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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19719/2022

Testo disponibile della fonte

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27/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27759/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' GRISLEY, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANGELO F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/10/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/10/2016; − in seguito alla notifica del suddetto ricorso nessuna delle parti intimate si è costituita; − in data 9 maggio 2022, con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia è regolarmente avvenuta con atto sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.; − trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare R.G. 27759/2017 - Pagina nr. 2 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − poiché nessuno dei soggetti intimati si è costituito non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c. p.c.; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − è inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 - Rv. 650803 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 (Rv. 636979 - 01).

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 27759/2017 - Pagina nr. 3 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27759/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' GRISLEY, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANGELO F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/10/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/10/2016; − in seguito alla notifica del suddetto ricorso nessuna delle parti intimate si è costituita; − in data 9 maggio 2022, con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia è regolarmente avvenuta con atto sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.; − trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare R.G. 27759/2017 - Pagina nr. 2 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − poiché nessuno dei soggetti intimati si è costituito non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c. p.c.; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − è inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 - Rv. 650803 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 (Rv. 636979 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 27759/2017 - Pagina nr. 3 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
Sentenza Cassazione n. 19719/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris