CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Gip del Tribunale di Lecco con sentenza dell'il marzo 2026 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata per i reati di detenzione di sostanza stupefacente a lui ascritti, applicata la recidiva specifica infraquinquennale e riconosciuta la continuazione con fatti già giudicati; che l'imputato deduce erronea qualificazione giuridica in quanto la condotta avrebbe dovuto essere considerata ai sensi dell'art. 73 quinto comma DPR 309/90; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n..103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. che infatti giova ricordare che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01) , sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. che nel caso in esame la censura si fonda su una prospettazione difensiva che non trova riscontro nel capo d'imputazione; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.MSezione VII F'e,iae. 0 1 S 026 L'ASSISTE .01 DIZIARIO Dott.ssa Ka eniente