Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29619/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Messina sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Messina ne ha convalidato il fermo in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 411 cod. pen., rigettando la richiesta di misura cautelare, dopo aver riqualificato i medesimi fatti alla stregua della diversa ipotesi di cui all'art. 412 cod. pen (che non ammette l'adozione del fermo).

La ricorrente evidenzia di avere interesse al ricorso in relazione alla eventuale futura domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione (mancante e comunque manifestamente illogica) in ordine alla qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento della convalida del fermo, nonché falsa applicazione degli artt. 384 e 391 cod. proc. pen., e dell'art. 411 cod. pen. in relazione all'art. 412 cod. pen., poiché, sulla base del medesimo compendio, il GIP ha convalidato il fermo in relazione all'ipotesi di cui all'art. 411 cod. pen., pur qualificando la condotta come di occultamento di cadavere (laddove la fattispecie di cui all'art. 412 cod. pen. non consente il fermo): deduce il ricorrente che dagli atti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che il cadavere era stato rinvenuto sulla sede stradale asfaltata, in luogo accessibile e visibile, tanto da essere scoperto nella prima mattinata da soggetti della zona e che, pertanto, la formula utilizzata "ai soli fini della convalida" non potesse sanare il vizio evidenziato, ferma restando la sussistenza del vizio di motivazione, poiché da un lato si convalida per l'ipotesi di cui all'art. 411 cod. pen., dall'altro si descrive la condotta quale occultamento di cadavere.

2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione quanto al ritenuto pericolo di fuga, e inosservanza dell'art. 384 cod. proc. pen., parimenti, in relazione al pericolo di fuga, avuto riguardo alla circostanza che dagli atti processuali emerge che la ricorrente, benché non formalmente privata della libertà personale allorquando si trovava presso la stazione dei Carabinieri, non si era allontanata né tentava la fuga, tanto più che nei suoi confronti il fermo era stato disposto solo per la fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen., e non anche per il titolo ornicidiario.

3. Il terzo motivo deduce vizio della motivazione per omessa valutazione della posizione personale della ricorrente e violazione di legge processuale: si censura il provvedimento impugnato in ragione del fatto che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sarebbe diverso da quello dei correi, avuto riguardo alla circostanza che uno di essi (tale URFALINO) avrebbe riferito che la predetta non aveva preso parte alla fase materiale del trasporto e dell'abbandono del cadavere, essendo rimasta a casa a pulire le tracce di sangue.

La procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, il ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e non può, quindi trovare accoglimento. 1.1.Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice ha fatto buon governo dell'orientamento interpretativo, chiaramente affermato da questa Corte, per il quale in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". (Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, P.m. in proc.

Nowosielski e altro, Rv. 238533 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, P.m. in proc.

Pasceri, Rv. 260084 - 01).

Sotto tale profilo, le circostanze evidenziate dl ricorrente a sostere Ùdella non configurabilità, ex ante, dell'ipotesi di reato di cui all'art. 411 cod. pen., sono senz'altro relative alla modalità del rinvenimento del cadavere, quindi successive alla condotta realizzata, ricondotta, nella prima fase, alla fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.

2. Il secondo motivo, relativo al vizio della motivazione in orine alla sussistenza del pericolo di fuga legittimante il fermo, ne evidenzia, alla luce delle deduzioni fattuali svolte in ricorso, non già profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, bensì elementi valevoli a censurare profili di non condivisibilità della stessa, estranei al perimetro delle censure deducibili dinanzi alla Corte.

In particolare, il Tribunale nel provvedimento di convalida ha argomentato la sussistenza del pericolo di fuga in ragione del contesto complessivo dei fatti, del coinvolgimento nell'omicidio, nella volontà di sottrarsi alle indagini, anche desumibile dallo spostamento del cadavere.

Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, deve essere rigettato.

3. Infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa valutazione della specifica posizione della ricorrente, assorbita in quella degli altri indagati: si tratta di motivo fattuale, volto a proporre una diversa valutazione degli elementi, già ponderati dal giudice in assenza di profili di manifesta illogicità, e concernenti la valutazione della condotta della ricorrente rispetto alla distinta ipotesi omicidiaria, peraltro non richiamata, come dice lo stesso difensore, tr I imputazioni per le quali risulta disposto il fermo. 3Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Messina sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Messina ne ha convalidato il fermo in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 411 cod. pen., rigettando la richiesta di misura cautelare, dopo aver riqualificato i medesimi fatti alla stregua della diversa ipotesi di cui all'art. 412 cod. pen (che non ammette l'adozione del fermo). La ricorrente evidenzia di avere interesse al ricorso in relazione alla eventuale futura domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione (mancante e comunque manifestamente illogica) in ordine alla qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento della convalida del fermo, nonché falsa applicazione degli artt. 384 e 391 cod. proc. pen., e dell'art. 411 cod. pen. in relazione all'art. 412 cod. pen., poiché, sulla base del medesimo compendio, il GIP ha convalidato il fermo in relazione all'ipotesi di cui all'art. 411 cod. pen., pur qualificando la condotta come di occultamento di cadavere (laddove la fattispecie di cui all'art. 412 cod. pen. non consente il fermo): deduce il ricorrente che dagli atti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che il cadavere era stato rinvenuto sulla sede stradale asfaltata, in luogo accessibile e visibile, tanto da essere scoperto nella prima mattinata da soggetti della zona e che, pertanto, la formula utilizzata "ai soli fini della convalida" non potesse sanare il vizio evidenziato, ferma restando la sussistenza del vizio di motivazione, poiché da un lato si convalida per l'ipotesi di cui all'art. 411 cod. pen., dall'altro si descrive la condotta quale occultamento di cadavere. 2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione quanto al ritenuto pericolo di fuga, e inosservanza dell'art. 384 cod. proc. pen., parimenti, in relazione al pericolo di fuga, avuto riguardo alla circostanza che dagli atti processuali emerge che la ricorrente, benché non formalmente privata della libertà personale allorquando si trovava presso la stazione dei Carabinieri, non si era allontanata né tentava la fuga, tanto più che nei suoi confronti il fermo era stato disposto solo per la fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen., e non anche per il titolo ornicidiario. 3. Il terzo motivo deduce vizio della motivazione per omessa valutazione della posizione personale della ricorrente e violazione di legge processuale: si censura il provvedimento impugnato in ragione del fatto che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sarebbe diverso da quello dei correi, avuto riguardo alla circostanza che uno di essi (tale URFALINO) avrebbe riferito che la predetta non aveva preso parte alla fase materiale del trasporto e dell'abbandono del cadavere, essendo rimasta a casa a pulire le tracce di sangue. La procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, il ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e non può, quindi trovare accoglimento. 1.1.Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice ha fatto buon governo dell'orientamento interpretativo, chiaramente affermato da questa Corte, per il quale in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". (Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, P.m. in proc. Nowosielski e altro, Rv. 238533 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, P.m. in proc. Pasceri, Rv. 260084 - 01). Sotto tale profilo, le circostanze evidenziate dl ricorrente a sostere Ùdella non configurabilità, ex ante, dell'ipotesi di reato di cui all'art. 411 cod. pen., sono senz'altro relative alla modalità del rinvenimento del cadavere, quindi successive alla condotta realizzata, ricondotta, nella prima fase, alla fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato. 2. Il secondo motivo, relativo al vizio della motivazione in orine alla sussistenza del pericolo di fuga legittimante il fermo, ne evidenzia, alla luce delle deduzioni fattuali svolte in ricorso, non già profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, bensì elementi valevoli a censurare profili di non condivisibilità della stessa, estranei al perimetro delle censure deducibili dinanzi alla Corte. In particolare, il Tribunale nel provvedimento di convalida ha argomentato la sussistenza del pericolo di fuga in ragione del contesto complessivo dei fatti, del coinvolgimento nell'omicidio, nella volontà di sottrarsi alle indagini, anche desumibile dallo spostamento del cadavere. Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, deve essere rigettato. 3. Infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa valutazione della specifica posizione della ricorrente, assorbita in quella degli altri indagati: si tratta di motivo fattuale, volto a proporre una diversa valutazione degli elementi, già ponderati dal giudice in assenza di profili di manifesta illogicità, e concernenti la valutazione della condotta della ricorrente rispetto alla distinta ipotesi omicidiaria, peraltro non richiamata, come dice lo stesso difensore, tr I imputazioni per le quali risulta disposto il fermo. 3Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris