Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 467/1999
ECLI:IT:COST:1999:467
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n.
39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune
disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno
1998). In particolare, il ricorrente ha impugnato, per violazione
dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 5 della predetta legge, che
dispone l'autorizzazione alla assunzione di personale presso gli enti
locali, prevedendo che, nella ipotesi di delibere, adottate entro il
31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di
cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate
dall'organo di controllo, ma successivamente reiterate e divenute
esecutive, gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di
finanziamento (ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25) nello stesso anno di esecutività dell'atto
deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati
ad assumere detto personale. Ad avviso del ricorrente, le
motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale disposizione,
non sarebbero sufficienti a rendere legittimo l'intervento
legislativo de quo adottato in assenza di una previa valutazione
della disponibilità dei posti in organico, né in sede di
discussione in aula, né attraverso i chiarimenti richiesti
all'amministrazione regionale. Sono, altresì, oggetto di censura gli
artt. 6, comma 1, e 7 della stessa legge. Il primo, impugnato in
riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, contiene una
disposizione di sanatoria delle situazioni di illegittimità facenti
capo ai lavoratori dipendenti da società operanti nel settore
zolfifero dismesse, che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale
n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la facoltà di opzione,
previa risoluzione del rapporto di lavoro, tra un'indennità mensile
di prepensionamento ovvero un'indennità una tantum ma, anziché
effettuare tale scelta all'atto della risoluzione del rapporto,
avevano richiesto ed ottenuto la indennità una tantum durante il
periodo di prepensionamento. Di qui il sospetto di contrasto della
norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione.
Quanto all'art. 7 della legge, esso viene impugnato per violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la illegittima
posposizione dell'interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe
operata attraverso la autorizzazione all'EMS - [OSCURATO:PERSONA] -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte
le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale
dipendente o dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con
fissazione, peraltro, di limiti all'esercizio di tale facoltà di
transazione.
2. - In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale
ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]
della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998), con l'omissione
delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario
dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario
dello Stato della Regione Siciliana, una memoria con la quale deduce
che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge
impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva
promulgazione delle disposizioni censurate, e chiede,
conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del
contendere.
[OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,
in via principale, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6,
comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno
1998).
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di
promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione
Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge
regionale 9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]
della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo
deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la
possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,
privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,
da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del
contendere del presente giudizio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]