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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09260/2026

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in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza n. 1958 del 2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 4 giugno 2021, non notificata;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ClaudiaPedrelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico dell’avviso di accertamentoTD9030100789/2016, relativo all’anno di imposta 2011, con cuil’amministrazione finanziaria, ritenuta l’inattendibilità delle scritturecontabili della società, aveva accertato, al fine del recupero di impostedirette e IVA, maggiori ricavi per la somma di euro 2.209.400,corrispondenti ai versamenti effettuati a favore della società contribuentedalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dallaGuardia di Finanza nel periodo dal 2011 al 2016, conclusesi con il processoverbale di constatazione del 31 maggio 2016, da cui era emersa unanotevole commistione di rapporti tra la società contribuente, la Emme 430s.r.l. e la Calabria lavoro [OSCURATO:SOCIETA] trattava, infatti, di società riferibili a socifra loro in vario modo imparentati, dal momento che la socia unica dellaDIM era, al contempo, zia dei due soci della [OSCURATO:SOCIETA]. e cognata dellasocia unica della [OSCURATO:SOCIETA]., tutte aventi sede nello stesso stabilecon in comune il procuratore speciale, fratello della socia unica di DIM.In mancanza di qualsiasi documentazione delle operazioni sottostanti aiversamenti provenienti dalle altre due società e di qualsiasi giustificazione2 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026economica dell’enorme indebitamento che ne derivava per la societàcontribuente ove annoverati fra i debiti da finanziamento, l’amministrazioneli aveva sottoposti a tassazione come componenti reddituali straordinari delconto economico mentre la società contribuente li aveva iscritti nello statopatrimoniale del bilancio come debiti derivanti da finanziamenti infragruppoprivi di valenza reddituale.2.

La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 177 del 2019, rilevata unasostanziale acquiescenza della contribuente rispetto a violazioni minori,aveva rigettato, per il resto, il ricorso della società, ritenendo legittima laripresa a tassazione dei versamenti effettuati a suo favore, senza alcunagiustificazione economica, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] che, inquanto neanche in misura minima partecipate dagli stessi soci, fra cui vi erasolo un legame di tipo familiare, non potevano essere considerate societàcollegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., né società appartenenti allo stessogruppo.

E, comunque, la società contribuente non aveva dimostratol’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle norme in materia diconsolidato nazionale o di gruppo IVA che sanciscono l’irrilevanza redditualedelle movimentazioni infragruppo.3.

Avverso la sentenza della CTP la contribuente aveva proposto appello,accolto dalla CTR della Calabria con la sentenza n. 1958 del 2021.

La CTRaveva, in particolare, ritenuto che l’importo recuperato a tassazione nonconcorresse a formare reddito di impresa, perché relativo ad operazioni nonimponibili attuate all’interno del c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”.

Le tre societàdovevano, infatti, ritenersi collegate, ai sensi dell’art. 2359 ultimo commac.c., in virtù del legame familiare fra i soci che lasciava presumere la“notevole influenza” che ciascuna esercitava sull’altra per la normalecomunanza di interessi e finalità, propria dei rapporti parentali, che siesprime in ambito societario attraverso politiche societarie convergenticiascuna società.3 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026Sotto il profilo della rilevanza fiscale dei rapporti familiari la CTR avevarichiamato l’art. 5 d.p.r. 917 del 1998 e l’art. 1 comma 70 della legge 145del 2018 come norme che individuerebbero le imprese appartenenti allostesso gruppo con riferimento a rapporti di parentela e affinità.In conseguenza del collegamento fra le società le entrate e usciteinfragruppo erano da considerarsi neutre sotto il profilo fiscale mentrel’Ufficio aveva illegittimamente sottoposto a tassazione le stesse somme siacome incassi della [OSCURATO:SOCIETA]. sia come versamenti per le altresocietà, dando luogo ad un fenomeno di doppia imposizione.4.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, e la società contribuentesi è difesa depositando il controricorso e una memoria illustrativa ai sensidell’art. 380 bis

1. c.p.c.5.

Con ordinanza interlocutoria n. 22543 del 2025 la Corte ha disposto ladiscussione del ricorso in pubblica udienza, per la particolare rilevanza dellequestioni relative alle condizioni di configurabilità del collegamentosocietario previsto dall’art. 2359 comma 3 c.c. in relazione all’incidenza delrapporto di parentela fra i soci delle tre società.6.

Successivamente è stata fissata l’udienza pubblica per la discussionedel ricorso e il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratoreClaudia Pedrelli, in data 16 gennaio 2026, ha depositato memoria con cuiha concluso per il rigetto del ricorso mentre la ricorrente ed ilcontroricorrente hanno depositato, in data 26 gennaio 2026, memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dedotto, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2359 c.c., dell’art. 118 t.u.i.r. e dell’art. 26 del d.lgs. 3 agosto2017.4 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di uncollegamento societario solo in virtù del legame familiare fra i soci di tredistinte società, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorressealcuno dei presupposti richiesti dall’art. 2359 comma 3 c.c. ed avrebbe, diconseguenza, erroneamente escluso dall’imponibile le movimentazioniinfragruppo ancorché le società non avessero optato per il regime fiscaledel bilancio consolidato nazionale che solo avrebbe potuto giustificare, aisensi dell’art. 118 t.u.i.r., il mancato computo nel reddito di impresa dellemovimentazioni finanziarie tra le società.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

La censura si articola su due distinti profili: la violazione dell’art. 2359comma 3 c.c. contenente la disciplina del collegamento societario,erroneamente interpretata e applicata per dedurre dal rapporto di parentelafra i soci la ricorrenza di un gruppo societario e la falsa applicazione delladisciplina della tassazione dei movimenti finanziari infragruppo, dettatadall’art. 118 t.u.i.r.1.3.

Sotto il primo profilo, la norma richiamata si colloca nell’ambito delladisciplina del controllo e del collegamento societario che esprimono, condiversa intensità, l’incidenza che una società può avere nel processodecisionale dell’assemblea di un’altra, dall’interno, attraverso ladisponibilità di voti nel consesso, o, dall’esterno, attraverso particolarivincoli contrattuali.L’art. 2359 comma 3 c.c., definisce il collegamento societario,corrispondente ad un’incidenza più labile di quella assicurata dal controllosocietario delineato nei commi precedenti, e prevede che “Sono consideratecollegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenzanotevole.

L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinariapuò essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se lasocietà ha azioni quotate in mercati regolamentati.”5 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/20261.4.

La definizione si incentra sul concetto di “influenza notevole”consistente nella possibilità di una società di incidere sul processodecisionale e sull’esito dell’assemblea dell’altra in relazione essenzialmentealla definizione delle strategie complessive di gestione dell’impresa e puòesplicarsi di diritto, a seguito del possesso di una partecipazione socialesignificativa, o di fatto, in ragione dell’esistenza di rapporti contrattuali checreano dipendenza economica di un ente dall’altro.L’influenza notevole si distingue dall’influenza dominante che connota ilcontrollo societario per la minore intensità dell’incidenza della societàdominante sulle decisioni strategiche dell’assemblea, caratterizzata daminore stabilità temporale o da discontinuità nell’operatività e determina:(i) il collegamento societario interno, ogni qualvolta la partecipazionesociale detenuta dalla società che esercita l’influenza sia tale da non esseredeterminante per le decisioni delle strategie di impresa ma da non poteressere ignorata perché magari consente al socio di esprimere componentinel consiglio di amministrazione o di disporre del diritto di votodeterminante per l’approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, ladistribuzione di riserve oppure lo colloca all’interno di un gruppo di comandoche rivesta la posizione collettiva di controllo senza che nessuno deicomponenti abbia il potere individuale di veto in assemblea;(ii) il collegamento societario esterno ogni qualvolta relazioni contrattuali odi altro tipo, come, a titolo esemplificativo, la disponibilità di informazionitecniche essenziali, lo scambio di personale manageriale o operativospecializzato indispensabile all’attività caratteristica, i rapporti familiari frasoggetti che rivestono ruoli o cariche sociali, siano in grado di conferire aduna società un’influenza notevole sull’altra senza la partecipazione alcapitale sociale in quanto determinano una soggezione economica otecnologica di una società all’altra.1.5.

Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume, aisensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., ove una delle società eserciti almeno un6 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumeredall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamentosocietario esterno è una situazione di fatto da accertarsi di volta in voltaproprio verificando se in concreto sussistano o meno le condizioni didipendenza economica che generano la possibilità dell’eserciziodell’influenza notevole in assemblea.1.6.

L’accertamento dell’esistenza del collegamento societario nonequivale, tuttavia, alla prova anche dell’esistenza del gruppo societario.Il collegamento societario è una relazione unilaterale intercorrenteunicamente tra la società che subisce l’influenza e la società che la esercita,operante a livello assembleare e non comporta la presunzione legalerelativa di esercizio da parte della società dominante dell’attività di direzionee coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplinacodicistica.La previsione dell’art. 2497 sexies c.c. che sancisce la presunzione legalerelativa di esercizio da parte dell’ente dominante dell’attività di direzione ecoordinamento in presenza della relazione di controllo societario è, infatti,chiara nel rinviare solo alla parte dell’art. 2359 c.c. che disciplina larelazione di controllo societario così escludendo il richiamo dell’art 2359comma 3 c.c. concernente il collegamento.Non è, dunque, sufficiente dimostrare l’esistenza del collegamentosocietario esterno per affermare la ricorrenza di un gruppo societario a cuiè necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione ecoordinamento da parte di una determinata società sulle altre.1.7.

Il gruppo societario che, come noto, l’ordinamento non definisce masi limita a prendere in considerazione per disciplinare taluni aspetti specificidel fenomeno, corrisponde ad un’aggregazione di imprese gestite in formasocietaria, formalmente autonome e indipendenti, ma soggette ad unadirezione unitaria e postula, tradizionalmente, l’esistenza sotto il profiloeconomico di un’unica impresa a cui corrispondono, sotto il profilo giuridico,7 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026tante imprese quante sono le società del gruppo, tutte soggette ad un unicoente che le dirige e coordina secondo un disegno unitario.1.8.

Il gruppo societario presuppone che uno degli enti esercitieffettivamente l’attività di direzione e coordinamento, consistentesostanzialmente nel diramare direttive anche informali agli amministratoridelle società assoggettate tenuti ad osservale.

In particolare, l’attività didirezione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di attidi indirizzo rivolti agli amministratori idonei ad incidere sulle decisionigestorie dell’impresa sottoposta, sulle scelte strategiche ed operative dicarattere finanziario, industriale, commerciale che attendono allaconduzione degli affari sociali mentre l’attività di coordinamento è ilcomplesso delle iniziative imposte agli amministratori per la realizzazionedel sistema di sinergie fra le diverse società del gruppo.L’attività di direzione e coordinamento è, dunque, anch’essa una situazionedi fatto che opera a livello gestorio, conformando all’interesse dell’impresaunitaria l’azione degli amministratori delle società sottoposte, e che puòanche prescindere dal controllo o dal collegamento societario, operanti,invece, a livello assembleare in modo tale da costituire normalmente delleprecondizioni al suo esercizio.1.9.

Ciò chiarito, venendo all’esame del caso di specie, il collegamentosocietario esterno può derivare anche da legami familiari fra i soci dellediverse società.Tuttavia, il rapporto di parentela fra i soci di società diverse, per potersitradurre nel collegamento societario esterno di cui all’art. 2359 comma 3c.c., deve esprimersi, in concreto, nell’esercizio effettivo di un’influenzanotevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata societàsulle altre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’ente dominante, deltipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegatedeterminate dal rapporto di parentela con il socio dell’ente dominante, il cuiaccertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.8 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentelafra soci di società diverse per ravvisare il collegamento societario che,presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fatto necessari allaprova dell’effettiva influenza esercitata da un ben determinato enteall’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precise decisionistrategiche dell’impresa.In altri termini, per l’accertamento del collegamento societario tra societàpartecipate da soggetti diversi è necessario verificare non solo il rapportodi parentela ma anche come le dinamiche dei rapporti familiari tra soci disocietà diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisionistrategiche dell’assemblea di una specifica società e in intese dirette arealizzare ben precise finalità economiche comuni.1.10.

Lo stesso precedente della Corte richiamato nella sentenzaimpugnata ha riconosciuto la possibile rilevanza dei rapporti familiari tra isoci nell’esercizio dell’influenza notevole affermando il principio secondo cui«A norma dell'art. 2359, terzo comma, cod. civ., si considerano collegate lesocietà sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; talesituazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinariapossa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se sitratta di società quotate in borsa - può sussistere anche in presenza disocietà a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicitàche - secondo l'"id quod plerumque accidit" - connota i rapporti dei parentidi primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzarefinalità comuni.» (Cass. n. 7554 del 2011).

Ma la pronuncia si riferisce,come già evidente dal tenore della massima, ad un contesto dicompartecipazione reciproca dei soci legati da vincoli di parentela allecompagini sociali delle società coinvolte e, dunque, ha pronunciato in unasituazione di fatto ove il legame familiare non era l’unico elemento posto afondamento dell’accertamento del collegamento societario.

La circostanzaemerge dalla motivazione ove la Corte chiarisce che «il collegamento deve9 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026consistere in un rapporto intercorrente tra società o imprese, tale dagiustificare la situazione della "influenza notevole".

Ora, tale situazione èritenuta sussistente per presunzione di legge, qualora nell'assembleaordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimose la società ha azioni quotate in borsa (comma 3 della norma in esame),circostanza riscontrabile nella fattispecie ove si tenga presente la posizionedi [OSCURATO:PERSONA] che era socia in misura di un quinto del capitale sociale dellasocietà acquirente ed in misura del 95% del capitale della società alienanteche sarebbe successivamente fallita.» (Cass. n. 7554 del 2011 inmotivazione).In ogni caso, come già chiarito, la prova dell’esistenza del collegamentosocietario, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., non determina lapresunzione di esistenza del gruppo societario di cui potrebbe, al più,costituire un indizio.L’accertamento dell’esistenza del gruppo societario esige, infatti, la provarigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da partedella società capogruppo, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di benprecisi ed individuati atti di indirizzo della gestione delle consociate.1.11.

In conclusione, deve affermarsi il principio secondo cui « In tema disocietà collegate, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., il collegamentosocietario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo diun’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioniassembleari strategiche dell’altra che non si può desumere solo dal rapportodi parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse el’accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a farpresumere, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., l’esistenza di un grupposocietario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività didirezione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altreconsociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi edindividuati atti di indirizzo della loro gestione. »10 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/20261.12.

Nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione deiprincipi richiamati laddove, nella sentenza impugnata, dapprima ha ritenutola relazione di parentela fra soggetti che sono tutti componenti di compaginesociali diverse, sufficiente a dimostrare il collegamento societario senzaneanche individuare quale ente dei tre avrebbe esercitato l’influenzanotevole in assemblea, in virtù di quali intese, per quali specifiche finalitàcomuni e, poi, ha confuso il collegamento societario con il grupposocietario, traendo dall’accertamento del collegamento societarioconseguenze giuridiche proprie solo dell’accertamento dell’esistenza delgruppo che non ha in alcun modo compiuto.La CTR ha affermato, infatti, che “dalla documentazione prodotta risultadimostrato il collegamento tra le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] 430 s.r.l., che insieme costituivano il “[OSCURATO:PERSONA].”Ha, poi, sottolineato che la sentenza di primo grado “non ha adeguatamentevalutato l’esistenza di un “ collegamento” in relazione alla nozione che ladisposizione richiamata fa di “ notevole influenza” ” che ha, quindi, ravvisatosemplicemente sulla base del fatto che “la [OSCURATO:SOCIETA] ha quale sociounico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],la [OSCURATO:SOCIETA] è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ( al 60%) e di [OSCURATO:PERSONA]( 40%): tra tali soggetti esistono legami familiari, [OSCURATO:PERSONA] è Zia siAnna e Vincenzo, e cognata di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA] eMorelli Anna.

Le società fanno inoltre capo ad un unico procuratore specialeche è [OSCURATO:PERSONA], marito della Mondella e padre dei [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo”.

Per concludere, infine, che: “Pertanto, deve ritenersi esistente ilcollegamento delle società, con ogni conseguenza in ordine agliaccertamenti fiscali, riguardo alle entrate e alle uscite, da considerarsi inquest’ambito, non potendo evidentemente considerare entrate i versamentiricevuti, senza posi tenere delle varie uscite verso le medie società.”1.13.

La censura della ricorrente è fondata anche sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 118 t.u.i.r. dovendo la laconica conclusione della CTR11 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026seguita alla ritenuta esistenza del collegamento delle società “con ogniconseguenza in ordine agli accertamenti fiscali” essere intesa come unrichiamo alla disciplina fiscale delle movimentazioni infragruppo, contenutaagli articoli 117 e 118 t.u.i.r.1.14.

L’art. 118 comma 4 t.u.i.r. prevede, in particolare, che “Nonconcorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse lesomme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartitadei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.”, nell’ipotesi in cui le societàcontrollanti e le società controllate ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.,che versino nelle particolari condizioni di cui all’art. 120 t.u.i.r., abbianooptato per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 t.u.i.r.La norma che esclude dalla base imponibile le movimentazioni infragrupporiferibili a corrispettivi dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti si applica,dunque, solo alle ipotesi in cui le società abbiano optato per la tassazionedi gruppo.

La fattispecie concreta è, quindi, fuori dal suo ambito applicativo:è pacifico, infatti, che le tre società coinvolte nell’accertamento non sono inrelazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., avendociascuna una compagine sociale diversa, e che non hanno presentato ilbilancio consolidato né, comunque, i pretesi finanziamenti infragrupposarebbero, in quanto tali, assimilabili a somme percepite o versate incontropartita di vantaggi fiscali.1.15.

La CTR non ha fatto corretta applicazione alla fattispecie concretadella norma in questione laddove ha ritenuto i pretesi finanziamentiinfragruppo esenti da tassazione.Erronea è pure l’affermazione ad abundantiam in ordine all’illegittimitàdell’atto impositivo che, secondo la sentenza impugnata, “ha provveduto atassare gli incassi per la DIM e i versamenti per le altre società, con evidentedoppia imposizione”.1.16.

Non è ravvisabile, infatti, nella fattispecie in esame, la doppiaimposizione vietata dall’ art. 163 t.u.i.r. che, secondo l’orientamento12 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026consolidato della Corte, riguarda esclusivamente la doppia imposizionegiuridica ravvisabile quando la stessa imposta è applicata più volte sullabase dello stesso presupposto nei confronti dello stesso o di soggetti diversima non quando la duplicità del prelievo sullo stesso reddito è meramenteeconomica perché, come nel caso in esame, l’imposizione attinge soggettidiversi sulla base di titoli diversi.Afferma, al riguardo, la Corte che «In tema di imposte sui redditi, la doppiaimposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento cheassoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'impostavenga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggettidiversi.» (Cass. n. 27625 del 2018; Cass. n. 32317 del 2024; Cass. n. n.13345 del 2025).2.

Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] Napolitano13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza n. 1958 del 2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 4 giugno 2021, non notificata;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ClaudiaPedrelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico dell’avviso di accertamentoTD9030100789/2016, relativo all’anno di imposta 2011, con cuil’amministrazione finanziaria, ritenuta l’inattendibilità delle scritturecontabili della società, aveva accertato, al fine del recupero di impostedirette e IVA, maggiori ricavi per la somma di euro 2.209.400,corrispondenti ai versamenti effettuati a favore della società contribuentedalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dallaGuardia di Finanza nel periodo dal 2011 al 2016, conclusesi con il processoverbale di constatazione del 31 maggio 2016, da cui era emersa unanotevole commistione di rapporti tra la società contribuente, la Emme 430s.r.l. e la Calabria lavoro [OSCURATO:SOCIETA] trattava, infatti, di società riferibili a socifra loro in vario modo imparentati, dal momento che la socia unica dellaDIM era, al contempo, zia dei due soci della [OSCURATO:SOCIETA]. e cognata dellasocia unica della [OSCURATO:SOCIETA]., tutte aventi sede nello stesso stabilecon in comune il procuratore speciale, fratello della socia unica di DIM.In mancanza di qualsiasi documentazione delle operazioni sottostanti aiversamenti provenienti dalle altre due società e di qualsiasi giustificazione2 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026economica dell’enorme indebitamento che ne derivava per la societàcontribuente ove annoverati fra i debiti da finanziamento, l’amministrazioneli aveva sottoposti a tassazione come componenti reddituali straordinari delconto economico mentre la società contribuente li aveva iscritti nello statopatrimoniale del bilancio come debiti derivanti da finanziamenti infragruppoprivi di valenza reddituale.2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 177 del 2019, rilevata unasostanziale acquiescenza della contribuente rispetto a violazioni minori,aveva rigettato, per il resto, il ricorso della società, ritenendo legittima laripresa a tassazione dei versamenti effettuati a suo favore, senza alcunagiustificazione economica, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] che, inquanto neanche in misura minima partecipate dagli stessi soci, fra cui vi erasolo un legame di tipo familiare, non potevano essere considerate societàcollegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., né società appartenenti allo stessogruppo. E, comunque, la società contribuente non aveva dimostratol’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle norme in materia diconsolidato nazionale o di gruppo IVA che sanciscono l’irrilevanza redditualedelle movimentazioni infragruppo.3. Avverso la sentenza della CTP la contribuente aveva proposto appello,accolto dalla CTR della Calabria con la sentenza n. 1958 del 2021. La CTRaveva, in particolare, ritenuto che l’importo recuperato a tassazione nonconcorresse a formare reddito di impresa, perché relativo ad operazioni nonimponibili attuate all’interno del c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”. Le tre societàdovevano, infatti, ritenersi collegate, ai sensi dell’art. 2359 ultimo commac.c., in virtù del legame familiare fra i soci che lasciava presumere la“notevole influenza” che ciascuna esercitava sull’altra per la normalecomunanza di interessi e finalità, propria dei rapporti parentali, che siesprime in ambito societario attraverso politiche societarie convergenticiascuna società.3 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026Sotto il profilo della rilevanza fiscale dei rapporti familiari la CTR avevarichiamato l’art. 5 d.p.r. 917 del 1998 e l’art. 1 comma 70 della legge 145del 2018 come norme che individuerebbero le imprese appartenenti allostesso gruppo con riferimento a rapporti di parentela e affinità.In conseguenza del collegamento fra le società le entrate e usciteinfragruppo erano da considerarsi neutre sotto il profilo fiscale mentrel’Ufficio aveva illegittimamente sottoposto a tassazione le stesse somme siacome incassi della [OSCURATO:SOCIETA]. sia come versamenti per le altresocietà, dando luogo ad un fenomeno di doppia imposizione.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, e la società contribuentesi è difesa depositando il controricorso e una memoria illustrativa ai sensidell’art. 380 bis 1. c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria n. 22543 del 2025 la Corte ha disposto ladiscussione del ricorso in pubblica udienza, per la particolare rilevanza dellequestioni relative alle condizioni di configurabilità del collegamentosocietario previsto dall’art. 2359 comma 3 c.c. in relazione all’incidenza delrapporto di parentela fra i soci delle tre società.6. Successivamente è stata fissata l’udienza pubblica per la discussionedel ricorso e il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratoreClaudia Pedrelli, in data 16 gennaio 2026, ha depositato memoria con cuiha concluso per il rigetto del ricorso mentre la ricorrente ed ilcontroricorrente hanno depositato, in data 26 gennaio 2026, memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dedotto, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2359 c.c., dell’art. 118 t.u.i.r. e dell’art. 26 del d.lgs. 3 agosto2017.4 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di uncollegamento societario solo in virtù del legame familiare fra i soci di tredistinte società, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorressealcuno dei presupposti richiesti dall’art. 2359 comma 3 c.c. ed avrebbe, diconseguenza, erroneamente escluso dall’imponibile le movimentazioniinfragruppo ancorché le società non avessero optato per il regime fiscaledel bilancio consolidato nazionale che solo avrebbe potuto giustificare, aisensi dell’art. 118 t.u.i.r., il mancato computo nel reddito di impresa dellemovimentazioni finanziarie tra le società.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La censura si articola su due distinti profili: la violazione dell’art. 2359comma 3 c.c. contenente la disciplina del collegamento societario,erroneamente interpretata e applicata per dedurre dal rapporto di parentelafra i soci la ricorrenza di un gruppo societario e la falsa applicazione delladisciplina della tassazione dei movimenti finanziari infragruppo, dettatadall’art. 118 t.u.i.r.1.3. Sotto il primo profilo, la norma richiamata si colloca nell’ambito delladisciplina del controllo e del collegamento societario che esprimono, condiversa intensità, l’incidenza che una società può avere nel processodecisionale dell’assemblea di un’altra, dall’interno, attraverso ladisponibilità di voti nel consesso, o, dall’esterno, attraverso particolarivincoli contrattuali.L’art. 2359 comma 3 c.c., definisce il collegamento societario,corrispondente ad un’incidenza più labile di quella assicurata dal controllosocietario delineato nei commi precedenti, e prevede che “Sono consideratecollegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenzanotevole. L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinariapuò essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se lasocietà ha azioni quotate in mercati regolamentati.”5 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/20261.4. La definizione si incentra sul concetto di “influenza notevole”consistente nella possibilità di una società di incidere sul processodecisionale e sull’esito dell’assemblea dell’altra in relazione essenzialmentealla definizione delle strategie complessive di gestione dell’impresa e puòesplicarsi di diritto, a seguito del possesso di una partecipazione socialesignificativa, o di fatto, in ragione dell’esistenza di rapporti contrattuali checreano dipendenza economica di un ente dall’altro.L’influenza notevole si distingue dall’influenza dominante che connota ilcontrollo societario per la minore intensità dell’incidenza della societàdominante sulle decisioni strategiche dell’assemblea, caratterizzata daminore stabilità temporale o da discontinuità nell’operatività e determina:(i) il collegamento societario interno, ogni qualvolta la partecipazionesociale detenuta dalla società che esercita l’influenza sia tale da non esseredeterminante per le decisioni delle strategie di impresa ma da non poteressere ignorata perché magari consente al socio di esprimere componentinel consiglio di amministrazione o di disporre del diritto di votodeterminante per l’approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, ladistribuzione di riserve oppure lo colloca all’interno di un gruppo di comandoche rivesta la posizione collettiva di controllo senza che nessuno deicomponenti abbia il potere individuale di veto in assemblea;(ii) il collegamento societario esterno ogni qualvolta relazioni contrattuali odi altro tipo, come, a titolo esemplificativo, la disponibilità di informazionitecniche essenziali, lo scambio di personale manageriale o operativospecializzato indispensabile all’attività caratteristica, i rapporti familiari frasoggetti che rivestono ruoli o cariche sociali, siano in grado di conferire aduna società un’influenza notevole sull’altra senza la partecipazione alcapitale sociale in quanto determinano una soggezione economica otecnologica di una società all’altra.1.5. Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume, aisensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., ove una delle società eserciti almeno un6 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumeredall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamentosocietario esterno è una situazione di fatto da accertarsi di volta in voltaproprio verificando se in concreto sussistano o meno le condizioni didipendenza economica che generano la possibilità dell’eserciziodell’influenza notevole in assemblea.1.6. L’accertamento dell’esistenza del collegamento societario nonequivale, tuttavia, alla prova anche dell’esistenza del gruppo societario.Il collegamento societario è una relazione unilaterale intercorrenteunicamente tra la società che subisce l’influenza e la società che la esercita,operante a livello assembleare e non comporta la presunzione legalerelativa di esercizio da parte della società dominante dell’attività di direzionee coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplinacodicistica.La previsione dell’art. 2497 sexies c.c. che sancisce la presunzione legalerelativa di esercizio da parte dell’ente dominante dell’attività di direzione ecoordinamento in presenza della relazione di controllo societario è, infatti,chiara nel rinviare solo alla parte dell’art. 2359 c.c. che disciplina larelazione di controllo societario così escludendo il richiamo dell’art 2359comma 3 c.c. concernente il collegamento.Non è, dunque, sufficiente dimostrare l’esistenza del collegamentosocietario esterno per affermare la ricorrenza di un gruppo societario a cuiè necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione ecoordinamento da parte di una determinata società sulle altre.1.7. Il gruppo societario che, come noto, l’ordinamento non definisce masi limita a prendere in considerazione per disciplinare taluni aspetti specificidel fenomeno, corrisponde ad un’aggregazione di imprese gestite in formasocietaria, formalmente autonome e indipendenti, ma soggette ad unadirezione unitaria e postula, tradizionalmente, l’esistenza sotto il profiloeconomico di un’unica impresa a cui corrispondono, sotto il profilo giuridico,7 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026tante imprese quante sono le società del gruppo, tutte soggette ad un unicoente che le dirige e coordina secondo un disegno unitario.1.8. Il gruppo societario presuppone che uno degli enti esercitieffettivamente l’attività di direzione e coordinamento, consistentesostanzialmente nel diramare direttive anche informali agli amministratoridelle società assoggettate tenuti ad osservale. In particolare, l’attività didirezione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di attidi indirizzo rivolti agli amministratori idonei ad incidere sulle decisionigestorie dell’impresa sottoposta, sulle scelte strategiche ed operative dicarattere finanziario, industriale, commerciale che attendono allaconduzione degli affari sociali mentre l’attività di coordinamento è ilcomplesso delle iniziative imposte agli amministratori per la realizzazionedel sistema di sinergie fra le diverse società del gruppo.L’attività di direzione e coordinamento è, dunque, anch’essa una situazionedi fatto che opera a livello gestorio, conformando all’interesse dell’impresaunitaria l’azione degli amministratori delle società sottoposte, e che puòanche prescindere dal controllo o dal collegamento societario, operanti,invece, a livello assembleare in modo tale da costituire normalmente delleprecondizioni al suo esercizio.1.9. Ciò chiarito, venendo all’esame del caso di specie, il collegamentosocietario esterno può derivare anche da legami familiari fra i soci dellediverse società.Tuttavia, il rapporto di parentela fra i soci di società diverse, per potersitradurre nel collegamento societario esterno di cui all’art. 2359 comma 3c.c., deve esprimersi, in concreto, nell’esercizio effettivo di un’influenzanotevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata societàsulle altre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’ente dominante, deltipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegatedeterminate dal rapporto di parentela con il socio dell’ente dominante, il cuiaccertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.8 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentelafra soci di società diverse per ravvisare il collegamento societario che,presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fatto necessari allaprova dell’effettiva influenza esercitata da un ben determinato enteall’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precise decisionistrategiche dell’impresa.In altri termini, per l’accertamento del collegamento societario tra societàpartecipate da soggetti diversi è necessario verificare non solo il rapportodi parentela ma anche come le dinamiche dei rapporti familiari tra soci disocietà diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisionistrategiche dell’assemblea di una specifica società e in intese dirette arealizzare ben precise finalità economiche comuni.1.10. Lo stesso precedente della Corte richiamato nella sentenzaimpugnata ha riconosciuto la possibile rilevanza dei rapporti familiari tra isoci nell’esercizio dell’influenza notevole affermando il principio secondo cui«A norma dell'art. 2359, terzo comma, cod. civ., si considerano collegate lesocietà sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; talesituazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinariapossa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se sitratta di società quotate in borsa - può sussistere anche in presenza disocietà a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicitàche - secondo l'"id quod plerumque accidit" - connota i rapporti dei parentidi primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzarefinalità comuni.» (Cass. n. 7554 del 2011). Ma la pronuncia si riferisce,come già evidente dal tenore della massima, ad un contesto dicompartecipazione reciproca dei soci legati da vincoli di parentela allecompagini sociali delle società coinvolte e, dunque, ha pronunciato in unasituazione di fatto ove il legame familiare non era l’unico elemento posto afondamento dell’accertamento del collegamento societario. La circostanzaemerge dalla motivazione ove la Corte chiarisce che «il collegamento deve9 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026consistere in un rapporto intercorrente tra società o imprese, tale dagiustificare la situazione della "influenza notevole". Ora, tale situazione èritenuta sussistente per presunzione di legge, qualora nell'assembleaordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimose la società ha azioni quotate in borsa (comma 3 della norma in esame),circostanza riscontrabile nella fattispecie ove si tenga presente la posizionedi [OSCURATO:PERSONA] che era socia in misura di un quinto del capitale sociale dellasocietà acquirente ed in misura del 95% del capitale della società alienanteche sarebbe successivamente fallita.» (Cass. n. 7554 del 2011 inmotivazione).In ogni caso, come già chiarito, la prova dell’esistenza del collegamentosocietario, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., non determina lapresunzione di esistenza del gruppo societario di cui potrebbe, al più,costituire un indizio.L’accertamento dell’esistenza del gruppo societario esige, infatti, la provarigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da partedella società capogruppo, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di benprecisi ed individuati atti di indirizzo della gestione delle consociate.1.11. In conclusione, deve affermarsi il principio secondo cui « In tema disocietà collegate, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., il collegamentosocietario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo diun’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioniassembleari strategiche dell’altra che non si può desumere solo dal rapportodi parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse el’accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a farpresumere, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., l’esistenza di un grupposocietario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività didirezione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altreconsociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi edindividuati atti di indirizzo della loro gestione. »10 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/20261.12. Nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione deiprincipi richiamati laddove, nella sentenza impugnata, dapprima ha ritenutola relazione di parentela fra soggetti che sono tutti componenti di compaginesociali diverse, sufficiente a dimostrare il collegamento societario senzaneanche individuare quale ente dei tre avrebbe esercitato l’influenzanotevole in assemblea, in virtù di quali intese, per quali specifiche finalitàcomuni e, poi, ha confuso il collegamento societario con il grupposocietario, traendo dall’accertamento del collegamento societarioconseguenze giuridiche proprie solo dell’accertamento dell’esistenza delgruppo che non ha in alcun modo compiuto.La CTR ha affermato, infatti, che “dalla documentazione prodotta risultadimostrato il collegamento tra le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] 430 s.r.l., che insieme costituivano il “[OSCURATO:PERSONA].”Ha, poi, sottolineato che la sentenza di primo grado “non ha adeguatamentevalutato l’esistenza di un “ collegamento” in relazione alla nozione che ladisposizione richiamata fa di “ notevole influenza” ” che ha, quindi, ravvisatosemplicemente sulla base del fatto che “la [OSCURATO:SOCIETA] ha quale sociounico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],la [OSCURATO:SOCIETA] è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ( al 60%) e di [OSCURATO:PERSONA]( 40%): tra tali soggetti esistono legami familiari, [OSCURATO:PERSONA] è Zia siAnna e Vincenzo, e cognata di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA] eMorelli Anna. Le società fanno inoltre capo ad un unico procuratore specialeche è [OSCURATO:PERSONA], marito della Mondella e padre dei [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo”. Per concludere, infine, che: “Pertanto, deve ritenersi esistente ilcollegamento delle società, con ogni conseguenza in ordine agliaccertamenti fiscali, riguardo alle entrate e alle uscite, da considerarsi inquest’ambito, non potendo evidentemente considerare entrate i versamentiricevuti, senza posi tenere delle varie uscite verso le medie società.”1.13. La censura della ricorrente è fondata anche sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 118 t.u.i.r. dovendo la laconica conclusione della CTR11 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026seguita alla ritenuta esistenza del collegamento delle società “con ogniconseguenza in ordine agli accertamenti fiscali” essere intesa come unrichiamo alla disciplina fiscale delle movimentazioni infragruppo, contenutaagli articoli 117 e 118 t.u.i.r.1.14. L’art. 118 comma 4 t.u.i.r. prevede, in particolare, che “Nonconcorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse lesomme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartitadei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.”, nell’ipotesi in cui le societàcontrollanti e le società controllate ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.,che versino nelle particolari condizioni di cui all’art. 120 t.u.i.r., abbianooptato per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 t.u.i.r.La norma che esclude dalla base imponibile le movimentazioni infragrupporiferibili a corrispettivi dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti si applica,dunque, solo alle ipotesi in cui le società abbiano optato per la tassazionedi gruppo. La fattispecie concreta è, quindi, fuori dal suo ambito applicativo:è pacifico, infatti, che le tre società coinvolte nell’accertamento non sono inrelazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., avendociascuna una compagine sociale diversa, e che non hanno presentato ilbilancio consolidato né, comunque, i pretesi finanziamenti infragrupposarebbero, in quanto tali, assimilabili a somme percepite o versate incontropartita di vantaggi fiscali.1.15. La CTR non ha fatto corretta applicazione alla fattispecie concretadella norma in questione laddove ha ritenuto i pretesi finanziamentiinfragruppo esenti da tassazione.Erronea è pure l’affermazione ad abundantiam in ordine all’illegittimitàdell’atto impositivo che, secondo la sentenza impugnata, “ha provveduto atassare gli incassi per la DIM e i versamenti per le altre società, con evidentedoppia imposizione”.1.16. Non è ravvisabile, infatti, nella fattispecie in esame, la doppiaimposizione vietata dall’ art. 163 t.u.i.r. che, secondo l’orientamento12 di 13Numero registro generale 26896/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9260/2026Data pubblicazione 13/04/2026consolidato della Corte, riguarda esclusivamente la doppia imposizionegiuridica ravvisabile quando la stessa imposta è applicata più volte sullabase dello stesso presupposto nei confronti dello stesso o di soggetti diversima non quando la duplicità del prelievo sullo stesso reddito è meramenteeconomica perché, come nel caso in esame, l’imposizione attinge soggettidiversi sulla base di titoli diversi.Afferma, al riguardo, la Corte che «In tema di imposte sui redditi, la doppiaimposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento cheassoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'impostavenga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggettidiversi.» (Cass. n. 27625 del 2018; Cass. n. 32317 del 2024; Cass. n. n.13345 del 2025).2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] Napolitano13 di 13
Sentenza Cassazione n. 09260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris