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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28211/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena di anni 3 di reclusione e euro 13.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).

La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve una serie di elementi indicativa di un contesto criminale dedito alla spaccio in maniera stabile, ovvero il dato ponderale (pari 260 grammi di cocaina), il rinvenimento di materiale per il confezionamento e la disponibilità di denaro contante pari a 2650 euro.

Infine deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena di anni 3 di reclusione e euro 13.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076). La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve una serie di elementi indicativa di un contesto criminale dedito alla spaccio in maniera stabile, ovvero il dato ponderale (pari 260 grammi di cocaina), il rinvenimento di materiale per il confezionamento e la disponibilità di denaro contante pari a 2650 euro. Infine deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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