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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 50774/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-04-2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo e al terzo motivo, con rigetto del ricorso quanto al primo motivo.

Lette per l'imputato le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1 lett. a) del d.

Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della sua ditta di giardinaggio, utilizzando l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], sversava senza autorizzazione, all'interno di un'area boschiva sito in località [OSCURATO:PERSONA], sito di interesse comunitario "[OSCURATO:PERSONA]", rifiuti speciali non pericolosi consistenti in residui vegetali provenienti dall'attività di giardinaggio; fatto accertato in Caserta il 17 aprile 2021.

2. Avverso la sentenza del Tribunale sammaritano, Fusco, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza sotto il profilo della inosservanza della legge penale e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che, a fronte del fatto storico processualmente accertato, costituito dall'unico sversamento avvenuto il 17 aprile 2021, deve ritenersi insussistente l'elemento costitutivo del reato, costituito dall'attività di sversamento, che presuppone la continuità e la non unicità della condotta, dovendosi considerare che alcun ulteriore episodio è stato contestato al ricorrente, sebbene questi sia stato attenzionato anche nei mesi successivi all'unico fatto accertato.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale rimarcato le qualità personali dell'imputato, che tuttavia non rilevano ai fini della diversa valutazione dell'occasionalità del fatto e dell'entità del danno.

Con il terzo motivo, infine, si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, che era stato invocato dalla difesa, avendo il Tribunale riconosciuto la sola sospensione condizionale, senza illustrare le ragioni per cui non è stato riconosciuto anche il beneficio ex art. 175 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo il tenore della contestazione, al Fusco è stata contestata l'attività illecita dì smaltimento di rifiuti attuata mediante sversamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui vegetali provenienti da un'attività di giardinaggio, in assenza della prescritta autorizzazione.

Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato, in aderenza alle risultanze istruttorie, implicitamente escludendo l'occasionalità della condotta in ragione della circostanza che trattavasi di attività professionale svolta dal ricorrente (manutenzione di giardini) e che tale attività era stata posta in essere in più di un'occasione (pp 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rispetto a tale percorso argomentatìvo, il ricorrente propone censure generiche perché prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità detta condotta, realizzata in maniera non occasionale nell'esercizio di un'attività professionale.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuttà del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

3. E, invece, fondato il terzo motivo di ricorso.

Nella sentenza impugnata, pur avendo il difensore dell'imputato formulato specifica richiesta di concessione dei benefici di legge in sede di conclusioni, non vengono esplicitate le ragioni per le quali l'imputato, al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionate detta pena, non è stata ritenuto meritevole anche dell'invocato beneficio della non menzione della condanna.

Va ricordato che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr. Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787).

Il silenzio della decisione sul tema del beneficio in questione vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione comporta l'annullamento sul punto della sentenza impugnata; ai sensi dell'art. 624 coc.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Dichiara inammissibili nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'afferma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-04-2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo e al terzo motivo, con rigetto del ricorso quanto al primo motivo. Lette per l'imputato le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1 lett. a) del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della sua ditta di giardinaggio, utilizzando l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], sversava senza autorizzazione, all'interno di un'area boschiva sito in località [OSCURATO:PERSONA], sito di interesse comunitario "[OSCURATO:PERSONA]", rifiuti speciali non pericolosi consistenti in residui vegetali provenienti dall'attività di giardinaggio; fatto accertato in Caserta il 17 aprile 2021. 2. Avverso la sentenza del Tribunale sammaritano, Fusco, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza sotto il profilo della inosservanza della legge penale e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che, a fronte del fatto storico processualmente accertato, costituito dall'unico sversamento avvenuto il 17 aprile 2021, deve ritenersi insussistente l'elemento costitutivo del reato, costituito dall'attività di sversamento, che presuppone la continuità e la non unicità della condotta, dovendosi considerare che alcun ulteriore episodio è stato contestato al ricorrente, sebbene questi sia stato attenzionato anche nei mesi successivi all'unico fatto accertato. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale rimarcato le qualità personali dell'imputato, che tuttavia non rilevano ai fini della diversa valutazione dell'occasionalità del fatto e dell'entità del danno. Con il terzo motivo, infine, si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, che era stato invocato dalla difesa, avendo il Tribunale riconosciuto la sola sospensione condizionale, senza illustrare le ragioni per cui non è stato riconosciuto anche il beneficio ex art. 175 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo il tenore della contestazione, al Fusco è stata contestata l'attività illecita dì smaltimento di rifiuti attuata mediante sversamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui vegetali provenienti da un'attività di giardinaggio, in assenza della prescritta autorizzazione. Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato, in aderenza alle risultanze istruttorie, implicitamente escludendo l'occasionalità della condotta in ragione della circostanza che trattavasi di attività professionale svolta dal ricorrente (manutenzione di giardini) e che tale attività era stata posta in essere in più di un'occasione (pp 2 e 3 della sentenza impugnata). Rispetto a tale percorso argomentatìvo, il ricorrente propone censure generiche perché prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità detta condotta, realizzata in maniera non occasionale nell'esercizio di un'attività professionale. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuttà del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. E, invece, fondato il terzo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata, pur avendo il difensore dell'imputato formulato specifica richiesta di concessione dei benefici di legge in sede di conclusioni, non vengono esplicitate le ragioni per le quali l'imputato, al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionate detta pena, non è stata ritenuto meritevole anche dell'invocato beneficio della non menzione della condanna. Va ricordato che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr. Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787). Il silenzio della decisione sul tema del beneficio in questione vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione comporta l'annullamento sul punto della sentenza impugnata; ai sensi dell'art. 624 coc.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Dichiara inammissibili nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'afferma
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