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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1966

Cassazione n. 37895/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di determinazione dei criteri attraverso cui applicare l'istituto della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327: allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita "sine titulo" per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a pOSI \ i Così deciso il 13 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di determinazione dei criteri attraverso cui applicare l'istituto della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327: allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita "sine titulo" per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a pOSI \ i Così deciso il 13 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 37895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris