CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lio [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con decreto del14 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in provaal servizio sociale ex art. 94 e quelle subordinate di affidamento in prova alservizio sociale e alla detenzione domiciliare proposte da XXXXXXXXXXXXXXX acausa della mancanza della certificazione dello stato di tossicodipendenza e inquanto la pena residua da espiare è superiore a quattro anni.2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge evidenziando che il Presidente delTribunale ha omesso di applicare quanto previsto dall’art. 69-bis ord. pen. chestabilisce che quando viene presentata una istanza di accesso alle misurealternative, o ad analoghi benefici, ai fini del computo della pena espiata si deveaccertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della liberazioneanticipata per i semestri precedenti e tale istanza può essere presentata adecorrere dal termine di 90 giorni antecedenti al maturare dei presupposti perl’accesso alla misura richiesta.3. In data 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di applicazionedella misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale di cuiall’art. 47 ord. pen.2. La dichiarazione di inammissibilità si fonda sulla mancanza dellacertificazione relativa alla tossicodipendenza, che è pacifica ed èriconosciuta anche nel ricorso, e sul presupposto che il residuo della penasarebbe superiore a quattro anni per cui non si potrebbero applicarel’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare.La difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 69-bisord. pen evidenziando che il Presidente del Tribunale non avrebbeconsiderato quanto previsto in tale norma, per cui ai fini dell’ammissibilitàdell’istanza si deve tenere conto del periodo di liberazione anticipata nonancora riconosciuto, che nel caso di specie sono 225 per cui la penaresidua da espiare è inferiore a quattro anni, e del fatto che la domandapuò essere presentata nei novanta giorni antecedenti al maturare deipresupposti per l’accesso alla misura richiesta.La doglianza è fondata con riferimento al solo affidamento in provaal servizio sociale “ordinario”.2.1. Ai fini della soluzione della questione posta con l’atto di ricorsoè necessario analizzare le modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 92 del2024 all’art. 69-bis ord. pen. che regola il procedimento previsto per laconcessione della liberazione anticipata.Per quanto di interesse in questa sede il dato più rilevante dellanuova disciplina si registra sul piano sistematico in quanto la liberazioneanticipata da procedimento attivabile su istanza dell’interessato o del suodifensore è divenuto un beneficio che – fatta salva l’ipotesi di cui al comma3 dell’art. 69-bis ord. pen. - è attivato d’ufficio dalla magistratura disorveglianza in corrispondenza di alcuni momenti della vicenda esecutiva.Nello specifico la norma prevede che il giudice si debba pronunciarein due casi tassativamente indicati.La prima ipotesi è quella stabilita dal comma 1 dell’art. 69-bis ord.pen. ai sensi del quale in occasione di ogni istanza di accesso alle misurealternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali “nelcomputo della misura della pena espiata sia rilevante la liberazioneanticipata, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza deipresupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione adogni semestre precedente”.Ai sensi della seconda parte dello stesso comma, la medesimaprocedura deve essere attivata d’ufficio se la domanda è stata presentatadall’interessato entro il termine di novanta giorni antecedente al maturaredei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o aglialtri benefici analoghi.In tali situazioni la cancelleria del giudice di sorveglianza deveautomaticamente iscrivere un procedimento per la valutazione dellaliberazione anticipata in parallelo all’iscrizione del procedimento perl’istanza di una misura esterna al carcere e ciò avviene tanto nel caso dibenefici la cui concessione appartiene alla competenza monocratica, sianell’ipotesi in cui la competenza appartenga all’organo collegiale, fermorestando che,quando la competenza a decidere sull'istanza appartiene altribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti almagistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.La seconda ipotesi di avvio di ufficio della procedura di valutazionedella liberazione anticipata è quella prevista dal nuovo comma 2 dell’art.69-bis ord. pen. ai sensi del quale il magistrato di sorveglianza è tenuto avalutare la posizione del condannato ai fini della liberazione anticipata neltermine di novanta giorni antecedenti al maturare del fine-pena.Il procedimento, in questo caso, ha a oggetto l’accertamento deipresupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione aisemestri che non siano già stati oggetto di valutazione nel corsodell’esecuzione, come ad esempio quando l’interessato ha non formulatoistanza di applicazione di una misura alternativa.L’ipotesi residuale è quella prevista dal terzo comma che riconosceal condannato il diritto di formulare istanza di liberazione anticipata quandovi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, chedeve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.Quanto alla forma del provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio il comma 4 prevede che sia adottato dalmagistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza lapresenza delle parti e che questo sia comunicato o notificato senza ritardoai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmettegli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazioneanticipata.Avverso l'ordinanza il difensore, l'interessato e il pubblico ministeropossono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporrereclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio che decide aisensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, applicati anche icommi quinto e sesto dell’art. 30-bis ord. peni.2.2. Nel caso di specie il Presidente del Tribunale non si èconformato ai principi indicati.La richiesta di applicazione della misura dell’affidamento in prova alservizio sociale, infatti, è stata presentata nei novanta giorni antecedenti almaturare dei presupposti per l’accesso alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale per cui, ai fini della valutazione preliminare diammissibilità, si sarebbe dovuto tenere conto di quanto previsto dall’art.69-bis ord. pen.In tale ipotesi, pertanto, in cui avrebbe dovuto essere iscritto ilprocedimento previsto dall'art. 69-bis ord. pen. al fine di valutarel’eventuale concessione della liberazione anticipata, pari a 225 giorni,l’inammissibilità non poteva essere dichiarata de plano dal Presidentequanto all’affidamento in prova al servizio sociale “perché la pena daespiare risulta superiore dei 4 anni”.3. La violazione rilevata impone l’annullamento del provvedimentoimpugnato limitatamente alla richiesta relativa all’affidamento in prova alservizio sociale ordinario con rinvio per nuovo esame al Tribunale diSorveglianza di Bologna. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente alla richiesta relativaall’affidamento in prova al servizio sociale ordinario, con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.