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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 467/1999

ECLI:IT:COST:1999:467
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.

Ric. n. 39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998).

In particolare, il ricorrente ha impugnato, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 5 della predetta legge, che dispone l'autorizzazione alla assunzione di personale presso gli enti locali, prevedendo che, nella ipotesi di delibere, adottate entro il 31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate dall'organo di controllo, ma successivamente reiterate e divenute esecutive, gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di finanziamento (ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) nello stesso anno di esecutività dell'atto deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati ad assumere detto personale.

Ad avviso del ricorrente, le motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale disposizione, non sarebbero sufficienti a rendere legittimo l'intervento legislativo de quo adottato in assenza di una previa valutazione della disponibilità dei posti in organico, né in sede di discussione in aula, né attraverso i chiarimenti richiesti all'amministrazione regionale.

Sono, altresì, oggetto di censura gli artt. 6, comma 1, e 7 della stessa legge.

Il primo, impugnato in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, contiene una disposizione di sanatoria delle situazioni di illegittimità facenti capo ai lavoratori dipendenti da società operanti nel settore zolfifero dismesse, che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la facoltà di opzione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, tra un'indennità mensile di prepensionamento ovvero un'indennità una tantum ma, anziché effettuare tale scelta all'atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto la indennità una tantum durante il periodo di prepensionamento.

Di qui il sospetto di contrasto della norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione.

Quanto all'art. 7 della legge, esso viene impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la illegittima posposizione dell'interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe operata attraverso la autorizzazione all'EMS - [OSCURATO:PERSONA] -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con fissazione, peraltro, di limiti all'esercizio di tale facoltà di transazione.

2. - In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998), con l'omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

3. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione Siciliana, una memoria con la quale deduce che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e chiede, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6, comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998). In particolare, il ricorrente ha impugnato, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 5 della predetta legge, che dispone l'autorizzazione alla assunzione di personale presso gli enti locali, prevedendo che, nella ipotesi di delibere, adottate entro il 31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate dall'organo di controllo, ma successivamente reiterate e divenute esecutive, gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di finanziamento (ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) nello stesso anno di esecutività dell'atto deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati ad assumere detto personale. Ad avviso del ricorrente, le motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale disposizione, non sarebbero sufficienti a rendere legittimo l'intervento legislativo de quo adottato in assenza di una previa valutazione della disponibilità dei posti in organico, né in sede di discussione in aula, né attraverso i chiarimenti richiesti all'amministrazione regionale. Sono, altresì, oggetto di censura gli artt. 6, comma 1, e 7 della stessa legge. Il primo, impugnato in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, contiene una disposizione di sanatoria delle situazioni di illegittimità facenti capo ai lavoratori dipendenti da società operanti nel settore zolfifero dismesse, che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la facoltà di opzione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, tra un'indennità mensile di prepensionamento ovvero un'indennità una tantum ma, anziché effettuare tale scelta all'atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto la indennità una tantum durante il periodo di prepensionamento. Di qui il sospetto di contrasto della norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione. Quanto all'art. 7 della legge, esso viene impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la illegittima posposizione dell'interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe operata attraverso la autorizzazione all'EMS - [OSCURATO:PERSONA] -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con fissazione, peraltro, di limiti all'esercizio di tale facoltà di transazione. 2. - In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998), con l'omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. 3. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione Siciliana, una memoria con la quale deduce che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e chiede, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6, comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998). La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998). L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999). Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]