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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14261/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FEDERICO D'ELIA;- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4003/2024COMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione 14/05/2026KATIUSCIA AMATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 991/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 1407/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., gli odierni ricorrenti, tuttiLSU, agivano contro i Comuni di Aragona, Favara, Racalmuto,Comitini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui avevanoprestato la propria attività lavorativa, esponendo di esserestati utilizzati reiteratamente, oltre il limite di durata, inmansioni corrispondenti ai servizi istituzionalmente svoltidagli enti convenuti, sovrapponibili a quelle assegnate alpersonale del comparto degli [OSCURATO:PERSONA], percependo qualeretribuzione solo il sussidio previsto dalla legge per ilavoratori socialmente utili.

Pertanto, chiedevano accertarsila sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’abusivoNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026utilizzo di contratti a termine in assenza di ragioni oggetNtuimveero, di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026con conseguente condanna dei Comuni al pagamento delledifferenze retributive ed al risarcimento del danno in formaspecifica, procedendo alla costituzione di rapporto di lavoro atempo indeterminato, ovvero, in subordine, in formamonetaria, nella misura dell’indennità forfettaria ex art. 32,comma 5, L. n. 183/2020.2.

Il Tribunale di Agrigento respingeva la domanda diaccertamento di lavoro subordinato alle dipendenze delComune utilizzatore, atteso che i lavoratori non avevano néallegato né tantomeno provato la radicale difformitàdell’attività espletata rispetto al progetto in cui risultavanoinseriti ed escludeva la convertibilità dei rapporti in contrattidi lavoro a tempo indeterminato con le PP.AA. ai sensidell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001.3.

Viceversa, accertava l’abusiva reiterazione dei contratti atermine, condannando i Comuni al risarcimento del dannocosiddetto comunitario.4.

La Corte di appello di Palermo rigettava il gravameproposto dai lavoratori.

Richiamata giurisprudenza di questaCorte e della Corte UE, il giudice d’appello condivideva leconclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto circa lagenericità delle allegazioni del ricorso introduttivo quanto alladescrizione delle mansioni ed alle modalità di espletamentodelle stesse e riteneva detto deficit allegatorio «nonsuperabile con la sola attività interpretativa e/oqualificatoria… inerendo esso non soltanto al quantumdomandato, ma anche alla tematica della configurabilità diuna prestazione che abbia trasceso i confini dell’attività dimero supporto, tipica degli LSU, per sfociarenell’assolvimento di un ruolo organico alle funzioniNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026istituzionali dell’ente».

Aggiungeva che la sola Nunmoerno di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026rispondenza del rapporto al tipo contrattuale non è sufficientea far ritenere applicabile l’art. 2126 c.c. in assenzadell’assolvimento dell’onere di «riempire di contenuto ladescrizione dei compiti assegnati e di inserirli nel quadro diuno specifico profilo professionale».Ed invece, il tema era risultato del tutto sfornito di adeguataallegazione, al di là del generico riferimento ad un livelloretributivo (B1) o a un profilo impiegatizio (C) inidonei al finedi farne derivare il positivo accertamento di un creditoretributivo, la cui sussistenza non può prescindere dalcontenuto dell'attività lavorativa svolta, con l'effetto diprecludere l'inquadramento delle mansioni all'interno delladescrizione propria di una qualifica professionale disciplinatadal CCNL enti locali.5.

Per la cassazione della sanzione i litisconsorti indicati inepigrafe hanno proposto ricorso articolato in sette motivi,cui hanno resistito con separati controricorsi i Comuni diRacalmuto ed Aragona, mentre i restanti Comuni sono rimastiintimati.

L’I.N.P.S. ha depositato procura.6.

Hanno depositato memoria i ricorrenti ed il Comune diRacalmuto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1,2, 3 e 4 del d.lgs. 81/2000 in connessione con gli artt. 2096e 2126 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Parte ricorrente sostiene che avrebbe la Corte dovutovalorizzare la mancanza del progetto, di per sé sufficiente afar ricondurre il rapporto nell’alveo dell’art. 2096 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4003/20242.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è per il resto [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026infondato.Data pubblicazione 14/05/2026Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiedela cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisitidella specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005,n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009,n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, ènecessario che venga contestata specificamente, a pena diinammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamentodella pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017,n. 19989).2.1.

La censura non si confronta con il decisum della sentenzaimpugnata che ha rigettato la domanda volta ad ottenerel’applicazione dell’art. 2126 c.c. ritenendo preclusivo il deficitallegatorio circa le concrete modalità’ della prestazione resain favore degli enti convenuti, indispensabile ai fini dellaindividuazione dei profili e, conseguentemente, dellaquantificazione delle differenze retributive.2.1.

Per altro verso, il motivo è infondato perché il soloscostamento dal progetto non determina l’applicazionedell’art. 2126 c.c.

È stato già affermato, infatti, (vedi Cass.n. 27201 del 2024) che in tema di occupazione di lavoratorisocialmente utili o per pubblica utilità, ai fini della verifica delconcreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazionee dell’applicazione dell’art. 2126 cod. civ. è necessario cherisultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto,l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazionepubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei finiNumero registro generale 4003/2024istituzionali dell’amministrazione (Cass. n. 3504/2024; Cass. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026n. 17101/2017 e Cass. n. 6155/2018).Data pubblicazione 14/05/20263.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti determinanti edoggetto di discussione in connessione con gli artt. 2094 e2126 c.c.In particolare, ad avviso dei ricorrenti la Corte distrettualenon avrebbe voluto prendere in considerazione losvolgimento pacifico, perché non contestato, di mansioniistituzionali dell'ente utilizzatore dei ricorrenti secondo leindicazioni del settore operate da parte dei funzionari deglienti utilizzatori.

Il motivo riporta stralci dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado e richiama atti deliberativi daiquali si sarebbe dovuto desumere l’inserimento nell’organicoreale dei Comuni4.

Il motivo è inammissibile.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia); pertanto, la difformità di valutazione inordine agli elementi allegati dalla parte non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, allorquando leallegazioni dedotte dalla parte siano state, comunque, presein considerazione dalla Corte territoriale che le ha ritenuteassolutamente generiche, quanto alle modalità dellaprestazione, e quindi non sufficienti a fondare l’accoglimentoNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026della domanda di condanna al pagamento delle differNeunmzereo di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026retributive.

La censura, attraverso la denuncia di omessoesame di fatto decisivo, in realtà sollecita una diversavalutazione delle risultanze istruttorie e, quindi, un giudiziodi merito che esula dai compiti propri della Corte dilegittimità.5.

Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneperplessa e incomprensibile.

Si sostiene che la motivazionenella parte in cui fa riferimento alla necessità di precisare ilconnotato qualitativo della prestazione, il livello di autonomiae di professionalità necessari per ricondurre l’attivitàespletata ad una delle categorie contrattuali, sarebbe «privadi senso alcuno e dunque perplessa al punto da determinarela nullità della sentenza».6.

Con il quarto motivo si deduce, rispetto al medesimopassaggio motivazionale, l’omesso esame di fattideterminanti e discussi tra le parti e decisivi per il giudizio,ed i ricorrenti addebitano al giudice d’appello di non averetenuto conto dell’elencazione delle mansioni, già sufficiente afornire i dati necessari per l’individuazione della qualifica diriferimento.7.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi e sono infondati.7.1.

La motivazione della sentenza impugnata è chiaranell’affermare la genericità delle allegazioni del ricorsointroduttivo quanto alla descrizione delle mansioni ed allemodalità di espletamento delle stesse, ritenendo detto deficitallegatorio “non superabile con la sola attività interpretativae/o qualificatoria… inerendo esso non soltanto al quantumdomandato, ma anche alla tematica della configurabilità diNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026una prestazione che abbia trasceso i confini dell’attiviNtàum edroi di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026mero supporto, tipica degli LSU, per sfociarenell’assolvimento di un ruolo organico alle funzioniistituzionali dell’ente”.

La motivazione aggiunge che la solanon rispondenza del rapporto al tipo contrattuale non erasufficiente a far ritenere applicabile l’art. 2126 c.c., inassenza dell’assolvimento dell’onere di “riempire di contenutola descrizione dei compiti assegnati e di inserirli nel quadro diuno specifico profilo professionale”.7.2.

Ad avviso della Corte di merito il tema era risultato deltutto sfornito di adeguata allegazione al di là del genericoriferimento ad un livello retributivo (B1) o a un profiloimpiegatizio (C), ritenuti inidonei al fine di farne derivare ilpositivo accertamento di un credito retributivonecessariamente riconducibile al contenuto dell'attivitàlavorativa svolta con l'effetto di precludere l'inquadramentodelle mansioni all'interno della descrizione propria di unaqualifica professionale disciplinata dal CCNL enti locali.7.3.

La motivazione, quindi, non è né apparente né perplessae, pertanto, non si ravvisa la denunciata nullità dellapronuncia.Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte chel'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità,quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attienesolo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dalconfronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass.

S.U. n.8053/2014 che richiama Cass.

S.U. n. 5888/1992).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026Il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. ciNvu.m esroi di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi deltutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidererisultante dallo svolgimento del processo seguel'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero esista formalmente come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum.Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica dellasufficienza e della razionalità della motivazione sullequaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni deldecidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e lerisultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio delgiudice di merito.

Nelle specie è proprio questo raffronto chei ricorrenti invocano per inferirne un vizio motivazionale inrealtà insussistente.7.4.

Riguardo al denunciato vizio di omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, non si può che ribadirequanto già affermato con riferimento al secondo motivo dicensura, ossia che la difformità di valutazione in ordine aglielementi allegati dalla parte non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo, allorquando le allegazionidedotte dalla parte siano state, comunque, prese inconsiderazione dalla Corte territoriale che le ha ritenuteassolutamente generiche, quanto alle modalità dellaprestazione, e quindi non sufficienti a fondare l’accoglimentodella domanda di condanna al pagamento delle differenzeretributive.8.

Con il quinto motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazioneNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026perplessa e incomprensibile nella parte in cui la pronuncNiuam efrao di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026riferimento alla genericità delle allegazioni in relazione «allatematica della configurabilità di una prestazione che abbiatrasceso i confini dell’attività di mero supporto, tipica degliLSU, per sfociare nell’assolvimento di un ruolo organico allefunzioni istituzionali dell’ente»9.

La medesima rubrica è anteposta al sesto motivo con ilquale la nullità della sentenza per motivazione perplessa eincomprensibile con riferimento alla necessità di «riempire dicontenuto i compiti assegnati e di inserirli nel quadro di unospecifico profilo professionale contemplato dalla declaratoriacontrattuale di appartenenza».10.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e sonoinfondati per le medesime ragioni indicate al punto 7.3.La motivazione della sentenza impugnata è chiara nelritenere ostativa all’applicazione dell’art. 2126 c.c. lagenericità delle allegazioni del ricorso introduttivo quanto alladescrizione delle mansioni ed alle modalità di espletamentodelle stesse.11.

Con il settimo ed ultimo motivo si denuncia ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 101 c.p.c.I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, decidendosulla scorta di un rilievo d’ufficio relativo alla asseritarilevanza della mancata indicazione del livello contrattualeriferibile alle mansioni, non ha assegnato alle parti un termineper il deposito di memorie contenenti osservazioni in ordinealle mansioni svolte dai ricorrenti, ai sensi del secondocomma dell’art. 101 c.p.c.12.

Il motivo è manifestamente infondato considerato che ilcontraddittorio va provocato su questioni nuove rilevated’ufficio non certo sulla valutazione, che il giudice è tenutoNumero registro generale 4003/2024sempre a compiere d’ufficio, della sussistenza o meno degli [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026elementi costitutivi della domanda fatta valere in giudizio.Data pubblicazione 14/05/202613.

In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate come dadispositivo.

Nulla va liquidato in favore dell’INPS che ha solodepositato procura, senza svolgere attività difensiva.14.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dicassazione liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in€ 200,00 per esborsi ed € 4.000,00, a titolo di compensi, oltreal rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FEDERICO D'ELIA;- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4003/2024COMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione 14/05/2026KATIUSCIA AMATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 991/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 1407/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., gli odierni ricorrenti, tuttiLSU, agivano contro i Comuni di Aragona, Favara, Racalmuto,Comitini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui avevanoprestato la propria attività lavorativa, esponendo di esserestati utilizzati reiteratamente, oltre il limite di durata, inmansioni corrispondenti ai servizi istituzionalmente svoltidagli enti convenuti, sovrapponibili a quelle assegnate alpersonale del comparto degli [OSCURATO:PERSONA], percependo qualeretribuzione solo il sussidio previsto dalla legge per ilavoratori socialmente utili. Pertanto, chiedevano accertarsila sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’abusivoNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026utilizzo di contratti a termine in assenza di ragioni oggetNtuimveero, di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026con conseguente condanna dei Comuni al pagamento delledifferenze retributive ed al risarcimento del danno in formaspecifica, procedendo alla costituzione di rapporto di lavoro atempo indeterminato, ovvero, in subordine, in formamonetaria, nella misura dell’indennità forfettaria ex art. 32,comma 5, L. n. 183/2020.2. Il Tribunale di Agrigento respingeva la domanda diaccertamento di lavoro subordinato alle dipendenze delComune utilizzatore, atteso che i lavoratori non avevano néallegato né tantomeno provato la radicale difformitàdell’attività espletata rispetto al progetto in cui risultavanoinseriti ed escludeva la convertibilità dei rapporti in contrattidi lavoro a tempo indeterminato con le PP.AA. ai sensidell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001.3. Viceversa, accertava l’abusiva reiterazione dei contratti atermine, condannando i Comuni al risarcimento del dannocosiddetto comunitario.4. La Corte di appello di Palermo rigettava il gravameproposto dai lavoratori. Richiamata giurisprudenza di questaCorte e della Corte UE, il giudice d’appello condivideva leconclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto circa lagenericità delle allegazioni del ricorso introduttivo quanto alladescrizione delle mansioni ed alle modalità di espletamentodelle stesse e riteneva detto deficit allegatorio «nonsuperabile con la sola attività interpretativa e/oqualificatoria… inerendo esso non soltanto al quantumdomandato, ma anche alla tematica della configurabilità diuna prestazione che abbia trasceso i confini dell’attività dimero supporto, tipica degli LSU, per sfociarenell’assolvimento di un ruolo organico alle funzioniNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026istituzionali dell’ente». Aggiungeva che la sola Nunmoerno di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026rispondenza del rapporto al tipo contrattuale non è sufficientea far ritenere applicabile l’art. 2126 c.c. in assenzadell’assolvimento dell’onere di «riempire di contenuto ladescrizione dei compiti assegnati e di inserirli nel quadro diuno specifico profilo professionale».Ed invece, il tema era risultato del tutto sfornito di adeguataallegazione, al di là del generico riferimento ad un livelloretributivo (B1) o a un profilo impiegatizio (C) inidonei al finedi farne derivare il positivo accertamento di un creditoretributivo, la cui sussistenza non può prescindere dalcontenuto dell'attività lavorativa svolta, con l'effetto diprecludere l'inquadramento delle mansioni all'interno delladescrizione propria di una qualifica professionale disciplinatadal CCNL enti locali.5. Per la cassazione della sanzione i litisconsorti indicati inepigrafe hanno proposto ricorso articolato in sette motivi,cui hanno resistito con separati controricorsi i Comuni diRacalmuto ed Aragona, mentre i restanti Comuni sono rimastiintimati. L’I.N.P.S. ha depositato procura.6. Hanno depositato memoria i ricorrenti ed il Comune diRacalmuto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1,2, 3 e 4 del d.lgs. 81/2000 in connessione con gli artt. 2096e 2126 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Parte ricorrente sostiene che avrebbe la Corte dovutovalorizzare la mancanza del progetto, di per sé sufficiente afar ricondurre il rapporto nell’alveo dell’art. 2096 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4003/20242. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è per il resto [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026infondato.Data pubblicazione 14/05/2026Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiedela cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisitidella specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005,n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009,n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, ènecessario che venga contestata specificamente, a pena diinammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamentodella pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017,n. 19989).2.1. La censura non si confronta con il decisum della sentenzaimpugnata che ha rigettato la domanda volta ad ottenerel’applicazione dell’art. 2126 c.c. ritenendo preclusivo il deficitallegatorio circa le concrete modalità’ della prestazione resain favore degli enti convenuti, indispensabile ai fini dellaindividuazione dei profili e, conseguentemente, dellaquantificazione delle differenze retributive.2.1. Per altro verso, il motivo è infondato perché il soloscostamento dal progetto non determina l’applicazionedell’art. 2126 c.c. È stato già affermato, infatti, (vedi Cass.n. 27201 del 2024) che in tema di occupazione di lavoratorisocialmente utili o per pubblica utilità, ai fini della verifica delconcreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazionee dell’applicazione dell’art. 2126 cod. civ. è necessario cherisultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto,l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazionepubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei finiNumero registro generale 4003/2024istituzionali dell’amministrazione (Cass. n. 3504/2024; Cass. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026n. 17101/2017 e Cass. n. 6155/2018).Data pubblicazione 14/05/20263. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti determinanti edoggetto di discussione in connessione con gli artt. 2094 e2126 c.c.In particolare, ad avviso dei ricorrenti la Corte distrettualenon avrebbe voluto prendere in considerazione losvolgimento pacifico, perché non contestato, di mansioniistituzionali dell'ente utilizzatore dei ricorrenti secondo leindicazioni del settore operate da parte dei funzionari deglienti utilizzatori. Il motivo riporta stralci dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado e richiama atti deliberativi daiquali si sarebbe dovuto desumere l’inserimento nell’organicoreale dei Comuni4. Il motivo è inammissibile.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia); pertanto, la difformità di valutazione inordine agli elementi allegati dalla parte non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, allorquando leallegazioni dedotte dalla parte siano state, comunque, presein considerazione dalla Corte territoriale che le ha ritenuteassolutamente generiche, quanto alle modalità dellaprestazione, e quindi non sufficienti a fondare l’accoglimentoNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026della domanda di condanna al pagamento delle differNeunmzereo di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026retributive. La censura, attraverso la denuncia di omessoesame di fatto decisivo, in realtà sollecita una diversavalutazione delle risultanze istruttorie e, quindi, un giudiziodi merito che esula dai compiti propri della Corte dilegittimità.5. Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneperplessa e incomprensibile. Si sostiene che la motivazionenella parte in cui fa riferimento alla necessità di precisare ilconnotato qualitativo della prestazione, il livello di autonomiae di professionalità necessari per ricondurre l’attivitàespletata ad una delle categorie contrattuali, sarebbe «privadi senso alcuno e dunque perplessa al punto da determinarela nullità della sentenza».6. Con il quarto motivo si deduce, rispetto al medesimopassaggio motivazionale, l’omesso esame di fattideterminanti e discussi tra le parti e decisivi per il giudizio,ed i ricorrenti addebitano al giudice d’appello di non averetenuto conto dell’elencazione delle mansioni, già sufficiente afornire i dati necessari per l’individuazione della qualifica diriferimento.7. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi e sono infondati.7.1. La motivazione della sentenza impugnata è chiaranell’affermare la genericità delle allegazioni del ricorsointroduttivo quanto alla descrizione delle mansioni ed allemodalità di espletamento delle stesse, ritenendo detto deficitallegatorio “non superabile con la sola attività interpretativae/o qualificatoria… inerendo esso non soltanto al quantumdomandato, ma anche alla tematica della configurabilità diNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026una prestazione che abbia trasceso i confini dell’attiviNtàum edroi di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026mero supporto, tipica degli LSU, per sfociarenell’assolvimento di un ruolo organico alle funzioniistituzionali dell’ente”. La motivazione aggiunge che la solanon rispondenza del rapporto al tipo contrattuale non erasufficiente a far ritenere applicabile l’art. 2126 c.c., inassenza dell’assolvimento dell’onere di “riempire di contenutola descrizione dei compiti assegnati e di inserirli nel quadro diuno specifico profilo professionale”.7.2. Ad avviso della Corte di merito il tema era risultato deltutto sfornito di adeguata allegazione al di là del genericoriferimento ad un livello retributivo (B1) o a un profiloimpiegatizio (C), ritenuti inidonei al fine di farne derivare ilpositivo accertamento di un credito retributivonecessariamente riconducibile al contenuto dell'attivitàlavorativa svolta con l'effetto di precludere l'inquadramentodelle mansioni all'interno della descrizione propria di unaqualifica professionale disciplinata dal CCNL enti locali.7.3. La motivazione, quindi, non è né apparente né perplessae, pertanto, non si ravvisa la denunciata nullità dellapronuncia.Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte chel'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità,quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attienesolo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dalconfronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass. S.U. n.8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026Il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. ciNvu.m esroi di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi deltutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidererisultante dallo svolgimento del processo seguel'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero esista formalmente come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum.Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica dellasufficienza e della razionalità della motivazione sullequaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni deldecidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e lerisultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio delgiudice di merito. Nelle specie è proprio questo raffronto chei ricorrenti invocano per inferirne un vizio motivazionale inrealtà insussistente.7.4. Riguardo al denunciato vizio di omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, non si può che ribadirequanto già affermato con riferimento al secondo motivo dicensura, ossia che la difformità di valutazione in ordine aglielementi allegati dalla parte non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo, allorquando le allegazionidedotte dalla parte siano state, comunque, prese inconsiderazione dalla Corte territoriale che le ha ritenuteassolutamente generiche, quanto alle modalità dellaprestazione, e quindi non sufficienti a fondare l’accoglimentodella domanda di condanna al pagamento delle differenzeretributive.8. Con il quinto motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazioneNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026perplessa e incomprensibile nella parte in cui la pronuncNiuam efrao di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026riferimento alla genericità delle allegazioni in relazione «allatematica della configurabilità di una prestazione che abbiatrasceso i confini dell’attività di mero supporto, tipica degliLSU, per sfociare nell’assolvimento di un ruolo organico allefunzioni istituzionali dell’ente»9. La medesima rubrica è anteposta al sesto motivo con ilquale la nullità della sentenza per motivazione perplessa eincomprensibile con riferimento alla necessità di «riempire dicontenuto i compiti assegnati e di inserirli nel quadro di unospecifico profilo professionale contemplato dalla declaratoriacontrattuale di appartenenza».10. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sonoinfondati per le medesime ragioni indicate al punto 7.3.La motivazione della sentenza impugnata è chiara nelritenere ostativa all’applicazione dell’art. 2126 c.c. lagenericità delle allegazioni del ricorso introduttivo quanto alladescrizione delle mansioni ed alle modalità di espletamentodelle stesse.11. Con il settimo ed ultimo motivo si denuncia ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 101 c.p.c.I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, decidendosulla scorta di un rilievo d’ufficio relativo alla asseritarilevanza della mancata indicazione del livello contrattualeriferibile alle mansioni, non ha assegnato alle parti un termineper il deposito di memorie contenenti osservazioni in ordinealle mansioni svolte dai ricorrenti, ai sensi del secondocomma dell’art. 101 c.p.c.12. Il motivo è manifestamente infondato considerato che ilcontraddittorio va provocato su questioni nuove rilevated’ufficio non certo sulla valutazione, che il giudice è tenutoNumero registro generale 4003/2024sempre a compiere d’ufficio, della sussistenza o meno degli [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026elementi costitutivi della domanda fatta valere in giudizio.Data pubblicazione 14/05/202613. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate come dadispositivo. Nulla va liquidato in favore dell’INPS che ha solodepositato procura, senza svolgere attività difensiva.14. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dicassazione liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in€ 200,00 per esborsi ed € 4.000,00, a titolo di compensi, oltreal rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 4003/2024Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 14261/2026Data pubblicazione 14/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14261/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris