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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 46475/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato l'incompetenza funzionale della Corte territoriale, indicando quella del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, sull'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Siena, avverso la sentenza del 29 gennaio 2018, nella parte in cui, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione agli artt. 81, 110, 624-bis comma 1 e 3, 625 n. 2 cod. pen., non aveva applicato nei confronti del predetto la misura di sicurezza dell'espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 235 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del decreto che dispone il giudizio di primo grado.

L'imputato sarebbe venuto a conoscenza del procedimento soltanto con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale.

Inoltre, all'atto della scarcerazione, questi aveva dichiarato domicilio, idoneo, tanto che presso quel luogo era stato correttamente notificato provvedimento di esecuzione pena in altro procedimento.

Invece, il Tribunale, dopo due tentativi di notifica non andati a buon fine, l'aveva effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. pen. presso il difensore.

Tuttavia, trattandosi di irreperibilità non definitiva, le successive notificazioni dovevano essere provate, nuovamente, presso ìl luogo di domicilio dichiarato, non nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod.proc. pen., con conseguente nullità assoluta della sentenza di primo grado, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione rispetto all'eccezione di omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, proposta nel corso del giudizio di appello, concluso con la sentenza di incompetenza funzionale impugnata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché nella stessa prospettazione della difesa, la nullità riguarderebbe le notificazioni successive alla prima del decreto che dispone il giudizio di primo grado all'imputato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772).

In particolare, si è precisato che presupposto che integra un'impossibilità della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in linea con quanto precisato da Sez.

U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedícone, Rv.250121, è integrato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato — o il domiciliatario nel domicilio eletto — non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificaze nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.

Sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv. 271560, Sez.6, n. 24864 del 19/04/2017, Rv. 270031, che ha ribadito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo !a procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notìficatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato).

3.1. Nella specie, quindi, la notificazione peraltro nella stessa prospettazione del difensore, validamente eseguita presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per quanto concerne il decreto di citazione in primo grado, sarebbe nulla per gli atti successivi in quanto non preceduta da ulteriori ricerche presso il domicilio dichiarato.

Tuttavia nulla è specificato con la precisazione dell'atto cui si riferisce l'eccezione, onde verificare anche la natura della deduzione e la proponibilità nei presente giudizio di legittimità, trattandosi, invero, di appello instaurato ad esclusiva iniziativa della parte pubblica in relazione all'omessa irrogazione della misura di sicurezza, pronuncia rispetto al quale, peraltro, non viene adeguatamente e specificamente illustrato l'interesse alla presente impugnazione.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M. ili( ricorrente al pagamento Dichiara inammissibile il ricorso e condanna delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato l'incompetenza funzionale della Corte territoriale, indicando quella del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, sull'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Siena, avverso la sentenza del 29 gennaio 2018, nella parte in cui, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione agli artt. 81, 110, 624-bis comma 1 e 3, 625 n. 2 cod. pen., non aveva applicato nei confronti del predetto la misura di sicurezza dell'espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 235 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del decreto che dispone il giudizio di primo grado. L'imputato sarebbe venuto a conoscenza del procedimento soltanto con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale. Inoltre, all'atto della scarcerazione, questi aveva dichiarato domicilio, idoneo, tanto che presso quel luogo era stato correttamente notificato provvedimento di esecuzione pena in altro procedimento. Invece, il Tribunale, dopo due tentativi di notifica non andati a buon fine, l'aveva effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. pen. presso il difensore. Tuttavia, trattandosi di irreperibilità non definitiva, le successive notificazioni dovevano essere provate, nuovamente, presso ìl luogo di domicilio dichiarato, non nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod.proc. pen., con conseguente nullità assoluta della sentenza di primo grado, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione rispetto all'eccezione di omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, proposta nel corso del giudizio di appello, concluso con la sentenza di incompetenza funzionale impugnata. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché nella stessa prospettazione della difesa, la nullità riguarderebbe le notificazioni successive alla prima del decreto che dispone il giudizio di primo grado all'imputato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772). In particolare, si è precisato che presupposto che integra un'impossibilità della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedícone, Rv.250121, è integrato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato — o il domiciliatario nel domicilio eletto — non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificaze nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen. Sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv. 271560, Sez.6, n. 24864 del 19/04/2017, Rv. 270031, che ha ribadito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo !a procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notìficatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato). 3.1. Nella specie, quindi, la notificazione peraltro nella stessa prospettazione del difensore, validamente eseguita presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per quanto concerne il decreto di citazione in primo grado, sarebbe nulla per gli atti successivi in quanto non preceduta da ulteriori ricerche presso il domicilio dichiarato. Tuttavia nulla è specificato con la precisazione dell'atto cui si riferisce l'eccezione, onde verificare anche la natura della deduzione e la proponibilità nei presente giudizio di legittimità, trattandosi, invero, di appello instaurato ad esclusiva iniziativa della parte pubblica in relazione all'omessa irrogazione della misura di sicurezza, pronuncia rispetto al quale, peraltro, non viene adeguatamente e specificamente illustrato l'interesse alla presente impugnazione. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. ili( ricorrente al pagamento Dichiara inammissibile il ricorso e condanna delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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