CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42398/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 20/1/2020 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 20/3/2019 del G.i.p. del Tribunale di Prato, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Deduce: 1.1. "Mancanza di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla eccessività della pena inflitta a titolo di continuazione criminosa ex art. 81 cpv, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.". Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ritiene eccessivo l'aumento di pena disposto per la continuazione in relazione al reato di sequestro di persona, avendo riguardo alla lieve entità del fatto, in considerazione della minima durata della privazione della libertà personale. Si aggiunge che la Corte di appello ha omesso di rispondere allo specifico motivo di appello con cui si censurava l'aumento di pena, non potendosi considerare soddisfatto l'obbligo di motivazione sulla base di un mero inciso, costituente un «generico riferimento alla frase secondo cui la carica traumatica della rapina sarebbe stata "esponenzialmente accresciuta anche dalla condotta successiva"». 2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Veniva letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha dato puntuale risposta al motivo relativo al trattamento sanzionatorio ritenendo congrua la pena individuata dal giudice di primo grado e valorizzando -a sua volta- le gravi modalità della rapina, ulteriormente aggravata dal sequestro di persona. A tal proposito, va ricordato come, in presenza di una sentenza c.d. doppia conforme, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 — 01). Ne discende che la motivazione della Corte di appello va letta congiuntamente a quella del G.i.p. del Tribunale che ha giustificato la misura dell'aumento di pena per la continuazione con il sequestro di persona facendo riferimento alle modalità gravi e articolate della condotta e la significativa privazione della libertà personale causata alle persone offese. A fronte di una motivazione che non può certo definirsi mancante e che, in quanto tale, mostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va rilevato come il ricorso non sia volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, che ha puntualmente disatteso le questioni di merito sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/6/20