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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09533/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale di Roma che li ha condannati, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione (Lupu) e dieci mesi di reclusione (Adam) per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in data 30.7.2021.

2. Considerato che il ricorso degli imputati con cui si censura, attraverso un unico motivo, la mancata esclusione della recidiva e l'omessa concessione delle circostanze generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello.

A tale riguardo, il giudice di secondo grado ha rilevato come la relativa doglianza fosse inconferente, considerato che le attenuanti ex art. 62-bis c.p. non sono state concesse agli imputati; d'altra parte, in riferimento ad entrambi, la recidiva (infraquinquennale per Lupu; reiterata, specifica e infraquinquennale per Adam) risulta congruamente motivata, in ragione della maggiore pericolosità di cui il nuovo reato è stato -itenuto dimostrativo.

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somrna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale di Roma che li ha condannati, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione (Lupu) e dieci mesi di reclusione (Adam) per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in data 30.7.2021. 2. Considerato che il ricorso degli imputati con cui si censura, attraverso un unico motivo, la mancata esclusione della recidiva e l'omessa concessione delle circostanze generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello. A tale riguardo, il giudice di secondo grado ha rilevato come la relativa doglianza fosse inconferente, considerato che le attenuanti ex art. 62-bis c.p. non sono state concesse agli imputati; d'altra parte, in riferimento ad entrambi, la recidiva (infraquinquennale per Lupu; reiterata, specifica e infraquinquennale per Adam) risulta congruamente motivata, in ragione della maggiore pericolosità di cui il nuovo reato è stato -itenuto dimostrativo. 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somrna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 genna
Sentenza Cassazione n. 09533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris