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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10695/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 9 dicembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen).

A ragione della decisione ha posto in risalto che il detenuto, in espiazione della pena di venti anni e cinque mesi di reclusione e di quella di sette mesi di arresto, in virtù del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica di Napoli del 3 Febbraio 2021, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, rapine, estorsioni, violazione della legge sulle armi e minacce, risalgono al più tardi al 2009 e che non risultano procedimenti in corso.

Inoltre, ha richiamato il contenuto delle note trasmesse dalla Direzione distrettuale e nazionale antimafia che documentano la mancata evidenza di elementi sulla cui base escludere l'esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata da parte dell'istante, originariamente elemento di spicco di associazioni ben radicate nel territorio campano e tuttora operative.

Si valorizza, infine, la relazione di sintesi, aggiornata al luglio 2021, che dà contezza di un proficuo e positivo percorso detentivo del detenuto, dello svolgimento da parte sua di regolare attività lavorativa e della sua frequenza dell'università di bioscienze e che segnala una maturata consapevolezza delle dinamiche criminali nelle quali lo stesso è stato coinvolto e di una buona revisione critica del proprio passato, con riferimento al quale egli si descrive come ex affiliato di un clan di camorra.

Ha, pertanto, ritenuto, anche sulla scorta delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 2019, tali elementi di fatto adeguati per il superamento dell'ostatività dei reati oggetto delle condanne in esecuzione e, conseguentemente, ha riconosciuto la possibilità di permessi premio strutturati, volti a consentire la prosecuzione degli studi universitari presso la sede della facoltà, sotto la supervisione di una adeguata figura di riferimento.

2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila che affida a un unico, articolato motivo.

Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto, evidenziando come la motivazione del Tribunale di sorveglianza risulti carente proprio alla luce delle indicazioni della sentenza della Consulta, richiamata nel provvedimento impugnato, che impone al giudice specializzato la valutazione degli elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali.

Sotto questo profilo richiama la motivazione del provvedimento reiettivo del magistrato di sorveglianza, che aveva evidenziato che il curriculum criminale del detenuto e la sua posizione apicale nel clan, ancora attivo sul territorio, non consentivano una prognosi favorevole in ordine alla sua affidabilità, soprattutto alla luce di quanto indicato nella nota della Direzione distrettuale di Napoli del 14 ottobre 2021 che segnalava come soggetti sottoposti a indagini, nel conversare tra loro, facessero riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA] che, pur in stato di detenzione, continuava ad essere figura carismatica tale da poter risolvere controversie tra gruppi.

Detto elemento negativo individualizzante, ove doverosamente valutato, avrebbe comportato il rigetto del reclamo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha avversato le censure contenute nel ricorso, ponendo l'accento sulla «discutibile scelta, effettuata con il ricorso in discussione, dell'avvalersi, a titolo fondativo della propria pretesa sulla presunta inosservanza del dettato normativo e giudiziale a opera del Collegio aquilano, di un elemento di controversa ammissibilità quale risulta essere l'intercettazione telefonica avvenuta tra due soggetti affiliati a rinomati clan malavitosi», trattandosi di una «conversazione avvenuta a distanza di molti anni rispetto al procedimento in esame, tra due soggetti che nulla hanno a che fare da moltissimi) tempo con il [OSCURATO:PERSONA] e completamente ignari dell'arduo processo di fuoriuscita dalle sue precedenti esperienze criminali». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato.

In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato &l'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.

In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.

5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila non si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati.

E, invero, dalla lettura dell'ordinanza impugnata e dal suo confronto con il provvedimento di diniego emerge come il Tribunale abbia omesso di valutare elementi decisivi ai fini della concessione del permesso premio e, segnatamente, quanto indicato nella nota della Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 14/15 ottobre 2021, nella quale si richiama il contenuto di una conversazione ambientale intercorsa tra due soggetti che, nel fare riferimento all'attività di raccolta dei proventi estorsivi nel cd.

"cappello", hanno espressamente evidenziato il ruolo di spicco del [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene detenuto, una volta tornato in libertà avrebbe potuto assumere la direzione del "cappello" stesso.

Si tratta, a ben vedere, di elementi decisivi, la cui mancata valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza - in ipotesi anche per escluderne la rilevanza - vizia irrimediabilmente il provvedimento impugnato che dev'essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio, rispettoso dei principi sopraindicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 9 dicembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen). A ragione della decisione ha posto in risalto che il detenuto, in espiazione della pena di venti anni e cinque mesi di reclusione e di quella di sette mesi di arresto, in virtù del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica di Napoli del 3 Febbraio 2021, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, rapine, estorsioni, violazione della legge sulle armi e minacce, risalgono al più tardi al 2009 e che non risultano procedimenti in corso. Inoltre, ha richiamato il contenuto delle note trasmesse dalla Direzione distrettuale e nazionale antimafia che documentano la mancata evidenza di elementi sulla cui base escludere l'esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata da parte dell'istante, originariamente elemento di spicco di associazioni ben radicate nel territorio campano e tuttora operative. Si valorizza, infine, la relazione di sintesi, aggiornata al luglio 2021, che dà contezza di un proficuo e positivo percorso detentivo del detenuto, dello svolgimento da parte sua di regolare attività lavorativa e della sua frequenza dell'università di bioscienze e che segnala una maturata consapevolezza delle dinamiche criminali nelle quali lo stesso è stato coinvolto e di una buona revisione critica del proprio passato, con riferimento al quale egli si descrive come ex affiliato di un clan di camorra. Ha, pertanto, ritenuto, anche sulla scorta delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 2019, tali elementi di fatto adeguati per il superamento dell'ostatività dei reati oggetto delle condanne in esecuzione e, conseguentemente, ha riconosciuto la possibilità di permessi premio strutturati, volti a consentire la prosecuzione degli studi universitari presso la sede della facoltà, sotto la supervisione di una adeguata figura di riferimento. 2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila che affida a un unico, articolato motivo. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto, evidenziando come la motivazione del Tribunale di sorveglianza risulti carente proprio alla luce delle indicazioni della sentenza della Consulta, richiamata nel provvedimento impugnato, che impone al giudice specializzato la valutazione degli elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali. Sotto questo profilo richiama la motivazione del provvedimento reiettivo del magistrato di sorveglianza, che aveva evidenziato che il curriculum criminale del detenuto e la sua posizione apicale nel clan, ancora attivo sul territorio, non consentivano una prognosi favorevole in ordine alla sua affidabilità, soprattutto alla luce di quanto indicato nella nota della Direzione distrettuale di Napoli del 14 ottobre 2021 che segnalava come soggetti sottoposti a indagini, nel conversare tra loro, facessero riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA] che, pur in stato di detenzione, continuava ad essere figura carismatica tale da poter risolvere controversie tra gruppi. Detto elemento negativo individualizzante, ove doverosamente valutato, avrebbe comportato il rigetto del reclamo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha avversato le censure contenute nel ricorso, ponendo l'accento sulla «discutibile scelta, effettuata con il ricorso in discussione, dell'avvalersi, a titolo fondativo della propria pretesa sulla presunta inosservanza del dettato normativo e giudiziale a opera del Collegio aquilano, di un elemento di controversa ammissibilità quale risulta essere l'intercettazione telefonica avvenuta tra due soggetti affiliati a rinomati clan malavitosi», trattandosi di una «conversazione avvenuta a distanza di molti anni rispetto al procedimento in esame, tra due soggetti che nulla hanno a che fare da moltissimi) tempo con il [OSCURATO:PERSONA] e completamente ignari dell'arduo processo di fuoriuscita dalle sue precedenti esperienze criminali». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato &l'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila non si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. E, invero, dalla lettura dell'ordinanza impugnata e dal suo confronto con il provvedimento di diniego emerge come il Tribunale abbia omesso di valutare elementi decisivi ai fini della concessione del permesso premio e, segnatamente, quanto indicato nella nota della Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 14/15 ottobre 2021, nella quale si richiama il contenuto di una conversazione ambientale intercorsa tra due soggetti che, nel fare riferimento all'attività di raccolta dei proventi estorsivi nel cd. "cappello", hanno espressamente evidenziato il ruolo di spicco del [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene detenuto, una volta tornato in libertà avrebbe potuto assumere la direzione del "cappello" stesso. Si tratta, a ben vedere, di elementi decisivi, la cui mancata valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza - in ipotesi anche per escluderne la rilevanza - vizia irrimediabilmente il provvedimento impugnato che dev'essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio, rispettoso dei principi sopraindicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per