con un ritardo di oltre tre anni)..».Quindi, conclude il ricorrente, anche sotto tale aspetto la motivazionedella Corte di Cassazione sarebbe contraddetta dal contenuto degli attiindicati dai quali si evincerebbe che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] operava nellaconsapevolezza della presenza di un limite di rischio sopportabile a unaperdita potenziale di euro 2.000,00, il che significa che non volevaassumere un rischio superiore ad euro 2.000!»Si tratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».1.1-Il motivo, che riguarda due passaggi motivazionali dell’ordinanzaimpugnata, è chiaramente inammissibile.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giova ricordare che ai fini della revocazione della sentenza per errore difatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino iseguenti presupposti:a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore digiudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamentepercettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente esclusoo accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di uncontrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto;c) in particolare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazionedella sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.,deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte puòesaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante dellasentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenzadeve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamenteviene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto didiscussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura,infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente naturavalutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890;Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929).Ciò posto, nel caso di specie nella decisione di cui la ricorrente chiedeora la revocazione non vi è spazio per il riconoscimento dell’errorerevocatorio non essendosi la decisione affatto basata sulla «supposizione»invocata.1.2- Come risulta dalla stessa illustrazione del ricorrente la Corte diCassazione non ha affatto affermato che il ricorrente non aveva maidedotto di aver ricevuto le comunicazioni, semplicemente perché nelpassaggio argomentativo - indicato dal ricorrente – la Corte motiva unadelle ragioni per cui rileva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, enel farlo - in punto deduzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il ricevimento dellecomunicazioni della banca - si limita a riportare (peraltro tra virgolette,quindi inequivocabilmente) quanto affermato dalla Corte d’appello permotivare – a sua volta - l’inammissibilità del motivo d’appello pergenericità («La Corte d’appello ha statuito che la contestazionedell’accertamento, effettuato dal tribunale, della sussistenza delle 123comunicazioni di cui all’art. 55 Reg.

Consob 16190/2007 (a mente delquale gli intermediari «comunicano al cliente eventuali perdite chesuperino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e ilcliente…») era inammissibile in quanto generica.

A fronte, infatti, dellaproduzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui talicomunicazioni erano state effettuate, l’investitore appellante si eralimitato ad obiettare che le comunicazioni non erano state inveceNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026effettuate, ma non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non eranostate ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppurespiega [l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 dicontroparte»); e per concludere che a dette statuizioni della Corted’appello – di inammissibilità per genericità del motivo d’appello - ilricorrente in cassazione obiettava che non era vero che la suacontestazione era generica, con un argomento («il tabulato [l’elenco cioèdelle email], in difetto di mail allegate per esteso, non prova il contenutodelle comunicazioni») che – in quanto volto a specificare la doglianza -avrebbe dovuto proporre in appello, ove in effetti neppure affermava diaverlo dedotto.E’ perciò evidente che l'errore di cui si duole il ricorrente riguardava –semmai- la sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sonostati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, quindi, il viziodella sentenza doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820).1.3- Quanto alla seconda argomentazione oggetto del motivo direvocazione neppure si comprende in che termini conterebbe l’errorepercettivo decisivo che il ricorrente lamenta, poiché con la stessa la Cortesemplicemente sottolinea che la censura alla statuizione di inammissibilitàper genericità del motivo d’appello, non era l’unica ratio decidendi dellaCorte di merito, che, invero, aveva, con ulteriore «autonoma ratiodecidendi», statuito che «la violazione dell’obbligo di comunicazione noncomportava comunque l’automatico sorgere di una responsabilità, maoccorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimentidel superamento della soglia del capitale di riferimento e che se lo avessesaputo avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che peròl’appellante si era guardato dal dedurre»: ratio che il ricorrente incassazione non aveva aggredito con conseguente stabilità della decisione.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Non si vede perciò in cosa consista l'errore c.d. di percezione cheavrebbe indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti dicausa.2.- Con il secondo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 numero 4) c.p.c., in relazione ai motivin. 2 e 3 del ricorso per cassazione.Quanto al secondo motivo - posto che il ricorrente si doleva ex art. 360n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg.

Consob11522/1998 espressamente richiamato dall’art. 4 delle condizioni generalidel contratto (c.d. rinvio fisso), nonché per violazione e/o falsaapplicazione dell’art 1362 cc e dell’art. 2697 c.c. - la Corte di Cassazionelo avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto il T.U.B. e ilT.U.F. attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosiaspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari medianteregolamenti cui è riconosciuta natura di atti normativi.Quanto al terzo motivo - posto che il ricorrente aveva denunciato lamedesima circostanza di cui sopra ma in relazione all’omesso esame di cuial punto 5 dell’art. 360 c.p.c. - la Corte di cassazione aveva erroneamenteritenuto che della tesi esposta nel motivo non vi fosse traccia nellasentenza impugnata e che nel ricorso non fosse precisato come e quandoessa fosse stata proposta nel giudizio di appello, perché, nel ricorso percassazione era dedotto che «Con l’atto di appello, la difesa di partericorrente ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione allaviolazione dell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 che richiamava espressamente l’art. 28 Reg.

CONSOB n.11522/1998, peraltro in vigore al momento della sottoscrizione delcontratto, evidenziando che l’informativa ivi prevista non era stataeffettuata nei confronti di parte ricorrente.

In ogni caso, anche seabrogata, la normativa di cui all’art. 28 e 31 [OSCURATO:PERSONA], è statoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiamata in contratto mediante un cd [OSCURATO:PERSONA], insensibile allevicende modificative ed estintive della medesima norma» (Ricorso percassazione pag. 13); inoltre erano molteplici i riferimenti contenutinell’atto di appello sul punto (che riporta).

Perciò - afferma il ricorrente -erroneamente la Corte di cassazione avrebbe «affermato su tale motivo diappello» che «Su tale questione il motivo di gravame rimaneeccessivamente generico e perciò inammissibile, limitandosi l’appellantead affermare che “non è altrettanto vero cha la banca abbia comunicato aisensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento Consob, ilconseguimento di una perdita effettiva o potenziale superiore al 50, comepiù volte dichiarato, non avendo nessun valore, in tal senso, il doc 22prodotto da controparte, e più volte contestato” (pag. 22 atto di citazionein appello).

Non chiarisce l’appellante se le comunicazioni non sono statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto; neppure spiegaperché non avrebbe valore il doc. n. 22 di controparte» (ordinanza pag .La Corte di Cassazione – conclude - avrebbe dovuto rilevare il mancatoadempimento dell’onere di parte resistente di provare di aver inviato unainformativa completa in base ai recenti principi di legittimità elaboratisull'art. 28, comma 3, del Reg.

Consob n. 11522 del 1998, (cita Cass. n.31896/2018; Cass. 19013/2017) ed afferma che si tratterebbe di errorepercettivo, che aveva indotto la Corte di cassazione a fondare lavalutazione della situazione processuale sulla esistenza di una circostanza,in realtà insussistente.

«Peraltro – aggiunge - la censura era stata dedottasia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, sia ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5, in quanto oggetto di discussione tra le parti».2.1 – Il motivo è inammissibile.2.2 - Quanto alla prima parte del motivo – laddove il ricorrente silamenta della dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo diricorso - non è neppure specificato, in cosa consisterebbe l’erroreNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026percettivo che consente la revocazione dell’ordinanza di cui il ricorrentenon sembra neppure aver colto la ratio decidendi che si fonda sul fatto cheil motivo, declinato come violazione di legge, era inammissibile in quantosi basava su una circostanza di fatto – il richiamo dell’art. 28 reg.

Consob11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto – che nonrisultava dalla sentenza impugnata, e che – notoriamente - non potevaessere accertato nel giudizio di legittimità.2.3- Inammissibile per plurime ragioni è poi la censura di cui allaseconda parte del motivo, laddove il ricorrente si lamenta delladichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.a) Il ricorrente ancora una volta riporta come fosse affermazione dellaCorte di Cassazione un’affermazione (contenuta peraltro nell’esame delprimo e non del terzo motivo di ricorso) che è, in realtà, della Corted’appello, come si evince chiaramente dal testo trascritto che parla di«appellante»; ciò detto, anche in questo caso non si comprende quale sial’errore percettivo che giustificherebbe la revocazione dell’ordinanzagravata, che, sul terzo motivo, con chiarezza, rileva – tra le plurimeragioni di inammissibilità - anche quella per cui della tesi del ricorrente(che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto, l’abrogatoart. 28 reg.

Consob 11522/1998 (…) e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; mentresul punto – su questo punto, e non su altro - il ricorso era «quanto maigenerico», essendosi limitato il ricorrente a dedurre di aver riproposto laquestione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto di appello, «senzatuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto delle sue difese alriguardo nel giudizio di gravame»; tanto più che – come rilevavacorrettamente la controricorrente – della medesima questione non vi eraNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado di appello etrascritte nell’epigrafe della sentenza.Non si vede in cosa consista in questa argomentazione l’errore c.d.percettivo, dovendosi anche escludere che di un detto errore si tratti, datoche esso «non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo enon deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza sisia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra leparti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, lapronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanzeprocessuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio» (v.

Cass.26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n.9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).b) La doglianza, inoltre, evidentemente non era decisiva neppure aglieffetti del rigetto del motivo, posto che la Corte di Cassazione ne haindividuati altri tre (di cui sopra si è dato conto) che il ricorrente nonconsidera.c) La doglianza per cui la Corte di cassazione «avrebbe dovuto rilevare ilmancato adempimento dell’onere di parte resistente di provare di averinviato una informativa COMPLETA» in base ai recenti principi di legittimitàelaborati sull'art. 28, comma 3, reg.

Consob cit. è un’evidente censura alla«valutazione» compiuta della Corte di Cassazione, non la contestazione diun errore percettivo di un fatto.3.- Con il terzo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza gravataper omesso esame dei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione.Deduce il ricorrente che con il 4° motivo del ricorso per cassazione erastato dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366,1371 c.c., in tema di interpretazione dell’art. 4 del contratto sottoscritto indata 25.4.2005 nella parte in cui non viene censurato l’inadempimentodella banca, per aver consentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di operare dopo averNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026superato la provvista data o capitale di riferimento, utilizzando ledisponibilità patrimoniali dello stesso, senza consenso esplicito diricostituzione dei margini di garanzia , utilizzando un software automaticodella banca; con il motivo n. 5 la medesima censura era stata proposta aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, per vizio di motivazione apparente.Entrambi i motivi erano stati dichiarati dalla Corte di Cassazioneinammissibili «in conseguenza di quanto già osservato sopra a propositodella inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg.Consob 11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto».Secondo il ricorrente si tratterebbe di motivazione insussistente,integrante «omesso esame di motivi di ricorso», perché «Allorquando laCorte di cassazione deve pronunciarsi su un "error in procedendo", èanche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti dicausa (ex multis Cass. 2771/17; 17653/2012; SU 8077/12;Cass.13514/07), cosicchè nel caso di revocazione della sentenza dicassazione, poichè il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessache è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare laquestione posta con il ricorso per revocazione.

Non sembra pertantoaccorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito acausa ».Illustra, quindi, «tale errore percettivo - su entrambi i motivi -»deducendo quanto affermato sin dal giudizio di primo grado, circa l’art. 4 ele condizioni generali del contratto di adesione in derivati del 25.4.2005,circa il capitale di riferimento (non di copertura) che il cliente dichiara divoler sostenere, i margini di garanzia e quanto previsto in proposito, circal’errata contabilità della provvista tramite il sistema automatico adottatoda IWBANK che aveva ingannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] e provocato perditecontinuative di entità superiori a quelle che si sarebbero prodotte con unagestione corrispondente al contratto: situazione che sarebbe stataNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026dimostrata nel corso del giudizio, anche di Cassazione, ove, anche con lamemoria ex art. 380 bis n. 1 cpc, erano state dedotte una serie disituazioni, il cui esame era stato completamente omesso dalla Corte, chenon aveva neppure esaminato – come i precedenti giudici di merito un CDdi fondamentale importanza perché confermava gli assunti del ricorrente,ovvero la violazione del contratto sottoscritto e l’inadempimento dellaBanca.3.1- Il motivo è inammissibile.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte «L’impugnazioneper revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su unoo più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volteche la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». (Cass. Sez.

Un. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025).3.2- Nella specie la Corte di Cassazione sui due motivi quarto e quinto siè pronunciata affermando: «Tali motivi sono a loro volta inammissibili, inconseguenza di quanto già osservato sopra a proposito dellainammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg.

Consob11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4 dellecondizioni generali di contratto», ovvero che, declinato come violazione diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge, il motivo era inammissibile in quanto si basava su una circostanzadi fatto – il richiamo dell’art. 28 reg.

Consob 11522/1998 nell’art. 4 dellecondizioni generali di contratto – che non risultava dalla sentenzaimpugnata, e che – notoriamente - non poteva essere accertato nelgiudizio di legittimità.Pertanto, evidentemente, non vi è spazio per il riconoscimentodell’errore revocatorio posto che la pronunzia sui motivi è intervenuta e ilricorrente pretende, con il ricorso per revocazione, di far valere in questasede una questione che, non solo non costituisce in sé un errorerevocatorio, ma implica una nuova pronuncia addirittura sulle risultanzeistruttorie asseritamente non considerate nelle pronunce di merito.3. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidatenell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidatenell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25722/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pinto-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuela Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AlbertoAstolfi-controricorrente-nonché controIw [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.14472/2024 depositata il 23/05/2024.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il ricorso riguarda l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione harespinto il gravame proposto contro la sentenza n. 3078/2019 con la qualela Corte d'appello di Venezia aveva confermato la decisione resa in primogrado nel giudizio promosso, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IW Banks.p.a.Come si legge nella parte dell’ordinanza relativa alla ricostruzione delcontenzioso, l’attore aveva dedotto di aver sottoscritto: in data 3.7.2000,con la [OSCURATO:SOCIETA]., un contratto di negoziazione, ricezione etrasmissione di ordini d’acquisto e vendita di strumenti finanziari; in data7.11.2002, un ulteriore contratto relativo alla negoziazione di strumentifinanziari; trasformatasi la [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA]., di aversottoscritto con quest’ultima il contratto relativo alla prestazione di servizibancari e d’investimento, con conto-trading; di aver operato dal 2008 inderivati, accumulando perdite; fino a che, nel 2011, la banca, a fronte diun saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia,aveva venduto azioni Telecom Italia possedute dal cliente, chiudendo 35contratti derivati. Ciò premesso, lamentava che la banca convenuta nonl’avesse informato dell’inadeguatezza delle operazioni, non gli avessecomunicato le perdite superiori alla soglia predeterminata conl’intermediario e non gli avesse richiesto la ricostituzione dei margini digaranzia prima di chiudere i contratti derivati. Pertanto, chiedeva ilrisarcimento dei danni pari alle perdite subite in ragione delle suddetteoperazioni.2. Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, esponendo che:(i) la banca aveva avvisato il cliente della non appropriatezza delleoperazioni; (ii) quest’ultimo era consapevole del funzionamento deiderivati e di rischi connessi; (iii) non sussisteva un nesso di causalità traNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’asserito inadempimento della banca e il danno, che secondo l’attoresarebbe consistito nel fatto che la chiusura anticipata delle operazioni nongli avrebbe permesso di ridurre le perdite profittando della chiusura inrialzo degli indici; (iv) era stato provato che la banca aveva comunicatoall’attore il superamento della soglia pattuita di euro 2000,00 di perditepotenziali, ed anche richiesto il ripristino dei margini di garanzia, prima diavvalersi della facoltà di chiudere le posizioni e di vendere i titoli indeposito per coprire con il ricavato le perdite dei derivati.3.- La Corte di Appello aveva respinto il gravame contro la predettadecisione osservando – per quanto qui ancora interessa - che:a) emergeva la contraddittorietà delle argomentazioni difensivedell’appellante il quale aveva lamentato, da un lato, che la banca avesseconsentito il compimento per tre anni di operazioni speculative sustrumenti derivati, dall’altro, che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ne avessebloccato l’operatività in ragione delle consistenti perdite accumulate:risultava, invero, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato la mail del 10.8.2011con cui protestava per l’iniziativa della banca, assicurando che «nellapeggiore delle ipotesi la perdita si sarebbe azzerata entro la fine dell’annosuccessivo» e sostenendo che la chiusura della posizione gli avevaimpedito di ridurre le perdite, data la forte chiusura al rialzo di alcuni indiciborsistici internazionali: perciò l’attore, lungi dal contestare che la bancagli avesse consentito di compiere le operazioni rischiose, rivendicava ildiritto di proseguire con l’attività speculativa che, evidentemente, nonriteneva inappropriata alle sue conoscenze e alla sua conoscenza deimercati finanziari;b) tale contraddittorietà delle tesi difensive dell’appellante era già statarilevata dal Tribunale, che aveva escluso il nesso di causalità tra lecomunicazioni con cui la banca avrebbe dovuto indurlo a desistere dalcompimento dell’attività speculativa e il danno che si sarebbeconcretizzato non per la prosecuzione dell’operatività sui derivati, ma perNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026la cessazione della stessa; ciò nonostante, l’appellante non avevacensurato il suddetto rilievo sulla contraddittorietà delle difese,continuando a dolersi, sia che gli fu consentito di effettuare ulteriorioperazioni speculative, sia che tale operatività gli fu improvvisamentesospesa;c) era stata rispettata la forma scritta del contratto-quadro, avendol’attore concluso un primo contratto con la banca il 7.11.2002, e unulteriore contratto scritto di adesione ai servizi di IWBank (nuovadenominazione dell’intermediario), mentre il 25.4.05 era stato sottoscrittoil contratto di adesione all’operatività in derivati; la banca non prestavapiattaforma di trading-online messa a disposizione dall’intermediario;d) il motivo d’appello riguardante la violazione dell’art. 55 Reg. Consobn. 16190/07 (con riguardo alla mancata comunicazione delle perditesuperiori alla soglia predeterminata convenuta con l’intermediario) eragenerico, essendosi limitato l’appellante ad affermare che la banca nonaveva comunicato le perdite e a contestare un documento prodotto dallabanca (avente ad oggetto il contenuto delle mail inviate all’appellante)senza chiarire se tali comunicazioni non erano state ricevute, oppure senon avevano un contenuto corretto, omettendo anche di spiegare leragioni per le quali i documenti suddetti non avrebbero valore;e) in ogni caso, le comunicazioni predette avevano un valoreinformativo, per cui dalla loro omissione non conseguiva necessariamenteuna pretesa risarcitoria, occorrendo, al riguardo, che il cliente non si fossereso conto autonomamente delle perdite cagionate dai derivati sì che ildanno potesse configurarsi nell’aggravio della perdita della posizione nontempestivamente chiusa; al riguardo, l’appellante non aveva allegato dinon essersi reso conto del superamento della soglia predeterminata e diavere, perciò, mantenuto aperte le posizion negative, considerato, altresì,che venivano in rilievo centinaia di operazioni compiute con cadenzaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026giornaliera, ed aveva continuato ad operare in derivati con la necessariaconsapevolezza che l’entità delle perdite superava il capitale diriferimento;f) le doglianze dell’appellante nascevano dalla confusione in cui egli eraincorso tra il “capitale di riferimento” – che indica la soglia di perditasuperata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamentonegativo dell’operazione – con i “margini di garanzia” richiesti percontinuare ad operare in derivati, i quali possono comportare perditesuperiori al capitale investito; lo stesso appellante non aveva contestatoche, in caso d’insufficienza della liquidità a coprire i margini di garanzia, ilsistema rigettava automaticamente l’ordine del cliente; tuttavia, a suoparere, il limite di operatività avrebbe dovuto dipendere non dalla liquiditàdisponibile, bensì dal capitale di riferimento, che secondo lui avrebbedovuto essere “ricostruito” ogni volta che la perdita superava la sogliaprevista di 2.000 euro: il che era errato in quanto l’importo predettorappresentava non già un capitale conferito per l’operatività in derivati,cioè un capitale in qualche modo vincolato per poterlo impiegare nelcompimento di operazioni in derivati, bensì una soglia di allertaconvenzionalmente determinata, fermo restando che la concretaoperatività dipendeva dalla volontà del cliente e dall’esistenza di marginidisponibili;g) né l’art. 55 Reg. Consob, né altre norme prevedevano l’obbligodell’intermediario di intervenire chiudendo le posizioni aperte ed inibendoil compimento di ulteriori operazioni; nella specie veniva, piuttoosto, inrilievo l’art. 4, c.3, delle condizioni generali di contratto secondo il quale,successivamente all’apertura delle posizioni, il cliente deve mantenerecontinuativamente in deposito presso la banca i margini di garanziarichiesti a pena della facoltà della banca di procedere, di sua iniziativa, allachiusura delle posizioni del medesimo cliente; dal che si desumeva che labanca non era tenuta a bloccare l’operatività del cliente, avendo peròNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026facoltà di farlo non nel caso di superamento della soglia capitale diriferimento indicato nel contratto, ma esclusivamente qualora fosserovenuti meno i suddetti margini; la banca era, dunque, legittimamenteintervenuta il 9.8.11 a seguito della perdita dei margini, mentre si sarebberesa inadempiente agli obblighi contrattuali se avesse precedentementechiuso posizioni in derivati aperte dal cliente in presenza di margini digaranzia;h) parimenti legittima era stata la vendita dei titoli azionari TelecomItalia a copertura delle perdite maturate poiché, a norma dell’art. A9 dellecondizioni generali di contratto, l’appellante aveva riconosciuto che ilconto-deposito titoli fungeva da rapporto di provvista per le operazionieffettuate, ed era vincolato a garanzia per tutta la durata del contratto perla soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della banca, nonchédi ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddettaoperatività;i) non avendo la banca svolto attività di consulenza finanziaria, non eraapplicabile l’art. 40 Reg. Consob 16190/07, bensì l’art. 42 del medesimoregolamento, secondo il quale, nella prestazione dei servizi d’investimentodiversi dalla consulenza in materia d’investimenti e dalla gestione diportafogli, gli intermediari verificavano il livello di conoscenza edesperienza del cliente necessario alla comprensione dei rischidell’investimento offerto o richiesto, e tale valutazione di appropriatezzaera stata correttamente effettuata dall’intermediaria, secondo quantoaccertato dal Tribunale e non fondatamente e adeguatamente contestatodall’appellante.4.- La Corte di Cassazione – adita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi -ha respinto il ricorso- per quanto qui ancora interessa - per le seguentiragioni.a) Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente lamentava che la Corted’appello avesse erroneamente ritenuto che la banca avesse provato diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026aver comunicato al cliente che le operazioni in derivati compiute avevanogenerato perdite superiori a euro 2420,00 al 24.12.08, poiché ildocumento prodotto dalla banca in primo grado era privo di valenzaprobatoria, in quanto mero elenco di asserite mail che sarebbero stateinviate al ricorrente dal gennaio 2009 - ha ritenuto che la censura fosseinammissibile, poiché: (i) la Corte d’appello sul punto aveva statuito che lacontestazione dell’accertamento effettuato dal Tribunale circa lasussistenza delle comunicazioni di cui all’art. 55 Reg. Consob 16190/2007(a mente del quale gli intermediari «comunicano al cliente eventualiperdite che superino una soglia predeterminata convenuta tral’intermediario e il cliente…») era inammissibile in quanto generica (poichéa fronte della produzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui tali comunicazioni erano state effettuate, l’investitoreappellante non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non erano statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppure spiega[l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 di controparte»,contenente elenco delle e-mail inviate); (ii) a tale statuizione il ricorrenteaveva obiettato che non era vero che la sua contestazione in appello erastata generica, «in quanto il tabulato [l’elenco cioè delle e-mail], in difettodi mail allegate per esteso, non prova il contenuto delle comunicazioni»,ma detta obiezione avrebbe dovuto essere formulata con l’atto di appello,ove il ricorrente neppure deduceva averla formulata; (iii) il ricorrente nonaveva censurato l’autonoma ratio decidendi per cui la violazionedell’obbligo di comunicazione non comportava, comunque, l’automaticosorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse dinon essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitaledi riferimento e che, se lo avesse saputo, avrebbe smesso di investire inquei prodotti: il che però l’appellante non aveva dedotto.b) Quanto al secondo motivo – con cui il ricorrente lamentava che laCorte d’Appello avesse respinto la censura riguardante l’omissione, daNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026parte della banca, della comunicazione delle perdite effettive o potenzialisuperiori al 50% della provvista, di cui all’art. 28, reg. Consob 11522/98,richiamato nell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 cit. - ha osservato che il motivo, declinato come violazione dilegge, era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto –il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizionigenerali di contratto – che non risultava dalla sentenza impugnata e nonpoteva essere accertato nel giudizio di legittimità.c) quanto al terzo motivo – con cui il ricorrente si doleva sia dellaviolazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/98 (vigente alla sottoscrizionedel contratto e poi abrogato dal reg. 9 Consob del 2007 e, comunque,richiamato con “rinvio fisso” dalle condizioni generali di contratto), siadell’«omessa valutazione» del «fatto» della violazione del predetto art. 28– l’ha ritenuto inammissibile per diverse ragioni: (i) della tesi delricorrente che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto,l’abrogato art. 28 reg. Consob 11522/1998 e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; invece,sul punto il ricorso era generico, limitandosi il ricorrente a dedurre di averriproposto la questione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto diappello, senza tuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto dellesue difese al riguardo nel giudizio di gravame; tanto più che – comerilevava correttamente la controricorrente – della medesima questionenon vi era traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado diappello e trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata; (ii) laquestione - come già osservato nel disattendere il motivo precedente-presupponeva l’accertamento di un fatto – ovvero il richiamo dell’art. 28reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contrattodel 25.4.2005 – che non risultava dalla sentenza impugnata e che certoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026non poteva avvenire in sede di giudizio di legittimità; (iii) il fatto che con ilmotivo si denunciasse anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.c., riguardante, appunto, gli accertamenti di fatto, noncambiava la conclusione di inammissibilità perché, quale fatto nonesaminato dal giudice di appello, il ricorrente indicava «la violazionedell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998 richiamato nell’art. 4 dellecondizioni del contratto di adesione alla operatività derivati sottoscritto il25.4.2005», la quale violazione non era, in realtà, un “fatto” storico (nelsenso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. S.U.8053/2014), bensì, appunto, una valutazione; (iv) il motivo si basava suun documento prodotto soltanto nel giudizio di cassazione, in violazionedell’art. 372 c.p.c., (l’allegato B2 al ricorso per cassazione; invero, dettodocumento  – che, in tesi  del ricorrente, corrispondeva al medesimodocumento prodotto dalla banca nel giudizio di primo grado con l’allegato6 alla comparsa di costituzione e risposta – era, invece, diverso da quelloeffettivamente prodotto a suo tempo dalla banca con detto allegato 6,come precisato dalla controricorrente, il quale allegato 6 non faceva alcunriferimento all’art. 28 reg. Consob 11522/1998, come risultava dalfascicolo di parte di primo grado della controricorrente, prodottounitamente al controricorso per cassazione).d) Quanto al quarto e quinto motivi di ricorso – con cui il ricorrentelamentava (quarto motivo ) che la Corte d’appello avesse malinterpretando l’art. 4 delle condizioni generali di contratto, violando iprincipi ermeneutici, nella parte in cui aveva affermato che l’appellanteconfondeva il capitale di riferimento, quale soglia di perdita superata laquale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento negativodell’operazione, con i margini di garanzia, che erano determinati volta pervolta dalla piattaforma di trading della banca, e dipendevano dalla liquiditàdisponibile e, in subordine, (quinto motivo), che la Corte d’appello avesseadottato una motivazione apparente in ordine alla questione dellaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancata comunicazione delle perdite e delle successive operazioni con ilsuperamento dei margini di garanzia, dedotte sempre con riferimentoall’art. 4 delle condizioni generali di contratto – ha ritenuto che tali motivierano, a loro volta inammissibili, in conseguenza di quanto già osservato aproposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28reg. Consob 11522/1998, asseritamente richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto.5. – Contro detta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper revocazione affidato a tre motivi. Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], (FIDEURAM), quale società beneficiaria- per effetto discissione di [OSCURATO:SOCIETA] per atto notarile dell’11/1/22 - del ramo dicontroversia, ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si chiede la revoca dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 n. 4) c.p.c., in relazione al motivo n. 1del ricorso per cassazione - con il quale la sentenza della Corte di Appelloera stata censurata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 55 Reg. Consob n. 16190 del 2007, oltre chedegli artt. 2697 cc, 2712 cc, 115 c.p.c. – in quanto, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbesempre sostenuto – anche nel ricorso - di non aver ricevuto lecomunicazioni oggetto del motivo di gravame, specificando in quali attiprocessuali la deduzione era contenuta (memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, comparsa in primo grado conclusionale, e poi con l’appello, doveaveva dedotto che la Banca non aveva ottemperato all’obbligo dicomunicazione ex art. 55 Reg. Consob, poiché aveva depositato untabulato illeggibile, non idoneo a provare alcunché.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Perciò, conclude, l’affermazione della Corte di Cassazione, secondo laquale il ricorrente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto lecomunicazioni, contrasterebbe con il tenore letterale dello stesso ricorsoper cassazione (indica il ricorso per cassazione, fine pag.10). Sitratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».Inoltre contrasterebbe, a suo dire, con il tenore letterale degli atti anchel’affermazione della Corte, secondo la quale «Ulteriore ragione diinammissibilità è che non viene neppure censurata, dal ricorrente,l’autonoma ratio decidendi per cui la violazione dell’obbligo dicomunicazione non comportava comunque l’automatico sorgere di unaresponsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersireso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale diriferimento e che se lo avesse saputo avrebbe smesso di investire in queiprodotti: il che però l’appellante si era guardato dal dedurre»; e ciòpoiché: a) a pag. 3 e 4 dell’atto di appello si leggeva: «per avere unminimo di capacità nel maneggiare gli strumenti derivati servono anni eanni di approfondimenti ed esperienze pratiche, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] inizia aoperare il 12 dicembre 2008 e in ogni caso limita il rischio sopportabile auna perdita potenziale di euro 2.000»; «…nonostante ciò in entrambi i casiIwbank continua a prelevare dal conto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per ricostruire imargini e consente successive aperture di posizioni. In pochi giorni parteNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026200.000 euro…»; b) e nel ricorso per cassazione, era scritto che «In pocotempo parte ricorrente, senza avvedersi delle ingenti perdite, maturava undebito nei confronti della banca di oltre 200 mila euro; ciò nonostante, lagestione dei derivati da parte della Banca consentiva al sig. [OSCURATO:PERSONA] dioperare, vincolando contra legem le disponibilità patrimoniali del clientepresso la banca, non facendo comprendere così la vera entità della perditadel cliente. La drammatica situazione si protrasse per tre anni durante iquali la banca non operò le garanzie di legge. SOLO In data 9 agosto 2011la Banca bloccava l’operatività (con un ritardo di oltre tre anni)..».Quindi, conclude il ricorrente, anche sotto tale aspetto la motivazionedella Corte di Cassazione sarebbe contraddetta dal contenuto degli attiindicati dai quali si evincerebbe che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] operava nellaconsapevolezza della presenza di un limite di rischio sopportabile a unaperdita potenziale di euro 2.000,00, il che significa che non volevaassumere un rischio superiore ad euro 2.000!»Si tratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».1.1-Il motivo, che riguarda due passaggi motivazionali dell’ordinanzaimpugnata, è chiaramente inammissibile.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giova ricordare che ai fini della revocazione della sentenza per errore difatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino iseguenti presupposti:a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore digiudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamentepercettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente esclusoo accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di uncontrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto;c) in particolare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazionedella sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.,deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte puòesaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante dellasentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenzadeve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamenteviene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto didiscussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura,infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente naturavalutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890;Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929).Ciò posto, nel caso di specie nella decisione di cui la ricorrente chiedeora la revocazione non vi è spazio per il riconoscimento dell’errorerevocatorio non essendosi la decisione affatto basata sulla «supposizione»invocata.1.2- Come risulta dalla stessa illustrazione del ricorrente la Corte diCassazione non ha affatto affermato che il ricorrente non aveva maidedotto di aver ricevuto le comunicazioni, semplicemente perché nelpassaggio argomentativo - indicato dal ricorrente – la Corte motiva unadelle ragioni per cui rileva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, enel farlo - in punto deduzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il ricevimento dellecomunicazioni della banca - si limita a riportare (peraltro tra virgolette,quindi inequivocabilmente) quanto affermato dalla Corte d’appello permotivare – a sua volta - l’inammissibilità del motivo d’appello pergenericità («La Corte d’appello ha statuito che la contestazionedell’accertamento, effettuato dal tribunale, della sussistenza delle 123comunicazioni di cui all’art. 55 Reg. Consob 16190/2007 (a mente delquale gli intermediari «comunicano al cliente eventuali perdite chesuperino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e ilcliente…») era inammissibile in quanto generica. A fronte, infatti, dellaproduzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui talicomunicazioni erano state effettuate, l’investitore appellante si eralimitato ad obiettare che le comunicazioni non erano state inveceNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026effettuate, ma non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non eranostate ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppurespiega [l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 dicontroparte»); e per concludere che a dette statuizioni della Corted’appello – di inammissibilità per genericità del motivo d’appello - ilricorrente in cassazione obiettava che non era vero che la suacontestazione era generica, con un argomento («il tabulato [l’elenco cioèdelle email], in difetto di mail allegate per esteso, non prova il contenutodelle comunicazioni») che – in quanto volto a specificare la doglianza -avrebbe dovuto proporre in appello, ove in effetti neppure affermava diaverlo dedotto.E’ perciò evidente che l'errore di cui si duole il ricorrente riguardava –semmai- la sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sonostati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, quindi, il viziodella sentenza doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820).1.3- Quanto alla seconda argomentazione oggetto del motivo direvocazione neppure si comprende in che termini conterebbe l’errorepercettivo decisivo che il ricorrente lamenta, poiché con la stessa la Cortesemplicemente sottolinea che la censura alla statuizione di inammissibilitàper genericità del motivo d’appello, non era l’unica ratio decidendi dellaCorte di merito, che, invero, aveva, con ulteriore «autonoma ratiodecidendi», statuito che «la violazione dell’obbligo di comunicazione noncomportava comunque l’automatico sorgere di una responsabilità, maoccorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimentidel superamento della soglia del capitale di riferimento e che se lo avessesaputo avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che peròl’appellante si era guardato dal dedurre»: ratio che il ricorrente incassazione non aveva aggredito con conseguente stabilità della decisione.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Non si vede perciò in cosa consista l'errore c.d. di percezione cheavrebbe indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti dicausa.2.- Con il secondo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 numero 4) c.p.c., in relazione ai motivin. 2 e 3 del ricorso per cassazione.Quanto al secondo motivo - posto che il ricorrente si doleva ex art. 360n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. Consob11522/1998 espressamente richiamato dall’art. 4 delle condizioni generalidel contratto (c.d. rinvio fisso), nonché per violazione e/o falsaapplicazione dell’art 1362 cc e dell’art. 2697 c.c. - la Corte di Cassazionelo avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto il T.U.B. e ilT.U.F. attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosiaspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari medianteregolamenti cui è riconosciuta natura di atti normativi.Quanto al terzo motivo - posto che il ricorrente aveva denunciato lamedesima circostanza di cui sopra ma in relazione all’omesso esame di cuial punto 5 dell’art. 360 c.p.c. - la Corte di cassazione aveva erroneamenteritenuto che della tesi esposta nel motivo non vi fosse traccia nellasentenza impugnata e che nel ricorso non fosse precisato come e quandoessa fosse stata proposta nel giudizio di appello, perché, nel ricorso percassazione era dedotto che «Con l’atto di appello, la difesa di partericorrente ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione allaviolazione dell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 che richiamava espressamente l’art. 28 Reg. CONSOB n.11522/1998, peraltro in vigore al momento della sottoscrizione delcontratto, evidenziando che l’informativa ivi prevista non era stataeffettuata nei confronti di parte ricorrente. In ogni caso, anche seabrogata, la normativa di cui all’art. 28 e 31 [OSCURATO:PERSONA], è statoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiamata in contratto mediante un cd [OSCURATO:PERSONA], insensibile allevicende modificative ed estintive della medesima norma» (Ricorso percassazione pag. 13); inoltre erano molteplici i riferimenti contenutinell’atto di appello sul punto (che riporta). Perciò - afferma il ricorrente -erroneamente la Corte di cassazione avrebbe «affermato su tale motivo diappello» che «Su tale questione il motivo di gravame rimaneeccessivamente generico e perciò inammissibile, limitandosi l’appellantead affermare che “non è altrettanto vero cha la banca abbia comunicato aisensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento Consob, ilconseguimento di una perdita effettiva o potenziale superiore al 50, comepiù volte dichiarato, non avendo nessun valore, in tal senso, il doc 22prodotto da controparte, e più volte contestato” (pag. 22 atto di citazionein appello). Non chiarisce l’appellante se le comunicazioni non sono statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto; neppure spiegaperché non avrebbe valore il doc. n. 22 di controparte» (ordinanza pag .La Corte di Cassazione – conclude - avrebbe dovuto rilevare il mancatoadempimento dell’onere di parte resistente di provare di aver inviato unainformativa completa in base ai recenti principi di legittimità elaboratisull'art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, (cita Cass. n.31896/2018; Cass. 19013/2017) ed afferma che si tratterebbe di errorepercettivo, che aveva indotto la Corte di cassazione a fondare lavalutazione della situazione processuale sulla esistenza di una circostanza,in realtà insussistente. «Peraltro – aggiunge - la censura era stata dedottasia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, sia ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5, in quanto oggetto di discussione tra le parti».2.1 – Il motivo è inammissibile.2.2 - Quanto alla prima parte del motivo – laddove il ricorrente silamenta della dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo diricorso - non è neppure specificato, in cosa consisterebbe l’erroreNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026percettivo che consente la revocazione dell’ordinanza di cui il ricorrentenon sembra neppure aver colto la ratio decidendi che si fonda sul fatto cheil motivo, declinato come violazione di legge, era inammissibile in quantosi basava su una circostanza di fatto – il richiamo dell’art. 28 reg. Consob11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto – che nonrisultava dalla sentenza impugnata, e che – notoriamente - non potevaessere accertato nel giudizio di legittimità.2.3- Inammissibile per plurime ragioni è poi la censura di cui allaseconda parte del motivo, laddove il ricorrente si lamenta delladichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.a) Il ricorrente ancora una volta riporta come fosse affermazione dellaCorte di Cassazione un’affermazione (contenuta peraltro nell’esame delprimo e non del terzo motivo di ricorso) che è, in realtà, della Corted’appello, come si evince chiaramente dal testo trascritto che parla di«appellante»; ciò detto, anche in questo caso non si comprende quale sial’errore percettivo che giustificherebbe la revocazione dell’ordinanzagravata, che, sul terzo motivo, con chiarezza, rileva – tra le plurimeragioni di inammissibilità - anche quella per cui della tesi del ricorrente(che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto, l’abrogatoart. 28 reg. Consob 11522/1998 (…) e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; mentresul punto – su questo punto, e non su altro - il ricorso era «quanto maigenerico», essendosi limitato il ricorrente a dedurre di aver riproposto laquestione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto di appello, «senzatuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto delle sue difese alriguardo nel giudizio di gravame»; tanto più che – come rilevavacorrettamente la controricorrente – della medesima questione non vi eraNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado di appello etrascritte nell’epigrafe della sentenza.Non si vede in cosa consista in questa argomentazione l’errore c.d.percettivo, dovendosi anche escludere che di un detto errore si tratti, datoche esso «non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo enon deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza sisia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra leparti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, lapronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanzeprocessuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio» (v. Cass.26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n.9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).b) La doglianza, inoltre, evidentemente non era decisiva neppure aglieffetti del rigetto del motivo, posto che la Corte di Cassazione ne haindividuati altri tre (di cui sopra si è dato conto) che il ricorrente nonconsidera.c) La doglianza per cui la Corte di cassazione «avrebbe dovuto rilevare ilmancato adempimento dell’onere di parte resistente di provare di averinviato una informativa COMPLETA» in base ai recenti principi di legittimitàelaborati sull'art. 28, comma 3, reg. Consob cit. è un’evidente censura alla«valutazione» compiuta della Corte di Cassazione, non la contestazione diun errore percettivo di un fatto.3.- Con il terzo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza gravataper omesso esame dei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione.Deduce il ricorrente che con il 4° motivo del ricorso per cassazione erastato dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366,1371 c.c., in tema di interpretazione dell’art. 4 del contratto sottoscritto indata 25.4.2005 nella parte in cui non viene censurato l’inadempimentodella banca, per aver consentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di operare dopo averNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026superato la provvista data o capitale di riferimento, utilizzando ledisponibilità patrimoniali dello stesso, senza consenso esplicito diricostituzione dei margini di garanzia , utilizzando un software automaticodella banca; con il motivo n. 5 la medesima censura era stata proposta aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, per vizio di motivazione apparente.Entrambi i motivi erano stati dichiarati dalla Corte di Cassazioneinammissibili «in conseguenza di quanto già osservato sopra a propositodella inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg.Consob 11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto».Secondo il ricorrente si tratterebbe di motivazione insussistente,integrante «omesso esame di motivi di ricorso», perché «Allorquando laCorte di cassazione deve pronunciarsi su un "error in procedendo", èanche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti dicausa (ex multis Cass. 2771/17; 17653/2012; SU 8077/12;Cass.13514/07), cosicchè nel caso di revocazione della sentenza dicassazione, poichè il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessache è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare laquestione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertantoaccorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito acausa ».Illustra, quindi, «tale errore percettivo - su entrambi i motivi -»deducendo quanto affermato sin dal giudizio di primo grado, circa l’art. 4 ele condizioni generali del contratto di adesione in derivati del 25.4.2005,circa il capitale di riferimento (non di copertura) che il cliente dichiara divoler sostenere, i margini di garanzia e quanto previsto in proposito, circal’errata contabilità della provvista tramite il sistema automatico adottatoda IWBANK che aveva ingannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] e provocato perditecontinuative di entità superiori a quelle che si sarebbero prodotte con unagestione corrispondente al contratto: situazione che sarebbe stataNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026dimostrata nel corso del giudizio, anche di Cassazione, ove, anche con lamemoria ex art. 380 bis n. 1 cpc, erano state dedotte una serie disituazioni, il cui esame era stato completamente omesso dalla Corte, chenon aveva neppure esaminato – come i precedenti giudici di merito un CDdi fondamentale importanza perché confermava gli assunti del ricorrente,ovvero la violazione del contratto sottoscritto e l’inadempimento dellaBanca.3.1- Il motivo è inammissibile.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte «L’impugnazioneper revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su unoo più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volteche la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». (Cass. Sez. Un. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025).3.2- Nella specie la Corte di Cassazione sui due motivi quarto e quinto siè pronunciata affermando: «Tali motivi sono a loro volta inammissibili, inconseguenza di quanto già osservato sopra a proposito dellainammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg. Consob11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4 dellecondizioni generali di contratto», ovvero che, declinato come violazione diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge, il motivo era inammissibile in quanto si basava su una circostanzadi fatto – il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 dellecondizioni generali di contratto – che non risultava dalla sentenzaimpugnata, e che – notoriamente - non poteva essere accertato nelgiudizio di legittimità.Pertanto, evidentemente, non vi è spazio per il riconoscimentodell’errore revocatorio posto che la pronunzia sui motivi è intervenuta e ilricorrente pretende, con il ricorso per revocazione, di far valere in questasede una questione che, non solo non costituisce in sé un errorerevocatorio, ma implica una nuova pronuncia addirittura sulle risultanzeistruttorie asseritamente non considerate nelle pronunce di merito.3. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAUd.11/03/2026 CCMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25722/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pinto-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuela Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AlbertoAstolfi-controricorrente-nonché controIw [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.14472/2024 depositata il 23/05/2024.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il ricorso riguarda l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione harespinto il gravame proposto contro la sentenza n. 3078/2019 con la qualela Corte d'appello di Venezia aveva confermato la decisione resa in primogrado nel giudizio promosso, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IW Banks.p.a.Come si legge nella parte dell’ordinanza relativa alla ricostruzione delcontenzioso, l’attore aveva dedotto di aver sottoscritto: in data 3.7.2000,con la [OSCURATO:SOCIETA]., un contratto di negoziazione, ricezione etrasmissione di ordini d’acquisto e vendita di strumenti finanziari; in data7.11.2002, un ulteriore contratto relativo alla negoziazione di strumentifinanziari; trasformatasi la [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA]., di aversottoscritto con quest’ultima il contratto relativo alla prestazione di servizibancari e d’investimento, con conto-trading; di aver operato dal 2008 inderivati, accumulando perdite; fino a che, nel 2011, la banca, a fronte diun saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia,aveva venduto azioni Telecom Italia possedute dal cliente, chiudendo 35contratti derivati. Ciò premesso, lamentava che la banca convenuta nonl’avesse informato dell’inadeguatezza delle operazioni, non gli avessecomunicato le perdite superiori alla soglia predeterminata conl’intermediario e non gli avesse richiesto la ricostituzione dei margini digaranzia prima di chiudere i contratti derivati. Pertanto, chiedeva ilrisarcimento dei danni pari alle perdite subite in ragione delle suddetteoperazioni.2. Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, esponendo che:(i) la banca aveva avvisato il cliente della non appropriatezza delleoperazioni; (ii) quest’ultimo era consapevole del funzionamento deiderivati e di rischi connessi; (iii) non sussisteva un nesso di causalità traNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’asserito inadempimento della banca e il danno, che secondo l’attoresarebbe consistito nel fatto che la chiusura anticipata delle operazioni nongli avrebbe permesso di ridurre le perdite profittando della chiusura inrialzo degli indici; (iv) era stato provato che la banca aveva comunicatoall’attore il superamento della soglia pattuita di euro 2000,00 di perditepotenziali, ed anche richiesto il ripristino dei margini di garanzia, prima diavvalersi della facoltà di chiudere le posizioni e di vendere i titoli indeposito per coprire con il ricavato le perdite dei derivati.3.- La Corte di Appello aveva respinto il gravame contro la predettadecisione osservando – per quanto qui ancora interessa - che:a) emergeva la contraddittorietà delle argomentazioni difensivedell’appellante il quale aveva lamentato, da un lato, che la banca avesseconsentito il compimento per tre anni di operazioni speculative sustrumenti derivati, dall’altro, che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ne avessebloccato l’operatività in ragione delle consistenti perdite accumulate:risultava, invero, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato la mail del 10.8.2011con cui protestava per l’iniziativa della banca, assicurando che «nellapeggiore delle ipotesi la perdita si sarebbe azzerata entro la fine dell’annosuccessivo» e sostenendo che la chiusura della posizione gli avevaimpedito di ridurre le perdite, data la forte chiusura al rialzo di alcuni indiciborsistici internazionali: perciò l’attore, lungi dal contestare che la bancagli avesse consentito di compiere le operazioni rischiose, rivendicava ildiritto di proseguire con l’attività speculativa che, evidentemente, nonriteneva inappropriata alle sue conoscenze e alla sua conoscenza deimercati finanziari;b) tale contraddittorietà delle tesi difensive dell’appellante era già statarilevata dal Tribunale, che aveva escluso il nesso di causalità tra lecomunicazioni con cui la banca avrebbe dovuto indurlo a desistere dalcompimento dell’attività speculativa e il danno che si sarebbeconcretizzato non per la prosecuzione dell’operatività sui derivati, ma perNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026la cessazione della stessa; ciò nonostante, l’appellante non avevacensurato il suddetto rilievo sulla contraddittorietà delle difese,continuando a dolersi, sia che gli fu consentito di effettuare ulteriorioperazioni speculative, sia che tale operatività gli fu improvvisamentesospesa;c) era stata rispettata la forma scritta del contratto-quadro, avendol’attore concluso un primo contratto con la banca il 7.11.2002, e unulteriore contratto scritto di adesione ai servizi di IWBank (nuovadenominazione dell’intermediario), mentre il 25.4.05 era stato sottoscrittoil contratto di adesione all’operatività in derivati; la banca non prestavapiattaforma di trading-online messa a disposizione dall’intermediario;d) il motivo d’appello riguardante la violazione dell’art. 55 Reg. Consobn. 16190/07 (con riguardo alla mancata comunicazione delle perditesuperiori alla soglia predeterminata convenuta con l’intermediario) eragenerico, essendosi limitato l’appellante ad affermare che la banca nonaveva comunicato le perdite e a contestare un documento prodotto dallabanca (avente ad oggetto il contenuto delle mail inviate all’appellante)senza chiarire se tali comunicazioni non erano state ricevute, oppure senon avevano un contenuto corretto, omettendo anche di spiegare leragioni per le quali i documenti suddetti non avrebbero valore;e) in ogni caso, le comunicazioni predette avevano un valoreinformativo, per cui dalla loro omissione non conseguiva necessariamenteuna pretesa risarcitoria, occorrendo, al riguardo, che il cliente non si fossereso conto autonomamente delle perdite cagionate dai derivati sì che ildanno potesse configurarsi nell’aggravio della perdita della posizione nontempestivamente chiusa; al riguardo, l’appellante non aveva allegato dinon essersi reso conto del superamento della soglia predeterminata e diavere, perciò, mantenuto aperte le posizion negative, considerato, altresì,che venivano in rilievo centinaia di operazioni compiute con cadenzaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026giornaliera, ed aveva continuato ad operare in derivati con la necessariaconsapevolezza che l’entità delle perdite superava il capitale diriferimento;f) le doglianze dell’appellante nascevano dalla confusione in cui egli eraincorso tra il “capitale di riferimento” – che indica la soglia di perditasuperata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamentonegativo dell’operazione – con i “margini di garanzia” richiesti percontinuare ad operare in derivati, i quali possono comportare perditesuperiori al capitale investito; lo stesso appellante non aveva contestatoche, in caso d’insufficienza della liquidità a coprire i margini di garanzia, ilsistema rigettava automaticamente l’ordine del cliente; tuttavia, a suoparere, il limite di operatività avrebbe dovuto dipendere non dalla liquiditàdisponibile, bensì dal capitale di riferimento, che secondo lui avrebbedovuto essere “ricostruito” ogni volta che la perdita superava la sogliaprevista di 2.000 euro: il che era errato in quanto l’importo predettorappresentava non già un capitale conferito per l’operatività in derivati,cioè un capitale in qualche modo vincolato per poterlo impiegare nelcompimento di operazioni in derivati, bensì una soglia di allertaconvenzionalmente determinata, fermo restando che la concretaoperatività dipendeva dalla volontà del cliente e dall’esistenza di marginidisponibili;g) né l’art. 55 Reg. Consob, né altre norme prevedevano l’obbligodell’intermediario di intervenire chiudendo le posizioni aperte ed inibendoil compimento di ulteriori operazioni; nella specie veniva, piuttoosto, inrilievo l’art. 4, c.3, delle condizioni generali di contratto secondo il quale,successivamente all’apertura delle posizioni, il cliente deve mantenerecontinuativamente in deposito presso la banca i margini di garanziarichiesti a pena della facoltà della banca di procedere, di sua iniziativa, allachiusura delle posizioni del medesimo cliente; dal che si desumeva che labanca non era tenuta a bloccare l’operatività del cliente, avendo peròNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026facoltà di farlo non nel caso di superamento della soglia capitale diriferimento indicato nel contratto, ma esclusivamente qualora fosserovenuti meno i suddetti margini; la banca era, dunque, legittimamenteintervenuta il 9.8.11 a seguito della perdita dei margini, mentre si sarebberesa inadempiente agli obblighi contrattuali se avesse precedentementechiuso posizioni in derivati aperte dal cliente in presenza di margini digaranzia;h) parimenti legittima era stata la vendita dei titoli azionari TelecomItalia a copertura delle perdite maturate poiché, a norma dell’art. A9 dellecondizioni generali di contratto, l’appellante aveva riconosciuto che ilconto-deposito titoli fungeva da rapporto di provvista per le operazionieffettuate, ed era vincolato a garanzia per tutta la durata del contratto perla soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della banca, nonchédi ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddettaoperatività;i) non avendo la banca svolto attività di consulenza finanziaria, non eraapplicabile l’art. 40 Reg. Consob 16190/07, bensì l’art. 42 del medesimoregolamento, secondo il quale, nella prestazione dei servizi d’investimentodiversi dalla consulenza in materia d’investimenti e dalla gestione diportafogli, gli intermediari verificavano il livello di conoscenza edesperienza del cliente necessario alla comprensione dei rischidell’investimento offerto o richiesto, e tale valutazione di appropriatezzaera stata correttamente effettuata dall’intermediaria, secondo quantoaccertato dal Tribunale e non fondatamente e adeguatamente contestatodall’appellante.4.- La Corte di Cassazione – adita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi -ha respinto il ricorso- per quanto qui ancora interessa - per le seguentiragioni.a) Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente lamentava che la Corted’appello avesse erroneamente ritenuto che la banca avesse provato diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026aver comunicato al cliente che le operazioni in derivati compiute avevanogenerato perdite superiori a euro 2420,00 al 24.12.08, poiché ildocumento prodotto dalla banca in primo grado era privo di valenzaprobatoria, in quanto mero elenco di asserite mail che sarebbero stateinviate al ricorrente dal gennaio 2009 - ha ritenuto che la censura fosseinammissibile, poiché: (i) la Corte d’appello sul punto aveva statuito che lacontestazione dell’accertamento effettuato dal Tribunale circa lasussistenza delle comunicazioni di cui all’art. 55 Reg. Consob 16190/2007(a mente del quale gli intermediari «comunicano al cliente eventualiperdite che superino una soglia predeterminata convenuta tral’intermediario e il cliente…») era inammissibile in quanto generica (poichéa fronte della produzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui tali comunicazioni erano state effettuate, l’investitoreappellante non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non erano statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppure spiega[l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 di controparte»,contenente elenco delle e-mail inviate); (ii) a tale statuizione il ricorrenteaveva obiettato che non era vero che la sua contestazione in appello erastata generica, «in quanto il tabulato [l’elenco cioè delle e-mail], in difettodi mail allegate per esteso, non prova il contenuto delle comunicazioni»,ma detta obiezione avrebbe dovuto essere formulata con l’atto di appello,ove il ricorrente neppure deduceva averla formulata; (iii) il ricorrente nonaveva censurato l’autonoma ratio decidendi per cui la violazionedell’obbligo di comunicazione non comportava, comunque, l’automaticosorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse dinon essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitaledi riferimento e che, se lo avesse saputo, avrebbe smesso di investire inquei prodotti: il che però l’appellante non aveva dedotto.b) Quanto al secondo motivo – con cui il ricorrente lamentava che laCorte d’Appello avesse respinto la censura riguardante l’omissione, daNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026parte della banca, della comunicazione delle perdite effettive o potenzialisuperiori al 50% della provvista, di cui all’art. 28, reg. Consob 11522/98,richiamato nell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 cit. - ha osservato che il motivo, declinato come violazione dilegge, era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto –il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizionigenerali di contratto – che non risultava dalla sentenza impugnata e nonpoteva essere accertato nel giudizio di legittimità.c) quanto al terzo motivo – con cui il ricorrente si doleva sia dellaviolazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/98 (vigente alla sottoscrizionedel contratto e poi abrogato dal reg. 9 Consob del 2007 e, comunque,richiamato con “rinvio fisso” dalle condizioni generali di contratto), siadell’«omessa valutazione» del «fatto» della violazione del predetto art. 28– l’ha ritenuto inammissibile per diverse ragioni: (i) della tesi delricorrente che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto,l’abrogato art. 28 reg. Consob 11522/1998 e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; invece,sul punto il ricorso era generico, limitandosi il ricorrente a dedurre di averriproposto la questione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto diappello, senza tuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto dellesue difese al riguardo nel giudizio di gravame; tanto più che – comerilevava correttamente la controricorrente – della medesima questionenon vi era traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado diappello e trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata; (ii) laquestione - come già osservato nel disattendere il motivo precedente-presupponeva l’accertamento di un fatto – ovvero il richiamo dell’art. 28reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contrattodel 25.4.2005 – che non risultava dalla sentenza impugnata e che certoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026non poteva avvenire in sede di giudizio di legittimità; (iii) il fatto che con ilmotivo si denunciasse anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.c., riguardante, appunto, gli accertamenti di fatto, noncambiava la conclusione di inammissibilità perché, quale fatto nonesaminato dal giudice di appello, il ricorrente indicava «la violazionedell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998 richiamato nell’art. 4 dellecondizioni del contratto di adesione alla operatività derivati sottoscritto il25.4.2005», la quale violazione non era, in realtà, un “fatto” storico (nelsenso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. S.U.8053/2014), bensì, appunto, una valutazione; (iv) il motivo si basava suun documento prodotto soltanto nel giudizio di cassazione, in violazionedell’art. 372 c.p.c., (l’allegato B2 al ricorso per cassazione; invero, dettodocumento  – che, in tesi  del ricorrente, corrispondeva al medesimodocumento prodotto dalla banca nel giudizio di primo grado con l’allegato6 alla comparsa di costituzione e risposta – era, invece, diverso da quelloeffettivamente prodotto a suo tempo dalla banca con detto allegato 6,come precisato dalla controricorrente, il quale allegato 6 non faceva alcunriferimento all’art. 28 reg. Consob 11522/1998, come risultava dalfascicolo di parte di primo grado della controricorrente, prodottounitamente al controricorso per cassazione).d) Quanto al quarto e quinto motivi di ricorso – con cui il ricorrentelamentava (quarto motivo ) che la Corte d’appello avesse malinterpretando l’art. 4 delle condizioni generali di contratto, violando iprincipi ermeneutici, nella parte in cui aveva affermato che l’appellanteconfondeva il capitale di riferimento, quale soglia di perdita superata laquale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento negativodell’operazione, con i margini di garanzia, che erano determinati volta pervolta dalla piattaforma di trading della banca, e dipendevano dalla liquiditàdisponibile e, in subordine, (quinto motivo), che la Corte d’appello avesseadottato una motivazione apparente in ordine alla questione dellaNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancata comunicazione delle perdite e delle successive operazioni con ilsuperamento dei margini di garanzia, dedotte sempre con riferimentoall’art. 4 delle condizioni generali di contratto – ha ritenuto che tali motivierano, a loro volta inammissibili, in conseguenza di quanto già osservato aproposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28reg. Consob 11522/1998, asseritamente richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto.5. – Contro detta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper revocazione affidato a tre motivi. Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], (FIDEURAM), quale società beneficiaria- per effetto discissione di [OSCURATO:SOCIETA] per atto notarile dell’11/1/22 - del ramo dicontroversia, ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si chiede la revoca dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 n. 4) c.p.c., in relazione al motivo n. 1del ricorso per cassazione - con il quale la sentenza della Corte di Appelloera stata censurata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 55 Reg. Consob n. 16190 del 2007, oltre chedegli artt. 2697 cc, 2712 cc, 115 c.p.c. – in quanto, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbesempre sostenuto – anche nel ricorso - di non aver ricevuto lecomunicazioni oggetto del motivo di gravame, specificando in quali attiprocessuali la deduzione era contenuta (memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, comparsa in primo grado conclusionale, e poi con l’appello, doveaveva dedotto che la Banca non aveva ottemperato all’obbligo dicomunicazione ex art. 55 Reg. Consob, poiché aveva depositato untabulato illeggibile, non idoneo a provare alcunché.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Perciò, conclude, l’affermazione della Corte di Cassazione, secondo laquale il ricorrente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto lecomunicazioni, contrasterebbe con il tenore letterale dello stesso ricorsoper cassazione (indica il ricorso per cassazione, fine pag.10). Sitratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».Inoltre contrasterebbe, a suo dire, con il tenore letterale degli atti anchel’affermazione della Corte, secondo la quale «Ulteriore ragione diinammissibilità è che non viene neppure censurata, dal ricorrente,l’autonoma ratio decidendi per cui la violazione dell’obbligo dicomunicazione non comportava comunque l’automatico sorgere di unaresponsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersireso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale diriferimento e che se lo avesse saputo avrebbe smesso di investire in queiprodotti: il che però l’appellante si era guardato dal dedurre»; e ciòpoiché: a) a pag. 3 e 4 dell’atto di appello si leggeva: «per avere unminimo di capacità nel maneggiare gli strumenti derivati servono anni eanni di approfondimenti ed esperienze pratiche, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] inizia aoperare il 12 dicembre 2008 e in ogni caso limita il rischio sopportabile auna perdita potenziale di euro 2.000»; «…nonostante ciò in entrambi i casiIwbank continua a prelevare dal conto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per ricostruire imargini e consente successive aperture di posizioni. In pochi giorni parteNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026200.000 euro…»; b) e nel ricorso per cassazione, era scritto che «In pocotempo parte ricorrente, senza avvedersi delle ingenti perdite, maturava undebito nei confronti della banca di oltre 200 mila euro; ciò nonostante, lagestione dei derivati da parte della Banca consentiva al sig. [OSCURATO:PERSONA] dioperare, vincolando contra legem le disponibilità patrimoniali del clientepresso la banca, non facendo comprendere così la vera entità della perditadel cliente. La drammatica situazione si protrasse per tre anni durante iquali la banca non operò le garanzie di legge. SOLO In data 9 agosto 2011la Banca bloccava l’operatività (con un ritardo di oltre tre anni)..».Quindi, conclude il ricorrente, anche sotto tale aspetto la motivazionedella Corte di Cassazione sarebbe contraddetta dal contenuto degli attiindicati dai quali si evincerebbe che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] operava nellaconsapevolezza della presenza di un limite di rischio sopportabile a unaperdita potenziale di euro 2.000,00, il che significa che non volevaassumere un rischio superiore ad euro 2.000!»Si tratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione haritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto lecomunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dalmedesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sullasupposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato diaver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale:errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtàsussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, «ritiene essenziale,ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di nonaver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».1.1-Il motivo, che riguarda due passaggi motivazionali dell’ordinanzaimpugnata, è chiaramente inammissibile.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giova ricordare che ai fini della revocazione della sentenza per errore difatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino iseguenti presupposti:a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore digiudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamentepercettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente esclusoo accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di uncontrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto;c) in particolare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazionedella sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.,deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte puòesaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante dellasentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenzadeve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamenteviene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto didiscussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura,infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente naturavalutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890;Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929).Ciò posto, nel caso di specie nella decisione di cui la ricorrente chiedeora la revocazione non vi è spazio per il riconoscimento dell’errorerevocatorio non essendosi la decisione affatto basata sulla «supposizione»invocata.1.2- Come risulta dalla stessa illustrazione del ricorrente la Corte diCassazione non ha affatto affermato che il ricorrente non aveva maidedotto di aver ricevuto le comunicazioni, semplicemente perché nelpassaggio argomentativo - indicato dal ricorrente – la Corte motiva unadelle ragioni per cui rileva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, enel farlo - in punto deduzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il ricevimento dellecomunicazioni della banca - si limita a riportare (peraltro tra virgolette,quindi inequivocabilmente) quanto affermato dalla Corte d’appello permotivare – a sua volta - l’inammissibilità del motivo d’appello pergenericità («La Corte d’appello ha statuito che la contestazionedell’accertamento, effettuato dal tribunale, della sussistenza delle 123comunicazioni di cui all’art. 55 Reg. Consob 16190/2007 (a mente delquale gli intermediari «comunicano al cliente eventuali perdite chesuperino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e ilcliente…») era inammissibile in quanto generica. A fronte, infatti, dellaproduzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e-mail con cui talicomunicazioni erano state effettuate, l’investitore appellante si eralimitato ad obiettare che le comunicazioni non erano state inveceNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026effettuate, ma non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non eranostate ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppurespiega [l’appellante] perché non avrebbe valore il doc. n 22 dicontroparte»); e per concludere che a dette statuizioni della Corted’appello – di inammissibilità per genericità del motivo d’appello - ilricorrente in cassazione obiettava che non era vero che la suacontestazione era generica, con un argomento («il tabulato [l’elenco cioèdelle email], in difetto di mail allegate per esteso, non prova il contenutodelle comunicazioni») che – in quanto volto a specificare la doglianza -avrebbe dovuto proporre in appello, ove in effetti neppure affermava diaverlo dedotto.E’ perciò evidente che l'errore di cui si duole il ricorrente riguardava –semmai- la sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sonostati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, quindi, il viziodella sentenza doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820).1.3- Quanto alla seconda argomentazione oggetto del motivo direvocazione neppure si comprende in che termini conterebbe l’errorepercettivo decisivo che il ricorrente lamenta, poiché con la stessa la Cortesemplicemente sottolinea che la censura alla statuizione di inammissibilitàper genericità del motivo d’appello, non era l’unica ratio decidendi dellaCorte di merito, che, invero, aveva, con ulteriore «autonoma ratiodecidendi», statuito che «la violazione dell’obbligo di comunicazione noncomportava comunque l’automatico sorgere di una responsabilità, maoccorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimentidel superamento della soglia del capitale di riferimento e che se lo avessesaputo avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che peròl’appellante si era guardato dal dedurre»: ratio che il ricorrente incassazione non aveva aggredito con conseguente stabilità della decisione.Numero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026Non si vede perciò in cosa consista l'errore c.d. di percezione cheavrebbe indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti dicausa.2.- Con il secondo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza aisensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 numero 4) c.p.c., in relazione ai motivin. 2 e 3 del ricorso per cassazione.Quanto al secondo motivo - posto che il ricorrente si doleva ex art. 360n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. Consob11522/1998 espressamente richiamato dall’art. 4 delle condizioni generalidel contratto (c.d. rinvio fisso), nonché per violazione e/o falsaapplicazione dell’art 1362 cc e dell’art. 2697 c.c. - la Corte di Cassazionelo avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto il T.U.B. e ilT.U.F. attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosiaspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari medianteregolamenti cui è riconosciuta natura di atti normativi.Quanto al terzo motivo - posto che il ricorrente aveva denunciato lamedesima circostanza di cui sopra ma in relazione all’omesso esame di cuial punto 5 dell’art. 360 c.p.c. - la Corte di cassazione aveva erroneamenteritenuto che della tesi esposta nel motivo non vi fosse traccia nellasentenza impugnata e che nel ricorso non fosse precisato come e quandoessa fosse stata proposta nel giudizio di appello, perché, nel ricorso percassazione era dedotto che «Con l’atto di appello, la difesa di partericorrente ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione allaviolazione dell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il25.4.2005 che richiamava espressamente l’art. 28 Reg. CONSOB n.11522/1998, peraltro in vigore al momento della sottoscrizione delcontratto, evidenziando che l’informativa ivi prevista non era stataeffettuata nei confronti di parte ricorrente. In ogni caso, anche seabrogata, la normativa di cui all’art. 28 e 31 [OSCURATO:PERSONA], è statoNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiamata in contratto mediante un cd [OSCURATO:PERSONA], insensibile allevicende modificative ed estintive della medesima norma» (Ricorso percassazione pag. 13); inoltre erano molteplici i riferimenti contenutinell’atto di appello sul punto (che riporta). Perciò - afferma il ricorrente -erroneamente la Corte di cassazione avrebbe «affermato su tale motivo diappello» che «Su tale questione il motivo di gravame rimaneeccessivamente generico e perciò inammissibile, limitandosi l’appellantead affermare che “non è altrettanto vero cha la banca abbia comunicato aisensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento Consob, ilconseguimento di una perdita effettiva o potenziale superiore al 50, comepiù volte dichiarato, non avendo nessun valore, in tal senso, il doc 22prodotto da controparte, e più volte contestato” (pag. 22 atto di citazionein appello). Non chiarisce l’appellante se le comunicazioni non sono statericevute ovvero se non avevano un contenuto corretto; neppure spiegaperché non avrebbe valore il doc. n. 22 di controparte» (ordinanza pag .La Corte di Cassazione – conclude - avrebbe dovuto rilevare il mancatoadempimento dell’onere di parte resistente di provare di aver inviato unainformativa completa in base ai recenti principi di legittimità elaboratisull'art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, (cita Cass. n.31896/2018; Cass. 19013/2017) ed afferma che si tratterebbe di errorepercettivo, che aveva indotto la Corte di cassazione a fondare lavalutazione della situazione processuale sulla esistenza di una circostanza,in realtà insussistente. «Peraltro – aggiunge - la censura era stata dedottasia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, sia ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5, in quanto oggetto di discussione tra le parti».2.1 – Il motivo è inammissibile.2.2 - Quanto alla prima parte del motivo – laddove il ricorrente silamenta della dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo diricorso - non è neppure specificato, in cosa consisterebbe l’erroreNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026percettivo che consente la revocazione dell’ordinanza di cui il ricorrentenon sembra neppure aver colto la ratio decidendi che si fonda sul fatto cheil motivo, declinato come violazione di legge, era inammissibile in quantosi basava su una circostanza di fatto – il richiamo dell’art. 28 reg. Consob11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto – che nonrisultava dalla sentenza impugnata, e che – notoriamente - non potevaessere accertato nel giudizio di legittimità.2.3- Inammissibile per plurime ragioni è poi la censura di cui allaseconda parte del motivo, laddove il ricorrente si lamenta delladichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.a) Il ricorrente ancora una volta riporta come fosse affermazione dellaCorte di Cassazione un’affermazione (contenuta peraltro nell’esame delprimo e non del terzo motivo di ricorso) che è, in realtà, della Corted’appello, come si evince chiaramente dal testo trascritto che parla di«appellante»; ciò detto, anche in questo caso non si comprende quale sial’errore percettivo che giustificherebbe la revocazione dell’ordinanzagravata, che, sul terzo motivo, con chiarezza, rileva – tra le plurimeragioni di inammissibilità - anche quella per cui della tesi del ricorrente(che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto, l’abrogatoart. 28 reg. Consob 11522/1998 (…) e che la provvista messa adisposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nellasentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisarecome e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; mentresul punto – su questo punto, e non su altro - il ricorso era «quanto maigenerico», essendosi limitato il ricorrente a dedurre di aver riproposto laquestione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto di appello, «senzatuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto delle sue difese alriguardo nel giudizio di gravame»; tanto più che – come rilevavacorrettamente la controricorrente – della medesima questione non vi eraNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado di appello etrascritte nell’epigrafe della sentenza.Non si vede in cosa consista in questa argomentazione l’errore c.d.percettivo, dovendosi anche escludere che di un detto errore si tratti, datoche esso «non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo enon deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza sisia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra leparti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, lapronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanzeprocessuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio» (v. Cass.26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n.9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).b) La doglianza, inoltre, evidentemente non era decisiva neppure aglieffetti del rigetto del motivo, posto che la Corte di Cassazione ne haindividuati altri tre (di cui sopra si è dato conto) che il ricorrente nonconsidera.c) La doglianza per cui la Corte di cassazione «avrebbe dovuto rilevare ilmancato adempimento dell’onere di parte resistente di provare di averinviato una informativa COMPLETA» in base ai recenti principi di legittimitàelaborati sull'art. 28, comma 3, reg. Consob cit. è un’evidente censura alla«valutazione» compiuta della Corte di Cassazione, non la contestazione diun errore percettivo di un fatto.3.- Con il terzo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza gravataper omesso esame dei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione.Deduce il ricorrente che con il 4° motivo del ricorso per cassazione erastato dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366,1371 c.c., in tema di interpretazione dell’art. 4 del contratto sottoscritto indata 25.4.2005 nella parte in cui non viene censurato l’inadempimentodella banca, per aver consentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di operare dopo averNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026superato la provvista data o capitale di riferimento, utilizzando ledisponibilità patrimoniali dello stesso, senza consenso esplicito diricostituzione dei margini di garanzia , utilizzando un software automaticodella banca; con il motivo n. 5 la medesima censura era stata proposta aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, per vizio di motivazione apparente.Entrambi i motivi erano stati dichiarati dalla Corte di Cassazioneinammissibili «in conseguenza di quanto già osservato sopra a propositodella inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg.Consob 11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4delle condizioni generali di contratto».Secondo il ricorrente si tratterebbe di motivazione insussistente,integrante «omesso esame di motivi di ricorso», perché «Allorquando laCorte di cassazione deve pronunciarsi su un "error in procedendo", èanche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti dicausa (ex multis Cass. 2771/17; 17653/2012; SU 8077/12;Cass.13514/07), cosicchè nel caso di revocazione della sentenza dicassazione, poichè il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessache è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare laquestione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertantoaccorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito acausa ».Illustra, quindi, «tale errore percettivo - su entrambi i motivi -»deducendo quanto affermato sin dal giudizio di primo grado, circa l’art. 4 ele condizioni generali del contratto di adesione in derivati del 25.4.2005,circa il capitale di riferimento (non di copertura) che il cliente dichiara divoler sostenere, i margini di garanzia e quanto previsto in proposito, circal’errata contabilità della provvista tramite il sistema automatico adottatoda IWBANK che aveva ingannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] e provocato perditecontinuative di entità superiori a quelle che si sarebbero prodotte con unagestione corrispondente al contratto: situazione che sarebbe stataNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026dimostrata nel corso del giudizio, anche di Cassazione, ove, anche con lamemoria ex art. 380 bis n. 1 cpc, erano state dedotte una serie disituazioni, il cui esame era stato completamente omesso dalla Corte, chenon aveva neppure esaminato – come i precedenti giudici di merito un CDdi fondamentale importanza perché confermava gli assunti del ricorrente,ovvero la violazione del contratto sottoscritto e l’inadempimento dellaBanca.3.1- Il motivo è inammissibile.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte «L’impugnazioneper revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su unoo più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volteche la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». (Cass. Sez. Un. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025).3.2- Nella specie la Corte di Cassazione sui due motivi quarto e quinto siè pronunciata affermando: «Tali motivi sono a loro volta inammissibili, inconseguenza di quanto già osservato sopra a proposito dellainammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg. Consob11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4 dellecondizioni generali di contratto», ovvero che, declinato come violazione diNumero registro generale 25722/2024Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 7124/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge, il motivo era inammissibile in quanto si basava su una circostanzadi fatto – il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 dellecondizioni generali di contratto – che non risultava dalla sentenzaimpugnata, e che – notoriamente - non poteva essere accertato nelgiudizio di legittimità.Pertanto, evidentemente, non vi è spazio per il riconoscimentodell’errore revocatorio posto che la pronunzia sui motivi è intervenuta e ilricorrente pretende, con il ricorso per revocazione, di far valere in questasede una questione che, non solo non costituisce in sé un errorerevocatorio, ma implica una nuova pronuncia addirittura sulle risultanzeistruttorie asseritamente non considerate nelle pronunce di merito.3. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidatenell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidatenell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris