CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso l'ordinanza con cui detta Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 224-217 legge fall.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato, in quanto non coglie le ragioni della decisione: - la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmetter-e gli atti al giudice di primo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); - con l'atto di appello la parte pubblica si era limitata a denunciare una nullità inesistente (la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado) senza indicare quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla affermazione di responsabilità dell'imputata; - tale intrinseca mancanza di specifici motivi, ha comportato il rilievo della inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581 - 591 cod. proc. pen.; - la decisione del giudice di appello è ineccepibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso i