CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 35200/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5139-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1821/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva, tra l'altro, accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], docente ripetutamente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione dal 2007 al 2015, a percepire il medesimo trattamento economico riconosciuto, in relazione all'anzianità di servizio, agli insegnanti a tempo indeterminato ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente; 2. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure ed ha rilevato che la violazione del principio di non discriminazione costituisce inadempimento contrattuale e la domanda con la quale il lavoratore rivendica la parità di trattamento ha natura risarcitoria ed è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; Ric. 2020 n. 05139 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti denunciano, con un unico motivo fotinulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ. nonché dell'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011 e addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione; 1.1. evidenziano che la domanda con la quale il lavoratore assunto a termine rivendica le medesime condizioni di impiego riservate al dipendente a tempo indeterminato ha natura retributiva e, pertanto, il credito si prescrive se non azionato con il decorso di cinque anni dalla data della maturazione; 2. il ricorso è manifestamente fondato perché la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dàll'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass. n. 4194/2021); Ric. 2020 n. 05139 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- 3. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta; 3.1. se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile; 4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. Ric. 2020 n. 05139 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]