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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22104/2026

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oTERRADURA [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 129/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma un avviso d’accertamento relativo all’IMUNumero registro generale 26462/2020Numero sezionale 5177/2026Numero di raccolta generale 22104/2026Data pubblicazione 27/06/20262013.

Nelle more e a seguito d’istanza della contribuente, il Comune diRoma annullò l’avviso in autotutela, sicché la [OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere condannando ilComune alla rifusione delle spese di lite.Su appello del Comune, che ha rilevato come l’annullamento fosse statosolo parziale e permanesse la pretesa tributaria per € 68.174,96, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata inepigrafe e nel contraddittorio con la società, ha dichiarato inammissibile ilgravame per tardività.

Il giudice d’appello ha ritenuto che tra il depositodella sentenza di primo grado, avvenuto il 12/10/2017, e la notificadell’appello, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fossero trascorsi 181 giornioltrepassandosi così il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e 38, comma 3,d.lgs. 546/92.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società contribuente con controricorso, proponendo altresìricorso incidentale sulla base di un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 327, 155 c.p.c., 38, comma 3, d.lgs. 546/92 e2963 cc in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Afferma, sulla base dellerichiamate disposizioni, che il termine di sei mesi previsto dall’art. 327c.p.c. vada computato secondo il calendario comune sicché, decorrendodal 12/10/2017, lo stesso scadeva il 12/4/2018, giorno successivo allanotifica del ricorso in appello.

Avrebbe pertanto errato la Corte di meritonel calcolare un termine di 180 giorni anziché di sei mesi (vv.

Cass.15029/2020).2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper motivazione apparente e pertanto inesistente, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c.

Evidenzia come la motivazione sia del tuttoNumero registro generale 26462/2020Numero sezionale 5177/2026Numero di raccolta generale 22104/2026Data pubblicazione 27/06/2026avulsa dal rispetto del termine previsto dalla legge e dalla documentazionein atti relativa alla tempestività dell’impugnazione.3.

Con il terzo motivo rimarca l’omessa valutazione di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

Rileva come la Corte di merito abbiaomesso di valutare la documentazione prodotta dall’amministrazionecontenente i motivi d’impugnazione alla sentenza di primo grado,ritenendoli erroneamente assorbiti, con particolare riferimento alladocumentazione inerente alla tempestività dell’impugnazione.4.

Il primo motivo di ricorso principale è fondato, restando assorbiti irestanti.4.1 Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in relazione altermine di sei mesi per l’impugnazione ex art. 327, comma primo, c.p.c.,il termine finale va calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma secondo, c.p.c.,non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spirando, pertanto, ilcorrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione(Sez. 5 nn. 9733 e 9734 del 10/04/2024, Cass. Sez. 6 n. 35721 del05/12/2022, Cass. Sez. 6, 08/07/2020, n. 14147, Rv. 658415 – 01,n.15029 del 15/07/2020).La sentenza d’appello fu pubblicata il 12/10/2017 sicché il ricorso inappello, notificato il 11/4/2018, era tempestivo in quanto proposto neltermine di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c., scadente il 12 aprile.5.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società controricorrenteprospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92, 91e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Sostiene cheabbia errato la Corte di merito nel compensare le spese del giudiziomotivando sulla sussistenza di giusti motivi non meglio specificati.Sostiene che, nel caso specifico, non ricorresse alcuno dei presupposti checonsentono la compensazione delle spese essendo l’appellanteintegralmente vittoriosa nel giudizio di secondo grado.Numero registro generale 26462/2020Numero sezionale 5177/2026Numero di raccolta generale 22104/2026Data pubblicazione 27/06/20265.1 Anche il motivo di ricorso incidentale è fondato.5.2 In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionaliragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n.69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti lareciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende lasituazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essereconosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitatoa una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in talcaso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza dimotivazione apparente (Cass. Sez. 2, 16/05/2022, n. 15495, Rv. 664877- 01).

Il riferimento generico a “giusti motivi” non prospetta invero alcunaspecifica giustificazione della deroga al principio della soccombenza.Sarà in ogni caso cura del giudice del rinvio, all’esito del giudizio a luirimesso, liquidare le spese, anche della fase di legittimità, sulla base diuna complessiva valutazione dell’intero esito della controversia (Cass. Sez.2, 03/03/2026, n. 4818, Rv. 677313 – 01).6.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e il procedimento rinviatoalla Corte di merito, che deciderà altresì quanto alle spese della presentefase, per l’esame dei motivi d’appello.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorsoincidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio cui demanda diprovvedere altresì sulle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oTERRADURA [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 129/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma un avviso d’accertamento relativo all’IMUNumero registro generale 26462/2020Numero sezionale 5177/2026Numero di raccolta generale 22104/2026Data pubblicazione 27/06/20262013. Nelle more e a seguito d’istanza della contribuente, il Comune diRoma annullò l’avviso in autotutela, sicché la [OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere condannando ilComune alla rifusione delle spese di lite.Su appello del Comune, che ha rilevato come l’annullamento fosse statosolo parziale e permanesse la pretesa tributaria per € 68.174,96, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata inepigrafe e nel contraddittorio con la società, ha dichiarato inammissibile ilgravame per tardività. Il giudice d’appello ha ritenuto che tra il depositodella sentenza di primo grado, avvenuto il 12/10/2017, e la notificadell’appello, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fossero trascorsi 181 giornioltrepassandosi così il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e 38, comma 3,d.lgs. 546/92.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società contribuente con controricorso, proponendo altresìricorso incidentale sulla base di un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 327, 155 c.p.c., 38, comma 3, d.lgs. 546/92 e2963 cc in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Afferma, sulla base dellerichiamate disposizioni, che il termine di sei mesi previsto dall’art. 327c.p.c. vada computato secondo il calendario comune sicché, decorrendodal 12/10/2017, lo stesso scadeva il 12/4/2018, giorno successivo allanotifica del ricorso in appello. Avrebbe pertanto errato la Corte di meritonel calcolare un termine di 180 giorni anziché di sei mesi (vv. Cass.15029/2020).2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper motivazione apparente e pertanto inesistente, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c. Evidenzia come la motivazione sia del tuttoNumero registro generale 26462/2020Numero sezionale 5177/2026Numero di raccolta generale 22104/2026Data pubblicazione 27/06/2026avulsa dal rispetto del termine previsto dalla legge e dalla documentazionein atti relativa alla tempestività dell’impugnazione.3. Con il terzo motivo rimarca l’omessa valutazione di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Rileva come la Corte di merito abbiaomesso di valutare la documentazione prodotta dall’amministrazionecontenente i motivi d’impugnazione alla sentenza di primo grado,ritenendoli erroneamente assorbiti, con particolare riferimento alladocumentazione inerente alla tempestività dell’impugnazione.4. Il primo motivo di ricorso principale è fondato, restando assorbiti irestanti.4.1 Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in relazione altermine di sei mesi per l’impugnazione ex art. 327, comma primo, c.p.c.,il termine finale va calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma secondo, c.p.c.,non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spirando, pertanto, ilcorrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione(Sez. 5 nn. 9733 e 9734 del 10/04/2024, Cass. Sez. 6 n. 35721 del05/12/2022, Cass. Sez. 6, 08/07/2020, n. 14147, Rv. 658415 – 01,n.15029 del 15/07/2020).La sentenza d’appello fu pubblicata il 12/10/2017 sicché il ricorso inappello, notificato il 11/4/2018, era tempestivo in quanto proposto neltermine di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c., scadente il 12 aprile.5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società controricorrenteprospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92, 91e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene cheabbia errato la Corte di merito nel compensare le spese del giudiziomotivando sulla sussistenza di giusti motivi non meglio specificati.Sostiene che, nel caso specifico, non ricorresse alcuno dei presupposti checonsentono la compensazione delle spese essendo l’appellanteintegralmente vittoriosa nel giudizio di secondo grado.Numero registro generale 26462/2020Numero sezionale 5177/2026Numero di raccolta generale 22104/2026Data pubblicazione 27/06/20265.1 Anche il motivo di ricorso incidentale è fondato.5.2 In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionaliragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n.69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti lareciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende lasituazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essereconosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitatoa una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in talcaso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza dimotivazione apparente (Cass. Sez. 2, 16/05/2022, n. 15495, Rv. 664877- 01). Il riferimento generico a “giusti motivi” non prospetta invero alcunaspecifica giustificazione della deroga al principio della soccombenza.Sarà in ogni caso cura del giudice del rinvio, all’esito del giudizio a luirimesso, liquidare le spese, anche della fase di legittimità, sulla base diuna complessiva valutazione dell’intero esito della controversia (Cass. Sez.2, 03/03/2026, n. 4818, Rv. 677313 – 01).6. La sentenza impugnata va pertanto cassata e il procedimento rinviatoalla Corte di merito, che deciderà altresì quanto alle spese della presentefase, per l’esame dei motivi d’appello. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorsoincidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio cui demanda diprovvedere altresì sulle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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