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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:203
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 12 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 681/24 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica ceca « Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Diritto alla presenza di un difensore durante l’interrogatorio – Articolo 3, paragrafo 6 – Deroga temporanea – Normativa nazionale che prevede che gli indagati e gli imputati siano sottoposti ad interrogatorio senza un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro un determinato termine – Recepimento non corretto »

I. Introduzione

1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato nei confronti della Repubblica ceca un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione di recepire correttamente talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE ( 2 ), concernente il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

2. La causa in esame trae origine essenzialmente da un disaccordo fondamentale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca, nonché con l’Ungheria che è intervenuta nel presente procedimento, in relazione al modo in cui devono essere interpretati il diritto di avvalersi di un difensore e le deroghe a tale diritto, come previsti dalle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della medesima direttiva.

3. Una questione analoga è sottoposta alla Corte nella causa C‑660/24, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria, nell’ambito della quale le mie conclusioni vengono presentate lo stesso giorno.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 3 della direttiva 2013/48, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. (…)

3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati.

Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione.

Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato; (…)

6. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona;

b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

B. Diritto ceco 5.

L’articolo 76 dello zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) [legge n. 141/1961 sulla procedura penale (codice di procedura penale), come modificata (in prosieguo: il «codice di procedura penale»)], così dispone: «(…) (3) L’autorità di polizia che ha eseguito l’arresto interroga la persona arrestata e redige un verbale dell’interrogatorio in cui indica il luogo, il momento e le circostanze dell’arresto e registra i dati personali della persona arrestata nonché i motivi sostanziali dell’arresto. (4) L’autorità di polizia che ha eseguito l’arresto o dinanzi alla quale è stata consegnata la persona colta in flagranza di reato ai sensi del paragrafo 2 ne dispone l’immediato rilascio qualora i sospetti vengano meno o i motivi dell’arresto cessino per qualsiasi altra ragione.

Se la persona arrestata non viene rilasciata, l’autorità di polizia trasmette al pubblico ministero il verbale dell’interrogatorio della persona arrestata, unitamente a una copia del provvedimento di avvio del procedimento penale e ad altri elementi di prova, affinché il pubblico ministero possa, se del caso, chiedere la custodia cautelare della persona.

L’autorità di polizia deve presentare la domanda senza indugio affinché la persona arrestata ai sensi della presente legge possa comparire dinanzi al giudice entro 48 ore dall’arresto; in caso contrario, la persona arrestata deve essere rilasciata. (…) (6) L’indagato arrestato ha il diritto di esigere la presenza di un difensore all’interrogatorio di cui al paragrafo 3, salvo che il difensore non possa essere contattato entro il termine previsto al paragrafo 4».

III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

6. Il 23 settembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ceca una lettera di diffida, conformemente all’articolo 258 TFUE, ritenendo che alcune disposizioni della direttiva 2013/48, tra cui l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), fossero state recepite in modo non corretto, e ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

7. Il 23 novembre 2021 la Repubblica ceca ha risposto a tale lettera contestando gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA].

8. Il 28 settembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ceca un parere motivato in cui sosteneva, in particolare, che l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 non era ancora stato recepito in modo corretto e la invitava a conformarsi a detto parere motivato entro due mesi dalla sua ricezione.

9. Il 24 novembre 2023 la Repubblica ceca ha risposto al parere motivato affermando di aver recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48.

10. Di conseguenza, con atto introduttivo depositato il 15 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, il presente ricorso.

Essa chiede che la Corte voglia: – dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, non avendo correttamente recepito tali disposizioni; e – condannare la Repubblica ceca alle spese.

11. Nel suo controricorso depositato il 31 dicembre 2024, la Repubblica ceca chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

12. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca hanno inoltre depositato, rispettivamente, una replica e una controreplica il 12 febbraio 2025 e il 20 marzo 2025.

13. Il 30 gennaio 2025 il presidente della Corte ha ammesso l’Ungheria a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca.

14. In considerazione delle analogie tra la presente causa e la causa C‑660/24, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria, la Corte ha organizzato, ai sensi dell’articolo 77 del suo regolamento di procedura, un’udienza comune per le due cause.

Il 10 dicembre 2025 si è tenuta l’udienza in parola, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca e l’Ungheria hanno presentato osservazioni orali.

IV. Analisi

15. La mia analisi si articola in due parti principali.

In primo luogo, ritengo utile formulare alcune osservazioni preliminari riguardo alla direttiva 2013/48 e alla sua collocazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in prosieguo: lo «SLSG») (A).

In secondo luogo, esaminerò la fondatezza della censura relativa alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 (B).

16. Sulla base di detta analisi, sono giunta alla conclusione che la censura di cui trattasi è fondata.

A. Osservazioni preliminari sulla direttiva 2013/48 e sullo SLSG

17. Anzitutto, come ho indicato nelle mie precedenti conclusioni ( 3 ), l’Unione europea ha adottato una serie di direttive fondate sulla competenza dell’Unione europea di cui all’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale.

Tale serie di sei direttive comprende la direttiva 2013/48 ( 4 ).

18. Tali direttive sono talvolta denominate direttive «tabella di marcia», poiché hanno avuto origine dalla risoluzione del Consiglio del 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( 5 ).

Detta risoluzione è stata approvata dal Consiglio europeo nell’ambito del suo Programma di Stoccolma sullo SLSG ( 6 ), in cui si afferma che «la tutela dei diritti degli indagati e imputati nel procedimento penale è un valore fondante dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione ( 7 )».

19. Infatti, come risulta dai considerando della direttiva 2013/48 ( 8 ), la giustificazione per emanare norme minime comuni sui diritti della persona nella procedura penale è, nelle direttive in parola, il rafforzamento della fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, in quanto «fondamento del riconoscimento reciproco, a sua volta elevato al rango di pietra angolare della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» ( 9 ).

Tali norme mirano inoltre a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea e a rafforzare le norme relative al diritto a un equo processo e al diritto della difesa, garantiti, in particolare, dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), nonché dalle disposizioni analoghe dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») ( 10 ).

20. La direttiva 2013/48 stabilisce norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore in tutte le fasi del procedimento penale ( 11 ).

Il diritto di cui trattasi è fondamentale per un processo equo ( 12 ) e contribuisce a garantire il rispetto di altri diritti nell’ambito del procedimento penale ( 13 ).

21. Il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale è sancito dall’articolo 3 della direttiva 2013/48.

22. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 pone il «principio fondamentale» secondo il quale gli indagati e gli imputati dispongono del diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo ( 14 ).

23. Detto principio è precisato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 per quanto riguarda il momento a partire dal quale tale diritto deve essere concesso, che include l’interrogatorio da parte dalle autorità ( 15 ).

24. Il principio in parola è ulteriormente precisato all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, che delinea il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore.

In particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il proprio difensore anche prima dell’interrogatorio ( 16 ), mentre l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che tali persone abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogate ( 17 ).

25. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente ai diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa «[i]n circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo», qualora ciò sia giustificato alla luce delle «circostanze particolari del caso» e sulla base di «motivi imperativi» riguardanti: (a) «la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona», o (b) «la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

Qualsiasi deroga temporanea prevista dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 deve inoltre rispettare le condizioni generali di cui all’articolo 8 della stessa direttiva ( 18 ).

26. Il fulcro della presente causa risiede nella diversa maniera in cui la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la Repubblica ceca e l’Ungheria, dall’altro, interpretano il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore e delle possibili deroghe a tale diritto.

27. In sostanza, e prima di spiegare più dettagliatamente le posizioni delle parti, la [OSCURATO:PERSONA] interpreta il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore quale sancito dalla direttiva 2013/48 nel senso che esso impone, in linea di principio, la presenza di un difensore durante l’interrogatorio e le uniche eccezioni a tale regola (vale a dire quando gli indagati o imputati possono essere interrogati senza la presenza di un difensore) sono le situazioni descritte all’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Inoltre, dette persone possono rinunciare al diritto alla presenza di un difensore alle condizioni stabilite nell’articolo 9 della stessa.

Al contrario, la Repubblica ceca e l’Ungheria sostengono che il diritto di avvalersi di un difensore è soddisfatto quando alle persone di cui trattasi è offerta l’opportunità di avvalersi della presenza di un difensore.

Per tale motivo, la possibilità di procedere all’interrogatorio qualora il difensore non si presenti entro un determinato termine non costituisce una deroga al diritto di avvalersi di un difensore.

B. Censura vertente sull’asserita violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48

1. Sintesi degli argomenti delle parti

28. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica ceca ha recepito in modo non corretto l’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, perché l’articolo 76, paragrafo 6, del codice di procedura penale (in prosieguo: la «normativa ceca controversa») autorizza in generale l’interrogatorio degli indagati o imputati in assenza del loro difensore in situazioni in cui non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Detto articolo prevede che tali persone possano essere interrogate dalle autorità nella fase che precede il processo senza avvalersi di un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro il termine stabilito.

Pertanto, l’autorizzazione a un interrogatorio senza difensore è collegata al mero fatto che il difensore non possa essere contattato entro un determinato termine, senza una valutazione concreta della necessità di tale interrogatorio sulla base dei motivi imperativi di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 ( 19 ).

29. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che la posizione della Repubblica ceca, secondo cui, per garantire il diritto di avvalersi di un difensore, è sufficiente che la persona abbia avuto la possibilità di contattare e di scegliere un difensore che possa essere presente durante l’interrogatorio, è contraria all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, che fa chiaramente riferimento a entrambi gli aspetti del diritto di avvalersi di un difensore, vale a dire la presenza del difensore e l’effettiva partecipazione di quest’ultimo durante l’interrogatorio.

Dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 risulta che non vi sono situazioni in cui la persona viene sottoposta ad interrogatorio senza la presenza di un difensore, salvo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fatto ricorso alla deroga temporanea prevista all’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva o qualora la persona abbia rinunciato al diritto conformemente all’articolo 9 della stessa.

30. Per la [OSCURATO:PERSONA], la necessità di liberare la persona entro 48 ore non giustifica la necessità di interrogarla senza un difensore ed è possibile per le autorità nazionali affrontare eventuali abusi nello svolgimento del procedimento penale con altri mezzi, come il ricorso a un altro difensore disponibile ai fini dell’assistenza della persona durante l’interrogatorio.

Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, sussiste comunque una violazione della direttiva 2013/48, indipendentemente dal fatto che la normativa ceca controversa sia considerata conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»),.

31. La Repubblica ceca sostiene che la normativa ceca controversa è conforme all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 e non costituisce una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa.

L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che l’interrogatorio degli indagati o imputati sia sempre effettuato in presenza di un difensore; piuttosto, esso impone soltanto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che dette persone abbiano la possibilità di avvalersi di un difensore e che al difensore scelto sia stato consentito di essere presente all’interrogatorio.

32. Secondo la Repubblica ceca sussisterebbe una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 se alla persona non è stato consentito di scegliere un difensore che potesse essere presente durante l’interrogatorio.

Tuttavia, se la persona ha avuto la possibilità di scegliere un difensore ma, per qualsiasi motivo, il difensore non poteva essere presente, una siffatta deroga non sussiste.

Ciò è esattamente quanto avviene nella normativa ceca controversa, che è pienamente conforme all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della stessa direttiva, poiché sono le procedure nell’ambito del diritto nazionale che, nella situazione eccezionale di una persona arrestata, impongono che la persona sia interrogata entro 48 ore e che essa disponga di un margine di manovra sufficiente per scegliere un avvocato che sia presente durante l’interrogatorio ( 20 ).

La Repubblica ceca aggiunge che detta normativa sarebbe conforme all’articolo 3, paragrafo 6, anche se si ritenesse che essa si discosti dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), poiché essa (i) si applica solo in via eccezionale in caso di urgenza, (ii) si applica per evitare di porre gravemente a rischio un procedimento penale e (iii) presuppone una valutazione individuale da parte delle autorità competenti che tenga conto delle circostanze del caso di specie.

33. La Repubblica ceca sottolinea, in particolare, che la normativa in parola costituisce una garanzia per i casi specifici ed eccezionali in cui un indagato sceglie deliberatamente un difensore non disponibile e abusa quindi, di fatto, del diritto di scegliere un difensore per ottenere il rilascio e sottrarsi alla giustizia.

La sua posizione è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte EDU ( 21 ), che considera problematica la situazione in cui la persona interessata non ha la possibilità di comunicare con un difensore, e non quella in cui un determinato atto viene compiuto senza la presenza di un difensore, in particolare quando ciò è dovuto all’insistenza della persona di avere un difensore che non è disponibile in tale momento.

Come ha sottolineato la Repubblica ceca in udienza, la direttiva 2013/48 non osta a che l’interrogatorio degli indagati o imputati abbia luogo in assenza del loro difensore, sulla base della sua formulazione, della genesi normativa e del confronto con la direttiva 2016/800 relativa ai minori, e la direttiva 2013/48 non va oltre la giurisprudenza della Corte EDU, poiché le sue disposizioni corrispondono a detta giurisprudenza e nei lavori preparatori non vi sono indicazioni in tal senso.

34. L’Ungheria aggiunge che, in base alla formulazione del suo articolo 3, paragrafo 3, lettera b) («secondo le procedure previste dal diritto nazionale»), la direttiva 2013/48 include nell’ambito di applicazione del diritto nazionale la possibilità di definire e precisare il diritto alla presenza di un difensore e detto requisito è soddisfatto da una normativa nazionale che garantisca agli indagati o imputati un margine di manovra sufficiente per scegliere un difensore che sia presente durante l’interrogatorio.

L’obbligo di garantire l’effettiva presenza di un difensore in tutti i casi potrebbe comportare abusi e ostacoli allo svolgimento del procedimento penale e potrebbe impedire l’esercizio dei diritti degli indagati e imputati.

Come ha indicato l’Ungheria in udienza, la giurisprudenza della Corte EDU non impone un obbligo assoluto di presenza.

2. Valutazione

35. Gli argomenti delle parti rivelano, come ho brevemente spiegato in precedenza (v. paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni), che tale censura trae origine dalla diversa interpretazione delle disposizioni della direttiva 2013/48.

Pertanto, la controversia verte sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48 e sul modo in cui dovrebbe essere inteso il diritto di avvalersi di un difensore durante l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva.

Tali questioni non sono ancora state affrontate direttamente dalla Corte.

36. Ritengo che, sulla base della formulazione, della genesi normativa, del contesto e degli obiettivi della direttiva 2013/48, nonché della giurisprudenza della Corte EDU, occorra confermare l’interpretazione attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] al significato dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, nonché alla relazione tra le due disposizioni. a) Formulazione

37. Tra gli elementi costitutivi del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) di tale articolo impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati o imputati abbiano «diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati » ( 22 ).

38. Il considerando 25 della direttiva 2013/48 enuncia inoltre quanto segue: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice» ( 23 ).

39. A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], «presenza» significa presenza fisica, ossia gli indagati o imputati hanno il diritto a che il loro difensore sia personalmente presente quando vengono interrogati dalle autorità ( 24 ).

40. Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 prevede un diritto generale degli indagati e imputati alla presenza del loro difensore quando sono interrogati da parte delle autorità.

Tuttavia, il diritto in parola non è assoluto e può quindi, come previsto dalla medesima direttiva, essere oggetto di deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa o di una rinuncia a tale diritto in forza dell’articolo 9.

41. Come ha statuito la Corte, le deroghe temporanee previste dalla direttiva 2013/48 sono elencate in modo esaustivo ( 25 ).

42. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente agli argomenti avanzati dalla Repubblica ceca, risulta che la normativa ceca controversa non soddisfa tutti i requisiti di una possibile deroga temporanea prevista all’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2013/48.

Infatti, è evidente che, come dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA], la normativa di cui trattasi istituisce una regola che si applica in via generale a situazioni in cui il difensore non si presenta entro il termine stabilito di 48 ore e non è quindi limitata a singoli casi («nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso»), come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Non occorre neppure dimostrare, a tale riguardo, la sussistenza di «motivi imperativi» concernenti specificamente «la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona» o «la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

43. Di conseguenza, a mio avviso, la normativa ceca controversa, che consente, a livello generale, agli indagati o imputati di essere interrogati senza la presenza del loro difensore semplicemente perché il difensore non è riuscito a presentarsi entro un termine di 48 ore, è contraria alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 ( 26 ).

44. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, occorre sottolineare che il rinvio al diritto nazionale contenuto nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 riguarda la partecipazione effettiva del difensore, non la sua stessa presenza.

Ciò risulta dalla formulazione della disposizione in parola («Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale») e dal considerando 25 della stessa direttiva («Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori»).

45. A mio avviso, ciò non è in contrasto con il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che impone sia la presenza sia la partecipazione effettiva; piuttosto, se ne deduce che, sebbene agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia concesso un certo margine di manovra, ai sensi della direttiva 2013/48, per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinino determinate modalità di partecipazione effettiva di un difensore (a condizione che tali norme non possano «pregiudic[are] l’effettivo esercizio e l’essenza» del diritto in questione), non vi è tale margine di manovra per quanto riguarda la presenza, dal momento che gli indagati o imputati hanno, in linea di principio, il diritto di avvalersi di un difensore quando sono interrogati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della stessa direttiva.

Presenza significa presenza, e il difensore o è presente o non lo è.

46. Il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 faccia riferimento al «loro difensore» non dovrebbe essere inteso nel senso che si riferisce sempre a un difensore scelto dagli indagati o imputati.

Detta formulazione non impedisce che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], un eventuale abuso del diritto di avvalersi di un difensore, idoneo a creare ostacoli allo svolgimento del procedimento penale, possa essere affrontato dalle autorità di uno Stato membro adottando misure affinché tali persone dispongano di un difensore incaricato di assisterle durante l’interrogatorio in sostituzione del difensore scelto che non poteva essere presente.

Il difensore incaricato diventa il «loro difensore». b) Genesi normativa

47. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che la direttiva 2013/48 disciplina il diritto di avvalersi di un difensore, ma non la presenza obbligatoria dello stesso, e che la genesi di tale direttiva indica che le disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore sono state proposte come alternativa, ma alla fine non sono state scelte.

Il rigetto delle disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore significa, a suo avviso, che la direttiva 2013/48 non impone che un difensore debba essere sempre presente all’interrogatorio.

48. Ritengo che detto argomento della Repubblica ceca si basi su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore.

49. È vero che, nell’ambito della genesi della direttiva 2013/48 ( 27 ), esisteva un’opzione politica avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione d’impatto che prevedeva, in particolare, disposizioni che imponevano in via generale una difesa obbligatoria.

Ciò significava che gli indagati o imputati dovevano sempre essere assistiti da un difensore, nel senso che una rinuncia a tale diritto sarebbe stata inammissibile.

In altri termini, l’obbligatorietà della difesa significa che non è possibile rinunciare a un diritto.

Tuttavia, l’opzione politica che ha prevalso è stata quella di ammettere la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel rispetto di norme minime comuni.

50. Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca, occorre distinguere la nozione di presenza obbligatoria di un difensore dal diritto generale di avvalersi di un difensore.

51. Dalle disposizioni della direttiva 2013/48 ( 28 ) risulta che la presenza obbligatoria di un difensore significa che l’indagato o imputato non può rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e deve sempre averne uno, mentre il diritto di avvalersi di un difensore di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva significa che un indagato o imputato ha un diritto generale a un difensore, e in particolare alla presenza dello stesso durante l’interrogatorio ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, ma che la persona in questione può rinunciare a tale diritto, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 (o può sussistere una deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6).

In altre parole, il fatto che non vi sia l’obbligo di presenza di un difensore ai sensi di tale lettera b) non incide in alcun modo sul diritto generale, riconosciuto agli indagati o imputati, alla presenza del difensore durante l’interrogatorio, a meno che essi non abbiano rinunciato a tale diritto conformemente all’articolo 9.

52. Si potrebbe aggiungere che la questione dell’attesa che arrivi il difensore prima dell’interrogatorio è stata effettivamente sollevata al Consiglio, nel cui ambito sono state avanzate proposte per affrontarla nel testo della direttiva, che avrebbe rinviato agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 29 ).

Tuttavia, le disposizioni proposte sono state eliminate alla conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo ( 30 ).

53. Benché i lavori preparatori non siano determinanti, non escludono l’interpretazione secondo cui l’intenzione del legislatore è quella di garantire che agli indagati e agli imputati sia in linea di principio riconosciuto il diritto alla presenza del proprio difensore durante l’interrogatorio. c) Contesto

54. Altre disposizioni della direttiva 2013/48 e altre direttive «tabella di marcia» sembrano suffragare ulteriormente l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva, prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA].

55. In particolare, come si è visto al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 precisa, quale principio generale, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore «in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo».

Letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, ciò significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire, senza eccezioni, che tale diritto sia esercitato «in modo concreto ed effettivo» in tutte le fasi del procedimento penale.

A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che un indagato o un imputato possa essere interrogato dalle autorità in assenza del suo difensore semplicemente perché il difensore non si presenta entro il termine stabilito può pregiudicare gravemente l’esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa della persona.

56. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che il confronto con la direttiva 2016/800 riguardante i minori indagati o imputati nei procedimenti penali consente di suffragare ulteriormente il fatto che la direttiva 2013/48 non richieda sempre la presenza di un difensore durante l’interrogatorio (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni).

La Repubblica ceca sottolinea che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2016/800, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore e, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore durante l’interrogatorio.

A suo avviso, il fatto che dalle disposizioni in parola risulti chiaramente che la presenza di un difensore è obbligatoria durante l’interrogatorio e che tali disposizioni sono incluse nella direttiva 2016/800 a causa della vulnerabilità dei minori indica che si tratta di una deroga al regime generale stabilito dalla direttiva 2013/48; logicamente, se la presenza obbligatoria di un difensore fosse stabilita dalla direttiva 2013/48, non sarebbe necessario stabilire detto obbligo nella direttiva 2016/800 unicamente nei confronti di taluni indagati o imputati.

57. Ancora una volta, detto argomento si basa, a mio avviso, su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore.

58. È vero che, a differenza della direttiva 2013/48, la direttiva 2016/800 prevede la presenza obbligatoria di un difensore durante l’interrogatorio a causa della situazione particolare dei minori, essendo questi ultimi vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e di seguire appieno il procedimento penale ( 31 ).

Tuttavia, come discusso in precedenza, la presenza obbligatoria di un difensore all’interrogatorio significa che non è consentita alcuna rinuncia e non è quindi equivalente al diritto generale alla presenza del difensore all’interrogatorio, quando la rinuncia è ammessa. d) Obiettivi

59. Come indicato nella sezione IV.A delle presenti conclusioni, la direttiva 2013/48 contribuisce alla costruzione dello SLSG stabilendo un insieme di norme minime comuni sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, al fine di rafforzare la fiducia reciproca degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e la fiducia dei cittadini dell’Unione quando si spostano all’interno dell’Unione.

Tornando al programma di Stoccolma, la direttiva di cui trattasi non mira solo a codificare, ma anche a rafforzare il diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

60. In tale prospettiva, interpretare la direttiva 2013/48 nel senso che essa consente a uno Stato membro di ammettere l’interrogatorio degli indagati o imputati senza riconoscere loro il diritto alla presenza del loro difensore per il solo fatto che il difensore non si è presentato entro un termine di 48 ore mi sembra pregiudizievole per gli obiettivi della direttiva 2013/48, consistenti nel garantire ad indagati ed imputati in tutta l’Unione un livello comune di diritti a un processo equo. e) Giurisprudenza della Corte EDU

61. La Repubblica ceca e l’Ungheria hanno invocato la giurisprudenza della Corte EDU a sostegno della loro posizione e la Repubblica ceca ha affermato in udienza, in particolare, che la direttiva 2013/48 corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU.

62. Occorre sottolineare che detta censura è fondata sull’asserita violazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48.

Pertanto, stabilire se la normativa ceca controversa debba essere considerata conforme all’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU, non è determinante.

63. A tale riguardo, come ho spiegato in precedenti conclusioni ( 32 ), l’obbligo di interpretare le direttive «tabella di marcia» in modo conforme ai diritti fondamentali implica che i diritti contenuti in una determinata direttiva non possono offrire una protezione inferiore a quella garantita dalla Carta e dalla CEDU, ma ciò non significa che il legislatore dell’Unione non possa concedere diritti più ampi.

In altri termini, poiché la CEDU costituisce il livello minimo di protezione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 33 ), qualsiasi interpretazione di una determinata direttiva deve prevedere una protezione almeno al livello di tale convenzione, mentre la protezione garantita dall’Unione può essere più elevata.

64. Pertanto, nel caso di specie, indipendentemente dall’interpretazione attribuita alla giurisprudenza della Corte EDU, ciò non significa necessariamente che le disposizioni della direttiva 2013/48 non possano essere interpretate nel senso che impongono un livello di protezione ancora più elevato.

65. Ciò premesso, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria, la giurisprudenza della Corte EDU sembrerebbe corroborare la tesi secondo cui anche la CEDU impone la presenza fisica di un difensore.

66. La Corte EDU ha stabilito che il diritto di ogni imputato di essere effettivamente assistito da un difensore, garantito dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, è una delle caratteristiche fondamentali di un processo equo nell’ambito di un procedimento penale ( 34 ).

67. In particolare, nella sentenza Beuze c.

Belgio ( 35 ), la Corte EDU ha sottolineato che, per quanto riguarda gli obiettivi di tale diritto, l’accesso a un difensore nella fase che precede il processo contribuisce a prevenire errori giudiziari e, soprattutto, a realizzare gli obiettivi dell’articolo 6 della CEDU, segnatamente la parità delle armi tra le autorità e l’imputato; il rapido accesso a un difensore rappresenta un importante contrappeso alla vulnerabilità degli indagati in stato di fermo ed ha altresì carattere preventivo, poiché fornisce una garanzia fondamentale contro la coercizione e il maltrattamento degli indagati da parte della polizia.

Inoltre, uno dei compiti principali del difensore nelle fasi del fermo e delle indagini consiste nel garantire il rispetto dei diritti dell’imputato di non autoincriminarsi e di restare in silenzio, diritti che sono quindi complementari rispetto al diritto all’assistenza legale.

68. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore, la Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU non precisi le modalità di esercizio del diritto di avvalersi di un difensore né il suo contenuto.

Pur lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] la scelta riguardo ai mezzi che ne assicurino la protezione nel loro sistema giudiziario, la portata e il contenuto del diritto in parola dovrebbero essere determinati conformemente alla finalità della CEDU, ossia quella di garantire diritti concreti ed effettivi ( 36 ).

69. Affinché il diritto a un equo processo rimanga sufficientemente concreto ed effettivo, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU richiede che, in linea di principio, l’accesso a un difensore sia garantito sin dal primo interrogatorio di un indagato da parte della polizia ( 37 ).

70. La nomina di un avvocato non garantisce, di per sé, l’effettività dell’assistenza che lo stesso può fornire a un imputato e, a tal fine, devono essere rispettati taluni requisiti minimi ( 38 ).

In primo luogo, gli indagati devono potersi rivolgere a un difensore a partire dal momento in cui si trovano in stato di fermo; essi devono quindi avere la possibilità di consultare il loro difensore prima di essere interrogati ( 39 ).

In secondo luogo, la Corte EDU ha constatato in una serie di cause che «gli indagati hanno diritto alla presenza fisica del loro difensore durante i loro primi interrogatori di polizia e ogni volta che sono interrogati nell’ambito della successiva fase istruttoria del procedimento (…).

Detta presenza fisica deve consentire al difensore di fornire un’assistenza effettiva e concreta piuttosto che meramente astratta (…) e, in particolare, di garantire che non siano pregiudicati i diritti della difesa dell’indagato sottoposto ad interrogatorio ( 40 )».

71. Dette constatazioni nella sentenza Beuze c.

Belgio sono state confermate dalla giurisprudenza successiva ( 41 ).

72. Inoltre, nella sentenza Soytemiz c.

Turchia ( 42 ), la Corte EDU ha sottolineato che la presenza di un difensore durante le attività d’indagine, compresi gli interrogatori di polizia, è un aspetto intrinseco della garanzia sancita dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, poiché è difficile comprendere come gli specifici servizi connessi all’«assistenza legale», di cui parla l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, possano essere esercitati in assenza di un difensore.

Pertanto, il diritto di essere assistito da un difensore richiede non solo che a quest’ultimo sia consentito di essere presente, ma anche che gli sia permesso di assistere attivamente l’indagato, tra l’altro, durante l’interrogatorio da parte della polizia e di intervenire per garantire il rispetto dei diritti dell’indagato, giacché un imputato dovrebbe poter beneficiare dell’ intera gamma di servizi specificamente connessi all’assistenza legale, non solo nel corso del processo, ma anche durante la fase che lo precede, data la sua particolare importanza ai fini della preparazione del procedimento penale.

Inoltre, il diritto all’assistenza di un difensore si applica durante l’interrogatorio da parte della polizia e fino al termine dello stesso: «la presenza e l’assistenza attiva del difensore durante l’interrogatorio della polizia costituiscono un’importante garanzia procedurale volta, tra l’altro, a impedire l’acquisizione di prove mediante metodi coercitivi o oppressivi in violazione della volontà dell’indagato e a proteggere la libertà dell’indagato di scegliere se parlare o restare in silenzio quando è interrogato dalla polizia» ( 43 ).

73. La Corte EDU ha altresì ricordato che la polizia è, in linea di principio, tenuta ad astenersi dall’interrogatorio o a rinviarlo nel caso in cui un indagato abbia invocato il diritto all’assistenza di un difensore durante l’interrogatorio fino a quando un difensore non sia presente e in condizione di assistere l’indagato .

Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il difensore debba – o sia invitato a – congedarsi prima della fine dell’interrogatorio da parte della polizia e prima della lettura ad alta voce e della firma delle dichiarazioni ( 44 ).

74. Di conseguenza, come illustrato dalla summenzionata giurisprudenza della Corte EDU, l’accento è posto sul fatto che gli indagati e imputati devono poter beneficiare del diritto alla presenza fisica effettiva di un difensore all’interrogatorio, come garantito dal diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU ( 45 ).

Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria, detta giurisprudenza suggerisce che, in linea di principio, sia necessaria la presenza fisica del difensore, a meno che una restrizione di tale diritto non possa essere validamente giustificata.

75. Si potrebbe aggiungere che una certa giurisprudenza della Corte EDU invocata dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria non sembra pertinente.

Nella sentenza Yoldas c.

Turchia ( 46 ), la Corte EDU ha concluso che non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il ricorrente aveva rinunciato al diritto di essere assistito da un difensore, il che è stato ritenuto conforme ai criteri richiesti.

Nella sentenza Hovanesian c.

Bulgaria ( 47 ), la Corte EDU ha dichiarato insussistente una violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il diritto del ricorrente all’assistenza di un difensore era stato limitato nel corso delle prime 24 ore del suo fermo, il che è stato ritenuto, nelle particolari circostanze del caso, giustificato alla luce del carattere equo del procedimento nel suo complesso.

Né la rinuncia né l’applicazione di eccezioni al diritto generale di avvalersi di un difensore sono state messe in discussione con tale censura.

Tutt’al più, le due cause in parola sottolineano rispettivamente l’importanza della sussistenza di requisiti sufficienti per la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore e il rigore del regime di deroghe temporanee previsto dalla direttiva 2013/48.

76. Alla luce dei motivi che precedono, la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata.

V. Spese

77. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

A norma dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa restano a loro carico.

Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la Repubblica ceca è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

L’Ungheria si fa carico delle proprie spese.

VI. Conclusione

78. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia: 1) dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non avendo correttamente recepito tali disposizioni; 2) condannare la Repubblica ceca a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea; e 3) condannare l’Ungheria a farsi carico delle proprie spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1). 3

V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, in particolare paragrafi 22 e 23), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, in particolare paragrafi da 26 a 31). 4 Oltre alla direttiva 2013/48, le direttive in parola comprendono: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1), e la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1). 5 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU 2009, C 295, pag. 1). 6 V., a tale riguardo, considerando 9 e 10 della direttiva 2013/48. 7 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU 2010, C 115, pag. 1), punto

2.4. 8 V., in particolare, considerando da 1 a 8 e 12 della direttiva 2013/48. 9 Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:305, paragrafo 30).

V., altresì, ad esempio, Relazione della [OSCURATO:PERSONA] europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della [direttiva 2013/48], [COM(2019) 560 final] del 26 settembre 2019, punto

1.1. 10 Come riconosciuto dalla Corte, il principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ribadito all’articolo 47 della Carta, e la nozione di «equo processo» di cui all’articolo 6 della CEDU sono costituiti da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

Parimenti, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

V., ad esempio, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 203 e 204). 11 V., in particolare, articoli 1 e 2 e considerando 8, 12 e 57 della direttiva 2013/48. 12 V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2019:940, paragrafo 2), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 63). 13 A tale proposito, il diritto di avvalersi di un difensore è stato considerato, ad esempio, come la «porta d’accesso» [v.

Sayers, D., «Article 48 ([OSCURATO:PERSONA])» in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, [OSCURATO:PERSONA], pag. 1413, in particolare pag. 1450] o la «pietra angolare» (v.

Mitsilegas, V.,

EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 265) dei diritti relativi al procedimento penale, poiché consente l’esercizio di altri diritti e contribuisce a renderli reali ed effettivi. 14 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punto 59). 15 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 48). 16 V., altresì, considerando 23 della direttiva 2013/48. 17 V., altresì, considerando 25 della direttiva 2013/48. 18 V., altresì, considerando 38 della direttiva 2013/48. 19 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che detta censura si basa su un’asserita violazione dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 e, mentre la normativa ceca controversa potrebbe essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) o b), la normativa ungherese di cui trattasi nella causa C‑660/24 potrebbe a sua volta essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b).

Ciò spiegherebbe perché la [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato in modo diverso le censure nelle due cause, ma l’elemento decisivo è che ognuna di queste due normative va ben oltre le possibili deroghe ai sensi di tale direttiva. 20 La Repubblica ceca indica che la procedura con cui un indagato può scegliere un difensore è disciplinata dall’istruzione interna della direzione della polizia n. 103/2013, in base alla quale le persone sono informate in tempo utile dei loro diritti e sono assistite nel tentativo di contattare un difensore di loro scelta o di scegliere un altro difensore sulla base dell’elenco degli avvocati tenuto dall’Ordine degli avvocati ceco o dell’elenco telefonico. 21 La Repubblica ceca fa riferimento, in particolare, alle sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102); del 23 febbraio 2010, Yoldaş c.

Turchia (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304); del 21 dicembre 2010, Hovanesian c.

Bulgaria (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403), e del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910). 22 Il corsivo è mio. 23 Il corsivo è mio. 24 Come discusso in udienza, sebbene non sia di diretta pertinenza ai fini della presente causa, lo sviluppo tecnologico potrebbe consentire di interpretare la presenza di un difensore in «forma digitale» alla stregua di una presenza fisica, a condizione che una siffatta presenza sia paragonabile a quella «in carne ed ossa» di un difensore.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che la presenza di un difensore in videoconferenza può essere compatibile, in determinate situazioni, con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 ma dovrebbe essere considerata un’eccezione, non un’alternativa, alla presenza fisica del difensore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la presenza e la partecipazione del difensore in videoconferenza dovrebbero essere possibili solo qualora la persona sia in grado di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva; la presenza e la partecipazione dovrebbero essere subordinate al consenso informato della persona; occorre inoltre tener conto delle esigenze delle persone vulnerabili e degli aspetti pratici.

L’Ungheria ha altresì ritenuto possibile una siffatta presenza del difensore poiché il ricorso a interrogatori a distanza è uno strumento ampiamente utilizzato nei procedimenti penali a partire dalla pandemia di COVID-19 e non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un equo processo.

Tuttavia, la Repubblica ceca ha sostenuto che detta questione è de lege ferenda e che, qualora il ricorso alla videoconferenza dovesse ritenersi necessario per rafforzare i diritti relativi a un processo equo, esso dovrebbe essere affrontato nell’ambito del processo legislativo dell’Unione. 25

V. sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punti da 42 a 45), in cui la Corte ha dichiarato che le deroghe temporanee che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/48.

La Corte ha ritenuto che interpretare l’articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere altre deroghe al diritto di avvalersi di un difensore oltre quelle limitativamente elencate da tale articolo si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione e con gli obiettivi nonché con la ratio della direttiva e priverebbe tale diritto del suo effetto utile. 26 Una siffatta posizione è sostenuta anche dai contributi di ricercatori ed esperti.

V., in tal senso, Ogorodova, A. e Spronken, T., «Legal advice in police custody: [OSCURATO:PERSONA] to a local police station»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 7, 2014, pag. 191, in particolare pag. 199; Hodgson, J. «[OSCURATO:PERSONA] procedure in [OSCURATO:PERSONA]’s area of freedom, security and justice: The rights of the suspect», in Mitsilegas, V., Bergström, M. e Quintel, T. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 135, in particolare pag. 155; Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [OSCURATO:PERSONA] in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings , Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, proposta di parere n. 3 e punto

3.3.4. 27

V. documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto di notifica della custodia a terzi nel procedimento penale, SEC(2011) 686 final dell’8 giugno 2011, in particolare i punti 5.3 e

6. 28 V., a tale riguardo, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, articolo 9 e considerando 19, 28 e da 39 a 41 della direttiva 2013/48. 29 V., ad esempio, documento del Consiglio 7337/12 del 9 marzo 2012, punto 7 e proposta di considerando 19°; documento del Consiglio 10064/12 del 16 maggio 2012, proposta di considerando

20. 30 V., ad esempio, documento 10190/13 del Consiglio del 31 maggio 2013. 31

V. articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e considerando 25 e 27 della direttiva 2016/800.

V., altresì, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 106), nonché le mie conclusioni in detta causa (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafi da 67 a 71). 32

V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, paragrafi da 53 a 76), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 62). 33 Secondo una giurisprudenza costante, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest’ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, il che non impedisce che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, in quanto soglia di protezione minima.

V., ad esempio, sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41). 34 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 50), e del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 123). 35

V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ da 125 a 129). 36

V. sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 131). 37

V. sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 137). 38

V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ 131 e 132). 39

V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 133). 40 Sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 134) (il corsivo è mio). 41 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 23 maggio 2019, Doyle c.

Irlanda (CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 74), in cui la Corte EDU ha anche fatto riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/48 come parte del quadro normativo rilevante; v., altresì, sentenze della Corte EDU del 4 giugno 2019, Farrugia c.

Malta (CE:ECHR:2019:0604JUD006304113, § 97), e del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna (CE:ECHR:2022:0118JUD001550815, § 49). 42

V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, §§ 43 e 44). 43

V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 45) (il corsivo è mio). 44

V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c.

Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 46) (il corsivo è mio). 45 V., a tale riguardo, Giannoulopoulos, D., «Strasbourg jurisprudence, law reform and comparative law: A tale of the right to custodial legal assistance in five countries»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 16, 2016, pag. 103. 46

V. sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2010 (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304, §§ da 51 a 55). 47

V. sentenza della Corte EDU del 21 dicembre 2010 (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403, §§ da 32 a 44).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 12 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 681/24 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica ceca « Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Diritto alla presenza di un difensore durante l’interrogatorio – Articolo 3, paragrafo 6 – Deroga temporanea – Normativa nazionale che prevede che gli indagati e gli imputati siano sottoposti ad interrogatorio senza un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro un determinato termine – Recepimento non corretto » I. Introduzione 1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato nei confronti della Repubblica ceca un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione di recepire correttamente talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE ( 2 ), concernente il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. 2. La causa in esame trae origine essenzialmente da un disaccordo fondamentale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca, nonché con l’Ungheria che è intervenuta nel presente procedimento, in relazione al modo in cui devono essere interpretati il diritto di avvalersi di un difensore e le deroghe a tale diritto, come previsti dalle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della medesima direttiva. 3. Una questione analoga è sottoposta alla Corte nella causa C‑660/24, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria, nell’ambito della quale le mie conclusioni vengono presentate lo stesso giorno. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 3 della direttiva 2013/48, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. (…) 3.      Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue: a)      gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b)      gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato; (…) 6.      In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi: a)      ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona; b)      ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». B. Diritto ceco 5. L’articolo 76 dello zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) [legge n. 141/1961 sulla procedura penale (codice di procedura penale), come modificata (in prosieguo: il «codice di procedura penale»)], così dispone: «(…) (3)      L’autorità di polizia che ha eseguito l’arresto interroga la persona arrestata e redige un verbale dell’interrogatorio in cui indica il luogo, il momento e le circostanze dell’arresto e registra i dati personali della persona arrestata nonché i motivi sostanziali dell’arresto. (4)      L’autorità di polizia che ha eseguito l’arresto o dinanzi alla quale è stata consegnata la persona colta in flagranza di reato ai sensi del paragrafo 2 ne dispone l’immediato rilascio qualora i sospetti vengano meno o i motivi dell’arresto cessino per qualsiasi altra ragione. Se la persona arrestata non viene rilasciata, l’autorità di polizia trasmette al pubblico ministero il verbale dell’interrogatorio della persona arrestata, unitamente a una copia del provvedimento di avvio del procedimento penale e ad altri elementi di prova, affinché il pubblico ministero possa, se del caso, chiedere la custodia cautelare della persona. L’autorità di polizia deve presentare la domanda senza indugio affinché la persona arrestata ai sensi della presente legge possa comparire dinanzi al giudice entro 48 ore dall’arresto; in caso contrario, la persona arrestata deve essere rilasciata. (…) (6)      L’indagato arrestato ha il diritto di esigere la presenza di un difensore all’interrogatorio di cui al paragrafo 3, salvo che il difensore non possa essere contattato entro il termine previsto al paragrafo 4». III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte 6. Il 23 settembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ceca una lettera di diffida, conformemente all’articolo 258 TFUE, ritenendo che alcune disposizioni della direttiva 2013/48, tra cui l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), fossero state recepite in modo non corretto, e ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 7. Il 23 novembre 2021 la Repubblica ceca ha risposto a tale lettera contestando gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il 28 settembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ceca un parere motivato in cui sosteneva, in particolare, che l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 non era ancora stato recepito in modo corretto e la invitava a conformarsi a detto parere motivato entro due mesi dalla sua ricezione. 9. Il 24 novembre 2023 la Repubblica ceca ha risposto al parere motivato affermando di aver recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48. 10. Di conseguenza, con atto introduttivo depositato il 15 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, il presente ricorso. Essa chiede che la Corte voglia: –        dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, non avendo correttamente recepito tali disposizioni; e –        condannare la Repubblica ceca alle spese. 11. Nel suo controricorso depositato il 31 dicembre 2024, la Repubblica ceca chiede che la Corte voglia: –        respingere il ricorso in quanto infondato, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ceca hanno inoltre depositato, rispettivamente, una replica e una controreplica il 12 febbraio 2025 e il 20 marzo 2025. 13. Il 30 gennaio 2025 il presidente della Corte ha ammesso l’Ungheria a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca. 14. In considerazione delle analogie tra la presente causa e la causa C‑660/24, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria, la Corte ha organizzato, ai sensi dell’articolo 77 del suo regolamento di procedura, un’udienza comune per le due cause. Il 10 dicembre 2025 si è tenuta l’udienza in parola, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca e l’Ungheria hanno presentato osservazioni orali. IV. Analisi 15. La mia analisi si articola in due parti principali. In primo luogo, ritengo utile formulare alcune osservazioni preliminari riguardo alla direttiva 2013/48 e alla sua collocazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in prosieguo: lo «SLSG») (A). In secondo luogo, esaminerò la fondatezza della censura relativa alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 (B). 16. Sulla base di detta analisi, sono giunta alla conclusione che la censura di cui trattasi è fondata. A. Osservazioni preliminari sulla direttiva 2013/48 e sullo SLSG 17. Anzitutto, come ho indicato nelle mie precedenti conclusioni ( 3 ), l’Unione europea ha adottato una serie di direttive fondate sulla competenza dell’Unione europea di cui all’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale. Tale serie di sei direttive comprende la direttiva 2013/48 ( 4 ). 18. Tali direttive sono talvolta denominate direttive «tabella di marcia», poiché hanno avuto origine dalla risoluzione del Consiglio del 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( 5 ). Detta risoluzione è stata approvata dal Consiglio europeo nell’ambito del suo Programma di Stoccolma sullo SLSG ( 6 ), in cui si afferma che «la tutela dei diritti degli indagati e imputati nel procedimento penale è un valore fondante dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione ( 7 )». 19. Infatti, come risulta dai considerando della direttiva 2013/48 ( 8 ), la giustificazione per emanare norme minime comuni sui diritti della persona nella procedura penale è, nelle direttive in parola, il rafforzamento della fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, in quanto «fondamento del riconoscimento reciproco, a sua volta elevato al rango di pietra angolare della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» ( 9 ). Tali norme mirano inoltre a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea e a rafforzare le norme relative al diritto a un equo processo e al diritto della difesa, garantiti, in particolare, dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), nonché dalle disposizioni analoghe dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») ( 10 ). 20. La direttiva 2013/48 stabilisce norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore in tutte le fasi del procedimento penale ( 11 ). Il diritto di cui trattasi è fondamentale per un processo equo ( 12 ) e contribuisce a garantire il rispetto di altri diritti nell’ambito del procedimento penale ( 13 ). 21. Il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale è sancito dall’articolo 3 della direttiva 2013/48. 22. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 pone il «principio fondamentale» secondo il quale gli indagati e gli imputati dispongono del diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo ( 14 ). 23. Detto principio è precisato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 per quanto riguarda il momento a partire dal quale tale diritto deve essere concesso, che include l’interrogatorio da parte dalle autorità ( 15 ). 24. Il principio in parola è ulteriormente precisato all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, che delinea il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il proprio difensore anche prima dell’interrogatorio ( 16 ), mentre l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che tali persone abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogate ( 17 ). 25. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente ai diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa «[i]n circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo», qualora ciò sia giustificato alla luce delle «circostanze particolari del caso» e sulla base di «motivi imperativi» riguardanti: (a) «la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona», o (b) «la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». Qualsiasi deroga temporanea prevista dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 deve inoltre rispettare le condizioni generali di cui all’articolo 8 della stessa direttiva ( 18 ). 26. Il fulcro della presente causa risiede nella diversa maniera in cui la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la Repubblica ceca e l’Ungheria, dall’altro, interpretano il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore e delle possibili deroghe a tale diritto. 27. In sostanza, e prima di spiegare più dettagliatamente le posizioni delle parti, la [OSCURATO:PERSONA] interpreta il contenuto essenziale del diritto di avvalersi di un difensore quale sancito dalla direttiva 2013/48 nel senso che esso impone, in linea di principio, la presenza di un difensore durante l’interrogatorio e le uniche eccezioni a tale regola (vale a dire quando gli indagati o imputati possono essere interrogati senza la presenza di un difensore) sono le situazioni descritte all’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva. Inoltre, dette persone possono rinunciare al diritto alla presenza di un difensore alle condizioni stabilite nell’articolo 9 della stessa. Al contrario, la Repubblica ceca e l’Ungheria sostengono che il diritto di avvalersi di un difensore è soddisfatto quando alle persone di cui trattasi è offerta l’opportunità di avvalersi della presenza di un difensore. Per tale motivo, la possibilità di procedere all’interrogatorio qualora il difensore non si presenti entro un determinato termine non costituisce una deroga al diritto di avvalersi di un difensore. B. Censura vertente sull’asserita violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 1. Sintesi degli argomenti delle parti 28. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica ceca ha recepito in modo non corretto l’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, perché l’articolo 76, paragrafo 6, del codice di procedura penale (in prosieguo: la «normativa ceca controversa») autorizza in generale l’interrogatorio degli indagati o imputati in assenza del loro difensore in situazioni in cui non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva. Detto articolo prevede che tali persone possano essere interrogate dalle autorità nella fase che precede il processo senza avvalersi di un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro il termine stabilito. Pertanto, l’autorizzazione a un interrogatorio senza difensore è collegata al mero fatto che il difensore non possa essere contattato entro un determinato termine, senza una valutazione concreta della necessità di tale interrogatorio sulla base dei motivi imperativi di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 ( 19 ). 29. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che la posizione della Repubblica ceca, secondo cui, per garantire il diritto di avvalersi di un difensore, è sufficiente che la persona abbia avuto la possibilità di contattare e di scegliere un difensore che possa essere presente durante l’interrogatorio, è contraria all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, che fa chiaramente riferimento a entrambi gli aspetti del diritto di avvalersi di un difensore, vale a dire la presenza del difensore e l’effettiva partecipazione di quest’ultimo durante l’interrogatorio. Dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 risulta che non vi sono situazioni in cui la persona viene sottoposta ad interrogatorio senza la presenza di un difensore, salvo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fatto ricorso alla deroga temporanea prevista all’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva o qualora la persona abbia rinunciato al diritto conformemente all’articolo 9 della stessa. 30. Per la [OSCURATO:PERSONA], la necessità di liberare la persona entro 48 ore non giustifica la necessità di interrogarla senza un difensore ed è possibile per le autorità nazionali affrontare eventuali abusi nello svolgimento del procedimento penale con altri mezzi, come il ricorso a un altro difensore disponibile ai fini dell’assistenza della persona durante l’interrogatorio. Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, sussiste comunque una violazione della direttiva 2013/48, indipendentemente dal fatto che la normativa ceca controversa sia considerata conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»),. 31. La Repubblica ceca sostiene che la normativa ceca controversa è conforme all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 e non costituisce una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che l’interrogatorio degli indagati o imputati sia sempre effettuato in presenza di un difensore; piuttosto, esso impone soltanto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che dette persone abbiano la possibilità di avvalersi di un difensore e che al difensore scelto sia stato consentito di essere presente all’interrogatorio. 32. Secondo la Repubblica ceca sussisterebbe una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 se alla persona non è stato consentito di scegliere un difensore che potesse essere presente durante l’interrogatorio. Tuttavia, se la persona ha avuto la possibilità di scegliere un difensore ma, per qualsiasi motivo, il difensore non poteva essere presente, una siffatta deroga non sussiste. Ciò è esattamente quanto avviene nella normativa ceca controversa, che è pienamente conforme all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della stessa direttiva, poiché sono le procedure nell’ambito del diritto nazionale che, nella situazione eccezionale di una persona arrestata, impongono che la persona sia interrogata entro 48 ore e che essa disponga di un margine di manovra sufficiente per scegliere un avvocato che sia presente durante l’interrogatorio ( 20 ). La Repubblica ceca aggiunge che detta normativa sarebbe conforme all’articolo 3, paragrafo 6, anche se si ritenesse che essa si discosti dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), poiché essa (i) si applica solo in via eccezionale in caso di urgenza, (ii) si applica per evitare di porre gravemente a rischio un procedimento penale e (iii) presuppone una valutazione individuale da parte delle autorità competenti che tenga conto delle circostanze del caso di specie. 33. La Repubblica ceca sottolinea, in particolare, che la normativa in parola costituisce una garanzia per i casi specifici ed eccezionali in cui un indagato sceglie deliberatamente un difensore non disponibile e abusa quindi, di fatto, del diritto di scegliere un difensore per ottenere il rilascio e sottrarsi alla giustizia. La sua posizione è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte EDU ( 21 ), che considera problematica la situazione in cui la persona interessata non ha la possibilità di comunicare con un difensore, e non quella in cui un determinato atto viene compiuto senza la presenza di un difensore, in particolare quando ciò è dovuto all’insistenza della persona di avere un difensore che non è disponibile in tale momento. Come ha sottolineato la Repubblica ceca in udienza, la direttiva 2013/48 non osta a che l’interrogatorio degli indagati o imputati abbia luogo in assenza del loro difensore, sulla base della sua formulazione, della genesi normativa e del confronto con la direttiva 2016/800 relativa ai minori, e la direttiva 2013/48 non va oltre la giurisprudenza della Corte EDU, poiché le sue disposizioni corrispondono a detta giurisprudenza e nei lavori preparatori non vi sono indicazioni in tal senso. 34. L’Ungheria aggiunge che, in base alla formulazione del suo articolo 3, paragrafo 3, lettera b) («secondo le procedure previste dal diritto nazionale»), la direttiva 2013/48 include nell’ambito di applicazione del diritto nazionale la possibilità di definire e precisare il diritto alla presenza di un difensore e detto requisito è soddisfatto da una normativa nazionale che garantisca agli indagati o imputati un margine di manovra sufficiente per scegliere un difensore che sia presente durante l’interrogatorio. L’obbligo di garantire l’effettiva presenza di un difensore in tutti i casi potrebbe comportare abusi e ostacoli allo svolgimento del procedimento penale e potrebbe impedire l’esercizio dei diritti degli indagati e imputati. Come ha indicato l’Ungheria in udienza, la giurisprudenza della Corte EDU non impone un obbligo assoluto di presenza. 2. Valutazione 35. Gli argomenti delle parti rivelano, come ho brevemente spiegato in precedenza (v. paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni), che tale censura trae origine dalla diversa interpretazione delle disposizioni della direttiva 2013/48. Pertanto, la controversia verte sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48 e sul modo in cui dovrebbe essere inteso il diritto di avvalersi di un difensore durante l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva. Tali questioni non sono ancora state affrontate direttamente dalla Corte. 36. Ritengo che, sulla base della formulazione, della genesi normativa, del contesto e degli obiettivi della direttiva 2013/48, nonché della giurisprudenza della Corte EDU, occorra confermare l’interpretazione attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] al significato dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, nonché alla relazione tra le due disposizioni. a) Formulazione 37. Tra gli elementi costitutivi del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) di tale articolo impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che gli indagati o imputati abbiano «diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati » ( 22 ). 38. Il considerando 25 della direttiva 2013/48 enuncia inoltre quanto segue: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice» ( 23 ). 39. A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], «presenza» significa presenza fisica, ossia gli indagati o imputati hanno il diritto a che il loro difensore sia personalmente presente quando vengono interrogati dalle autorità ( 24 ). 40. Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 prevede un diritto generale degli indagati e imputati alla presenza del loro difensore quando sono interrogati da parte delle autorità. Tuttavia, il diritto in parola non è assoluto e può quindi, come previsto dalla medesima direttiva, essere oggetto di deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della stessa o di una rinuncia a tale diritto in forza dell’articolo 9. 41. Come ha statuito la Corte, le deroghe temporanee previste dalla direttiva 2013/48 sono elencate in modo esaustivo ( 25 ). 42. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente agli argomenti avanzati dalla Repubblica ceca, risulta che la normativa ceca controversa non soddisfa tutti i requisiti di una possibile deroga temporanea prevista all’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2013/48. Infatti, è evidente che, come dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA], la normativa di cui trattasi istituisce una regola che si applica in via generale a situazioni in cui il difensore non si presenta entro il termine stabilito di 48 ore e non è quindi limitata a singoli casi («nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso»), come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva. Non occorre neppure dimostrare, a tale riguardo, la sussistenza di «motivi imperativi» concernenti specificamente «la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona» o «la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». 43. Di conseguenza, a mio avviso, la normativa ceca controversa, che consente, a livello generale, agli indagati o imputati di essere interrogati senza la presenza del loro difensore semplicemente perché il difensore non è riuscito a presentarsi entro un termine di 48 ore, è contraria alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 ( 26 ). 44. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, occorre sottolineare che il rinvio al diritto nazionale contenuto nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 riguarda la partecipazione effettiva del difensore, non la sua stessa presenza. Ciò risulta dalla formulazione della disposizione in parola («Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale») e dal considerando 25 della stessa direttiva («Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori»). 45. A mio avviso, ciò non è in contrasto con il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che impone sia la presenza sia la partecipazione effettiva; piuttosto, se ne deduce che, sebbene agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia concesso un certo margine di manovra, ai sensi della direttiva 2013/48, per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinino determinate modalità di partecipazione effettiva di un difensore (a condizione che tali norme non possano «pregiudic[are] l’effettivo esercizio e l’essenza» del diritto in questione), non vi è tale margine di manovra per quanto riguarda la presenza, dal momento che gli indagati o imputati hanno, in linea di principio, il diritto di avvalersi di un difensore quando sono interrogati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della stessa direttiva. Presenza significa presenza, e il difensore o è presente o non lo è. 46. Il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 faccia riferimento al «loro difensore» non dovrebbe essere inteso nel senso che si riferisce sempre a un difensore scelto dagli indagati o imputati. Detta formulazione non impedisce che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], un eventuale abuso del diritto di avvalersi di un difensore, idoneo a creare ostacoli allo svolgimento del procedimento penale, possa essere affrontato dalle autorità di uno Stato membro adottando misure affinché tali persone dispongano di un difensore incaricato di assisterle durante l’interrogatorio in sostituzione del difensore scelto che non poteva essere presente. Il difensore incaricato diventa il «loro difensore». b) Genesi normativa 47. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che la direttiva 2013/48 disciplina il diritto di avvalersi di un difensore, ma non la presenza obbligatoria dello stesso, e che la genesi di tale direttiva indica che le disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore sono state proposte come alternativa, ma alla fine non sono state scelte. Il rigetto delle disposizioni relative alla presenza obbligatoria di un difensore significa, a suo avviso, che la direttiva 2013/48 non impone che un difensore debba essere sempre presente all’interrogatorio. 48. Ritengo che detto argomento della Repubblica ceca si basi su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore. 49. È vero che, nell’ambito della genesi della direttiva 2013/48 ( 27 ), esisteva un’opzione politica avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione d’impatto che prevedeva, in particolare, disposizioni che imponevano in via generale una difesa obbligatoria. Ciò significava che gli indagati o imputati dovevano sempre essere assistiti da un difensore, nel senso che una rinuncia a tale diritto sarebbe stata inammissibile. In altri termini, l’obbligatorietà della difesa significa che non è possibile rinunciare a un diritto. Tuttavia, l’opzione politica che ha prevalso è stata quella di ammettere la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel rispetto di norme minime comuni. 50. Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca, occorre distinguere la nozione di presenza obbligatoria di un difensore dal diritto generale di avvalersi di un difensore. 51. Dalle disposizioni della direttiva 2013/48 ( 28 ) risulta che la presenza obbligatoria di un difensore significa che l’indagato o imputato non può rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e deve sempre averne uno, mentre il diritto di avvalersi di un difensore di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva significa che un indagato o imputato ha un diritto generale a un difensore, e in particolare alla presenza dello stesso durante l’interrogatorio ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, ma che la persona in questione può rinunciare a tale diritto, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 (o può sussistere una deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6). In altre parole, il fatto che non vi sia l’obbligo di presenza di un difensore ai sensi di tale lettera b) non incide in alcun modo sul diritto generale, riconosciuto agli indagati o imputati, alla presenza del difensore durante l’interrogatorio, a meno che essi non abbiano rinunciato a tale diritto conformemente all’articolo 9. 52. Si potrebbe aggiungere che la questione dell’attesa che arrivi il difensore prima dell’interrogatorio è stata effettivamente sollevata al Consiglio, nel cui ambito sono state avanzate proposte per affrontarla nel testo della direttiva, che avrebbe rinviato agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 29 ). Tuttavia, le disposizioni proposte sono state eliminate alla conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo ( 30 ). 53. Benché i lavori preparatori non siano determinanti, non escludono l’interpretazione secondo cui l’intenzione del legislatore è quella di garantire che agli indagati e agli imputati sia in linea di principio riconosciuto il diritto alla presenza del proprio difensore durante l’interrogatorio. c) Contesto 54. Altre disposizioni della direttiva 2013/48 e altre direttive «tabella di marcia» sembrano suffragare ulteriormente l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, della medesima direttiva, prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 55. In particolare, come si è visto al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 precisa, quale principio generale, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore «in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo». Letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, ciò significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire, senza eccezioni, che tale diritto sia esercitato «in modo concreto ed effettivo» in tutte le fasi del procedimento penale. A mio avviso, e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che un indagato o un imputato possa essere interrogato dalle autorità in assenza del suo difensore semplicemente perché il difensore non si presenta entro il termine stabilito può pregiudicare gravemente l’esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa della persona. 56. La Repubblica ceca ha sostenuto in udienza che il confronto con la direttiva 2016/800 riguardante i minori indagati o imputati nei procedimenti penali consente di suffragare ulteriormente il fatto che la direttiva 2013/48 non richieda sempre la presenza di un difensore durante l’interrogatorio (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni). La Repubblica ceca sottolinea che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2016/800, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore e, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che il minore sia assistito da un difensore durante l’interrogatorio. A suo avviso, il fatto che dalle disposizioni in parola risulti chiaramente che la presenza di un difensore è obbligatoria durante l’interrogatorio e che tali disposizioni sono incluse nella direttiva 2016/800 a causa della vulnerabilità dei minori indica che si tratta di una deroga al regime generale stabilito dalla direttiva 2013/48; logicamente, se la presenza obbligatoria di un difensore fosse stabilita dalla direttiva 2013/48, non sarebbe necessario stabilire detto obbligo nella direttiva 2016/800 unicamente nei confronti di taluni indagati o imputati. 57. Ancora una volta, detto argomento si basa, a mio avviso, su un’errata interpretazione del requisito della presenza obbligatoria di un difensore. 58. È vero che, a differenza della direttiva 2013/48, la direttiva 2016/800 prevede la presenza obbligatoria di un difensore durante l’interrogatorio a causa della situazione particolare dei minori, essendo questi ultimi vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e di seguire appieno il procedimento penale ( 31 ). Tuttavia, come discusso in precedenza, la presenza obbligatoria di un difensore all’interrogatorio significa che non è consentita alcuna rinuncia e non è quindi equivalente al diritto generale alla presenza del difensore all’interrogatorio, quando la rinuncia è ammessa. d) Obiettivi 59. Come indicato nella sezione IV.A delle presenti conclusioni, la direttiva 2013/48 contribuisce alla costruzione dello SLSG stabilendo un insieme di norme minime comuni sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, al fine di rafforzare la fiducia reciproca degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e la fiducia dei cittadini dell’Unione quando si spostano all’interno dell’Unione. Tornando al programma di Stoccolma, la direttiva di cui trattasi non mira solo a codificare, ma anche a rafforzare il diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 60. In tale prospettiva, interpretare la direttiva 2013/48 nel senso che essa consente a uno Stato membro di ammettere l’interrogatorio degli indagati o imputati senza riconoscere loro il diritto alla presenza del loro difensore per il solo fatto che il difensore non si è presentato entro un termine di 48 ore mi sembra pregiudizievole per gli obiettivi della direttiva 2013/48, consistenti nel garantire ad indagati ed imputati in tutta l’Unione un livello comune di diritti a un processo equo. e) Giurisprudenza della Corte EDU 61. La Repubblica ceca e l’Ungheria hanno invocato la giurisprudenza della Corte EDU a sostegno della loro posizione e la Repubblica ceca ha affermato in udienza, in particolare, che la direttiva 2013/48 corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU. 62. Occorre sottolineare che detta censura è fondata sull’asserita violazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/48. Pertanto, stabilire se la normativa ceca controversa debba essere considerata conforme all’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU, non è determinante. 63. A tale riguardo, come ho spiegato in precedenti conclusioni ( 32 ), l’obbligo di interpretare le direttive «tabella di marcia» in modo conforme ai diritti fondamentali implica che i diritti contenuti in una determinata direttiva non possono offrire una protezione inferiore a quella garantita dalla Carta e dalla CEDU, ma ciò non significa che il legislatore dell’Unione non possa concedere diritti più ampi. In altri termini, poiché la CEDU costituisce il livello minimo di protezione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 33 ), qualsiasi interpretazione di una determinata direttiva deve prevedere una protezione almeno al livello di tale convenzione, mentre la protezione garantita dall’Unione può essere più elevata. 64. Pertanto, nel caso di specie, indipendentemente dall’interpretazione attribuita alla giurisprudenza della Corte EDU, ciò non significa necessariamente che le disposizioni della direttiva 2013/48 non possano essere interpretate nel senso che impongono un livello di protezione ancora più elevato. 65. Ciò premesso, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria, la giurisprudenza della Corte EDU sembrerebbe corroborare la tesi secondo cui anche la CEDU impone la presenza fisica di un difensore. 66. La Corte EDU ha stabilito che il diritto di ogni imputato di essere effettivamente assistito da un difensore, garantito dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, è una delle caratteristiche fondamentali di un processo equo nell’ambito di un procedimento penale ( 34 ). 67. In particolare, nella sentenza Beuze c. Belgio ( 35 ), la Corte EDU ha sottolineato che, per quanto riguarda gli obiettivi di tale diritto, l’accesso a un difensore nella fase che precede il processo contribuisce a prevenire errori giudiziari e, soprattutto, a realizzare gli obiettivi dell’articolo 6 della CEDU, segnatamente la parità delle armi tra le autorità e l’imputato; il rapido accesso a un difensore rappresenta un importante contrappeso alla vulnerabilità degli indagati in stato di fermo ed ha altresì carattere preventivo, poiché fornisce una garanzia fondamentale contro la coercizione e il maltrattamento degli indagati da parte della polizia. Inoltre, uno dei compiti principali del difensore nelle fasi del fermo e delle indagini consiste nel garantire il rispetto dei diritti dell’imputato di non autoincriminarsi e di restare in silenzio, diritti che sono quindi complementari rispetto al diritto all’assistenza legale. 68. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto del diritto di avvalersi di un difensore, la Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU non precisi le modalità di esercizio del diritto di avvalersi di un difensore né il suo contenuto. Pur lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] la scelta riguardo ai mezzi che ne assicurino la protezione nel loro sistema giudiziario, la portata e il contenuto del diritto in parola dovrebbero essere determinati conformemente alla finalità della CEDU, ossia quella di garantire diritti concreti ed effettivi ( 36 ). 69. Affinché il diritto a un equo processo rimanga sufficientemente concreto ed effettivo, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU richiede che, in linea di principio, l’accesso a un difensore sia garantito sin dal primo interrogatorio di un indagato da parte della polizia ( 37 ). 70. La nomina di un avvocato non garantisce, di per sé, l’effettività dell’assistenza che lo stesso può fornire a un imputato e, a tal fine, devono essere rispettati taluni requisiti minimi ( 38 ). In primo luogo, gli indagati devono potersi rivolgere a un difensore a partire dal momento in cui si trovano in stato di fermo; essi devono quindi avere la possibilità di consultare il loro difensore prima di essere interrogati ( 39 ). In secondo luogo, la Corte EDU ha constatato in una serie di cause che «gli indagati hanno diritto alla presenza fisica del loro difensore durante i loro primi interrogatori di polizia e ogni volta che sono interrogati nell’ambito della successiva fase istruttoria del procedimento (…). Detta presenza fisica deve consentire al difensore di fornire un’assistenza effettiva e concreta piuttosto che meramente astratta (…) e, in particolare, di garantire che non siano pregiudicati i diritti della difesa dell’indagato sottoposto ad interrogatorio ( 40 )». 71. Dette constatazioni nella sentenza Beuze c. Belgio sono state confermate dalla giurisprudenza successiva ( 41 ). 72. Inoltre, nella sentenza Soytemiz c. Turchia ( 42 ), la Corte EDU ha sottolineato che la presenza di un difensore durante le attività d’indagine, compresi gli interrogatori di polizia, è un aspetto intrinseco della garanzia sancita dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, poiché è difficile comprendere come gli specifici servizi connessi all’«assistenza legale», di cui parla l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, possano essere esercitati in assenza di un difensore. Pertanto, il diritto di essere assistito da un difensore richiede non solo che a quest’ultimo sia consentito di essere presente, ma anche che gli sia permesso di assistere attivamente l’indagato, tra l’altro, durante l’interrogatorio da parte della polizia e di intervenire per garantire il rispetto dei diritti dell’indagato, giacché un imputato dovrebbe poter beneficiare dell’ intera gamma di servizi specificamente connessi all’assistenza legale, non solo nel corso del processo, ma anche durante la fase che lo precede, data la sua particolare importanza ai fini della preparazione del procedimento penale. Inoltre, il diritto all’assistenza di un difensore si applica durante l’interrogatorio da parte della polizia e fino al termine dello stesso: «la presenza e l’assistenza attiva del difensore durante l’interrogatorio della polizia costituiscono un’importante garanzia procedurale volta, tra l’altro, a impedire l’acquisizione di prove mediante metodi coercitivi o oppressivi in violazione della volontà dell’indagato e a proteggere la libertà dell’indagato di scegliere se parlare o restare in silenzio quando è interrogato dalla polizia» ( 43 ). 73. La Corte EDU ha altresì ricordato che la polizia è, in linea di principio, tenuta ad astenersi dall’interrogatorio o a rinviarlo nel caso in cui un indagato abbia invocato il diritto all’assistenza di un difensore durante l’interrogatorio fino a quando un difensore non sia presente e in condizione di assistere l’indagato . Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il difensore debba – o sia invitato a – congedarsi prima della fine dell’interrogatorio da parte della polizia e prima della lettura ad alta voce e della firma delle dichiarazioni ( 44 ). 74. Di conseguenza, come illustrato dalla summenzionata giurisprudenza della Corte EDU, l’accento è posto sul fatto che gli indagati e imputati devono poter beneficiare del diritto alla presenza fisica effettiva di un difensore all’interrogatorio, come garantito dal diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU ( 45 ). Pertanto, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria, detta giurisprudenza suggerisce che, in linea di principio, sia necessaria la presenza fisica del difensore, a meno che una restrizione di tale diritto non possa essere validamente giustificata. 75. Si potrebbe aggiungere che una certa giurisprudenza della Corte EDU invocata dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria non sembra pertinente. Nella sentenza Yoldas c. Turchia ( 46 ), la Corte EDU ha concluso che non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il ricorrente aveva rinunciato al diritto di essere assistito da un difensore, il che è stato ritenuto conforme ai criteri richiesti. Nella sentenza Hovanesian c. Bulgaria ( 47 ), la Corte EDU ha dichiarato insussistente una violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera c), della CEDU in una situazione in cui il diritto del ricorrente all’assistenza di un difensore era stato limitato nel corso delle prime 24 ore del suo fermo, il che è stato ritenuto, nelle particolari circostanze del caso, giustificato alla luce del carattere equo del procedimento nel suo complesso. Né la rinuncia né l’applicazione di eccezioni al diritto generale di avvalersi di un difensore sono state messe in discussione con tale censura. Tutt’al più, le due cause in parola sottolineano rispettivamente l’importanza della sussistenza di requisiti sufficienti per la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore e il rigore del regime di deroghe temporanee previsto dalla direttiva 2013/48. 76. Alla luce dei motivi che precedono, la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata. V. Spese 77. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la Repubblica ceca è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’Ungheria si fa carico delle proprie spese. VI. Conclusione 78. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia: 1)      dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non avendo correttamente recepito tali disposizioni; 2)      condannare la Repubblica ceca a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea; e 3)      condannare l’Ungheria a farsi carico delle proprie spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1). 3 V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, in particolare paragrafi 22 e 23), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, in particolare paragrafi da 26 a 31). 4 Oltre alla direttiva 2013/48, le direttive in parola comprendono: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1), e la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1). 5 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU 2009, C 295, pag. 1). 6 V., a tale riguardo, considerando 9 e 10 della direttiva 2013/48. 7 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU 2010, C 115, pag. 1), punto 2.4. 8 V., in particolare, considerando da 1 a 8 e 12 della direttiva 2013/48. 9 Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:305, paragrafo 30). V., altresì, ad esempio, Relazione della [OSCURATO:PERSONA] europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della [direttiva 2013/48], [COM(2019) 560 final] del 26 settembre 2019, punto 1.1. 10 Come riconosciuto dalla Corte, il principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ribadito all’articolo 47 della Carta, e la nozione di «equo processo» di cui all’articolo 6 della CEDU sono costituiti da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Parimenti, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. V., ad esempio, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 203 e 204). 11 V., in particolare, articoli 1 e 2 e considerando 8, 12 e 57 della direttiva 2013/48. 12 V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2019:940, paragrafo 2), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 63). 13 A tale proposito, il diritto di avvalersi di un difensore è stato considerato, ad esempio, come la «porta d’accesso» [v. Sayers, D., «Article 48 ([OSCURATO:PERSONA])» in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, [OSCURATO:PERSONA], pag. 1413, in particolare pag. 1450] o la «pietra angolare» (v. Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 265) dei diritti relativi al procedimento penale, poiché consente l’esercizio di altri diritti e contribuisce a renderli reali ed effettivi. 14 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punto 59). 15 V., ad esempio, sentenze del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31), e del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 48). 16 V., altresì, considerando 23 della direttiva 2013/48. 17 V., altresì, considerando 25 della direttiva 2013/48. 18 V., altresì, considerando 38 della direttiva 2013/48. 19 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che detta censura si basa su un’asserita violazione dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 e, mentre la normativa ceca controversa potrebbe essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) o b), la normativa ungherese di cui trattasi nella causa C‑660/24 potrebbe a sua volta essere esaminata alla luce della deroga delineata all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Ciò spiegherebbe perché la [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato in modo diverso le censure nelle due cause, ma l’elemento decisivo è che ognuna di queste due normative va ben oltre le possibili deroghe ai sensi di tale direttiva. 20 La Repubblica ceca indica che la procedura con cui un indagato può scegliere un difensore è disciplinata dall’istruzione interna della direzione della polizia n. 103/2013, in base alla quale le persone sono informate in tempo utile dei loro diritti e sono assistite nel tentativo di contattare un difensore di loro scelta o di scegliere un altro difensore sulla base dell’elenco degli avvocati tenuto dall’Ordine degli avvocati ceco o dell’elenco telefonico. 21 La Repubblica ceca fa riferimento, in particolare, alle sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102); del 23 febbraio 2010, Yoldaş c. Turchia (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304); del 21 dicembre 2010, Hovanesian c. Bulgaria (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910). 22 Il corsivo è mio. 23 Il corsivo è mio. 24 Come discusso in udienza, sebbene non sia di diretta pertinenza ai fini della presente causa, lo sviluppo tecnologico potrebbe consentire di interpretare la presenza di un difensore in «forma digitale» alla stregua di una presenza fisica, a condizione che una siffatta presenza sia paragonabile a quella «in carne ed ossa» di un difensore. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che la presenza di un difensore in videoconferenza può essere compatibile, in determinate situazioni, con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 ma dovrebbe essere considerata un’eccezione, non un’alternativa, alla presenza fisica del difensore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la presenza e la partecipazione del difensore in videoconferenza dovrebbero essere possibili solo qualora la persona sia in grado di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva; la presenza e la partecipazione dovrebbero essere subordinate al consenso informato della persona; occorre inoltre tener conto delle esigenze delle persone vulnerabili e degli aspetti pratici. L’Ungheria ha altresì ritenuto possibile una siffatta presenza del difensore poiché il ricorso a interrogatori a distanza è uno strumento ampiamente utilizzato nei procedimenti penali a partire dalla pandemia di COVID-19 e non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un equo processo. Tuttavia, la Repubblica ceca ha sostenuto che detta questione è de lege ferenda e che, qualora il ricorso alla videoconferenza dovesse ritenersi necessario per rafforzare i diritti relativi a un processo equo, esso dovrebbe essere affrontato nell’ambito del processo legislativo dell’Unione. 25 V. sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punti da 42 a 45), in cui la Corte ha dichiarato che le deroghe temporanee che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/48. La Corte ha ritenuto che interpretare l’articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere altre deroghe al diritto di avvalersi di un difensore oltre quelle limitativamente elencate da tale articolo si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione e con gli obiettivi nonché con la ratio della direttiva e priverebbe tale diritto del suo effetto utile. 26 Una siffatta posizione è sostenuta anche dai contributi di ricercatori ed esperti. V., in tal senso, Ogorodova, A. e Spronken, T., «Legal advice in police custody: [OSCURATO:PERSONA] to a local police station», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 7, 2014, pag. 191, in particolare pag. 199; Hodgson, J. «[OSCURATO:PERSONA] procedure in [OSCURATO:PERSONA]’s area of freedom, security and justice: The rights of the suspect», in Mitsilegas, V., Bergström, M. e Quintel, T. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 135, in particolare pag. 155; Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [OSCURATO:PERSONA] in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings , Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, proposta di parere n. 3 e punto 3.3.4. 27 V. documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto di notifica della custodia a terzi nel procedimento penale, SEC(2011) 686 final dell’8 giugno 2011, in particolare i punti 5.3 e 6. 28 V., a tale riguardo, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, articolo 9 e considerando 19, 28 e da 39 a 41 della direttiva 2013/48. 29 V., ad esempio, documento del Consiglio 7337/12 del 9 marzo 2012, punto 7 e proposta di considerando 19°; documento del Consiglio 10064/12 del 16 maggio 2012, proposta di considerando 20. 30 V., ad esempio, documento 10190/13 del Consiglio del 31 maggio 2013. 31 V. articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e considerando 25 e 27 della direttiva 2016/800. V., altresì, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 106), nonché le mie conclusioni in detta causa (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafi da 67 a 71). 32 V. le mie conclusioni nella causa BK (Riqualificazione dei fatti di reato) (C‑175/22, EU:C:2023:436, paragrafi da 53 a 76), nonché le mie conclusioni nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafo 62). 33 Secondo una giurisprudenza costante, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest’ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, il che non impedisce che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, in quanto soglia di protezione minima. V., ad esempio, sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41). 34 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 50), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 123). 35 V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ da 125 a 129). 36 V. sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 131). 37 V. sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55), e del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 137). 38 V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, §§ 131 e 132). 39 V. sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 133). 40 Sentenza della Corte EDU del 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 134) (il corsivo è mio). 41 V., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 23 maggio 2019, Doyle c. Irlanda (CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 74), in cui la Corte EDU ha anche fatto riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/48 come parte del quadro normativo rilevante; v., altresì, sentenze della Corte EDU del 4 giugno 2019, Farrugia c. Malta (CE:ECHR:2019:0604JUD006304113, § 97), e del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna (CE:ECHR:2022:0118JUD001550815, § 49). 42 V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, §§ 43 e 44). 43 V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 45) (il corsivo è mio). 44 V. sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 46) (il corsivo è mio). 45 V., a tale riguardo, Giannoulopoulos, D., «Strasbourg jurisprudence, law reform and comparative law: A tale of the right to custodial legal assistance in five countries», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 16, 2016, pag. 103. 46 V. sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2010 (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304, §§ da 51 a 55). 47 V. sentenza della Corte EDU del 21 dicembre 2010 (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403, §§ da 32 a 44).
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