CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07200/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29174/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Botasso, elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] EmanueleII n. 18, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - BRESCIA n. 2003/23/2017, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), con riferimento all’anno di imposta2001, subì un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], che le contestò il mancato pagamento di un maggior debitod’imposta Irap e Iva in relazione alla produzione e alla vendita di latte“in nero” al fine di eludere il meccanismo di contingentamento impostodall’Unione europea in materia di “quote latte”.In particolare, l’Ufficio, sulla scorta del verbale di constatazione redattodalla GdF di Crema, ritenne che i contratti di compravendita di vacchelattifere e di soccida conclusi tra la contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].(esercente l’attività di produzione di latte e derivati), per effetto deiquali quest’ultima, acquistate le vacche dalla prima, le ha conferite nelcontratto di soccida, dissimulassero la produzione e la vendita di lattein violazione del contingentamento di quote.In seguito a questo accertamento, l’Agenzia, sulla basedell’assimilazione tra le ipotesi di vendite effettuate senza emissione diregolare fattura e le ipotesi di operazioni inesistenti realizzate con lafalsa fatturazione, ha proceduto ad assoggettare l’attività di cessionedel latte (che ha ritenuto essere stata effettuata dall’azienda agricolar.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente) al regime di imposizione conseguente all’applicazionedell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, sottraendola alregime speciale previsto dall’art. 34 dello stesso decreto.La contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno2001 dinanzi alla C.T.P. di Cremona, che rigettò il ricorso.La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente, riformò la sentenzadi primo grado, annullando l’avviso di accertamento.Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte cassò con rinvio lasentenza d’appello.La C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in sede dirinvio, ha rigettato l’appello della contribuente.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la contribuente proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi e deposita memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, seguìto da memoria.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e delprocedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 383, 384c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dallaSuprema Corte con la sentenza di rinvio), violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto (artt. 34, d.P.R. n. 633/1972)”, lacontribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia deciso nelrispetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente di questaCorte e delle pronunce della CGUE in essa citate.In particolare, non sarebbe stata accertata l’esistenza dei requisitisostanziali del diritto alla detrazione dell’iva versata a monte, nésarebbe stato accertato se la violazione dell’obbligo di fatturazioneabbia creato effettivi ostacoli all’attività di verifica dell’ufficio fiscale,r.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026tali da determinare l’inapplicabilità del regime speciale di detrazionedisciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.La contribuente deduce che essa possiede tutti i requisiti soggettivi peressere definita imprenditrice agricola e che anche i beni oggetto delletransazioni sono qualificabili come beni agricoli, con la conseguenzache ad essa spetterebbe la detrazione secondo il regime speciale di cuiall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Secondo la contribuente, nella vicenda in esame, anche accedendo allatesi della natura simulata del contratto di soccida e della causa divendita delle cessioni di latte operate dalla contribuente in favore dellaCesia s.p.a., le transazioni riprese a tassazione non possono che porsiall’interno di quelle operazioni idonee a determinare l’assoggettabilitàal regime speciale dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Aggiunge la contribuente che per la giurisprudenza eurounitaria leformalità che caratterizzano la modalità di esercizio del diritto sonoestranee alla fattispecie costitutiva del diritto alla detrazione econfigurano “meri obblighi formali ai fini del controllo”, tesi a prevenireil rischio di frode e di evasione.La violazione di tali obblighi non autorizza gli Stati membri a precludereal soggetto passivo l’esercizio del diritto alla detrazione.Alla contribuente spetterebbe la detrazione ai sensi dell’art. 34 deld.P.R. n. 633 del 1972, in presenza di tutti i requisiti sostanziali.I contratti posti in essere tra la contribuente e [OSCURATO:SOCIETA]. rientranonel più ampio diritto di libera iniziativa economica e non avrebberopotuto essere oggetto di sindacato in sede giudiziaria.Ma quand’anche si volesse ammettere che i contratti conclusi con Cesias.p.a. fossero simulati, il mancato adempimento degli obblighi formalidi fatturazione non potrebbe comportare la perdita di benefici inerentialla natura sostanziale delle operazioni compiute e ai requisitisoggettivi della contribuente.r.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza edel procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 383e 384 c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dallaSuprema Corte con la sentenza di rinvio). Violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto (artt. 34, 27, d.P.R. n. 633 del1972). Violazione dei princìpi di neutralità dell’imposizione eproporzionalità della sanzione”, la contribuente si duole che la sentenzaemessa dal giudice del rinvio le abbia precluso illegittimamentel’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972, così violando il principio di neutralità dell’Iva. Taleprincipio dovrebbe essere sempre rispettato quando ricorrono i requisitisostanziali, cioè quando si versi in una fattispecie di cessione a titolo divendita da parte di un imprenditore agricolo di beni agricoli.Nel caso di specie, il diritto alla detrazione secondo il regime dell’art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972 non avrebbe potuto essere revocato indubbio a causa di inadempimenti di obblighi formali, nemmeno inpresenza di contratti ritenuti simulati, in quanto, una volta chel’Agenzia abbia “scoperto” la realtà e abbia riscontrato l’esistenza deirequisiti sostanziali sia soggettivi che oggettivi in capo all’odiernacontribuente, che quale imprenditrice agricola aveva venduto latte allaCesia s.p.a., la ripresa dell’imposta ai fini Iva non avrebbe potutoescludere il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del1972.La contribuente censura anche il richiamo, fatto dal giudice del meritoin sede di rinvio, al settimo comma dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del1972, in tema di operazioni inesistenti con falsa fatturazione, chemetterebbero fuori gioco l’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. citato.Contrariamente all’ipotesi di emissione di fatture per operazioniinesistenti, nel caso di specie si sarebbe verificata la fattispecier.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026esattamente speculare di omessa fatturazione per operazionirealmente poste in essere.Nel caso che ci occupa, vi sarebbe stata solo una violazione di obblighiformali, che non avrebbe escluso la sussistenza della buona fede incapo alla contribuente, sicché il recupero dell’iva evasa non potrebbepregiudicare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che il giudizio di rinvio ha il carattere di un giudizio “chiuso”,in cui non è ammessa la deduzione di nuove questioni rispetto a quelleposte dalla sentenza rescindente, esso è funzionale ad applicare allafattispecie di causa il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza rescindente di questaSuprema Corte aveva demandato al giudice del rinvio di verificare sevi fossero stati “ostacoli all’esercizio dell’attività di controllodell’ufficio”, intendendo che se il giudice del merito avesse rinvenutol’esistenza di ostacoli, la contribuente non avrebbe potuto esercitare ladetrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Orbene, in merito a tale questione, il giudice del rinvio ha affermatoche “la mancata emissione e registrazione di regolari fatture,unitamente alla simulazione dei suddetti contratti di compravendita edi soccida, non consente il riconoscimento del diritto di calcolare indetrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e nondichiarate, così come non consente un’attività di controllo sostanzialeda parte dell’amministrazione finanziaria”.Una volta accertata, dunque, la simulazione dei contratti dicompravendita di bestiame e di soccida, il giudice del rinvio ha ritenutoche con tale simulazione si fossero occultate le vendite di latte“eccedentario”, sicché si sarebbe concretizzato proprio quell’ “ostacolor.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026all’attività di controllo dell’ufficio” che, secondo la sentenza rescindenten. 10471/16 di questa Corte, esclude il diritto alla detrazione.I motivi in esame, dunque, non si confrontano adeguatamente con lasentenza rescindente di questa Corte, pretendendo il riconoscimentodel diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972perché la contribuente sarebbe in possesso dei requisiti soggettivi eoggettivi per usufruire di detta detrazione.Orbene, deve rilevarsi che l’esclusione del diritto alla detrazione, nelcaso di specie, si giustifica non in base all’assenza dei requisitisostanziali, soggettivi ed oggettivi, in capo alla contribuente, maperché quest’ultima aveva posto in essere atti (contratti simulati) tesiad ostacolare l’attività di controllo dell’ufficio.L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e nonex post, perché se riguardata ex post, a controlli avvenuti e dopo chei contratti simulati siano stati “smascherati”, nessuna condotta ostativapotrebbe essere ritenuta idonea, visto che non sarebbe servita adimpedire il recupero d’imposta.Quanto al richiamo dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972,invece, si deve affermare che esso è stato fatto, nella sentenza quiimpugnata, non per assimilare, da un punto di vista descrittivo, laodierna fattispecie di causa a quella della emissione di fatture false peroperazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, quanto peraffermare che, così come non è ammessa la detrazione dell’iva in casodi fatture false emesse a fronte di operazioni inesistenti, allo stessomodo non è ammessa la detrazione in caso di comportamentifraudolenti, come quello della conclusione di contratti simulati peroccultare operazioni soggette ad iva.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimentoall’art. 2729 c.c., per violazione del meccanismo presuntivo). Omessor.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”, la contribuente censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto simulato il contratto di soccida nonostanteche lo stesso contratto fosse stato ritenuto valido dall’AGEA, che èl’ente istituzionalmente deputato ai controlli nel settore agricolo.Il giudice del rinvio avrebbe violato la norma che consente di utilizzarele presunzioni semplici solo in presenza di indizi gravi, precisi econcordanti, visto che l’esito del controllo dell’AGEA era stato nel sensodella piena validità ed efficacia del contratto di soccida, sì da inficiarel’attendibilità della natura simulata di tale contratto, riconosciutainvece dalla sentenza impugnata.3.1. Il motivo è inammissibile.La contribuente, con il motivo in esame, tenta di contrapporre aglielementi di fatto valutati dal giudice del merito per ritenere simulato ilcontratto di soccida la valutazione dell’AGEA secondo la quale, invece,tale contratto era valido ed efficace, da un lato, trascurando diconsiderare che l’omessa valutazione di un elemento istruttorio (comela valutazione dell’AGEA) non è idonea, di per sé, a sostanziare un viziodi motivazione, denunciabile solo nel caso in cui questa siaassolutamente carente; dall’altro, trascurando di indicarespecificamente in ricorso quali elementi di fatto il giudice del rinvioabbia erroneamente valorizzato al fine di ritenere simulato il contrattodi soccida, onde consentire a questo Giudice di legittimità la correttasussunzione dei detti elementi di fatto quali indizi gravi, precisi econcordanti del carattere simulato del contratto.Coglie nel segno, inoltre, la difesa dell’Agenzia in merito al motivo diricorso in esame, secondo la quale esso, censurando sostanzialmentel’omesso esame di un fatto asseritamente decisivo e discusso tra leparti (il giudizio dell’AGEA sulla validità del contratto di soccida), sir.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026scontra con il divieto di proposizione di tale motivo nel caso di “doppiaconforme” (art. 360, comma 4, c.p.c.).Ebbene, con il motivo in esame, più che una violazione di legge lacontribuente fa valere un omesso esame di fatto asseritamentedecisivo e discusso tra le parti, sicché esso è comunque inammissibileai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAVVISO DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] IRAPMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est. R.G. 29174/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29174/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Botasso, elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] EmanueleII n. 18, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - BRESCIA n. 2003/23/2017, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), con riferimento all’anno di imposta2001, subì un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], che le contestò il mancato pagamento di un maggior debitod’imposta Irap e Iva in relazione alla produzione e alla vendita di latte“in nero” al fine di eludere il meccanismo di contingentamento impostodall’Unione europea in materia di “quote latte”.In particolare, l’Ufficio, sulla scorta del verbale di constatazione redattodalla GdF di Crema, ritenne che i contratti di compravendita di vacchelattifere e di soccida conclusi tra la contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].(esercente l’attività di produzione di latte e derivati), per effetto deiquali quest’ultima, acquistate le vacche dalla prima, le ha conferite nelcontratto di soccida, dissimulassero la produzione e la vendita di lattein violazione del contingentamento di quote.In seguito a questo accertamento, l’Agenzia, sulla basedell’assimilazione tra le ipotesi di vendite effettuate senza emissione diregolare fattura e le ipotesi di operazioni inesistenti realizzate con lafalsa fatturazione, ha proceduto ad assoggettare l’attività di cessionedel latte (che ha ritenuto essere stata effettuata dall’azienda agricolar.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente) al regime di imposizione conseguente all’applicazionedell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, sottraendola alregime speciale previsto dall’art. 34 dello stesso decreto.La contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno2001 dinanzi alla C.T.P. di Cremona, che rigettò il ricorso.La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente, riformò la sentenzadi primo grado, annullando l’avviso di accertamento.Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte cassò con rinvio lasentenza d’appello.La C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in sede dirinvio, ha rigettato l’appello della contribuente.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la contribuente proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi e deposita memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, seguìto da memoria.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e delprocedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 383, 384c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dallaSuprema Corte con la sentenza di rinvio), violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto (artt. 34, d.P.R. n. 633/1972)”, lacontribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia deciso nelrispetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente di questaCorte e delle pronunce della CGUE in essa citate.In particolare, non sarebbe stata accertata l’esistenza dei requisitisostanziali del diritto alla detrazione dell’iva versata a monte, nésarebbe stato accertato se la violazione dell’obbligo di fatturazioneabbia creato effettivi ostacoli all’attività di verifica dell’ufficio fiscale,r.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026tali da determinare l’inapplicabilità del regime speciale di detrazionedisciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.La contribuente deduce che essa possiede tutti i requisiti soggettivi peressere definita imprenditrice agricola e che anche i beni oggetto delletransazioni sono qualificabili come beni agricoli, con la conseguenzache ad essa spetterebbe la detrazione secondo il regime speciale di cuiall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Secondo la contribuente, nella vicenda in esame, anche accedendo allatesi della natura simulata del contratto di soccida e della causa divendita delle cessioni di latte operate dalla contribuente in favore dellaCesia s.p.a., le transazioni riprese a tassazione non possono che porsiall’interno di quelle operazioni idonee a determinare l’assoggettabilitàal regime speciale dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Aggiunge la contribuente che per la giurisprudenza eurounitaria leformalità che caratterizzano la modalità di esercizio del diritto sonoestranee alla fattispecie costitutiva del diritto alla detrazione econfigurano “meri obblighi formali ai fini del controllo”, tesi a prevenireil rischio di frode e di evasione.La violazione di tali obblighi non autorizza gli Stati membri a precludereal soggetto passivo l’esercizio del diritto alla detrazione.Alla contribuente spetterebbe la detrazione ai sensi dell’art. 34 deld.P.R. n. 633 del 1972, in presenza di tutti i requisiti sostanziali.I contratti posti in essere tra la contribuente e [OSCURATO:SOCIETA]. rientranonel più ampio diritto di libera iniziativa economica e non avrebberopotuto essere oggetto di sindacato in sede giudiziaria.Ma quand’anche si volesse ammettere che i contratti conclusi con Cesias.p.a. fossero simulati, il mancato adempimento degli obblighi formalidi fatturazione non potrebbe comportare la perdita di benefici inerentialla natura sostanziale delle operazioni compiute e ai requisitisoggettivi della contribuente.r.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza edel procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 383e 384 c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dallaSuprema Corte con la sentenza di rinvio). Violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto (artt. 34, 27, d.P.R. n. 633 del1972). Violazione dei princìpi di neutralità dell’imposizione eproporzionalità della sanzione”, la contribuente si duole che la sentenzaemessa dal giudice del rinvio le abbia precluso illegittimamentel’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972, così violando il principio di neutralità dell’Iva. Taleprincipio dovrebbe essere sempre rispettato quando ricorrono i requisitisostanziali, cioè quando si versi in una fattispecie di cessione a titolo divendita da parte di un imprenditore agricolo di beni agricoli.Nel caso di specie, il diritto alla detrazione secondo il regime dell’art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972 non avrebbe potuto essere revocato indubbio a causa di inadempimenti di obblighi formali, nemmeno inpresenza di contratti ritenuti simulati, in quanto, una volta chel’Agenzia abbia “scoperto” la realtà e abbia riscontrato l’esistenza deirequisiti sostanziali sia soggettivi che oggettivi in capo all’odiernacontribuente, che quale imprenditrice agricola aveva venduto latte allaCesia s.p.a., la ripresa dell’imposta ai fini Iva non avrebbe potutoescludere il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del1972.La contribuente censura anche il richiamo, fatto dal giudice del meritoin sede di rinvio, al settimo comma dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del1972, in tema di operazioni inesistenti con falsa fatturazione, chemetterebbero fuori gioco l’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. citato.Contrariamente all’ipotesi di emissione di fatture per operazioniinesistenti, nel caso di specie si sarebbe verificata la fattispecier.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026esattamente speculare di omessa fatturazione per operazionirealmente poste in essere.Nel caso che ci occupa, vi sarebbe stata solo una violazione di obblighiformali, che non avrebbe escluso la sussistenza della buona fede incapo alla contribuente, sicché il recupero dell’iva evasa non potrebbepregiudicare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che il giudizio di rinvio ha il carattere di un giudizio “chiuso”,in cui non è ammessa la deduzione di nuove questioni rispetto a quelleposte dalla sentenza rescindente, esso è funzionale ad applicare allafattispecie di causa il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza rescindente di questaSuprema Corte aveva demandato al giudice del rinvio di verificare sevi fossero stati “ostacoli all’esercizio dell’attività di controllodell’ufficio”, intendendo che se il giudice del merito avesse rinvenutol’esistenza di ostacoli, la contribuente non avrebbe potuto esercitare ladetrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Orbene, in merito a tale questione, il giudice del rinvio ha affermatoche “la mancata emissione e registrazione di regolari fatture,unitamente alla simulazione dei suddetti contratti di compravendita edi soccida, non consente il riconoscimento del diritto di calcolare indetrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e nondichiarate, così come non consente un’attività di controllo sostanzialeda parte dell’amministrazione finanziaria”.Una volta accertata, dunque, la simulazione dei contratti dicompravendita di bestiame e di soccida, il giudice del rinvio ha ritenutoche con tale simulazione si fossero occultate le vendite di latte“eccedentario”, sicché si sarebbe concretizzato proprio quell’ “ostacolor.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026all’attività di controllo dell’ufficio” che, secondo la sentenza rescindenten. 10471/16 di questa Corte, esclude il diritto alla detrazione.I motivi in esame, dunque, non si confrontano adeguatamente con lasentenza rescindente di questa Corte, pretendendo il riconoscimentodel diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972perché la contribuente sarebbe in possesso dei requisiti soggettivi eoggettivi per usufruire di detta detrazione.Orbene, deve rilevarsi che l’esclusione del diritto alla detrazione, nelcaso di specie, si giustifica non in base all’assenza dei requisitisostanziali, soggettivi ed oggettivi, in capo alla contribuente, maperché quest’ultima aveva posto in essere atti (contratti simulati) tesiad ostacolare l’attività di controllo dell’ufficio.L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e nonex post, perché se riguardata ex post, a controlli avvenuti e dopo chei contratti simulati siano stati “smascherati”, nessuna condotta ostativapotrebbe essere ritenuta idonea, visto che non sarebbe servita adimpedire il recupero d’imposta.Quanto al richiamo dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972,invece, si deve affermare che esso è stato fatto, nella sentenza quiimpugnata, non per assimilare, da un punto di vista descrittivo, laodierna fattispecie di causa a quella della emissione di fatture false peroperazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, quanto peraffermare che, così come non è ammessa la detrazione dell’iva in casodi fatture false emesse a fronte di operazioni inesistenti, allo stessomodo non è ammessa la detrazione in caso di comportamentifraudolenti, come quello della conclusione di contratti simulati peroccultare operazioni soggette ad iva.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimentoall’art. 2729 c.c., per violazione del meccanismo presuntivo). Omessor.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”, la contribuente censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto simulato il contratto di soccida nonostanteche lo stesso contratto fosse stato ritenuto valido dall’AGEA, che èl’ente istituzionalmente deputato ai controlli nel settore agricolo.Il giudice del rinvio avrebbe violato la norma che consente di utilizzarele presunzioni semplici solo in presenza di indizi gravi, precisi econcordanti, visto che l’esito del controllo dell’AGEA era stato nel sensodella piena validità ed efficacia del contratto di soccida, sì da inficiarel’attendibilità della natura simulata di tale contratto, riconosciutainvece dalla sentenza impugnata.3.1. Il motivo è inammissibile.La contribuente, con il motivo in esame, tenta di contrapporre aglielementi di fatto valutati dal giudice del merito per ritenere simulato ilcontratto di soccida la valutazione dell’AGEA secondo la quale, invece,tale contratto era valido ed efficace, da un lato, trascurando diconsiderare che l’omessa valutazione di un elemento istruttorio (comela valutazione dell’AGEA) non è idonea, di per sé, a sostanziare un viziodi motivazione, denunciabile solo nel caso in cui questa siaassolutamente carente; dall’altro, trascurando di indicarespecificamente in ricorso quali elementi di fatto il giudice del rinvioabbia erroneamente valorizzato al fine di ritenere simulato il contrattodi soccida, onde consentire a questo Giudice di legittimità la correttasussunzione dei detti elementi di fatto quali indizi gravi, precisi econcordanti del carattere simulato del contratto.Coglie nel segno, inoltre, la difesa dell’Agenzia in merito al motivo diricorso in esame, secondo la quale esso, censurando sostanzialmentel’omesso esame di un fatto asseritamente decisivo e discusso tra leparti (il giudizio dell’AGEA sulla validità del contratto di soccida), sir.g. n. 29174/2017 a.c. 20/1/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29174/2017Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 7200/2026Data pubblicazione 25/03/2026scontra con il divieto di proposizione di tale motivo nel caso di “doppiaconforme” (art. 360, comma 4, c.p.c.).Ebbene, con il motivo in esame, più che una violazione di legge lacontribuente fa valere un omesso esame di fatto asseritamentedecisivo e discusso tra le parti, sicché esso è comunque inammissibileai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimos.s. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro settemilacinquecento per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29174/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimos.s. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro settemilacinquecento per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29174/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]