CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. M. Belli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 30 settembre 2022, del Tribunale di Ancona con la quale era stato rigettato l'appello cautelare, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni, sottoposti a sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 comma 2 cod.proc.pen., 240 bis cod.pen., 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ambito di indagini svolte nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 322 bis cod.proc.pen., 325 e 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per avere il tribunale, quale giudice dell'appello cautelare, violato il limite di cognizione del devoluto che deve essere circoscritto ai punti che hanno formato oggetto di specifica censura. Muovendo dal contenuto del decreto di rigetto del 31 agosto 2022, poi, appellato, con il quale il gip di Ancona ha riconosciuto espressamente la provenienza lecita delle somme impiegate dal ricorrente per l'acquisto dell'immobile, la difesa ha proposto appello, ex art. 322 bis cod.proc.pen., limitatamente alla specifica contestazione secondo cui le risorse impiegate nella ristrutturazione dell'immobile erano derivanti dall'attività illecita che si asserisce essere stata commessa dalla ricorrente nel periodo di indagine. Il tribunale non avrebbe invece preso posizione sulla doglianza specifica dedotta dalla difesa, spostando immotivatamente il thema decidendum su questioni diverse ed estranee al perimetro del devoluto con l'appello cautelare arrivando ad affermare la provenienza illecita delle risorse destinate all'acquisto dell'immobile e non rispondendo, invece, alla prova allegata dalla difesa, della provenienza lecita della somma di denaro impiegata per la ristrutturazione, al netto dell'applicazione del bonus del d.l. 34/2020 art. 31, ammontante a C 15.165,81 del tutto compatibile con i redditi del ricorrente. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente sulla ritenuta assenza di dimostrazione della proporzione tra beni e redditi con riferimento alla prova della provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili. La censura è collegata al primo motivo di ricorso poiché il tribunale, avendo spostato il tema del decidere, violando il principio devolutivo, non avrebbe risposto allo specifico profilo di censura: a fronte dell'assolvimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio circa la proporzione tra i beni e i redditi e la lecita provenienza delle risorse impiegate nella ristrutturazione, il tribunale non avrebbe reso alcuna motivazione. Con il terzo motivo di censura deduce la violazione della legge in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente sulla ritenuta assenza di dimostrazione della proporzione tra beni e redditi con riferimento alla prova della provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto dell'orologio. Anche in questo caso, a fronte delle allegazioni difensive circa la provenienza lecita delle risorse utilizzate per l'acquisto, il tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente, a fronte di una allegazione che dimostrava la capienza reddituale della madre dell'indagato che giustificava l'esborso per l'acquisto — parziale - dell'orologio e la lecita provenienza da redditi dell'imputato per l'altra parte. Con il quarto motivo deduce la violazione della legge in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un duplice errore di diritto in quanto, da un lato, non avrebbe correttamente applicato alla fattispecie in oggetto i principi elaborati in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata e, dall'altro, non avrebbe preso specifica posizione su un punto nonostante la difesa avesse dedotto nell'atto d'appello specifico motivo. Infatti, come affermato ripetutamente nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il reimpiego di denaro proveniente da fonte sospetta di illecito penale avvenga mediante addizione accrescimenti e trasformazione o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità per non contrastare col principio costituzionale di cui all'articolo 42 Cost. e pertanto non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma deve essere limitato al solo valore del bene medesimo proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. L'ordinanza impugnata che ha confermato il sequestro preventivo degli immobili nella totalità deve essere pertanto annullata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Sono fondati il primo e secondo motivo di ricorso di carattere assorbente. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge. Ed ancora che in tema di misure cautelari, la decisione del Tribunale in sede di appello del rigetto di una istanza di revoca - nella specie di sequestro preventivo - è vincolata, dall'effetto devolutivo, per cui la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi. 5. Tale principio è stato disatteso dal giudice dell'appello cautelare. Con ordinanza del 31 agosto 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di restituzione avanzata dal ricorrente di beni sottoposti a sequestro preventivo (immobili siti in Mondolfo e orologio Cartier) ai sensi degli art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, evidenziando, con riguardo ai beni immobili, che, benchè il prezzo di acquisto fosse stato pagato in parte con fondi provenienti da fonti lecite, la ristrutturazione consistente di recente effettuazione fosse stata realizzata con fondi provenienti da e dunque di provenienza illecita (cfr. pag. 1) e, con riguardo all'orologio che, lo stesso veniva acquistato almeno in parte con fonti provenienti dall'indagato è dunque riconducibile alla sua attività illecita. Nell'appello cautelare, il ricorrente, contrastava tali conclusioni allegando circostanze da cui assumeva la liceità del denaro impiegato nella ristrutturazione e la congruità dei lavori effettuati e, parimenti, la liceità del denaro impiegato per l'acquisto dell'orologio. Così delineato l'ambito del devoluto, il tribunale, dopo avere argomentato che il fatturato della società [OSCURATO:SOCIETA] del ricorrente aveva avuto un incremento esponenziale del fatturato nell'anno 2021, frutto dell'introduzione del meccanismo della cessione del credito e dei bonus fiscali, era comunque dimostrata la sproporzione e riteneva sussistenti convergenti elementi per ritenere che gli immobili siano stati acquistati in parte con denaro proveniente dall'attività illecita del Muhu... Con riguardo agli orologi gli elementi addotti dalla difesa non risultava in alcun modo dirimenti in quanto non è stato esplicitato in che modo madre dell'indagato abbia reperito una somma così Ingente alla luce dei redditi dichiarati esigui ... la restante parte proviene del patrimonio dell'indagato che come ampiamente esplicitato dallo stesso si occupa del traffico di stupefacenti attività che costituisce il suo lavoro. Il tribunale cautelare ha palesemente violato il limite di sua cognizione che era circoscritto dalle questioni poste dal ricorrente a fronte di un provvedimento, anch'esso, che, a sua volta, aveva delimitato l'ambito di applicazione della confisca allargata. Ed invero, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona, nel respingere l'istanza di restituzione, aveva delimitato l'ambito del sequestro preventivo in funzione della confisca allargata al solo incremento patrimoniale dei beni immobili derivante dall'attività di ristrutturazione, perimetro rispetto al quale la difesa aveva censurato la ritenuta sproporzione con i redditi dichiarati. Viceversa, il tribunale ha "modificato" il thema decidendum giungendo a dire che gli immobili erano stati acquistati in parte con il denaro proveniente dall'attività illecita del Muhu. Il tribunale ha compiuto un duplice errore di diritto: ha violato il principio devolutivo, per cui la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, eccedendo dai motivi che circoscrivevano l'impugnazione al profilo dell'incremento patrimoniale derivante dalla ristrutturazione; e, affermando che l'acquisto dei beni immobili era avvenuto in parte con denaro proveniente dall'attività illecita ha reso una motivazione che avrebbe potuto giustificare un sequestro ai sensi dell'art. 240 cod.pen. trattandosi di un reimpiego diretto del profitto del reato di traffico di stupefacenti (Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, Zullo, Rv. 272482 - 01,) e non già dei presupposti per la confisca per sproporzione di cui all'art. 240 bis cod.pen.6. La motivazione appare del tutto apparente con riguardo al sequestro dell'orologio poiché non si confronta con la circostanza che il Muhu era titolare di una società di costruzioni e, dunque, svolgeva (anche) attività lecita, sicchè la motivazione secondo cui la restante parte di denaro per l'acquisto dell'orologio derivava dall'illecita attività in materia di traffico di stupefacenti è non solo meramente assertiva, ma errata nell'applicazione dei presupposti che, come sopra evidenziato, quelli per la confisca allargata differiscono da quelli per la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod.pen. Risulta così fondato anche il terzo motivo di ricorso. Restano assorbiti gli altri motivi. 7. L'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e r