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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25421/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TROIANO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epi- grafe che confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva rico- nosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 7 Codice della Strada, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda, disponendo di ufficio la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. negando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Su tale ultima statuizione il TROIANO concentra il motivo di do- glianza, denunciando violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa, determinata nel mas- simo previsto dalla legge e comunque in maniera eccessiva e contraddittoria rispetto alla misura della sanzione penale, determinata nel minimo.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra ric:hiamati siano ma- nifestamente infondati. il giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una puntuale motivazione sul punto allorché la misura si attesti sotto la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'impu- tato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edit- tale (sez.4, 27.3.2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA]- rado [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01).

Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al peri- colo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità am- ministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). 3.1 La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi evidenziando da un lato la gravità della condotta di guida del ricorrente (il quale procedeva contromano) e dall'altro il pericolo che poteva conseguire per la circolazione e attestando la misura della sanzione in termini medio minimi edittali (un anno a fronte di forchetta edittale da sei mesi a due anni).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TROIANO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epi- grafe che confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva rico- nosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 7 Codice della Strada, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda, disponendo di ufficio la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. negando il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Su tale ultima statuizione il TROIANO concentra il motivo di do- glianza, denunciando violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa, determinata nel mas- simo previsto dalla legge e comunque in maniera eccessiva e contraddittoria rispetto alla misura della sanzione penale, determinata nel minimo. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra ric:hiamati siano ma- nifestamente infondati. il giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una puntuale motivazione sul punto allorché la misura si attesti sotto la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'impu- tato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edit- tale (sez.4, 27.3.2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA]- rado [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01). Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al peri- colo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità am- ministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). 3.1 La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi evidenziando da un lato la gravità della condotta di guida del ricorrente (il quale procedeva contromano) e dall'altro il pericolo che poteva conseguire per la circolazione e attestando la misura della sanzione in termini medio minimi edittali (un anno a fronte di forchetta edittale da sei mesi a due anni). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Gi
Sentenza Cassazione n. 25421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris