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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24363/2026

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AOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione, che è estranea al sindacato di legittimità, delle risultanze probatorie già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla provenienza delittuosa dei beni oggetto di imputazione (si veda pag. 4 relativamente alle richiamate dichiarazioni testimoniali raccolte e ai verbali di ricezione delle denunce-querele di furto dai cui emergeva la corrispondenza degli stessi, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, con quelli oggetto di furto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla configurazione del reato di resistenza al pubblico ufficiale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza impugnata); che la corte territoriale ha evidenziato come l'imputato non si fosse limitato a sottrarsi all'atto dovuto del pubblico ufficiale ma aveva anche messo in pericolo l'incolumità dei militari e degli altri utenti della strada, ponendo in essere, pertanto, non una mera fuga passiva ma una condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (in tal senso la consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besan, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione, che è estranea al sindacato di legittimità, delle risultanze probatorie già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla provenienza delittuosa dei beni oggetto di imputazione (si veda pag. 4 relativamente alle richiamate dichiarazioni testimoniali raccolte e ai verbali di ricezione delle denunce-querele di furto dai cui emergeva la corrispondenza degli stessi, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, con quelli oggetto di furto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla configurazione del reato di resistenza al pubblico ufficiale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza impugnata); che la corte territoriale ha evidenziato come l'imputato non si fosse limitato a sottrarsi all'atto dovuto del pubblico ufficiale ma aveva anche messo in pericolo l'incolumità dei militari e degli altri utenti della strada, ponendo in essere, pertanto, non una mera fuga passiva ma una condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (in tal senso la consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besan, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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