CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2026
Cassazione n. 19128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari resa 11 12 marzo 2025, che, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Bari 1'8 novembre 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 4 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 10 del d. 1gs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Bari il 9 novembre 2016 e ascritto all'imputato quale legale rappresentante delle società U.S. [OSCURATO:PERSONA] e U.S. [OSCURATO:PERSONA] 1921. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata disamina da parte della Corte territoriale dei motivi di appello, è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi l'odierna impugnazione con le pertinenti argomentazioni della Corte di appello formulate in punto sia di conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente (pagina 5, 6 e 7 della decisione impugnata) che di trattamento sanzionatorio (pagina 7). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dovendosi considerare che, risalendo la commissione del reato al 9 novembre 2016, la prescrizione massima del reato de quo si computa in 10 anni, trovando applicazione l'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; dunque, la prescrizione matura il 9 novembre 2026. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.MZunica 2 7 M L