CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 03587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5998/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -resistente- nonchécontro INPS – [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -resistente- nonché contro Camera di Commercio di Roma -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2261/2020, pubblicata il 17.7.2020, Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.1.2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva notificato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 09720169013719272/000, per la somma di € 40.726,55, quale risultante dalla sommatoria di varie sanzioni irrogate per mancati versamenti di imposte e tasse (tra le altre, diritto annuale Camera di Commercio, premi Inail, contributi Ivs, canone occupazione suolo pubblico, contributi Inps), nel periodo dal 1993 al 2006, sulla base di 14 cartelle di pagamento, asseritamente notificate negli anni tra il 2002 e il 2012; 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente, con il quale veniva eccepita la nullità dell’intimazione di pagamento, per la mancata notifica delle cartelle di pagamentononché per difetto di motivazione e la prescrizione quinquennale del credito agito, oltre alla decadenza dal termine di iscrizione a ruolo; Proposto appello da parte di Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo adeguatamente provata l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali a mezzo della produzione dello Sdeb, ovvero dello storico debitorio prodotto dalla medesima Agenzia, e ritenendo, quindi, interrotta e non maturata la prescrizione, decennale, dei crediti; 3. La contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a due motivi, si è costituita a mezzo delega INPS, mentre l’Agenzia delle Entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria, riservandosi di spiegare difese in udienza, ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.; Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 22 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti due motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art.132, comma 2, numero 4 c.p.c. in quanto contenente una motivazione apparente. Deduce la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, contenendo affermazioni apodittiche, relative alla valenza probatoria dello Storico debitorio prodotto dalla Agenzia delle Entrate, e lacunose, in assenza di specificazioni relative al momento della notifica delle cartelle impugnate. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2953 c.c., per avere la decisione di secondo grado stabilito la prescrizione decennale dei crediti oggetto dell’intimazione di pagamento, contrariamente a quanto previsto dalle norme, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e sono infondati. 3.1. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto delle ragioni che fondano la ritenuta validità della notifica delle cartelle, con conseguente interruzione del termine di prescrizione della pretesa creditoria. 3.2. Nemmeno la seconda censura è fondata: con accertamento di merito non suscettibile di sindacato avanti questa Corte, l'Ufficio ha depositato gli atti notificati, le relazioni di notifica, e il documento (lo Sdeb) che collega i primi alle seconde. Deve quindi ritenersi regolare la notifica ed interrotta la prescrizione. Né dalle sequenze delle date offerte da parte ricorrente si può desumere un errore di calcolo che induca a ritenere formatasi comunquela prescrizione. 3.3. Oltre il profilo appena scrutinato, il ricorso sollecita un'inammissibile revisione nel merito.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42;Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva sostanziale da partedi Inps e dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del