CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 1978
Cassazione n. 34544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmesse digitalmente in data 29 aprile 2022. » [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29/10/2020 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in data 11/11/2019, appellata dal Procuratore generale e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - il quale era stato condannato a due anni di reclusione e C 3.500 di multa per i reati, unificati ex art. 81 cod. pen., di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, per illegale detenzione e ricettazione di un fucile semiautomatico cal. 12 con matricola abrasa, quindi clandestino, assorbita nel capo b) la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. riferita ad otto cartucce cal. 12, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] (TP), il giorno 8/10/2018 - ha riconosciuto l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e così ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione ed C 1.500 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Con i primi tre motivi, il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aumento di pena per l'aggravante del nesso teleologico sotto i diversi profili della violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per essersi il giudice del gravame pronunciato oltre il devoluto con l'atto di impugnazione della Procura Generale; della violazione dell'art. 591 con riferimento all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. perché il giudice del gravame non ha ritenuto inammissibile per genericità l'impugnazione della Procura Generale; della violazione degli artt. 61 n. 2 e 81 cpv cod. pen, per aver erroneamente applicato il giudice del gravame entrambi gli istituti dell'aggravante del nesso teleologico e della continuazione, tra loro incompatibili. 2.2. Con gli ulteriori tre motivi, il ricorrente si duole dell'intervenuta declaratoria di responsabilità per il reato di ricettazione, sotto diversi profili: la errata applicazione ed il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie e sulla omessa derubricazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. 2.3. Con l'ultimo motivo subordinato, il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza non abbia ravvisato un concorso apparente tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma, da risolvere con il criterio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.: nello specifico, la detenzione avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella ricettazione, trattandosi di condotte ontologicamente identiche e sovrapponibili, non potendo la contraria opzione giustificarsi soltanto sulla base della diversità del bene giuridico leso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo di impugnazione assume che la Corte di appello abbia pronunciato ultra petita rispetto al ricorso di legittimità della Procura generale, convertito in appello, diretto soltanto a chiedere l'applicazione della contestata recidiva e ad emendare l'errore di diritto consistente nell'indicazione del reato più grave, individuato nella detenzione dell'arma clandestina anziché nella ricettazione della stessa, mentre l'impugnata sentenza ha dato rilievo anche alla circostanza aggravante della connessione teleologica, che il primo giudice non aveva applicato. In subordine, si deduce che tale profilo del gravame del Procuratore generale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per genericità. Il motivo non coglie nel segno. Non vi era necessità di una specifica indicazione da parte dell'impugnante intesa al recupero dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., contestata nella più grave imputazione di ricettazione del fucile con matricola abrasa: infatti, reimpostata la continuazione tra i reati con corretta indicazione di quello più grave nel capo c), tale delitto di ricettazione è stato valutato anche nelle sue componenti circostanziali, attribuendo rilievo sia all'aggravante soggettiva della recidiva, che a quella della connessione teleologica, che nell'erroneo calcolo del primo giudice era rimasta assorbita nell'aumento di pena a titolo di reato satellite. L'impugnazione del Pubblico ministero volta ad ottenere la corretta composizione del reato continuato ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali, in essi compresa la determinazione di una eventuale più grave pena (per analogo principio posto in tema di diversa e più grave qualifica- zione giuridica del reato, vds. Sez. 3, n. 24270 del 27/05/2010, C., Rv. 247705). Pertanto, non si apprezza alcuna violazione del principio devolutivo, bensì la corretta valorizzazione - nel calcolo della pena del reato continuato - di una circostanza aggravante contestata nell'ambito del reato più grave e ritenuta dai giudici di merito. 1.2. Infondato è anche il motivo che deduce l'incompatibilità tra il riconoscimento della continuazione e l'applicazione della connessione teleologica. Sul punto l'esegesi di legittimità ha consolidato il principio per cui «Non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro» (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117; Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253901). Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha lamentato la mancata verifica della sussistenza dei presupposti per il riconosci- mento dei due istituti, ma esclusivamente l'incompatibilità ontologica tra i due. 1.3. Nel secondo insieme di motivi si contesta la sussistenza della ricetta- zione dell'arma, tanto per il profilo oggettivo che soggettivo, anche in rapporto al reato di detenzione di arma clandestina. La giurisprudenza da lungo tempo affermatasi in tema di concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 23 L. n. 110 del 1975, assodato che è configurabile il delitto di ricettazione in caso di acquisto o ricezione di un'arma clandestina - individuando il reato presupposto nell'abrasione della matricola - (Sez. 2, n. 41464 del 29/09/2009, Zara, Rv. 244951; Sez. 2, n. 11727 del 19/02/2008, Donatello, Rv. 239769; Sez. 2, n. 39648 del 23/03/2004, Divano, Rv. 230051), ha affermato il principio che "Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima del numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma" (Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, Carboni, Rv. 245229, Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347; Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ravvi- sando entrambi i contestati reati e specificando, con riferimento alla ricettazione, che - ad onta delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, intese ad affermare la sua ignoranza dell'occultamento della matricola - l'assenza di ogni documenta- zione relativa all'acquisto del fucile era sicuro indice della sua ricezione in mala- fede, così da un lato affermando la sussistenza di entrambi i reati, tanto nella loro materialità che nell'elemento psicologico, dall'altro escludendo l'eventualità di una riqualificazione del fatto nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen., reato strutturalmente colposo. Invero, con riferimento alle armi, qualsiasi canale alternativo rispetto a quello regolare di acquisto e denuncia dell'arma è sinto- matico del dolo di ricettazione, ovvero della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'arma. Il dolo dei contestati delitti è stato dunque esaustivamente indagato e logicamente motivato nell'impugnata sentenza, non mediante il ricorso a formule astratte, bensì attraverso un ragionamento logico-deduttivo basato sugli elementi probatori in atti e sulla inverosimiglianza delle dichiarazioni a discolpa dell'Angileri. 1.4. L'ultimo motivo di impugnazione è manifestamente infondato nel propugnare il concorso apparente di norme tra la ricettazione e la detenzione dell'arma clandestina, basando la censura sulla mera osservazione della sovrapponibilità delle condotte di reato, e negando che la differente oggettività giuridica dei due reati possa rilevare sul tema. L'esegesi di legittimità, pronunciandosi in termini opposti, ha affermato il principio per cui «Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima» (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387), ed ha altresì rilevato che «È configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo, provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione, che costituisce in realtà, il criterio principale su cui si fonda il concorso formale tra i reati» (Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251). Su tale ultimo punto, vale la pena ribadire che la ricettazione è configurata dal legislatore quale reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'oggetto materiale di provenienza criminosa entra nella sfera di disponi- bilità e controllo dell'agente, mentre resta irrilevante, se di per sé non integra altra ipotesi di reato, un eventuale uso successivo del bene acquisito, così come il momento di accertamento; nella detenzione di arma rientra il comportamento di chi, una volta acquisita, la trattenga in una situazione di fatto indicativa di una stabile relazione del soggetto con la cosa, che renda apprezzabile l'autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente, in grado di farne uso secondo le proprie autonome determinazioni senza portare a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza tale disponibilità (Sez. 1, n. 20935 del 20/05/2008, Ponzo, Rv. 240287; Sez. F, n. 33609 del 30/08/2012, Bedin, Rv. 253425; Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380). 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.é P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren