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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 gennaio 1951

Cassazione n. 14817/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 29/01/1951; Avverso l'ordinanza emessa il 21/06/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 21 giugno 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 23 novembre 2021, rideterminava in due anni il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in particolare, rilevava che la sentenza per cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva chiesto la rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] riguardava fatti di reato commessi il 31 maggio 1995, in un'epoca successiva alla sua carcerazione, che era iniziata il 18 dicembre 1993.

Per questa ipotesi delittuosa, ascritta a Bidognetti ai sensi dell'art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata il 5 ottobre 2020, irrogava all'imputato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 72, 78, 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di rideterminare in due anni il periodo di isolamento diurno che il condannato doveva scontare a seguito della sentenza di condanna deliberata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020.

Secondo la difesa del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva quantificato in due anni il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'ulteriore condanna riportata, in violazione dei limiti edittali prefigurati dagli artt. 72 e 78 cod. pen., non tenendo conto del fatto che il condannato risultava ininterrottamente detenuto dal 18 dicembre 1993 ed era già stato sottoposto a tale pena accessoria per un periodo complessivo di sei anni, compresi tra il 9 aprile 2009 e il 9 aprile 2010, tra il 10 aprile 2010 e il 10 aprile 2012 e tra il 16 aprile 2012 e il 16 aprile 2015.

La violazione dei limiti edittali prefigurati dagli artt. 72 e 78 cod. pen., del resto, era resa ulteriormente evidente dal fatto che, con provvedimento emesso il 15 ottobre 2021, lo stesso Giudice dell'esecuzione aveva rigettato un'analoga istanza di rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto Bidognetti, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli l'8 giugno 2021.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che, per inquadrare la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, relativa alla rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in due anni, conseguente alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020, occorre richiamare preliminarmente la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui: «In tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell'isolamento diurno, di cui all'art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell'isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo» (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Emmanuello, Rv. 270969-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, P., Rv. 237853-01; Sez. 1, n. 14929 del 20/02/2004, Ruggeri, Rv. 228944-01; Sez. 1, n. 4381 del 05/12/2000, Riina, Rv. 218169-01).

Si consideri, ulteriormente, che in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui venga irrogata una successiva condanna a pena detentiva temporanea a un soggetto, che era già stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno - analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA], che scontava dodici ergastoli -, per effetto del principio dell'unicità dell'esecuzione della pena, deve essere emesso un nuovo «provvedimento di cumulo prevedendo l'aumento del periodo di isolamento diurno» (Sez. 1, n. 19470 del 23/04/2007, Pappalardo, Rv. 236772- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una situazione di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo in corso di espiazione, nel rispetto del principio dell'unicità dell'esecuzione penale, in linea con la previsione dell'art. 663 cod. proc. pen., così come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 4420 del 14/01/2009, Antonuccio, Rv. 242795-01; Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853-01; Sez. 1, n. 31433 del 04/07/2006, Zagari, Rv. 234796-01; Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Natoli, Rv. 215933-01).

3. In questa, univoca, cornice, la rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in due anni appare astrattamente rispettosa dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo precedente (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Ennmanuello, cit.; Sez. 1, n. 19470 del 23/04/2007, Pappalardo, cit.), atteso che l'ulteriore condanna irrogata al ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riguardava fatti di reato commessi il 31 maggio 1995, in un'epoca successiva alla sua carcerazione, che, come detto, era iniziata il 18 dicembre 1993 e si protraeva ininterrottamente da tale data.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che il percorso argonnentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione napoletano non esplicitava le ragioni per cui, a fronte del disvalore contenuto della condotta illecita per la quale era stata irrogata la condanna controversa da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto se rapportato alla ragguardevole carriera criminale del ricorrente, riguardante il reato di cui agli artt. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, si riteneva di quantificare la durata della pena accessoria dell'isolamento diurno in due anni.

Tale quantificazione della pena accessoria, in assenza di un adeguato giudizio dosimetrico, rendeva incongruo il percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che non esplicitava le ragioni per cui, a fronte della pena di quattro anni e sei mesi di reclusione irrogatagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - oggettivamente contenuta rispetto all'anagrafe giudiziaria del ricorrente, che scontava dodici ergastoli e risultava ininterrottamente detenuto dal 18 dicembre 1993 - riteneva di dovere quantificare in due anni il periodo di isolamento diurno che il condannato doveva scontare.

4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla quantificazione della durata dell'isolamento diurno irrogato a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'isolamento diurn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 29/01/1951; Avverso l'ordinanza emessa il 21/06/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 21 giugno 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 23 novembre 2021, rideterminava in due anni il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in particolare, rilevava che la sentenza per cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva chiesto la rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] riguardava fatti di reato commessi il 31 maggio 1995, in un'epoca successiva alla sua carcerazione, che era iniziata il 18 dicembre 1993. Per questa ipotesi delittuosa, ascritta a Bidognetti ai sensi dell'art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata il 5 ottobre 2020, irrogava all'imputato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 72, 78, 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di rideterminare in due anni il periodo di isolamento diurno che il condannato doveva scontare a seguito della sentenza di condanna deliberata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020. Secondo la difesa del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva quantificato in due anni il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'ulteriore condanna riportata, in violazione dei limiti edittali prefigurati dagli artt. 72 e 78 cod. pen., non tenendo conto del fatto che il condannato risultava ininterrottamente detenuto dal 18 dicembre 1993 ed era già stato sottoposto a tale pena accessoria per un periodo complessivo di sei anni, compresi tra il 9 aprile 2009 e il 9 aprile 2010, tra il 10 aprile 2010 e il 10 aprile 2012 e tra il 16 aprile 2012 e il 16 aprile 2015. La violazione dei limiti edittali prefigurati dagli artt. 72 e 78 cod. pen., del resto, era resa ulteriormente evidente dal fatto che, con provvedimento emesso il 15 ottobre 2021, lo stesso Giudice dell'esecuzione aveva rigettato un'analoga istanza di rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto Bidognetti, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli l'8 giugno 2021. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che, per inquadrare la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, relativa alla rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in due anni, conseguente alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020, occorre richiamare preliminarmente la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui: «In tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell'isolamento diurno, di cui all'art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell'isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo» (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Emmanuello, Rv. 270969-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, P., Rv. 237853-01; Sez. 1, n. 14929 del 20/02/2004, Ruggeri, Rv. 228944-01; Sez. 1, n. 4381 del 05/12/2000, Riina, Rv. 218169-01). Si consideri, ulteriormente, che in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui venga irrogata una successiva condanna a pena detentiva temporanea a un soggetto, che era già stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno - analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA], che scontava dodici ergastoli -, per effetto del principio dell'unicità dell'esecuzione della pena, deve essere emesso un nuovo «provvedimento di cumulo prevedendo l'aumento del periodo di isolamento diurno» (Sez. 1, n. 19470 del 23/04/2007, Pappalardo, Rv. 236772- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una situazione di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo in corso di espiazione, nel rispetto del principio dell'unicità dell'esecuzione penale, in linea con la previsione dell'art. 663 cod. proc. pen., così come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 4420 del 14/01/2009, Antonuccio, Rv. 242795-01; Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853-01; Sez. 1, n. 31433 del 04/07/2006, Zagari, Rv. 234796-01; Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Natoli, Rv. 215933-01). 3. In questa, univoca, cornice, la rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in due anni appare astrattamente rispettosa dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo precedente (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Ennmanuello, cit.; Sez. 1, n. 19470 del 23/04/2007, Pappalardo, cit.), atteso che l'ulteriore condanna irrogata al ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riguardava fatti di reato commessi il 31 maggio 1995, in un'epoca successiva alla sua carcerazione, che, come detto, era iniziata il 18 dicembre 1993 e si protraeva ininterrottamente da tale data. Non può, tuttavia, non rilevarsi che il percorso argonnentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione napoletano non esplicitava le ragioni per cui, a fronte del disvalore contenuto della condotta illecita per la quale era stata irrogata la condanna controversa da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto se rapportato alla ragguardevole carriera criminale del ricorrente, riguardante il reato di cui agli artt. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, si riteneva di quantificare la durata della pena accessoria dell'isolamento diurno in due anni. Tale quantificazione della pena accessoria, in assenza di un adeguato giudizio dosimetrico, rendeva incongruo il percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che non esplicitava le ragioni per cui, a fronte della pena di quattro anni e sei mesi di reclusione irrogatagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - oggettivamente contenuta rispetto all'anagrafe giudiziaria del ricorrente, che scontava dodici ergastoli e risultava ininterrottamente detenuto dal 18 dicembre 1993 - riteneva di dovere quantificare in due anni il periodo di isolamento diurno che il condannato doveva scontare. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla quantificazione della durata dell'isolamento diurno irrogato a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'isolamento diurn
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