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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03248/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 14033/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- dri; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1 9 /2019 del 2/01/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2005 l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tri- bunale di Venezia la committente [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al pa- gamento del corrispettivo del contratto di appalto (stipulato nell’aprile 2003 e integrato alla fine dell’anno: oggetto originario ne erano due attrezzature da spiaggia, denominate «pennelli», cui se ne erano aggiunte altre quattro con l’integrazione del dicembre 2003), degli oneri di sicurezza, nonché del 2di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. risarcimento del danno da aggravio dei costi di cantiere causatodal protrarsi dei lavori oltre i termini contrattuali, imputato al difetto di cooperazione della committente.

La convenuta chiedeva il rigetto.

Nel 2010 il Tribunale di Venezia condannava la committente convenuta al pagamento di € 30.000 (saldo di due fatture del 2004), oltre alla metà delle spese del giudizio (€ 12.500).

In secondo grado, ferma la condanna a € 30.000, in parziale ri- forma su appello dell’attrice, si è aggiunta la condanna della convenuta agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/02, nonché aulteriori € 130.491 circa (cifra risultante dalla somma di tre importi: per il corrispettivo delle opere in variante, per la revisione dei prezzi e per i danni discendenti dal ritardo), nonché la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.

Ricorre in cassazione la committente convenuta con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’appaltatrice attrice (della quale la ricorrente ha co- municato la dichiarazione di fallimentonelle more del ricorso) con controri- corso.

Ragioni della decisione

1. –Con il primo motivo (p. 10 ss.) la committente si duole che la Corte di appello (p. 8-10) abbia ritenuto che la sottoscrizione da parte dell’appal- tatrice dei certificati di regolare esecuzione dei lavori non abbia valore con- fessorio o comunque non abbia alcun valore giuridico.

Denunciata è la vio- lazione degli artt. 2702 e 2735 c.c., con riferimento all’art. 1665 c.c.

Le censuresono sintetizzabili come segue.

Discende dalla corretta inter- pretazione dell’art. 2702 c.c. che la sottoscrizione dell’appaltatrice in calce al verbale delle attività di verifica, eseguite in contradditorio tra le parti, comporta il riconoscimento e la condivisione dei risultati della verifica.

Ne segue il rigetto di domande basate su fatti contrari a quelli risultanti dal verbale, rigetto basantesi altresì sul principio nemo potest venire contra factum proprium.

Tale principio trova espressione,ad esempio, negli artt.1359 e 1426 c.c. e 157 e 705 c.p.c. e riconoscimento giurisprudenziale in materia di abuso del processo e di efficacia di clausole contrattuali 3di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. predisposte da una parte.

Inoltre, la verifica e l’accettazione dell’opera da parte del committente sono due attività distinte (art. 1665 c.c.).

Il motivo non è fondato.

La sottoscrizioneapposta da ll’appaltat ore in calce al certificato di regolare esecuzione dei lavori non implica la rinunciada parte di questi ai diritti che discendono dalcontratto e dalla sua esecuzione, potendosi riconoscere tale effetto abdicativo solo ove il certificato rechi occasionalmente, in aggiunta rispetto alle dichiarazioni di scienza che realizzano la sua funzione tipica, una espressa dichiarazione di volontàin tal senso, che l’appaltatore faccia propria attraverso la sottoscrizione del documento nel suo complesso.

Come accertato dalla Corte di appello, non si è data un’aggiunta in tal senso nel caso di specie.Per la stessa ragione il certificato sottoscritto non ha valore di confessione che non sono dovuti maggiori importi (poi in effetti richiesti).

Quanto alla distinzione tra verifica ed accettazione dell’opera, richiamata dalla ricorrenteinsieme alla correlativa giurisprudenza di legittimità, essa è svolta con riguardo ad un passaggio aggiuntivo della motivazione della sen- tenza, che nonincide direttamente sul punto rilevante.

Il primo motivo è rigettato.

2. - Il secondo motivo (p. 15 ss.), articolato in due profili, denuncia la violazione (a) dell’art. 115 c.p.c. e (b) dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art.1661 c.c. per avere la Corte di appello- quantificando il compenso per le opere compiute in variante- ritenuto dovuto all’appaltatrice il corrispettivo richiesto (€ 63.450), in quanto non specificamente contestato dalla com- mittente.

Nella parte censurata, la sentenza impugnata (p. 11-13) argomenta in sintesi come segue.«Circa il corrispettivo delle opere in variante, quantifi- cato in € 63.450 da [OSCURATO:PERSONA], esso è riferito alla realizza- zione di vasche in acciaio inox anziché in calcestruzzo, alla modifica dei 48 soffioni e alla installazione di 48 pulsanti a terra in acciaio inox.

Le stesse deposizioni dei testi di parte convenuta hanno messo in evidenza la effettiva 4di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. esecuzione delle opere in variante appena descritte: […] il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto parte del CdA di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti, ha riferito che[…]; il teste [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori, a sua volta, ha confermato che le vasche furono realizzate in acciaio inox, scelta a cui il teste aveva aderito trattandosi di materiale più pregiato, e che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la installazione di soffioni[…] di tipo diverso daquello dei pennelli ‘ pilota ’ perc hé si era accorta che i primi non funzionavano bene.[…].

Del resto, anche il certificato di regolare esecu- zione dei lavori contiene un riferimento alla effettiva esistenza di varianti approvate e una tale espressione sarebbe priva di senso se tali varianti non ci fossero state.

Ne consegue che deve ritenersi dovuto da [OSCURATO:PERSONA] il maggior importo di €.63.450pari al corrispettivo, non specificamente con- testato da [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione delle vasche inox e per i soffioni di produzione della ditta Presto e relativi pulsanti».

Le censure sono sintetizzabili come segue.

In primo luogo,la ricorrente fa valere che non è applicabile ratione temporis l’art. 115 c.p.c. nella ver- sione modificata dalla l. 69/2009 con la esplicitazione del principio di non contestazione.

Ritiene infatti la ricorrente che prima della novella del 2009 non sussistesse in generale un onere di contestazione specifica e che i fatti allegati da una parte potessero essere posti a fondamento della decisione solo qualora fossero stati espressamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli contestati, avesse assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione.

Per questi mo- tivi ha pertanto errato la Corte di appello nel porre a base della propria decisione una circostanza (mai provata) solo perché non specificatamente contestata.

In secondo luogo, la ricorrente nega che la conclusione rag- giunta dalla Corte di appello possa essere appoggiata sull’art. 167 c.p.c.

In particolare, siargomenta che il compenso supplementare ex art. 1661 c.c. cui l’appaltatore ha diritto per variazioni ordinate dal committente è da quantificare nel maggior costo delle opere effettivamente eseguite rispetto 5di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. a quello delle opere inizialmente pattuite (e nel caso di specie già pagate dal committente).

L’onere di provare l’entità ed il costo sia delle opere ese- guite a seguito delle variazioni che delle opere progettate inizialmente in- combe sull’appaltatore con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento richiesto non può essere attribuito.

Si argomenta inoltre che l’allegazione dell’appaltatrice della quantificazione del compenso per i lavori in variante non ha le caratteristiche semantiche e logico-giuridiche per es- sere considerata una allegazione di un «fatto posto a fondamento della do- manda», in quanto tale oggetto dell’onere di specifica contestazione.

Infine, la parte ricorrente allega di aver contestato nella comparsa di costituzione le deduzioni e le domande attoree, nonché l’an e il quantum dei maggiori compensi e dellerichieste di risarcimento danni contenute nell’atto di signi- ficazione, cui l’atto di citazione faceva riferimento.

Il secondo motivo non è fondato.

In primo luogo, il principio di non contestazione non è stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento con la modifica dell’art. 115 c.p.c.adottata nel 2009.

In materiadi processi relativi a diritti disponibili , esso era pacifica- mente accreditato in dottrina e in giurisprudenza, pur con diversità di punti di vista su taluni profili (a partire dalle differentitesi sul suo fondamento ed i suoi limitiin ipotesi specifiche).

A parte ciò, il richiamo all’omesso carattere specifico della contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (come appare evidente dalla sintesi della parte rilevante della sentenza riportata indietro) gioca un ruolo aggiuntivo, limitato alla quantificazione e non serve a met- tere fuori dal thema probandum i fatti costitutivi del diritto al corrispettivo per le opere eseguite in variante.

Infatti, l’apprezzamento della Corte di appello, pur muovendo dalla quantificazione allegatadella [OSCURATO:PERSONA], fa ritornoad essa in conclusione passando per la via di una valu- tazione consonante del compendio prob atorio , che non presta il fianco a censure spendibili in sede di legittimità (il prudente apprezzamentoin ma- teria probatoria è – e rimane anche dopo il vaglio di legittimità – quello 6di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. proprio del giudice di merito: cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato nell’art. 116co. 1 c.p.c. ) .

Il secondo motivo è rigettato.

3. -Il terzo motivo (p. 21 ss.), articolato in due profili, denuncia la viola- zione (a) dell’art. 115 c.p.c. e (b) dell’art. 167 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza che liquida i danni discendenti dal protrarsi nel tempo della esecuzione dei lavori, addebitato a [OSCURATO:PERSONA], in termini di spese generali, nella misura richiesta di € 51.641 circa, da ritenersi pacifica in causa in mancanza di specifica contestazione.

Nella parte censurata, la sentenza (p.13-15) ritiene che: «circa i danni discendenti dal ritardo, quantificati [dall’appaltatrice] in €144.672, questi vanno riconosciuti nella misura in cui risultino provati nell’an e nel quan- tum».

Quanto al primo profilo, si esclude che il ritardo sia imputabile all’ap- paltatrice.

Inrelazione alla quantificazione, la Corte di appello si limita ad argomentare:«il protrarsi del cantiere [ha] comportato l’assunzione di oneri corrispondenti a spese generali, calcolabili in proporzione al tempo del pro- lungamento dei lavori rispetto al valore del contratto, ed a spese per la polizza assicurativa, ragion per cui, trattandosi di pregiudizi che normal- mente conseguono alla protrazione dei lavori, la mancata puntuale conte- stazione delle corrispondenti singole voci, ne consente l’accoglimento per complessivi € 51.641,49».

Il terzo motivo è fondato.

La struttura delle censure articolate nel terzo motivo di ricorso è analoga a quella del secondo motivo.

Per quanto riguarda i profili specifici del terzo motivo, la ricorrente si duole che: «Le spese generali sono quei costi di struttura sostenuti da un’impresa, non riconducibili ad una specifica attività e variabili in funzione delle singole attività svolte, quali, a solo titolo di esempio (perché le strutture aziendali sono l’una diversa dall’altra), i costi di gestione, anche amministrativa, dell’azienda, i costi del personale non riducibile, i costi di manutenzione degli immobili e dei macchinari, i costi 7di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. finanziari, etc.

Qualora si debba imputare ad una singola attività i relativi costi generali occorre determinare la quota di struttura aziendale che è im- pegnata in quella singola attività frazionando i costi generali per il tasso di occupazione di struttura delle varie diverse attività che l’impresa ha in corso di esecuzione.

Questi sarebbero i fatti che Poolmeccanica avrebbe dovuto allegare a fondamento della richiesta di € 51.641,49 a titolo di rimborso delle spese generali e questi fatti avrebbero potutoe dovuto, allora sì, es- sere contestati da [OSCURATO:PERSONA].

Ma anche in questo caso, come nel capo della sentenza oggetto del secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si è trovata di fronte ad una cifra indicata da Poolmeccanica senza alcun fondamento fattuale e che ha potuto solamente contestare come infondata.

Ed infatti nella propria comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA] oltre ad aver diffusamente e specificatamente contestato l’an del preteso danno […] ha contestato […] come infondate in fatto e diritto le deduzioni e domande attoree, ha contestato l’an della pretesa deducendo che il ritardo nella consegna dei lavori era da attribuirsi interamente a Poolmeccanica […] ed ha contestato integralmente […] le quantificazioni contenute nell’atto di significazione notificato il 3/3/2005.

In nessun atto anche successivo alla citazione, neanche nelle memorie ex art. 184 c.p.c. [...] Poolmeccanica si è curata di allegare i fatti a sostegno della propria quantificazione ed a richie- derne la prova.Per poter contestare specificamente le allegazioni attoree in materia di quantificazione di tale danno [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora do- vuto acquisire di propria iniziativa i bilanci di Poolmeccanica, assumere in- formazioni su quali altri cantieri ed appalti avesse in corso e su quanto per- sonale e mezzi e quanti giorni avesse dedicato all’appalto per [OSCURATO:PERSONA]- gia e sulla base di tali dati contestare la quantificazione delle spese generali risarcibili per il preteso ritardo operata da Poolmeccanica.

Un tale onere sarebbe contrario al disposto dell’art. 2697 c.c. ed al principio della vici- nanza della prova».Fin qui la ricorrente. 8di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Tranne che nel parallelismo istituito con il secondo motivo, l’argomenta- zione sviluppata dalla ricorrente e riassunta nel capoverso precedente è fondamentalmente condivisa dal Collegio.

Non regge il parallelo con il se- condo motivo a cagione della diversa consistenza delle due parti di motiva- zione che le due censure traggono rispettivamente a bersaglio.

Mentre la parte colpita dal secondo motivo resiste alla censura, poiché èpur sempre intessuta da una sufficiente valutazione del compendio probatorio, la parte colpita dal terzo motivo non è sostenuta se non da un ragionamento pre- suntivo esile ed insufficiente.Corrispondentemente, mentre nel primo caso l’inadempimento dell’onere di contestazione specifica ha quel ruolo delimi- tato e proporzionato che si è delineatoa suo luogo (cfr. indietro, paragrafo 2), in questo caso esso finisce fondamentalmente con il realizzare quella funzione di generale relevatio ab onere probandi, che è tanto più insosteni- bile in quanto essa ha ad oggetto fatti e circostanze che non sono certo vicini alla parte cui è imputato l’onere di contestarli specificamente.

Il terzo motivo è accolto.

3. –È accolto il terzo motivo, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello diVenezia, in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzomotivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 14033/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- dri; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1 9 /2019 del 2/01/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2005 l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tri- bunale di Venezia la committente [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al pa- gamento del corrispettivo del contratto di appalto (stipulato nell’aprile 2003 e integrato alla fine dell’anno: oggetto originario ne erano due attrezzature da spiaggia, denominate «pennelli», cui se ne erano aggiunte altre quattro con l’integrazione del dicembre 2003), degli oneri di sicurezza, nonché del 2di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. risarcimento del danno da aggravio dei costi di cantiere causatodal protrarsi dei lavori oltre i termini contrattuali, imputato al difetto di cooperazione della committente. La convenuta chiedeva il rigetto. Nel 2010 il Tribunale di Venezia condannava la committente convenuta al pagamento di € 30.000 (saldo di due fatture del 2004), oltre alla metà delle spese del giudizio (€ 12.500). In secondo grado, ferma la condanna a € 30.000, in parziale ri- forma su appello dell’attrice, si è aggiunta la condanna della convenuta agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/02, nonché aulteriori € 130.491 circa (cifra risultante dalla somma di tre importi: per il corrispettivo delle opere in variante, per la revisione dei prezzi e per i danni discendenti dal ritardo), nonché la condanna alle spese dei due gradi di giudizio. Ricorre in cassazione la committente convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’appaltatrice attrice (della quale la ricorrente ha co- municato la dichiarazione di fallimentonelle more del ricorso) con controri- corso. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo (p. 10 ss.) la committente si duole che la Corte di appello (p. 8-10) abbia ritenuto che la sottoscrizione da parte dell’appal- tatrice dei certificati di regolare esecuzione dei lavori non abbia valore con- fessorio o comunque non abbia alcun valore giuridico. Denunciata è la vio- lazione degli artt. 2702 e 2735 c.c., con riferimento all’art. 1665 c.c. Le censuresono sintetizzabili come segue. Discende dalla corretta inter- pretazione dell’art. 2702 c.c. che la sottoscrizione dell’appaltatrice in calce al verbale delle attività di verifica, eseguite in contradditorio tra le parti, comporta il riconoscimento e la condivisione dei risultati della verifica. Ne segue il rigetto di domande basate su fatti contrari a quelli risultanti dal verbale, rigetto basantesi altresì sul principio nemo potest venire contra factum proprium. Tale principio trova espressione,ad esempio, negli artt.1359 e 1426 c.c. e 157 e 705 c.p.c. e riconoscimento giurisprudenziale in materia di abuso del processo e di efficacia di clausole contrattuali 3di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. predisposte da una parte. Inoltre, la verifica e l’accettazione dell’opera da parte del committente sono due attività distinte (art. 1665 c.c.). Il motivo non è fondato. La sottoscrizioneapposta da ll’appaltat ore in calce al certificato di regolare esecuzione dei lavori non implica la rinunciada parte di questi ai diritti che discendono dalcontratto e dalla sua esecuzione, potendosi riconoscere tale effetto abdicativo solo ove il certificato rechi occasionalmente, in aggiunta rispetto alle dichiarazioni di scienza che realizzano la sua funzione tipica, una espressa dichiarazione di volontàin tal senso, che l’appaltatore faccia propria attraverso la sottoscrizione del documento nel suo complesso. Come accertato dalla Corte di appello, non si è data un’aggiunta in tal senso nel caso di specie.Per la stessa ragione il certificato sottoscritto non ha valore di confessione che non sono dovuti maggiori importi (poi in effetti richiesti). Quanto alla distinzione tra verifica ed accettazione dell’opera, richiamata dalla ricorrenteinsieme alla correlativa giurisprudenza di legittimità, essa è svolta con riguardo ad un passaggio aggiuntivo della motivazione della sen- tenza, che nonincide direttamente sul punto rilevante. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 15 ss.), articolato in due profili, denuncia la violazione (a) dell’art. 115 c.p.c. e (b) dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art.1661 c.c. per avere la Corte di appello- quantificando il compenso per le opere compiute in variante- ritenuto dovuto all’appaltatrice il corrispettivo richiesto (€ 63.450), in quanto non specificamente contestato dalla com- mittente. Nella parte censurata, la sentenza impugnata (p. 11-13) argomenta in sintesi come segue.«Circa il corrispettivo delle opere in variante, quantifi- cato in € 63.450 da [OSCURATO:PERSONA], esso è riferito alla realizza- zione di vasche in acciaio inox anziché in calcestruzzo, alla modifica dei 48 soffioni e alla installazione di 48 pulsanti a terra in acciaio inox. Le stesse deposizioni dei testi di parte convenuta hanno messo in evidenza la effettiva 4di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. esecuzione delle opere in variante appena descritte: […] il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto parte del CdA di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti, ha riferito che[…]; il teste [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori, a sua volta, ha confermato che le vasche furono realizzate in acciaio inox, scelta a cui il teste aveva aderito trattandosi di materiale più pregiato, e che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la installazione di soffioni[…] di tipo diverso daquello dei pennelli ‘ pilota ’ perc hé si era accorta che i primi non funzionavano bene.[…]. Del resto, anche il certificato di regolare esecu- zione dei lavori contiene un riferimento alla effettiva esistenza di varianti approvate e una tale espressione sarebbe priva di senso se tali varianti non ci fossero state. Ne consegue che deve ritenersi dovuto da [OSCURATO:PERSONA] il maggior importo di €.63.450pari al corrispettivo, non specificamente con- testato da [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione delle vasche inox e per i soffioni di produzione della ditta Presto e relativi pulsanti». Le censure sono sintetizzabili come segue. In primo luogo,la ricorrente fa valere che non è applicabile ratione temporis l’art. 115 c.p.c. nella ver- sione modificata dalla l. 69/2009 con la esplicitazione del principio di non contestazione. Ritiene infatti la ricorrente che prima della novella del 2009 non sussistesse in generale un onere di contestazione specifica e che i fatti allegati da una parte potessero essere posti a fondamento della decisione solo qualora fossero stati espressamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli contestati, avesse assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione. Per questi mo- tivi ha pertanto errato la Corte di appello nel porre a base della propria decisione una circostanza (mai provata) solo perché non specificatamente contestata. In secondo luogo, la ricorrente nega che la conclusione rag- giunta dalla Corte di appello possa essere appoggiata sull’art. 167 c.p.c. In particolare, siargomenta che il compenso supplementare ex art. 1661 c.c. cui l’appaltatore ha diritto per variazioni ordinate dal committente è da quantificare nel maggior costo delle opere effettivamente eseguite rispetto 5di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. a quello delle opere inizialmente pattuite (e nel caso di specie già pagate dal committente). L’onere di provare l’entità ed il costo sia delle opere ese- guite a seguito delle variazioni che delle opere progettate inizialmente in- combe sull’appaltatore con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento richiesto non può essere attribuito. Si argomenta inoltre che l’allegazione dell’appaltatrice della quantificazione del compenso per i lavori in variante non ha le caratteristiche semantiche e logico-giuridiche per es- sere considerata una allegazione di un «fatto posto a fondamento della do- manda», in quanto tale oggetto dell’onere di specifica contestazione. Infine, la parte ricorrente allega di aver contestato nella comparsa di costituzione le deduzioni e le domande attoree, nonché l’an e il quantum dei maggiori compensi e dellerichieste di risarcimento danni contenute nell’atto di signi- ficazione, cui l’atto di citazione faceva riferimento. Il secondo motivo non è fondato. In primo luogo, il principio di non contestazione non è stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento con la modifica dell’art. 115 c.p.c.adottata nel 2009. In materiadi processi relativi a diritti disponibili , esso era pacifica- mente accreditato in dottrina e in giurisprudenza, pur con diversità di punti di vista su taluni profili (a partire dalle differentitesi sul suo fondamento ed i suoi limitiin ipotesi specifiche). A parte ciò, il richiamo all’omesso carattere specifico della contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (come appare evidente dalla sintesi della parte rilevante della sentenza riportata indietro) gioca un ruolo aggiuntivo, limitato alla quantificazione e non serve a met- tere fuori dal thema probandum i fatti costitutivi del diritto al corrispettivo per le opere eseguite in variante. Infatti, l’apprezzamento della Corte di appello, pur muovendo dalla quantificazione allegatadella [OSCURATO:PERSONA], fa ritornoad essa in conclusione passando per la via di una valu- tazione consonante del compendio prob atorio , che non presta il fianco a censure spendibili in sede di legittimità (il prudente apprezzamentoin ma- teria probatoria è – e rimane anche dopo il vaglio di legittimità – quello 6di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. proprio del giudice di merito: cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato nell’art. 116co. 1 c.p.c. ) . Il secondo motivo è rigettato. 3. -Il terzo motivo (p. 21 ss.), articolato in due profili, denuncia la viola- zione (a) dell’art. 115 c.p.c. e (b) dell’art. 167 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza che liquida i danni discendenti dal protrarsi nel tempo della esecuzione dei lavori, addebitato a [OSCURATO:PERSONA], in termini di spese generali, nella misura richiesta di € 51.641 circa, da ritenersi pacifica in causa in mancanza di specifica contestazione. Nella parte censurata, la sentenza (p.13-15) ritiene che: «circa i danni discendenti dal ritardo, quantificati [dall’appaltatrice] in €144.672, questi vanno riconosciuti nella misura in cui risultino provati nell’an e nel quan- tum». Quanto al primo profilo, si esclude che il ritardo sia imputabile all’ap- paltatrice. Inrelazione alla quantificazione, la Corte di appello si limita ad argomentare:«il protrarsi del cantiere [ha] comportato l’assunzione di oneri corrispondenti a spese generali, calcolabili in proporzione al tempo del pro- lungamento dei lavori rispetto al valore del contratto, ed a spese per la polizza assicurativa, ragion per cui, trattandosi di pregiudizi che normal- mente conseguono alla protrazione dei lavori, la mancata puntuale conte- stazione delle corrispondenti singole voci, ne consente l’accoglimento per complessivi € 51.641,49». Il terzo motivo è fondato. La struttura delle censure articolate nel terzo motivo di ricorso è analoga a quella del secondo motivo. Per quanto riguarda i profili specifici del terzo motivo, la ricorrente si duole che: «Le spese generali sono quei costi di struttura sostenuti da un’impresa, non riconducibili ad una specifica attività e variabili in funzione delle singole attività svolte, quali, a solo titolo di esempio (perché le strutture aziendali sono l’una diversa dall’altra), i costi di gestione, anche amministrativa, dell’azienda, i costi del personale non riducibile, i costi di manutenzione degli immobili e dei macchinari, i costi 7di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. finanziari, etc. Qualora si debba imputare ad una singola attività i relativi costi generali occorre determinare la quota di struttura aziendale che è im- pegnata in quella singola attività frazionando i costi generali per il tasso di occupazione di struttura delle varie diverse attività che l’impresa ha in corso di esecuzione. Questi sarebbero i fatti che Poolmeccanica avrebbe dovuto allegare a fondamento della richiesta di € 51.641,49 a titolo di rimborso delle spese generali e questi fatti avrebbero potutoe dovuto, allora sì, es- sere contestati da [OSCURATO:PERSONA]. Ma anche in questo caso, come nel capo della sentenza oggetto del secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si è trovata di fronte ad una cifra indicata da Poolmeccanica senza alcun fondamento fattuale e che ha potuto solamente contestare come infondata. Ed infatti nella propria comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA] oltre ad aver diffusamente e specificatamente contestato l’an del preteso danno […] ha contestato […] come infondate in fatto e diritto le deduzioni e domande attoree, ha contestato l’an della pretesa deducendo che il ritardo nella consegna dei lavori era da attribuirsi interamente a Poolmeccanica […] ed ha contestato integralmente […] le quantificazioni contenute nell’atto di significazione notificato il 3/3/2005. In nessun atto anche successivo alla citazione, neanche nelle memorie ex art. 184 c.p.c. [...] Poolmeccanica si è curata di allegare i fatti a sostegno della propria quantificazione ed a richie- derne la prova.Per poter contestare specificamente le allegazioni attoree in materia di quantificazione di tale danno [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora do- vuto acquisire di propria iniziativa i bilanci di Poolmeccanica, assumere in- formazioni su quali altri cantieri ed appalti avesse in corso e su quanto per- sonale e mezzi e quanti giorni avesse dedicato all’appalto per [OSCURATO:PERSONA]- gia e sulla base di tali dati contestare la quantificazione delle spese generali risarcibili per il preteso ritardo operata da Poolmeccanica. Un tale onere sarebbe contrario al disposto dell’art. 2697 c.c. ed al principio della vici- nanza della prova».Fin qui la ricorrente. 8di 8 – 14033/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Tranne che nel parallelismo istituito con il secondo motivo, l’argomenta- zione sviluppata dalla ricorrente e riassunta nel capoverso precedente è fondamentalmente condivisa dal Collegio. Non regge il parallelo con il se- condo motivo a cagione della diversa consistenza delle due parti di motiva- zione che le due censure traggono rispettivamente a bersaglio. Mentre la parte colpita dal secondo motivo resiste alla censura, poiché èpur sempre intessuta da una sufficiente valutazione del compendio probatorio, la parte colpita dal terzo motivo non è sostenuta se non da un ragionamento pre- suntivo esile ed insufficiente.Corrispondentemente, mentre nel primo caso l’inadempimento dell’onere di contestazione specifica ha quel ruolo delimi- tato e proporzionato che si è delineatoa suo luogo (cfr. indietro, paragrafo 2), in questo caso esso finisce fondamentalmente con il realizzare quella funzione di generale relevatio ab onere probandi, che è tanto più insosteni- bile in quanto essa ha ad oggetto fatti e circostanze che non sono certo vicini alla parte cui è imputato l’onere di contestarli specificamente. Il terzo motivo è accolto. 3. –È accolto il terzo motivo, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello diVenezia, in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzomotivo
Sentenza Cassazione n. 03248/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris