CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroSEGESTA [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1990 - controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]' MARCO;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 938/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 499/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/20261. Con sentenza n. 4475/2019 il Tribunale di PalermoData pubblicazione 16/06/2026aveva così provveduto sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: aveva condannato laconvenuta al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle sommecomplessive di: - € 11.075,55, a titolo di retribuzioni noncorrisposte, inclusi gli scatti di anzianità maturati, dalla datadella ricostituzione del rapporto, del 29.4.2015, con sentenza n.1130/2015 dello stesso Tribunale di Palermo, a quella dellaeffettiva riassunzione del 5.11.2015, ivi inclusi rivalutazionemonetaria ed interessi legali sino al 28.2.2019 (secondo i calcoliallegati alla relazione di supplemento di CTU depositata il14.3.2019) e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dadetta ultima data al saldo effettivo; - € 5.264,85 per differenzeretributive relative agli scatti di anzianità maturati nel periododalla riassunzione del 5.11.2015 alla data del 28.1.2019, comecalcolata nel supplemento di CTU (calcoli allegati alla relazionedi supplemento depositata il 14.3.2019), oltre interessi legali erivalutazione monetaria come per legge (decorrenti dalle singolematurazioni mensili) sino al saldo effettivo; aveva dichiarato chesugli importi relativi a retribuzioni e differenze retributive eradovuta la contribuzione assistenziale e previdenziale, che ilricorrente aveva diritto alla corresponsione degli ulteriori scattidi anzianità da marzo 2019 in poi e che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’importodegli scatti di anzianità spettanti al ricorrente era pari ad €128,76 mensili; aveva dichiarato che alla data del 5.2.2019 ilricorrente aveva maturato otto anni di guida effettiva, agli effettidelle progressioni automatiche di carriera previste dal CCNLapplicato al rapporto, maturando da detta data il dirittoall’inquadramento del parametro 158 del CCNL applicato alrapporto e condannava la convenuta a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] leconseguenti differenze retributive sia per scatti di anzianità aNumero registro generale 9569/2023decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sia per superiore inquadramento neNl umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026parametro 158 a decorrere dal 5.2.2019, oltre accessori di leggDeat a pubblicazione 16/06/2026dal dovuto al saldo effettivo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto dallaSegesta [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza di primogrado e in sua parziale riforma, condannava la società acorrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva lorda di €10.867,92, per differenze retributive, inclusi gli scatti dianzianità maturati nel periodo compreso fra il 27 novembre2005 ed il 28 gennaio 2019, comprensiva di interessi legali erivalutazione monetaria sino al 24 agosto 2022, oltre interessilegali e rivalutazione sino al saldo; respingeva nel resto ladomanda formulata con il ricorso di primo grado; compensavaper metà le spese del doppio grado e condannava la Segestas.p.a. a rifondere all’appellato la restante quota, come liquidataper ognuno dei due gradi; mentre lasciava a caricodell’appellante le spese di C.T.U.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premettevache con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio chetuttora ci occupa, depositato il 21.10.2016, il [OSCURATO:PERSONA]: I) avevadedotto: a) di essere stato utilizzato dalla società e di aver peressa lavorato con plurimi contratti di somministrazione nelperiodo dal 27.11.2005 al 18.08.2010; b) di aver in precedenzaadito il medesimo Tribunale di Palermo con ricorso del 5.9.2014per chiedere che fosse dichiarata l’illegittimità dei predetticontratti di somministrazione e che fosse costituito tra le partidel giudizio un contratto a tempo indeterminato con decorrenzadall’inizio della somministrazione; c) che, con sentenza n. 1130del 29.4.2015, il Tribunale aveva accolto la domanda,statuendo: “dichiara costituito un rapporto di lavoro subordinatoNumero registro generale 9569/2023a tempo indeterminato tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la SegestaN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026Autolinee SpA a decorrere dal 27.11.2005, con le mansioni dDait a pubblicazione 16/06/2026operatore di esercizio par. 140 del CCNL Autoferrotranvieri;condanna la società a ripristinare immediatamente il rapporto dilavoro … ed al risarcimento del danno patito dal lavoratore,commisurato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globaledi fatto percepita …”; d) che, contestualmente, aveva invocatoil riconoscimento dell’anzianità di servizio dal novembre 2005 aifini sia degli scatti biennali (aumenti periodici di anzianità) siadell’innalzamento del parametro retributivo da 140 a 158 (CCNLAutoferrotranvieri); e) che aveva chiesto, infine, il pagamentodelle retribuzioni non corrisposte dalla data di pubblicazionedella sentenza suddetta al 5.11.2015, giorno di ripresa inservizio; f) che aveva lamentato che la società – nonostante lamessa in mora – lo aveva riassunto solo a decorrere dal5.11.2015 e che mai gli aveva corrisposto le pur richiesteretribuzioni dalla data della sentenza di conversione delrapporto a quella dell’effettivo ripristino del rapporto; che nongli aveva corrisposto gli scatti di anzianità maturati, sindall’inizio del rapporto dichiarato con la citata sentenza, dal27.11.2005 e che non gli aveva riconosciuto la promozioneautomatica nel parametro 158, che gli spettava dopo otto annidi servizio effettivo con le mansioni di cui al parametro 140; II)aveva quindi chiesto: “1) accertare e dichiarare il dirittodell’odierno ricorrente a cinque aumenti periodici di anzianità edal parametro retributivo 158 CCNL autoferrotranvieri; 2)accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento deglistipendi ed il versamento delle relative contribuzioni per ilperiodo 29.04.2015 – 05.11.2015 quale lavoratore subordinato,parametro 158, in subordine 140 CCNL autoferrotranvieri,contratto full-time; 3) per l’effetto, condannare la [OSCURATO:SOCIETA] SpAal pagamento delle differenze retributive dovute per i titoli sopraNumero registro generale 9569/2023dedotti a far data dal 29.04,2015, oltre interessi legali eN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026rivalutazione, come per legge. …”. Data pubblicazione 16/06/20263.1. Premetteva ancora: I) quanto aveva dedotto edeccepito la società convenuta, nel costituirsi in primo grado; II)ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice,disattendendo le conclusioni del CTU nominato; III) il contenutodei due motivi di gravame formulati dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a.4. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello perché disattendeva l’eccezione di giudicato inordine alla domanda di riconoscimento del parametro 158, qualeeffetto dell’esercizio di “8 anni di guida effettiva”; eccezionesollevata dall’appellante sulla base della già menzionata sent. n.1130/2015 resa inter partes dal Tribunale di Palermo.5. Per la Corte risultavano, invece, fondate le ulterioridoglianze dell’appellante (violazione dell’art. 2697 c.c.; difettodi prova sui periodi di lavoro effettivo in relazione agli scatti dianzianità ed al parametro 158 del CCNL; violazione dell’art. 4Tabella C1/1 CCNL 2000 e 2004 Autoferrotranvieri; violazionedell’art. 32 L. 183/2010 s.m.i.), che venivano congiuntamenteesaminate per la loro connessione.5.1. In particolare, la Corte, richiamati i principi di dirittoespressi in Cass. n. 19331/2015, riteneva che il primo giudice liavesse disattesi nell’avallare la tesi del lavoratore, perchéquest’ultimo affermava di avere diritto a cinque scatti dianzianità e, implicitamente, di aver lavorato per non meno didieci anni per conto dell’utilizzatore (considerata la biennalitàdegli scatti previsti dal CCNL); ma che aveva, invece, lavoratonel periodo compreso tra il 17.11.2005 e il 28.08.2010 conplurimi contratti di somministrazione e, quindi, certamente perNumero registro generale 9569/2023un periodo inferiore a cinque anni; successivamente, daNl umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/202629.08.2010 e sino al 19.4.2015 (data del deposito delDlaat a pubblicazione 16/06/2026sentenza ormai definitiva), non aveva in alcun modo lavoratoper la società utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA].5.2. Secondo la Corte, allora, l’indennizzo di cui all’art. 32,comma 5, L. n. 183/2010 che la società era stata condannata aversare con la sent. n. 1130/2015 (12 mensilità dell’ultimaretribuzione di fatto), serviva a ristorare tutto detto periodo“non lavorato” che andava dall’ultimo contratto sino al depositodella sentenza, nonché tutti i periodi intermedi tra un contrattoe l’altro e, pertanto, tali periodi non potevano esserenuovamente considerati ai fini del riconoscimento del diritto aic.d. scatti di anzianità.5.3. Nel periodo compreso dal primo all’ultimo rapporto conl’utilizzatore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.08.2010, oggetto delprocedimento concluso con la sent. n. 1130/2015), il Davìaveva, infatti, dedotto di aver lavorato con una pluralità dicontratti ed era pacifico che tra un contratto e l’altro si eranointervallati periodi di non lavoro i quali, per lo stesso principiosopra richiamato, erano già stati oggetto di indennizzo“forfettario ed onnicomprensivo”.5.4. Per ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità– sempre secondo la Corte – il lavoratore avrebbe dovutodimostrare nel presente giudizio quanti periodi di lavoro“effettivo” aveva svolto tra il 2005 ed il 2010 perché, secondola giurisprudenza in precedenza citata, erano esclusivamente iperiodi “lavorati” che “… devono essere considerati ai fini dellaquantificazione degli aumenti periodici di anzianità”. E, incarenza di prova circa i periodi di effettivo lavoro, che ilmedesimo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire, in quanto fattocostitutivo del rivendicato diritto all’attribuzione degli scatti diNumero registro generale 9569/2023anzianità e del superiore parametro, tali elementi erano statNi umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026desunti dal contenuto della sentenza del 2015, coperta dDaat a pubblicazione 16/06/2026giudicato, ove risultavano elencati i periodi di utilizzazionedocumentati – si diceva nella sentenza – dai contratti prodottidal ricorrente conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA] e anche dalle bustepaga in atti.5.5. Per la Corte, inoltre, il superiore parametro 158 dovevaessere correlato allo svolgimento di otto anni di servizio intesoquale “guida effettiva” (v. art. 4 CCNL applicato), tenuto contodei periodi effettivamente lavorati dal [OSCURATO:PERSONA], sia con i contratti disomministrazione a termine, che dalla riammissione in servizioin poi.5.6. Infine, anche le retribuzioni, certamente dovute dallasentenza del 2015 sino all’effettiva riammissione, dovevanoessere commisurate all’anzianità di servizio determinatasecondo i suddetti criteri.6. Sulla scorta di tali dati la Corte riferiva di aver datoincarico al C.T.U. di determinare: - le differenze per retribuzionecorrelate all’anzianità di servizio – con gli aumenti periodici dicui all’art. 3 CCNL 1997 sino ad un massimo di 6 – maturatadall’appellato [OSCURATO:PERSONA] – mansioni di autista parametro 140– nei soli periodi di effettiva utilizzazione presso la “[OSCURATO:SOCIETA]. dal 27.11.2005 al 18.8.2010 con contratti disomministrazione, ed in particolare per i periodi in dettaglioindicati e ancora dalla data di riammissione in servizio(05.11.2015) sino al 28.01.2019 (come già stabilito dal giudicedi prime cure in dispositivo); - le differenze di retribuzionecorrelate al superiore parametro 158, a decorrere dallamaturazione di 8 anni di guida effettiva, tenendo conto deimedesimi periodi di utilizzazione presso la società appellantesino al 18.05.2010 e dal 5.11.2015 in poi; - gli interessi legali eNumero registro generale 9569/2023la rivalutazione monetaria sulle somme come sopra determinateN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026sino alla data di deposito della relazione di consulenza; - Dleat a pubblicazione 16/06/2026retribuzioni non corrisposte dal 29.04.2015 al 5.11.2015,tenendo conto dell’anzianità come sopra determinata (sino adagosto 2010) con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,sino alla data di deposito della relazione di consulenza.7. Per la Corte, quindi, le conclusioni raggiunte dal C.T.U.,dalla stessa condivise, avevano condotto all’accertamento di uncredito a favore del lavoratore pari ad € 10.867,92, per aumentiperiodici di anzianità da novembre 2005 ad agosto 2010, e dal5.11.2015 (data di riammissione in servizio) sino al 28 gennaio2019, e per retribuzioni non corrisposte dal 29.04.2015 al5.11.2015 (retribuzione ordinaria al lordo secondo le tabelle delCCNL), con gli accessori specificati dalla Corte.7.1. Il C.T.U. aveva, invece, escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avessematurato il diritto all’attribuzione del superiore parametro inquanto, assunto con parametro 140 dal 27.11.2005 al18.08.2010 (3 anni e 7 mesi) e successivamente reintegrato il5.11.2015 fino al 28.01.2019 (3 anni e 2 mesi), il lavoratorenon aveva raggiunto gli 8 anni di guida effettiva.8. Infine, la Corte disattendeva un’eccezione di nullità dellarelazione di consulenza, esposta dal [OSCURATO:PERSONA] con le note ditrattazione scritta depositate il 22 settembre 2022.9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.10. Resiste l’intimata con controricorso, contenente anchericorso incidentale a mezzo di unico articolato motivo.11. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 9569/2023RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia:“Violazione della [OSCURATO:PERSONA] di Categoria: art. 7del CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976 (in relazione all’art.360, 1 co. n. 3, c.p.c. La Corte di Appello di Palermo ritenevaquale elemento costitutivo del diritto alla maturazione degliscatti di anzianità, la prova degli effettivi “periodi lavorati” insomministrazione; l’assunto viola il CCNL di categoria cheviceversa indica quale elemento costitutivo del diritto agliaumenti periodici di anzianità, l’anzianità di servizio dellavoratore da intendersi quale data di assunzione pressol’azienda”.2. Il motivo, riassunto come sopra dal ricorrente (a pag. 1del ricorso), è inammissibile.3. Rileva, infatti, il Collegio che la censura, anche nel suosvolgimento (v. pag. 9 del ricorso), lamenta la violazione di unasola disposizione collettiva, vale a dire, dell’art. 7 del CCNLAutoferrotranvieri del 23.7.1976.Ebbene, trattasi di norma collettiva manifestamenteanteriore (di alcuni decenni), ed estranea quindi prima facie,all’intero arco cronologico che viene in considerazione in causa(a far tempo dal 29.4.2015).La Corte d’appello, del resto, nella propria motivazione (v.in particolare pagg. 5 ed 8 della sua sentenza), si è riferita adun art. 4 di un CCNL Autoferrotranvieri del 2004, quale contrattoapplicato al rapporto, e ad un art. 3 del CCNL 1997 con precipuoriferimento agli “aumenti periodici” (e non ha fatto il benchéminimo cenno all’art. 7 del CCNL del 1976).Pertanto, non formando oggetto di alcuna doglianza diNruemtetrao r egistro generale 9569/2023Numero sezionale 1990/2026in questa sede di legittimità tali specifiche indicazioni deNlluem efroo ndi trai ccolta generale 20123/2026collettive rilevanti, il ricorrente principale avrebbe dovutDoat a pubblicazione 16/06/2026preliminarmente spiegare come e perché potesse rilevare incausa una norma collettiva così remota.4. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione di legge:art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c.). LaCorte di Appello di Palermo riteneva che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avevalavorato in somministrazione solo nei periodi indicati a pag. 8(ultimo capoverso) della pronuncia resa. La pronuncia in partequa risulta in contrasto con quanto statuito nella sentenza n.1130/2015 del Tribunale di Palermo (passata in autorità digiudicato) che accertava e dichiarava nel dispositivo lacostituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore adecorrere dal 27.11.2005, ed indicava (in parte motiva) che iperiodi indicati dalla Corte di Appello di Palermo era(no) soloquelli lavorati senza contratto in forma scritta cui dovevanoaggiungersi i restanti periodi coperti da contratto, nonchéindicava (sempre in parte motiva) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lavoratoininterrottamente durante la somministrazione di lavoroprotrattasi dal 2005 al 2010”.5. Il motivo (riassunto come sopra dal ricorrente principale)è infondato.6. Nella sentenza n. 1130/2015 del Tribunale di Palermo(pacificamente passata in giudicato per i giudici del doppiogrado di questo procedimento), per quanto qui interessa inquesta sede, si legge:“Nella fattispecie oggetto del giudizio parte ricorrente, dopoaver dedotto la nullità dei contratti di somministrazione da luiconclusi con la [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento in particolare a quelliNumero registro generale 9569/2023a fronte dei quali risulta del tutto mancante il contratto dNi umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026somministrazione tra la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] e la società di lavorDoat a pubblicazione 16/06/2026temporaneo, ha contestato la natura temporanea delle ragionigiustificatrici addotte nei numerosissimo contratti in atti,assumendo sia che le ragioni indicate non sono di naturatemporanea sia di essere stato utilizzato per esigenzeassolutamente permanenti e connaturate al lavoro d’impresadella convenuta.Orbene, è documentato (dai contratti prodotti dalricorrente in originale) che il ricorrente è stato utilizzato dallaSegesta sulla base di molti contratti di somministrazione conl’agenzia per il lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., a partire dal novembre2005 e sino all’agosto 2010 per ragioni di carattere sostitutivoo per ragioni di carattere organizzativo o produttivo, cosìgenericamente indicate, con un’espressione quest’ultima che, inrelazione al numero delle occasioni in cui detta necessità siverificava, su tutto l’arco dell’anno, evidentemente nonindividua alcuna effettiva ragione giustificativa di naturatemporanea.Sommando, tuttavia, i periodi di somministrazione per lediverse ragioni dette, il ricorrente ha lavorato in diversi periodiin modo pressoché continuativo; ciò conferma, in relazione alnumero di giornate per le quali il ricorrente è stato utilizzatoquasi giornalmente e per quasi cinque anni, la naturaassolutamente non temporanea delle necessità della convenutadi forza lavoro nella qualifica del ricorrente – di autista –assolutamente indispensabile per l’esercizio della sua ordinariaE’ poi documentato dai contratti prodotti dal ricorrente, conclusicon la [OSCURATO:SOCIETA], anche dalle buste paga in atti che il ricorrenteè stato utilizzato nei periodi dal 27.11.2005 al 12.12.2005, dalNumero registro generale 9569/20236.1.2006 al 7.1.2006, dal 9.1.2006 al 14.1.2006, daNl umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/202631.01.2006 al 5.2.2006, dal 13.2.2006 al 15.2.2006, dDaalt a pubblicazione 16/06/202620.2.2006 al 24.2.2006, dal 3.4.2006 al 15.4.2006, il18.4.2006, dal 21.4.2006 al 22.4.2006, dal 24.4.2006 al30.4.2006, dal 2.5.2006 al 6.5.2006, dal 8.5.2006 al12.5.2006, dal 14.5.2006 al 16.5.2006, dal 21.5.2006 al23.5.2006, dal 25.5.2006 al 3.6.2006, dal 10.6.2006 al12.6.2006, il 15.6.2006, dal 5.8.2006 al 7.8.2006, il 9.8.2006,dal 13.8.2006 al 26.8.2006, dal 4.9.2006 al 18.9.2006, dal20.9.2006 al 6.10.2006, dal 9.10.2006 al 25.10.2006, dal11.11.2006 al 7.12.2006, il 9.12.2006, dal 11.12.2006 al16.12.2006, dal 18.7.2010 al 24.7.2010 al 24.07.2010, dal15.08.2010 al 18.08.2010 in mancanza di contratto scritto disomministrazione tra la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] e la societàManpower.Era indubbiamente onere della convenuta depositare in atti detticontratti, che invece risultano assenti dalla sua produzionedocumentaleIl rapporto di lavoro somministrato a tempo determinatorisulta quindi assolutamente nullo, per mancanza di contrattoscritto di somministrazione, almeno a decorrere dal 27.11.2005,di talché non appare utile accertare quanto richiesto dallasocietà utilizzatrice in merito all’effettività di ragioni temporaneeche giustificavano il ricorso alla somministrazione a tempodeterminato” (così tra la facciata 11 e la facciata 13 di talesentenza).6.1. Per chiarezza, va detto che il suddetto accertamento,anzitutto fattuale, nella sentenza passata in cosa giudicata delTribunale, era all’evidenza funzionale anzitutto alla principalestatuizione adottata, vale a dire, la declaratoria dellacostituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempoNumero registro generale 9569/2023indeterminato inter partes nei termini meglio specificati nellaN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026narrativa di questa ordinanza (al § 3. lett. c). Data pubblicazione 16/06/2026Sul piano terminologico, poi, giova ancora chiarire – comedel resto fatto dal Tribunale nella ridetta sentenza quando harichiamato il quadro normativo di riferimento applicabile rationetemporis (v. facciate 4-11 della stessa) – che i contratti disomministrazione intercorsi tra il lavoratore e la Manpowerquale formale datrice di lavoro erano dei contratti disomministrazione di lavoro a tempo determinato fra lo stesso investe di lavoratore somministrato e detta società qualesomministratore (società indicata in sentenza anche come“società di lavoro temporaneo”), mentre quando il Tribunale hariscontrato la “mancanza di contratto scritto disomministrazione tra la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] e la societàManpower” si è all’evidenza riferito alla figura del contratto c.d.commerciale di somministrazione che, in ipotesi, avrebbedovuto legare l’utilizzatore della manodopera (nella specie, laSegesta) e il somministratore (nel caso, la [OSCURATO:SOCIETA]);contratto del quale, però, ha appunto accertato l’assenza inrelazione ai contratti di somministrazione a termine cheavevano interessato il lavoratore.7. Tanto chiarito, contrariamente a quanto asserisce ilricorrente principale, la sentenza passata in giudicato non haaffermato assolutamente (in nessun punto) che “il [OSCURATO:PERSONA] avevalavorato ininterrottamente durante la somministrazione dilavoro dal 2005 al 2010”.Come risulta evidente, l’arco temporale “dal novembre2005 e sino all’agosto 2010”, di cui ha discorso il Tribunale,individua semplicemente il dies a quo d’inizio della prestazionein somministrazione ed il dies ad quem della stessa, ma, comeben esplicitato dal Tribunale, si trattava, all’interno di taleNumero registro generale 9569/2023cornice, di lavoro “in diversi periodi in modo pressochéN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026continuativo”, ma non completamente continuativo. Data pubblicazione 16/06/2026E solo tali periodi, del resto, il Tribunale ha in dettagliospecificato, come s’è visto.In definitiva, il giudicato in questione non ha accertatoperiodi (o giorni) lavorati ulteriori e diversi rispetto a quelliritenuti dimostrati (oltre che dalle buste paga) dai contratti disomministrazione di lavoro intercorsi tra il lavoratoresomministrato e la datrice di lavoro somministratrice; né haconstatato che, in assenza non solo dei correlativi contratticommerciali di somministrazione (tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]), maanche di contratti di somministrazione di lavoro (tra il [OSCURATO:PERSONA] e laManpower), il lavoratore fosse stato nondimeno “utilizzato” daSegesta.8. Così delucidata la portata (per la verità, cristallina) dellacosa giudicata inter partes, la sentenza impugnata risulta adessa perfettamente aderente, in quanto la Corte territoriale hafatto capo pedissequamente ai medesimi periodi c.d. “lavorati”indicati in quella passata in giudicato (v. tra la pag. 8 e la pag.9 della sentenza impugnata).9. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia:“Violazione di legge: art. 195, co. 3, c.p.c. ed art. 157 c.p.c. (inrelazione all’art. 360, 1 co., n. 4, c.p.c.). Il CTU nominato dallaCorte di Appello di Palermo non formulava e trasmetteva labozza di relazione alle parti, ma depositava telematicamentedirettamente la relazione peritale nel fascicolo del processo. Ladifesa del [OSCURATO:PERSONA] nella prima difesa utile eccepiva la nullitàdell’elaborato peritale per il dedotto vizio e chiedeva di potereformulare osservazioni all’operato del CTU. [OSCURATO:PERSONA] concedeva alcun termine per formulare osservazioni eNumero registro generale 9569/2023decideva la causa qualificando in pronuncia il dedotto vizio qualeN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026mera irregolarità irrilevante perché non lesiva del diritto dDait a pubblicazione 16/06/2026difesa”.10. Il motivo è fondato.11. La Corte di merito ha disatteso “la censura di nullitàdella relazione di consulenza, esposta dal [OSCURATO:PERSONA] con le note ditrattazione scritta depositata il 22 novembre 2022, per lamancata osservanza del termine assegnato all’ausiliario per latrasmissione della bozza alle parti”.In tal senso ha ritenuto che: “Non è difatti, affetta da nullità– ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove nontradottasi in nocumenti del diritto di difesa – la consulenzatecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo leprescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incaricoperitale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizionedelle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargliprima del deposito della relazione stessa (v. Cass. ordinanza n.269992/21).Nella specie, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo ha ricevuto già in data 24 agosto 2022 – seppurein ritardo rispetto al termine assegnato al ctu – la bozza dellarelazione (che il ctu ha contestualmente depositato nellacancelleria della Corte) senza tuttavia, muovere alcunaosservazione negli ulteriori 15 giorni, sì da consentire al tecnicodi rispondervi”.12. Tale valutazione della Corte di merito non ècondivisibile.Nelle note a trattazione scritta del 22.9.2022, comerichiamate anche a pag. 15 del ricorso in esame, veniva dedottoNumero registro generale 9569/2023in fatto che la C.T.U. “non ha trasmesso la relazione alle partNi umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026entro il termine di gg. 30 dall’inizio delle operazioni peritaDlait a pubblicazione 16/06/2026(avvenuto il 23.06.2022) ed ha trasmesso la relazione peritaleallo scrivente procuratore in data 24 agosto 2022 econtestualmente ha provveduto in pari data al depositotelematico dell’elaborato peritale …”.In altre parole, non si trattava soltanto di una trasmissionetardiva al procuratore dell’attuale ricorrente, rispetto al termineassegnato.Invero, tale tardività in sé, ove, cioè, non vi fosse stato ildeposito della relazione contestuale alla sua trasmissione alleparti, non sarebbe stata tale da impedire a detto difensore diutilmente “trasmettere al consulente le proprie osservazionisulla relazione” entro l’assegnato termine di 15 giorni a far datadal 24.8.2022 perché la successiva udienza, secondo quantoriferisce il ricorrente principale, era stata fissata al 29.9.2022.Vi è, tuttavia, che, come accertato anche dalla Corted’appello, lo stesso giorno 24.8.2022 il C.T.U. ha, altresì,provveduto a depositare in cancelleria la sua “relazione”, cosìdefinita nell’esemplare di essa qui prodotto dal ricorrente. E, seè vero che essa non viene esplicitamente denominata dal C.T.U.come “elaborato definitivo” o “perizia definitiva” (secondo laterminologia del ricorrente), è anche vero che non è stataindicata dallo stesso come “bozza della relazione”, come dettodalla Corte territoriale; né comunque il testo della stessa recaindicazioni che potessero essere spia che per il C.T.U. non sitrattasse del deposito definitivo della relazione (come in ipotesiil darvi atto che l’elaborato era stato trasmesso alle parti ondeconsentire che esse, a loro volta, potessero “trasmettere alconsulente le proprie osservazioni”).Numero registro generale 9569/2023In proposito, giova ricordare che il comma terzo dell’artN. umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026195 c.p.c. novellato recita: “La relazione deve essere trasmessDaat a pubblicazione 16/06/2026dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dalgiudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con lamedesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale leparti devono trasmettere al consulente le proprie osservazionisulla relazione e il termine anteriore alla successiva udienza,entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria larelazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazionesulle stesse”.Dunque, il dettato della disciplina di tale subprocedimentonon adotta la locuzione “bozza di relazione” (benché invalsanella prassi), né parla di una “relazione definitiva”, ma adoperasoltanto il termine “relazione”; né contempla depositi“intermedi” in cancelleria di tale relazione da parte delconsulente, prima che quest’ultimo depositi “in cancelleria larelazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazionedelle stesse”.Pertanto, il deposito in cancelleria della relazione del C.T.U.contestualmente alla sua trasmissione alle parti ha in concretonuociuto all’attuale ricorrente, impedendo allo stesso diesercitare il precipuo diritto di difesa previsto nella specie dipoter trasmettere al consulente le proprie osservazioni sullarelazione stessa.13. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 360 comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 2909 CC e 324CPC relativamente al periodo 17.11.2005/24.12.2016 ai fini delriconoscimento del parametro 158 CCNL e degli scatti dianzianità – Eccezione di giudicato”. Deduce che:Numero registro generale 9569/2023“a) [OSCURATO:PERSONA] SpA ha eccepito sin dal primo grado del giudizioN umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026che la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta dDait a pubblicazione 16/06/2026riconoscimento degli scatti di anzianità e del parametro 158 nonera ammissibile in virtù del giudicato formatosi sulla sentenzan. 1130/15, in cui tale accertamento era stato già compiuto inrelazione alla successione dei contratti di somministrazione utilial riconoscimento del diritto alla conversione del rapporto incontratto a tempo indeterminato con l’utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]Si è sostenuto che i periodi di cui si è chiesto lo scrutinio, fosserogià stati oggetto del giudizio concluso con la richiamatasentenza e, per tale ragione, su di essi si è formato il giudicato.La Corte d’Appello di Palermo ha erroneamente disattesol’eccezione formulata dalla società ritenendo che al momentodel deposito del ricorso in primo grado del 05.09.14 (Giudizioconcluso con la Sentenza 1130/14 passata in giudicato, e nonquello odierno) il ricorrente non poteva chiedere ilriconoscimento del parametro perché vincolato all’accertamentodi otto anni di guida effettiva che, ritenuta la trasformazione deicontratti di somministrazione relativi al periodo 2005-2010, nonpotevano essere decorsi.La Corte avrebbe dovuto comunque dichiarare l’inammissibilitàdelle domande atteso il giudicato intervenuto sulla sentenza n.1130/14.b) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con altro procuratore, in data 20.12.2016 hadepositato innanzi allo stesso Tribunale di Palermo un’altraazione giudiziaria, proc. iscritto al n. 15155/16 con cui hachiesto l’accertamento del diritto all’assegno parametrale (e/operequativo) di cui agli artt. 19 dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] e 5 CCNL del 18.11.2004. Tale assegno èriconosciuto dopo quattro anni di guida effettiva e la suaerogazione cessa al raggiungimento degli otto anni di guidaeffettiva e con il riconoscimento del parametro N1um5e8ro, r egistro generale 9569/2023Numero sezionale 1990/2026quest’ultimo regolamentato dal medesimo CCNL all’art. N5u.m ero di raccolta generale 20123/2026Data pubblicazione 16/06/2026Costituisce dunque presupposto per il riconoscimento delparametro invocato.Ebbene, con la Sentenza n. 1212/20 del 15.05.20, nonimpugnata e dunque divenuta definitiva, il Tribunale di Palermoha rigettato il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] per assenza di provasull’anzianità specifica.La Sentenza costituisce dunque giudicato in relazione ai periodidi anzianità specifica sino alla data del 20.12.2016 (di depositodel ricorso introduttivo), e dunque di guida effettiva ai fini delparametro 158 ma anche ai fini del riconoscimento degli scattidi anzianità, diritto che si fonda sui medesimi presupposti difatto”.14. Il motivo (così riassunto dalla ricorrente incidentale allepagg. 1-2 del controricorso) è inammissibile.15. Rileva preliminarmente il Collegio che la su trascrittasintesi di parte della propria censura non corrisponde al suosvolgimento.Invero, nella sintesi della censura il punto a) sopra riportatosembra rieditare l’eccezione di giudicato che la Corte hamotivatamente respinto (v. tra la pag. 6 e la pag. 7 della suasentenza), vale a dire, l’eccezione di giudicato esterno che laSegesta aveva riproposto con il proprio primo motivo d’appello(solo) sulla base della sent. n. 1130/2015 del Tribunale diPalermo (v. anche pagg. 4-5 della stessa sentenza), talvoltaindicata (per evidente refuso) nella sintesi del motivo con il “n.1130/2014”.15.1. Per contro, nel suo svolgimento il ricorso incidenNtuamleero, r egistro generale 9569/2023Numero sezionale 1990/2026a rubrica immutata, s’incentra esclusivamente su difNfuemreeron dti era ccolta generale 20123/2026giudicato, e cioè quello che “afferisce la Sentenza del TribunaDleat a pubblicazione 16/06/2026di Palermo – Sez. Lavoro – n. 1212/20 del 15.05.2020, emessanel giudizio iscritto al n. 15155/16 RG, divenuta definitiva il15.10.2020 per mancata impugnazione” (così a pag. 10 delcontroricorso).Anzi, la ricorrente incidentale estende la pretesapreclusività di detto (ulteriore) giudicato esterno ad ogniquestione agitata in causa, perché ne fa ragione praticamenteunica anche del controricorso (v. pagg. 18-20 dello stesso).15.2. L’eccezione di giudicato esterno basata sulla cit. sent.n. 1212/2020 del Tribunale di Palermo è riassunta al punto b)della sintesi.16. Tanto rilevato, ove si voglia intendere il motivo comefondato (anche) sul giudicato costituito dalla sent. n. 1130/2015del Tribunale di Palermo, è sufficiente considerare che la criticamossa alla Corte di merito a riguardo è meramente assertiva.16.1. Inoltre, il motivo, sempre ove lo si voglia riferire adentrambe le citate sentenze di Tribunale, è inammissibile pertutta la parte che si riferisce al “riconoscimento del parametro158 CCNL” per difetto di qualsivoglia interesse concreto, attualee giuridicamente apprezzabile ex art. 100 c.p.c. della ricorrenteincidentale ad impugnare la sentenza della Corte d’appello ariguardo.Tanto per la semplice ragione che la Corte territoriale,come riferito in narrativa, diversamente dal primo giudice, sullascorta di quanto verificato dal C.T.U. nominato in secondogrado, proprio in accoglimento (parziale) dell’appello diSegesta, ha “escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia maturato il dirittoNumero registro generale 9569/2023all’attribuzione” di detto parametro 158 (v. in extenso pag. 9N umero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 20123/2026dell’impugnata sentenza); sicché sul punto la società era noDnat a pubblicazione 16/06/2026soccombente, bensì vittoriosa.17. Infine, rileva il Collegio circa la sentenza n. 1212/2020che la controricorrente/ricorrente incidentale si è limitata aprodurre in questa sede una “istanza rilascio certificatopassaggio in giudicato” in data 23/04/2021, asseritamenterivolta al Cancelliere della Sezione lavoro del Tribunale diPalermo, oltre a copia di detta sentenza.Non ha prodotto, tuttavia, la stessa parte un certificato exart. 124 disp. att. c.p.c. che attesti appunto il “passaggio ingiudicato della sentenza” citata, che, infatti, non risulta indicatotra gli altri depositati in questa sede di legittimità (cfr. pag. 21del controricorso).18. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivodel ricorso principale e rigettato il secondo motivo dello stessoricorso, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, inaccoglimento del terzo motivo del ricorso principale la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, dovrà regolare lespese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione.La ricorrente incidentale è tenuta al c.d. raddoppio delcontributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale,dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondomotivo dello stesso ricorso; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto del ricorso principale e rinvia alla Corte di appello diPalermo, in diversa composizione, cui demanda di regolaNruem elreo r egistro generale 9569/2023Numero sezionale 1990/2026spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittiNmumiteàro. d i raccolta generale 20123/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]