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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 25939/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] 42-41 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2026, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due semestri meglio specificati nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza valutava le risultanze processuali in termini congrui ed evidenziava - facendo richiamo ai carichi pendenti, alle informazioni di polizia e alla relazione della Casa circondariale di Locri - che il ricorrente si è reso protagonista nei periodi interessati, oltre che di un illecito disciplinare durante la detenzione, anche di plurime condotte di reato commesse negli intervalli in cui è stato libero o sottoposto a misure non carcerarie, così manifestando di non avere in alcun modo aderito al programma rieducativo la cui attuazione giustifica la concessione del beneficio; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva delle prospettazioni alternative formulate dalla difesa, senza che sia rilevante una valutazione sull'attualità della pericolosità in assenza di elementi positivamente valutabili in suo favore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl C nsi li e estensore [OSCURATO:PERSONA] D E., !,-.3 'C:"; 7.AA 1 O LUG 26 L'ASSISTENT J IZIARIO , Dott.ssa Kat niente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] 42-41 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2026, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due semestri meglio specificati nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza valutava le risultanze processuali in termini congrui ed evidenziava - facendo richiamo ai carichi pendenti, alle informazioni di polizia e alla relazione della Casa circondariale di Locri - che il ricorrente si è reso protagonista nei periodi interessati, oltre che di un illecito disciplinare durante la detenzione, anche di plurime condotte di reato commesse negli intervalli in cui è stato libero o sottoposto a misure non carcerarie, così manifestando di non avere in alcun modo aderito al programma rieducativo la cui attuazione giustifica la concessione del beneficio; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva delle prospettazioni alternative formulate dalla difesa, senza che sia rilevante una valutazione sull'attualità della pericolosità in assenza di elementi positivamente valutabili in suo favore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MIl C nsi li e estensore [OSCURATO:PERSONA] D E., !,-.3 'C:"; 7.AA 1 O LUG 26 L'ASSISTENT J IZIARIO , Dott.ssa Kat niente
Sentenza Cassazione n. 25939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris