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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21384/2026

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rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Assemblea [OSCURATO:PERSONA] dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 62/2023 depositatail 12/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con una convenzione del 27 novembre 2007, il "[OSCURATO:PERSONA] di AmbitoAgrigento", in qualità di Autorità d'Ambito, ha affidato la gestione del S.I.I.alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Tale gestione includeva i servizi di captazione, adduzione, distribuzione diacqua per usi civili, fognatura e depurazione.

L'articolo 2 della convenzioneobbligava il [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito a mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi idrici, compresi quelligestiti da organismi controllati dagli [OSCURATO:PERSONA], come il "ConsorzioAcquedotto [OSCURATO:PERSONA]".Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito non ha mai adempiuto a tale obbligo,omettendo di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] le sorgenti e gli impianti diadduzione e distribuzione dell'acqua che erano rimasti nella detenzione delConsorzio [OSCURATO:PERSONA].1.1.- Nel 2010, il [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ottenere il pagamento di € 2.720.427,67, corrispondente a fatture perforniture d'acqua asseritamente effettuate nel 2009. [OSCURATO:PERSONA] si èdifesa eccependo la mancanza di titolo e di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] TreNumero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sorgenti a vendere l'acqua, che avrebbe dovuto essere fornitagratuitamente in quanto [OSCURATO:PERSONA] era il concessionario del servizio.Ha contestato il corrispettivo richiesto.Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda riconvenzionale per larestituzione di € 1.999.931,03, pagati indebitamente per fornitureprecedenti.Ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito diAgrigento, ritenendolo responsabile per l'inadempimento dell'obbligo diconsegna degli impianti e chiedendo di essere tenuta indenne da ognipretesa del [OSCURATO:PERSONA].1.2.- Il Tribunale ha disposto una [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio (CTU)contabile, la quale ha concluso che, a fronte di 4.485.410 mc d'acquafatturati, la prova dell'effettiva erogazione era stata fornita solo per1.014.422,40 mc.

Il credito del [OSCURATO:PERSONA] è stato quindirideterminato dal CTU in € 319.067,09.Di conseguenza, con la sentenza n. 449/2016, il Tribunale di Agrigento haaccertato un credito residuo in favore di [OSCURATO:PERSONA] di € 211.514,50, aseguito della compensazione delle pretese.

Ha dichiarato il proprio difettodi giurisdizione sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] contro il Consorziod’Ambito, indicando la competenza del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche (TSAP).

Ha rigettato l'eccezione sulla carenza di legittimazionedel [OSCURATO:PERSONA], applicando retroattivamente la Legge RegionaleSiciliana n. 2/2013.1.3.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita proponendo appello incidentale sui punti a sésfavorevoli: il difetto di giurisdizione, la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] TreSorgenti, il valore probatorio di alcuni documenti e il rigetto della propriadomanda riconvenzionale.

Durante il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] è statadichiarata fallita e la causa è stata proseguita dalla Curatela.Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/20261.4.- Con la sentenza n. 62/2023, la Corte d’Appello di Palermo ha riformatola decisione di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare alConsorzio [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.508.913,17.

Ha rigettato l'appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario sulla domanda contro il [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito e lalegittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a vendere l'acqua.

Ha rigettato ladomanda di restituzione dell'indebito per carenza di prova.Avverso tale sentenza, la Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per Cassazione, con sette motivi di censura di cui hannochiesto il rigetto sia il [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorsoe memoria, sia l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento.RAGIONI DELLA DECISIONERitiene il collegio che la causa debba essere rimessa alle Sezioni Unite perla decisone sulla questione di giurisdizione, che è fatta valere con il terzomotivo di ricorso.Infatti, con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 1 cpc e dell’art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 (art. 360 n. 3, c.p.c).La ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha confermatoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia emanleva proposta contro il [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito.

Secondo la ricorrente, taledomanda si fonda su un inadempimento contrattuale (la violazione dell'art.2 della convenzione del 2007) e ha natura puramente patrimoniale, senzaincidere su provvedimenti amministrativi relativi al regime delle acquepubbliche.

Pertanto, la controversia non rientra nelle materie devolute allagiurisdizione speciale del TSAP dall'art. 143 del R.D. 1775/1933, maappartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Sottolinea inoltre la contraddizione di ritenere la domanda principale(pagamento della fornitura spettante alla giurisdizione ordinaria e quella digaranzia, ad essa strettamente connessa, spettante alla giurisdizionespeciale.Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026In relazione a tale questione non c’è pronuncia sulla giurisdizione che possacostituire utile precedente e giustificare una decisione da parte della sezionesemplice.Il che impone la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, 1° co., c.p.c.La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rimette la causa alle Sezioni Unite.

Rinvia la causa a nuovo ruoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Assemblea [OSCURATO:PERSONA] dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 62/2023 depositatail 12/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con una convenzione del 27 novembre 2007, il "[OSCURATO:PERSONA] di AmbitoAgrigento", in qualità di Autorità d'Ambito, ha affidato la gestione del S.I.I.alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Tale gestione includeva i servizi di captazione, adduzione, distribuzione diacqua per usi civili, fognatura e depurazione. L'articolo 2 della convenzioneobbligava il [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito a mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi idrici, compresi quelligestiti da organismi controllati dagli [OSCURATO:PERSONA], come il "ConsorzioAcquedotto [OSCURATO:PERSONA]".Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito non ha mai adempiuto a tale obbligo,omettendo di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] le sorgenti e gli impianti diadduzione e distribuzione dell'acqua che erano rimasti nella detenzione delConsorzio [OSCURATO:PERSONA].1.1.- Nel 2010, il [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ottenere il pagamento di € 2.720.427,67, corrispondente a fatture perforniture d'acqua asseritamente effettuate nel 2009. [OSCURATO:PERSONA] si èdifesa eccependo la mancanza di titolo e di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] TreNumero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sorgenti a vendere l'acqua, che avrebbe dovuto essere fornitagratuitamente in quanto [OSCURATO:PERSONA] era il concessionario del servizio.Ha contestato il corrispettivo richiesto.Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda riconvenzionale per larestituzione di € 1.999.931,03, pagati indebitamente per fornitureprecedenti.Ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito diAgrigento, ritenendolo responsabile per l'inadempimento dell'obbligo diconsegna degli impianti e chiedendo di essere tenuta indenne da ognipretesa del [OSCURATO:PERSONA].1.2.- Il Tribunale ha disposto una [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio (CTU)contabile, la quale ha concluso che, a fronte di 4.485.410 mc d'acquafatturati, la prova dell'effettiva erogazione era stata fornita solo per1.014.422,40 mc. Il credito del [OSCURATO:PERSONA] è stato quindirideterminato dal CTU in € 319.067,09.Di conseguenza, con la sentenza n. 449/2016, il Tribunale di Agrigento haaccertato un credito residuo in favore di [OSCURATO:PERSONA] di € 211.514,50, aseguito della compensazione delle pretese. Ha dichiarato il proprio difettodi giurisdizione sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] contro il Consorziod’Ambito, indicando la competenza del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche (TSAP). Ha rigettato l'eccezione sulla carenza di legittimazionedel [OSCURATO:PERSONA], applicando retroattivamente la Legge RegionaleSiciliana n. 2/2013.1.3.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita proponendo appello incidentale sui punti a sésfavorevoli: il difetto di giurisdizione, la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] TreSorgenti, il valore probatorio di alcuni documenti e il rigetto della propriadomanda riconvenzionale. Durante il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] è statadichiarata fallita e la causa è stata proseguita dalla Curatela.Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/20261.4.- Con la sentenza n. 62/2023, la Corte d’Appello di Palermo ha riformatola decisione di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare alConsorzio [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.508.913,17. Ha rigettato l'appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario sulla domanda contro il [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito e lalegittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a vendere l'acqua. Ha rigettato ladomanda di restituzione dell'indebito per carenza di prova.Avverso tale sentenza, la Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per Cassazione, con sette motivi di censura di cui hannochiesto il rigetto sia il [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorsoe memoria, sia l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento.RAGIONI DELLA DECISIONERitiene il collegio che la causa debba essere rimessa alle Sezioni Unite perla decisone sulla questione di giurisdizione, che è fatta valere con il terzomotivo di ricorso.Infatti, con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 1 cpc e dell’art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 (art. 360 n. 3, c.p.c).La ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha confermatoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia emanleva proposta contro il [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito. Secondo la ricorrente, taledomanda si fonda su un inadempimento contrattuale (la violazione dell'art.2 della convenzione del 2007) e ha natura puramente patrimoniale, senzaincidere su provvedimenti amministrativi relativi al regime delle acquepubbliche. Pertanto, la controversia non rientra nelle materie devolute allagiurisdizione speciale del TSAP dall'art. 143 del R.D. 1775/1933, maappartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Sottolinea inoltre la contraddizione di ritenere la domanda principale(pagamento della fornitura spettante alla giurisdizione ordinaria e quella digaranzia, ad essa strettamente connessa, spettante alla giurisdizionespeciale.Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026In relazione a tale questione non c’è pronuncia sulla giurisdizione che possacostituire utile precedente e giustificare una decisione da parte della sezionesemplice.Il che impone la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, 1° co., c.p.c.La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rimette la causa alle Sezioni Unite. Rinvia la causa a nuovo ruoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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