CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25460/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente al giudizio dibilanciamento ex art. 69 cod. pen., rigettarsi nel resto con declaratoria di irrevocabilità dellacondanna in relazione ai contestati reati;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 21 novembre 2024 dal Tribunale di Ivrea, ha sostituito la penadetentiva irrogata in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] con la detenzione domiciliare,confermando per il resto la condanna per i reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori,formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 40 e 110 cod. pen. e 2048 cod. civ., nonché manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ribadita affermazione diresponsabilità concorsuale, per un comportamento, al più, meramente connivente rispettoalle condotte del figlio [OSCURATO:PERSONA], incongruamente postulando, secondo lo statutodella responsabilità omissiva, un’inesistente posizione di garanzia nei confronti del figliomaggiorenne.La sentenza impugnata, d’altronde, non spiegherebbe come, a fronte di uncomportamento espressamente definito inerte e di una presenza sul posto solo quandol’aggressione era già in essere, la condotta del ricorrente potrebbe avere rafforzato ilproposito delittuoso dell’autore materiale.2.2. Violazione degli artt. 42, 43 e 110 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché carenzadi motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso.Nonostante fosse stata descritta – e stigmatizzata come insufficiente a far desistere ilfiglio – una condotta meramente passiva, si sarebbe poi affermata immotivatamentel’adesione alla unitaria finalità di predazione del ricorrente, giunto allorché il delitto era già infase di svolgimento. Non a caso, si sottolinea, le precedenti due rapine, commesse prima delsuo arrivo, sarebbero state consumate, mentre quella per cui si procede, rimase al solostadio del tentativo.2.3. Violazione dell’art. 114 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità dellamotivazione, con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante della minimapartecipazione, avuto riguardo alla marginale rilevanza eziologica dell’ausilio ipoteticamenteofferto dal ricorrente alla commissione del fatto, più volte accennata in motivazione.2.4. Violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen., nonché mancanza e contraddittorietàdella motivazione, per quel che concerne il regime di sola equivalenza delle circostanze(e anzi del tentativo di impedire l’evento), senza avere mai fatto uso personale delle armi.3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per quanto attiene alle assorbenti doglianze articolate nel primo enel secondo motivo di ricorso, incentrati sull’affermazione di responsabilità per il concorsonei delitti di tentata rapina e di lesioni.2. Occorre rilevare, preliminarmente, come non si possa parlare di una cosiddetta“doppia conforme”, che ricorre soltanto quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, adottando criteri omogenei nellavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv.252615-01).Invero, il Tribunale, lungi dal fondare la dichiarazione di colpevolezza su una meracompresenza sul posto, affatto passiva, ha fatto discendere la responsabilità concorsuale daun atteggiamento indubitabilmente attivo: l’intervento in medias res, fermando la macchina inmodo tale da ostacolare la ripartenza del veicolo della persona offesa, la risposta falsamentetranquillizzante offerta a quest’ultima a proposito dell’essersi attivato per chiamare iCarabinieri, le indicazioni date agli altri còrrei su cosa cercare all’interno del veicolo e ilsuccessivo avviso che le Forze dell’Ordine stavano arrivando davvero (pp. 7-10).L’atto di gravame aveva censurato la ricostruzione fattuale della vicenda e,conseguentemente, l’impossibilità di configurare un effettivo apporto causale da parte diVittorio [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, pp. 2-10, ove si deduce l’inattendibilità della personaoffesa, in stato di choc, e la incongruità delle conclusioni in iure, in punto di sussistenza deirequisiti oggettivi e soggettivi del concorso nei delitti di rapina e lesioni).Viceversa, la sentenza di appello restituisce una ricostruzione in fatto in buona partedivergente da quella del Tribunale e comunque ad essa non sovrapponibile. Nonostante lapremessa per cui «la sentenza [di primo grado] contiene una dettagliata ricostruzione deifatti e un’analisi esaustiva del compendio probatorio», si afferma, poi, in concreto, larealizzazione di un contributo «indubbiamente atipico, privo di rilevanza penale se, e solo se,isolatamente considerato: l’imputato, infatti, ha raggiunto il luogo dell’aggressione incompagnia di Mozzillo e Tappari ed è rimasto a bordo dell’autovettura, astenendosidall’attuare qualsiasi condotta attiva». Viene relegato nella sfera dell’irrilevante inferenziale ilsupposto parcheggio, onde precludere alla persona offesa una di fuga con la propria vettura,in considerazione dell’impossibilità di quest’ultima di allontanarsi per le lesioni già riportate ela presenza di quattro persone animate da intenti aggressivi. L’avere gridato al figlio [OSCURATO:PERSONA] direstare a bordo del veicolo non ha avuto buon esito, essendo continuate le percosse con lamazza da baseball. Nessuna azione impeditiva delle violenze degli altri compartecipi, tra lemolte astrattamente ipotizzabili, è stata posta in essere dall’imputato e ciò avrebbe rafforzatol’altrui proposito criminoso, unitamente alle false rassicurazioni fornite alla persona offesa(pp. 7-9).3. In linea generale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reatocommesso da altri soggetti va individuata nel fatto che la prima postula che l’agentemantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributoalla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo,morale o materiale, all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurandoall'altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza,rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 3, n. 544 del12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu,Rv. 258953-01).Nel caso di specie, l’unica circostanza comune nelle due ricostruzioni, rilevante a titolodi contributo causalmente rilevante, è individuabile nella mendace conferma di avereallertato le Forze dell’Ordine (oltre al condiviso apprezzamento dell’attendibilità dellapersona offesa). Per il resto, la Corte territoriale pone viceversa in rilievo elementi suscettibilidi varia interpretazione, quando non decisamente a conforto delle deduzioni difensive,stigmatizzando espressamente un «comportamento inerte» e il mancato impedimentodell’evento (laddove il canone imputativo di cui all’art. 40, secondo comma, cod. pen. risultadel tutto inconferente, in difetto – a partire dall’edito imputativo – della minima posizione digaranzia).3. La pronuncia di secondo grado, prima facie confermativa, riposa, dunque, su unamotivazione meramente apparente, omettendo di fornire adeguata spiegazione circal’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con l’impugnazione, anzioffrendo una risposta in più punti adesiva rispetto alle sollecitazioni dell’appellante ecomunque basata su proposizioni prive di concreta efficacia dimostrativa e giuridicamentenon corrette (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406-01; Sez. 5, n. 9677 del14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01).4. La sentenza, concludendo, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di appello di Torino.Il terzo e il quarto motivo, postulando un compiuto accertamento del fatto e dellaresponsabilità, restano assorbiti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Torino.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]