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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 28446/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntito-le conclusioni del PG\-Ak_ (..,(j.k_ Line_ 42n' , (,2 akt ILL'udeJék_tt-,02-u-L2 1,euítIrte_414),- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 26 gennaio 2022, il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso con il quale l'Attanasio aveva impugnato il decreto con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza da lui avanzata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nell'ordinanza qui impugnata, l'improcedibilità é stata motivata sulla base del fatto che, in primo luogo, il ricorrente non risultava aver eseguito la notifica del ricorso alla controparte (ossia al competente ufficio finanziario), adempimento ritenuto indispensabile ai fini dell'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio; e che, in secondo luogo, non risultava assolto il contributo unificato dovuto per il giudizio de quo.

2. A fondamento del suo ricorso l'esponente articola un unico motivo di doglianza, confutando ambedue le ragioni di ritenuta improcedibilità poste a base del provvedimento impugnato.

L'Attanasio denuncia violazione di legge, in primo luogo, in ordine alla ravvisata mancanza di prova dell'assolvimento delle formalità di notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla controparte.

Deduce al riguardo il ricorrente di avere dimostrato di avere provveduto alla notifica per il tramite dell'Ufficio matricola dell'istituto di custodia ove egli é ristretto, dandone conoscenza anche al Tribunale di Sorveglianza di Roma; e richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude l'inammissibilità del gravame anche laddove l'interessato non provveda alla notifica alla Direzione regionale delle entrate.

Nel prosieguo del motivo in esame, il deducente evidenzia che, anche per quanto concerne il mancato assolvimento del contributo unificato, si tratta di circostanza che non comporta l'improcedibilità del ricorso, trattandosi di sanzione non prevista dalla legge.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato nelle sue ragioni in rito.

E' infatti errato l'assunto del provvedimento impugnato laddove vi si argomenta l'improcedibilità del ricorso sul rilievo che l'interessato avrebbe dovuto fornire prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte (ossia al competente Ufficio finanziario).

Ed invero, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, l'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) é validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso (Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010 - dep. 2011, Antonov e Min.

Econ., Rv. 249564: nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta é atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto.

In senso conforme vds.

Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686).

Anche per quanto riguarda il mancato assolvimento del contributo unificato é corretta la prospettazione del ricorrente.

Si ricorda infatti che é abnorme il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, dichiari irricevibile, con ordinanza "de plano", il ricorso presentato avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dallo stesso tribunale per mancato versamento del contributo unificato, in quanto nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare l'irricevibilità dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tantomeno per mancato adempimento di incombenti fiscali, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa (Sez. 4, Sentenza n. 6875 del 13/01/2021, Tallarico, Rv. 280540).

2. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata ordinanza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntito-le conclusioni del PG\-Ak_ (..,(j.k_ Line_ 42n' , (,2 akt ILL'udeJék_tt-,02-u-L2 1,euítIrte_414),- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 26 gennaio 2022, il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso con il quale l'Attanasio aveva impugnato il decreto con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza da lui avanzata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nell'ordinanza qui impugnata, l'improcedibilità é stata motivata sulla base del fatto che, in primo luogo, il ricorrente non risultava aver eseguito la notifica del ricorso alla controparte (ossia al competente ufficio finanziario), adempimento ritenuto indispensabile ai fini dell'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio; e che, in secondo luogo, non risultava assolto il contributo unificato dovuto per il giudizio de quo. 2. A fondamento del suo ricorso l'esponente articola un unico motivo di doglianza, confutando ambedue le ragioni di ritenuta improcedibilità poste a base del provvedimento impugnato. L'Attanasio denuncia violazione di legge, in primo luogo, in ordine alla ravvisata mancanza di prova dell'assolvimento delle formalità di notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla controparte. Deduce al riguardo il ricorrente di avere dimostrato di avere provveduto alla notifica per il tramite dell'Ufficio matricola dell'istituto di custodia ove egli é ristretto, dandone conoscenza anche al Tribunale di Sorveglianza di Roma; e richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude l'inammissibilità del gravame anche laddove l'interessato non provveda alla notifica alla Direzione regionale delle entrate. Nel prosieguo del motivo in esame, il deducente evidenzia che, anche per quanto concerne il mancato assolvimento del contributo unificato, si tratta di circostanza che non comporta l'improcedibilità del ricorso, trattandosi di sanzione non prevista dalla legge. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato nelle sue ragioni in rito. E' infatti errato l'assunto del provvedimento impugnato laddove vi si argomenta l'improcedibilità del ricorso sul rilievo che l'interessato avrebbe dovuto fornire prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte (ossia al competente Ufficio finanziario). Ed invero, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, l'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) é validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso (Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010 - dep. 2011, Antonov e Min. Econ., Rv. 249564: nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta é atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto. In senso conforme vds. Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686). Anche per quanto riguarda il mancato assolvimento del contributo unificato é corretta la prospettazione del ricorrente. Si ricorda infatti che é abnorme il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, dichiari irricevibile, con ordinanza "de plano", il ricorso presentato avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dallo stesso tribunale per mancato versamento del contributo unificato, in quanto nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare l'irricevibilità dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tantomeno per mancato adempimento di incombenti fiscali, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa (Sez. 4, Sentenza n. 6875 del 13/01/2021, Tallarico, Rv. 280540). 2. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata ordinanza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma
Decreto Cassazione n. 28446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris