CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 06290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10492/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 4 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. SIRACUSA n. 434/2021 depositata il04/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa con la decisione in epigrafe riportata ha rigettato il ricorso in ottemperanza presentato da [OSCURATO:PERSONA], per la sentenza passata in giudicato della CTP di Siracusa, del 22 giugno 2016, n1920/04/17, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso per la TARSU 2010 da determinare sulla base dell’ultima tariffa approvata dal Consiglio comunale. A detta della CTP, la sentenza passata in giudicato non conteneva la prescrizione in capo al Comune di al cun obbligo, tale per cui il giudice potesse sostituirsi coattivamente ad esso nella mancata determinazione, con delibera del consiglio comunale (invece che della giunta), delle tariffe Tarsu per l'anno in questione. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso. Il Comune è rimasto intimato. Considerato che: 1. Il ricorso è fondato e la decisione deve cassarsi con rinvio, per nuovo giudizio alla Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Siracusa. Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto nel concetto di norme sul procedimento (art. 70, d. lgs. 546 del 1992) deve ricomprendersi anche il mancato (o difettoso) esercizio, da parte del giudice dell’ottemperanza, del potere di dare esecuzione alla sentenza: «L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Sez. 5- , Ordinanza n. 23487 del 28/09/2018, Rv. 650511 - 01) 2. Con il primo motivo di ricorso (violazione di legge, art. 70, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), che assorbe logicamente il secondo, la contribuente lamenta l’errore della sentenza impugnata laddove non ritiene possibile l’ottemperanza. Il motivo è fondato. La sentenza passata in giudicato prevede il calcolo della TARSU sulla base dell’ultima tariffa approvata dal Consiglio comunale e il conseguente rimborso di quanto versato in più sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta municipale (dichiarate illegittime). La sentenzadel 22 giugno 2016, n1920/04/17chiaramente indica la tariffa da applicare individuando la precedente determinazione del consiglio comunale («tariffa vigente in precedenza»; «determina la tassa sulla base dell’ultima tariffa regolarmente approvata dal consiglio comunale»). Conseguentemente risulta possibile l’ottemperanza con la rideterminazione della Tarsu nel senso indicato in sentenza. La sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, che provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzain relazione al primo motivo; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa in diversa composizione, cui demanda di provvedere a