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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41338/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e P udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 settembre 2022 con la quale entrambi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 22 novembre 2019, sono stati condannati alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, in ordine al reato porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 2 dicembre 2015 in [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e licenze, avevano illegalmente portato in luogo aperto al pubblico due fucili al fine di esercitare l'attività venatoria.

2. Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti, spiegando motivi comuni e lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, i ricorrenti evidenziano che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto ritenere perfezionato il reato in esame, se non contraddicendo quanto accertato dal giudice di primo grado, il quale aveva assolto gli imputati in ordine al diverso reato di esercizio illecito di attività venatoria, dopo aver rilevato che non vi erano elementi sufficienti a ritenere provato il loro concorso nell'uccisione del capriolo.

La Corte territoriale, quindi, avrebbe omesso di considerare che il rapporto degli imputati con l'arma non aveva avuto una durata apprezzabile e che, comunque, non vi era prova di un loro utilizzo dell'arma.

I ricorrenti, infine, per i medesimi motivi, contestano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito non ha concesso le circostanze attenuanti generiche (anche con giudizio di prevalenza rispetto alle riconosciute circostanze aggravanti) e nella parte in cui non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

In materia di porto illegale di armi, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il rapporto, anche temporaneo,iffil'arma - purché di durata apprezzabile - comporta l'obbligo della denunzia (e la verifica dei requisiti soggettivi di idoneità), anche se la detenzione deriva da affidamento, cessione o qualsivoglia altro motivo (Sez. 1, n. 35298 del 12/05/2021, Colosi, non mass.).Nel caso in esame, è stato accertato il trasferimento dell'arma, durante la battuta di caccia, dal soggetto c.d. titolato a quello c.d. non titolato, che ha adoperato l'arma.

Tale circostanza, pertanto, ha attribuito al fatto caratteri di illiceità del porto, atteso che non si è trattato di una semplice esibizione dell'arma ma di un - sia pur temporaneo - impossessamento da parte del soggetto sprovvisto di abilitazione.

Dall'istruttoria, infatti, era emerso che i due imputati, scesi dall'autovettura, avevano ricevuto brevi manu i ficuli da un terzo soggetto per poi allontanarsi nella boscaglia, ciascuno imbracciando l'arma.

I ricorrenti, poi, non si confrontano con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, evidenziata la gravità dei fatti di causa, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le ritenute circostanze aggravanti.

Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato che gli imputati si erano introdotti in numero di quattro all'interno di un parco nazionale - territorio nel quale le attività venatorie erano vietate - per partecipare a una battuta di caccia senza possedere alcun titolo abilitativo al porto di armi comuni da sparo.

Per le medesime ragioni, quindi, non era possibile accertare la particolare tenuità del fatto.

In tema di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la relativa motivazione - come avvenuto nel caso in esame - può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275635).

Tale giudizio, pertanto, può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di merito ha valutato le circostanze di fatto, il grado di colpevolezza e gli indici di gravità oggettiva della condotta previsti dall'art. 133 cod. pen. ed a questi ha comminato la pena, argomentandone la congruità rispetto alla determinazione di essa svolta dal giudice di primo grado.

2. In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettati.

Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e P udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 settembre 2022 con la quale entrambi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 22 novembre 2019, sono stati condannati alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, in ordine al reato porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 2 dicembre 2015 in [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e licenze, avevano illegalmente portato in luogo aperto al pubblico due fucili al fine di esercitare l'attività venatoria. 2. Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti, spiegando motivi comuni e lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, i ricorrenti evidenziano che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto ritenere perfezionato il reato in esame, se non contraddicendo quanto accertato dal giudice di primo grado, il quale aveva assolto gli imputati in ordine al diverso reato di esercizio illecito di attività venatoria, dopo aver rilevato che non vi erano elementi sufficienti a ritenere provato il loro concorso nell'uccisione del capriolo. La Corte territoriale, quindi, avrebbe omesso di considerare che il rapporto degli imputati con l'arma non aveva avuto una durata apprezzabile e che, comunque, non vi era prova di un loro utilizzo dell'arma. I ricorrenti, infine, per i medesimi motivi, contestano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito non ha concesso le circostanze attenuanti generiche (anche con giudizio di prevalenza rispetto alle riconosciute circostanze aggravanti) e nella parte in cui non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. In materia di porto illegale di armi, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il rapporto, anche temporaneo,iffil'arma - purché di durata apprezzabile - comporta l'obbligo della denunzia (e la verifica dei requisiti soggettivi di idoneità), anche se la detenzione deriva da affidamento, cessione o qualsivoglia altro motivo (Sez. 1, n. 35298 del 12/05/2021, Colosi, non mass.).Nel caso in esame, è stato accertato il trasferimento dell'arma, durante la battuta di caccia, dal soggetto c.d. titolato a quello c.d. non titolato, che ha adoperato l'arma. Tale circostanza, pertanto, ha attribuito al fatto caratteri di illiceità del porto, atteso che non si è trattato di una semplice esibizione dell'arma ma di un - sia pur temporaneo - impossessamento da parte del soggetto sprovvisto di abilitazione. Dall'istruttoria, infatti, era emerso che i due imputati, scesi dall'autovettura, avevano ricevuto brevi manu i ficuli da un terzo soggetto per poi allontanarsi nella boscaglia, ciascuno imbracciando l'arma. I ricorrenti, poi, non si confrontano con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, evidenziata la gravità dei fatti di causa, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le ritenute circostanze aggravanti. Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato che gli imputati si erano introdotti in numero di quattro all'interno di un parco nazionale - territorio nel quale le attività venatorie erano vietate - per partecipare a una battuta di caccia senza possedere alcun titolo abilitativo al porto di armi comuni da sparo. Per le medesime ragioni, quindi, non era possibile accertare la particolare tenuità del fatto. In tema di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la relativa motivazione - come avvenuto nel caso in esame - può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275635). Tale giudizio, pertanto, può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di merito ha valutato le circostanze di fatto, il grado di colpevolezza e gli indici di gravità oggettiva della condotta previsti dall'art. 133 cod. pen. ed a questi ha comminato la pena, argomentandone la congruità rispetto alla determinazione di essa svolta dal giudice di primo grado. 2. In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p
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