CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 09/12/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] respinto l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale sichiedeva, ai sensi dell’art. 130 cod. proc pen., di correggere il provvedimentoemesso dalla stessa Corte, quale giudice dell’esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]indicando il giorno 01/04/2003 quale data dalla quale far decorrere la penacomplessiva da espiare, così rideterminata in anni trenta di reclusione.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 130 cod. proc. pen.La Corte di appello con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva riconosciuto ilvincolo della continuazione tra i fatti oggetto di quattro sentenze e avevarideterminato la pena complessiva in anni trenta di reclusione ma non avevaspecificato la data di decorrenza della pena, pur risultando pacificamente dalcontenuto del provvedimento che la pena base era stata individuata in relazionead un delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è ininterrottamente detenuto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La correzione richiesta non avrebbe comportato alcuna modifica essenzialedell’atto ma una mera specificazione necessaria in funzione della concretaesecuzione della pena residua del [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso, evidenziando che l’istanza originaria non era mirataad una correzione dell’errore materiale del provvedimento adottato, bensì ad unaintegrazione del provvedimento con una statuizione in esso non contenuta,ovvero quello della decorrenza della pena in corso di espiazione; peraltro ilcompito di mettere in esecuzione la pena, di adottare provvedimenti di cumulo,di determinare il presofferto, di individuare la data di inizio e fine pena èriservato al pubblico ministero, mediante l’adozione dell’ordine di esecuzione,come risulta dal dettato degli artt. 656 e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il rimedio di cui all’art. 130 cod. proc. pen. consente al giudicedell’esecuzione la correzione dell’errore materiale o delle omissioni nellesentenze, nelle ordinanze e nei decreti, non più soggetti a impugnazione,sempreché non si tratti di vizi che ne determinano la nullità e semprechél’eliminazione di tali errori od omissioni non comporti una modificazioneessenziale dell'atto.Con tale rimedio, tuttavia, si può modificare i l provvedimentoper integrazione soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano farparte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla"ratio decidendi" e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 1, n.30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316 – 01).A maggior ragione deve escludersi che ricorrano i presupposti per lacorrezione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., quando si invoca l’integrazionedi un provvedimento introducendo un elemento che deve essere determinato daaltra autorità giudiziaria.Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva emessoun’ordinanza con la quale gli riconosceva la continuazione tra una serie di reatioggetto di quattro sentenze di condanna a suo carico e gli rideterminava la penain anni trenta di reclusione, ma che nello stesso provvedimento non avevaindicato la data di decorrenza di detta pena.Con istanza proposta ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. aveva richiestoalla stessa Corte di integrare il provvedimento indicando tale data ma con ladecisione oggi impugnata i giudici dell’esecuzione calabresi avevano rigettatol’istanza, ritenendo che la modifica sollecitata non integrasse errore materiale mavera e propria variazione del contenuto sostanziale dell’ordinanza.Il ricorrente censura tale argomento, sostenendo che la data risultavapacificamente dagli atti coincidendo con quella in cui era iniziata la detenzionedel condannato, da allora proseguita ininterrottamente. Per questo, secondo ilricorrente, andava affermato nel provvedimento che la pena unitaria decorrevadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa, tuttavia, non tiene conto del fatto che l’ordinanza che hariconosciuto il vincolo della continuazione e ha così rideterminato la penacomplessiva da espiare, impone al Procuratore Generale, al quale è riservata talespecifica competenza dall’art. 655 cod. proc. pen., di procedere ad emetterenuovo ordine di esecuzione (in sostituzione di quello in forza del quale era statocalcolato il cumulo delle pene da espiare in ragione delle quattro sentenze oraunificate ex art. 81 cod. pen.).In tale provvedimento di esclusiva competenza del Procuratore Generale,dovrà essere calcolato il periodo della presofferta detenzione con l’individuazionedella data in cui tale detenzione ha avuto inizio e della pena residua da espiare.Lo stesso ricorrente ammette (ultimo capoverso di pagina 3 del ricorso) chela statuizione che egli richiede al giudice dell’esecuzione non sarebbeobbligatoria, sebbene, a suo avviso, sia necessaria in funzione della concretaesecuzione della pena.Tuttavia anche tale prospettazione è manifestamente infondata, perchérichiede un’integrazione del provvedimento con una statuizione dichiarativa chenon rientra tra i poteri e tra le funzioni del giudice dell’esecuzione.3. Da tali considerazioni deriva che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n. 186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]