CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 06823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 6 maggio 2025, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026