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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37854/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33927-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 36/B -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 1173/2019 del Tribunale di Firenze depositata il 9.4.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1173/2019 il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado (n. 321772017 del locale Giudice di Pace), ha respinto il ricorso del cittadino tedesco [OSCURATO:PERSONA] contro un verbale di contestazione di violazione del codice della strada (transito in ZTL), ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice.

Per giungere a tale conclusione il Tribunale, sulla scorta di richiami giurisprudenziali, ha osservato, per quanto interessa: -che la normativa applicabile per la notifica del verbale è quella del Regolamento CE n. 1393/2007 perché il codice della strada equipara il verbale ad un atto giudiziario laddove prevede l’applicazione degli artt. 136-151 cpc; - che nel caso in esame la notificazione era avvenuta tramite le poste italiane perché la EMO, divisione interna della società [OSCURATO:PERSONA], aveva solo curato la consegna del verbale per la notifica a mezzo posta; -che il verbale impugnato in prime cure era stato validamente notificato al ricorrente, il quale avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente nel termine previsto dall’art. 204 bis CDS.

2. Contro tale sentenza il Dalbke ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria e contrastati con controricorso dal Comune di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Col primo motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio e mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per avere il Tribunale ritenuto applicabile, in caso di notifica all’estero di un verbale di contravvenzione alle norme del codice della strada, il citato Regolamento che, per espressa previsione contenuta nell’art. 1, non si applica alla notifica di atti in materia amministrativa. 1.2 Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio per avere il Tribunale ritenuto validamente notificato il verbale con le procedure stabilite dal citato Regolamento. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 CDS e dell’art. 10 comma 1 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per avere il Tribunale di Firenze ritenuto validamente notificato il verbale a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 2021 CDS, norma non applicabile alla fattispecie in quanto gerarchicamente sottordinata alla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. 1.4Col quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, cioè le modalità con le quali il presunto verbale è stato recapitato al ricorrente. 2I motivi - che per il comune riferi mento alla regolarità della notifica del verbale di contravvenzione, si prestano ad esame unitario -sono fondati.

La questione di diritto posta dal ricorso ha trovato di recente una soluzione definitiva a seguito di due pronunce delle sezioni unite che hanno affermato i seguenti principi: 1)per la notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documentiin materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione (cfr. Sez.

U -, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021 Rv. 660403); 2) la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.

Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio (cfr.Sez.

U - , Sentenza n. 11550 del 08/04/2022 Rv. 664424).

Nel caso in esame, è documentato che la notifica del verbale al cittadino tedesco venne eseguita a mezzo del servizio postale in applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007.

E’ altresì documentato che la notifica avvenne in data 14.8.2016 e che l’opposizione davanti al Giudice di Pace venne proposta con ricorso del 22.3.2017 (v. atti).

In applicazione dei citati principi, la notifica era dunque nulla e la proposizione tardiva dell’opposizione (di cui dà atto la stessa sentenza a pag. 5) non ha sanato la nullità.

Ulteriore conseguenza è l’estinzione della pretesa sanzionatoria, non avendo l’amministrazione dimostrato di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento (cfr.

SSUU Sentenza n. 11550/2022 cit. che richiama a sua volta SSUU sentenza 22 settembre 2017, n. 22080, in particolare § 7.3).

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito il ricorso del Dalbke va accolto e il verbale va annullato.

Le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia e l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite nelle more del presente giudizio giustificano senz’altro la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33927-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 36/B -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 1173/2019 del Tribunale di Firenze depositata il 9.4.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1173/2019 il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado (n. 321772017 del locale Giudice di Pace), ha respinto il ricorso del cittadino tedesco [OSCURATO:PERSONA] contro un verbale di contestazione di violazione del codice della strada (transito in ZTL), ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice. Per giungere a tale conclusione il Tribunale, sulla scorta di richiami giurisprudenziali, ha osservato, per quanto interessa: -che la normativa applicabile per la notifica del verbale è quella del Regolamento CE n. 1393/2007 perché il codice della strada equipara il verbale ad un atto giudiziario laddove prevede l’applicazione degli artt. 136-151 cpc; - che nel caso in esame la notificazione era avvenuta tramite le poste italiane perché la EMO, divisione interna della società [OSCURATO:PERSONA], aveva solo curato la consegna del verbale per la notifica a mezzo posta; -che il verbale impugnato in prime cure era stato validamente notificato al ricorrente, il quale avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente nel termine previsto dall’art. 204 bis CDS. 2. Contro tale sentenza il Dalbke ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria e contrastati con controricorso dal Comune di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Col primo motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio e mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per avere il Tribunale ritenuto applicabile, in caso di notifica all’estero di un verbale di contravvenzione alle norme del codice della strada, il citato Regolamento che, per espressa previsione contenuta nell’art. 1, non si applica alla notifica di atti in materia amministrativa. 1.2 Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio per avere il Tribunale ritenuto validamente notificato il verbale con le procedure stabilite dal citato Regolamento. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 CDS e dell’art. 10 comma 1 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per avere il Tribunale di Firenze ritenuto validamente notificato il verbale a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 2021 CDS, norma non applicabile alla fattispecie in quanto gerarchicamente sottordinata alla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. 1.4Col quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, cioè le modalità con le quali il presunto verbale è stato recapitato al ricorrente. 2I motivi - che per il comune riferi mento alla regolarità della notifica del verbale di contravvenzione, si prestano ad esame unitario -sono fondati. La questione di diritto posta dal ricorso ha trovato di recente una soluzione definitiva a seguito di due pronunce delle sezioni unite che hanno affermato i seguenti principi: 1)per la notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documentiin materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021 Rv. 660403); 2) la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio (cfr.Sez. U - , Sentenza n. 11550 del 08/04/2022 Rv. 664424). Nel caso in esame, è documentato che la notifica del verbale al cittadino tedesco venne eseguita a mezzo del servizio postale in applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007. E’ altresì documentato che la notifica avvenne in data 14.8.2016 e che l’opposizione davanti al Giudice di Pace venne proposta con ricorso del 22.3.2017 (v. atti). In applicazione dei citati principi, la notifica era dunque nulla e la proposizione tardiva dell’opposizione (di cui dà atto la stessa sentenza a pag. 5) non ha sanato la nullità. Ulteriore conseguenza è l’estinzione della pretesa sanzionatoria, non avendo l’amministrazione dimostrato di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento (cfr. SSUU Sentenza n. 11550/2022 cit. che richiama a sua volta SSUU sentenza 22 settembre 2017, n. 22080, in particolare § 7.3). In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito il ricorso del Dalbke va accolto e il verbale va annullato. Le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia e l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite nelle more del presente giudizio giustificano senz’altro la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 37854/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris