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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 09738/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] N. 57/1998 R.G.

ESEC. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], deposi- tata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G.

Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro [OSCURATO:PERSONA] e altri; − l ’ opponente, locatario dell ’ immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode –l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari –perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confrontidi un terzo diverso dal debitore, nonché l’ illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione; − n el giudizio di primo grado si costituiva il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), e interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − i l Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, che veniva impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale, con la sentenza n. 1545 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il gravame; − avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; resisteva con controricorso il custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; − poiché il ricorso introduttivo non risulta va notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., questa Corte –con l’ordinanza n. 18526 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsor te necessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel grado d’appello; − rilevata l ’ invalidità del la predetta notificazione (essendo decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenzaimpugnata, si sarebbe dovuta eseguire la notifica alla parte personalmente e non al procuratore), questa Corte – con l ’ ordinanza n. 32410 del 3 / 11 /2022 – or dina va la rinnovazione della notificazione (exart. 291 cod. proc. civ.) entro il termine perentorio di trenta giorni; C [OSCURATO:PERSONA] : − sebbene la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasmessa telematicamente, sia stata respinta dalla Cancelleria, il suo contenuto è comunque leggibile; − perciò, può prescindersi dalla diatriba giurisprudenziale riguardante le conseguenze del rifiuto – nella specie, documentato dalla cosiddetta “quarta p.e.c.”, inviata dalla cancelleria destinatariae contenente l’esito di accettazione o di rifiuto del deposito – sul perfezionamento d el deposito telematico, posto che anche un’eventuale nullità di quest’ultimodovrebbe reputarsi sanata exart. 156 cod. proc. civ.; − tuttavia, proprio dall ’ esame della nota e dei suoi allegati emerge la riscontrata omissione del ricorrente, il quale –onerato della notifica e del tempestivo deposito del ricorso notificato– non ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), atto che consente di dimostrare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata alla [OSCURATO:SOCIETA].; − si deve perciò ribadire che, «n el giudizio di legittimità, l ’ art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.

Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.»(Cass., Sez.1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019, Rv. 653242-01); − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente; − infine, si deve dichiarare la sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] N. 57/1998 R.G. ESEC. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], deposi- tata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G. Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro [OSCURATO:PERSONA] e altri; − l ’ opponente, locatario dell ’ immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode –l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari –perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confrontidi un terzo diverso dal debitore, nonché l’ illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione; − n el giudizio di primo grado si costituiva il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), e interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − i l Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, che veniva impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale, con la sentenza n. 1545 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il gravame; − avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; resisteva con controricorso il custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; − poiché il ricorso introduttivo non risulta va notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., questa Corte –con l’ordinanza n. 18526 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsor te necessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel grado d’appello; − rilevata l ’ invalidità del la predetta notificazione (essendo decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenzaimpugnata, si sarebbe dovuta eseguire la notifica alla parte personalmente e non al procuratore), questa Corte – con l ’ ordinanza n. 32410 del 3 / 11 /2022 – or dina va la rinnovazione della notificazione (exart. 291 cod. proc. civ.) entro il termine perentorio di trenta giorni; C [OSCURATO:PERSONA] : − sebbene la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasmessa telematicamente, sia stata respinta dalla Cancelleria, il suo contenuto è comunque leggibile; − perciò, può prescindersi dalla diatriba giurisprudenziale riguardante le conseguenze del rifiuto – nella specie, documentato dalla cosiddetta “quarta p.e.c.”, inviata dalla cancelleria destinatariae contenente l’esito di accettazione o di rifiuto del deposito – sul perfezionamento d el deposito telematico, posto che anche un’eventuale nullità di quest’ultimodovrebbe reputarsi sanata exart. 156 cod. proc. civ.; − tuttavia, proprio dall ’ esame della nota e dei suoi allegati emerge la riscontrata omissione del ricorrente, il quale –onerato della notifica e del tempestivo deposito del ricorso notificato– non ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), atto che consente di dimostrare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata alla [OSCURATO:SOCIETA].; − si deve perciò ribadire che, «n el giudizio di legittimità, l ’ art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.»(Cass., Sez.1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019, Rv. 653242-01); − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente; − infine, si deve dichiarare la sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Cos
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