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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08414/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33058-2025 - Udienza del 28/01/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato — è manifestamente infondato.

Risulta, infatti, dagli atti che la persona offesa ha sporto denuncia orale relativa al furto in data 13/10/2018, chiedendo espressamente la punizione del responsabile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33058-2025 - Udienza del 28/01/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato — è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dagli atti che la persona offesa ha sporto denuncia orale relativa al furto in data 13/10/2018, chiedendo espressamente la punizione del responsabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01
Sentenza Cassazione n. 08414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris