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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26838/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pubblicazione della sentenza dicondanna e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale, nell’interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di diffamazione aggravatacontestatigli, unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha conseguentementecondannato alla pena di 2.000 euro di multa.

E’ stato, infatti, accertato chel’imputato, mediante il “profilo Facebook” denominato “[OSCURATO:PERSONA]” a luiriferibile, aveva in più occasioni pubblicato una serie di post dal contenuto lesivodella reputazione di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di [OSCURATO:PERSONA], inseritiall’interno della “pagina Facebook” utilizzata dalla persona offesa per finalitàistituzionali.

Il Tribunale ha ritenuto che le espressioni utilizzate travalicassero ilimiti della critica politica e amministrativa, assumendo una connotazioneobiettivamente offensiva della reputazione del destinatario; e che la diffusione deimessaggi attraverso il suddetto social network integrasse l’aggravante previstadall’art. 595, terzo comma, cod. pen., avuto riguardo alla capacità del mezzotelematico di assicurare una divulgazione ampia potenzialmente illimitata deicontenuti immessi in rete.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per saltum avversola sentenza di primo grado per il tramite del difensore di fiducia, deducendoquattro motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penalein relazione alla mancata applicazione della scriminante del diritto di critica politicaex art. 51 cod. pen., esclusa sul presupposto che le espressioni utilizzatedall’imputato non costituissero manifestazione di una libertà fondamentale.In realtà, il diritto di critica politica non si esaurirebbe nella mera esposizionedi fatti o opinioni, ma consisterebbe nell’interpretazione di vicende di interessepubblico attraverso l’espressione di giudizi necessariamente caratterizzati da unacomponente soggettiva.

Pertanto, il Giudice di merito avrebbe erroneamenterinvenuto nelle espressioni utilizzate un attacco personale verso la persona offesa,senza considerare le precisazioni dell’imputato in sede di istruttoria dibattimentale.Inoltre, l’affermazione secondo cui le espressioni contestate sarebbero statefinalizzate a screditare la persona del sindaco risulterebbe smentita dal contenutodei messaggi, i quali avrebbero riguardato esclusivamente le attività rientrantinelle attribuzioni istituzionali dell’amministratore.

In tale prospettiva, ledichiarazioni incriminate costituirebbero la manifestazione di un giudizio criticosull’operato del sindaco, per sua natura connotato da valutazioni soggettive e nonsuscettibile di essere ricondotto a criteri di assoluta obiettività.Il linguaggio impiegato, seppure aspro e polemico, non sarebbe trasmodatoin un insulto fine a sé stesso né avrebbe assunto carattere meramentedenigratorio, dovendo essere valutato nel contesto del confronto politicosviluppatosi attraverso il social network e in relazione alle forme espressive tipichedel mezzo di comunicazione utilizzato.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 62, primocomma, n. 2, e 62-bis cod. pen. per avere la sentenza escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbiaagito in stato d’ira o, comunque, di frustrazione e di stress derivante dal fatto chela madre sarebbe stata impossibilitata a far fronte alle esigenze dell’igienequotidiana a causa della mancanza di acqua in città, come dichiarato da Condellonel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini e in sededibattimentale; fatto comunque rilevante quantomeno ai fini del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-biscod. pen.

L’affermazione secondo cui l’offesa sarebbe tale da escludere la tenuitàdel fatto verrebbe sconfessata dalla stessa sentenza, secondo cui il profilo diCondello era visibile soltanto dagli amici, sicché la condotta sarebbe stata inidoneaa raggiungere un numero indeterminato di persone, quanto un numero bendefinito di soggetti.

Né varrebbe opinare che le frasi diffamatorie potessero essere"condivise", posto che, in tal modo, [OSCURATO:PERSONA] risponderebbe dell’agire di terzi.Né il vincolo della continuazione sarebbe di per sé ostativo alla configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità, salve le ipotesi in cui il giudice lo ritengaidoneo a qualificare il comportamento come abituale.

Il danno della persona offesasarebbe di minima entità tanto è vero che non troverebbe alcuna quantificazione.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen., peravere subordinato la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione dellasentenza a titolo di riparazione del danno.

Il giudice può imporre la pubblicazionecome "obbligo" accessorio, ma la condizione deve essere precisa e determinata enon generica e incerta come avvenuto nel caso di specie.3.

Con requisitoria scritta in data 18 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla pubblicazione della sentenza di condanna e la declaratoria diinammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto perquanto di ragione.2.

Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione e di esercizio del diritto dicritica politica, dando conto, con motivazione puntuale e immune da vizi logici,delle ragioni per le quali le espressioni utilizzate dall’imputato non potesseroritenersi scriminate ai sensi dell’art. 51 cod. pen.Dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale — e, inparticolare, dalla deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dagliscreenshot allegati alla querela, dall’annotazione di servizio della polizia giudiziariae dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato — è emerso che [OSCURATO:PERSONA] pubblicato, mediante il proprio “profilo Facebook”, sedici post sulla paginaistituzionale del sindaco di [OSCURATO:PERSONA] contenenti espressioni ritenutegravemente lesive della reputazione di quest’ultimo.La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidatoorientamento secondo cui il diritto di critica, anche politica, pur caratterizzandosiper una maggiore ampiezza rispetto al diritto di cronaca e pur tollerando l’impiegodi toni aspri, polemici e talora provocatori, incontra il limite invalicabile del rispettodella dignità della persona, non potendo degradare in attacchi gratuiti rivolti allasfera morale del destinatario.

L’esimente, infatti, non opera quando le espressioniadoperate risultino svincolate dalla critica di fatti, comportamenti o scelteamministrative e siano invece finalizzate a rappresentare il soggetto passivo comeindegno, spregevole o personalmente inadeguato.Parimenti corretta è la valutazione svolta con riferimento alla satira.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il linguaggio paradossaleo iperbolico tipico della comunicazione satirica consente un temperamento delrequisito della continenza formale, ma non legittima espressioni che si risolvanonel mero dileggio personale o nell’aggressione gratuita dell’altrui dignità.Alla luce di tali principi, il Tribunale ha congruamente ritenuto che espressioniquali «pagliacciomatà», «sei un incapace di merda», «sei una merda», «quando tilevi dai coglioni» e altre analoghe non fossero dirette a censurare specificheiniziative amministrative o scelte politiche del sindaco, bensì a denigrare lapersona dell’amministratore, trascendendo i limiti della critica politica erisolvendosi in una gratuita lesione dell’onore e della reputazione del destinatario.Quanto, poi, alla dedotta situazione di disagio personale e familiaredell’imputato, il Tribunale ha correttamente osservato che tale circostanza nonintegra alcuna causa di giustificazione e non è, quindi, idonea a escluderel’antigiuridicità delle condotte contestate.Parimenti immune da censure è la motivazione relativa all’elementosoggettivo del reato.

Infatti, le espressioni utilizzate presentano un contenutointrinsecamente offensivo, tale da rendere evidente la consapevolezza dell’agentecirca la loro idoneità a ledere la reputazione della persona offesa, con conseguentecorretta affermazione della sussistenza del dolo generico richiesto dall’art. 595cod. pen.Infine, correttamente è stata ravvisata l’aggravante del mezzo di pubblicitàprevista dall’art. 595, terzo comma, cod. pen., essendo i messaggi diffusimediante il suindicato social network ovvero mediante uno strumento che, per lesue caratteristiche tecniche, è idoneo a consentire la conoscenza delle espressionioffensive da parte di una pluralità indeterminata di soggetti (Sez. 5, n. 13979 del25/01/2021, Chita, Rv. 281023 - 01; Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017,Manduca, Rv. 269090 - 01; Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007 - 01).A tal fine, quanto alla circostanza che il profilo dell’imputato fosse accessibile aisoli “amici” (ovvero a una platea selezionata di destinatari), la sentenza hacorrettamente evidenziato la possibilità di ulteriore diffusione dei contenutimediante condivisione, tale da rendere il mezzo comunque idoneo a propagare ilmessaggio offensivo oltre la ristretta cerchia dei destinatari iniziali.Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo.3.

Il secondo motivo è infondato.La duplice censura concernente il mancato riconoscimento dell’attenuantedella provocazione e delle circostanze attenuanti generiche non meritaaccoglimento, avendo il Giudice di merito fornito, sul punto, una motivazionecongrua, coerente e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.3.1.

Quanto alla circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n.2, cod. pen., va osservato che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere attraversato, nelperiodo in cui furono pubblicati i messaggi diffamatori, una situazione personale efamiliare particolarmente difficile, caratterizzata da condizioni di disagio e dallaforte preoccupazione per le conseguenze dei disservizi nell’erogazione dell’acquache interessavano la città di [OSCURATO:PERSONA], tali da incidere significativamentesulla qualità della vita della propria madre.La relativa censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge,tende in realtà a sollecitare una diversa lettura della situazione personale efamiliare dell’imputato, valorizzata dalla sentenza impugnata solo al fine diescluderne la rilevanza scriminante, ma non idonea, in difetto di uno specifico fattoingiusto proveniente dalla persona offesa, a integrare l’attenuante dellaprovocazione.Infatti, la dedotta condizione di disagio dell’imputato non è stata nemmenochiaramente ricondotta a uno specifico comportamento ingiusto della personaoffesa, posto che le stesse allegazioni difensive si limitano a prospettare ungenerale stato di insoddisfazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’operatodell’amministrazione comunale; situazione differente da quella dell’altrui fattoingiusto richiesta dalla norma in materia di provocazione.3.2.

Parimenti immune da censure è la motivazione con cui il Tribunale hanegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, l’applicazione dellecircostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen. costituisce il risultato di un giudiziodiscrezionale rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarla overitenga l’assenza di elementi positivamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod.pen., senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti i dati prospettati dalladifesa, essendo sufficiente, a tal fine, che dia conto degli elementi ritenuti decisiviai fini del giudizio.Nel caso in esame, il Tribunale ha espressamente evidenziato la mancanza dielementi favorevoli meritevoli di valorizzazione, ritenendo non sufficiente, ai finidell’invocato trattamento di maggior favore, la sola condizione di incensuratezzadell’imputato.

Ciò corrisponde alla regola enunciata dallo stesso art. 62-bis cod.pen., secondo cui l’assenza di precedenti penali non consente l’automaticoriconoscimento delle attenuanti generiche.Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato.4.

Venendo, indi, al terzo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimentodella causa non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la limitata diffusione dei messaggi pubblicati sulprofilo Facebook dell’imputato, nonché l’asserita modestia del pregiudizio arrecatoalla persona offesa, avrebbero imposto una diversa valutazione circa il grado dioffensività della condotta.La doglianza non può essere condivisa.La sentenza impugnata ha, infatti, espressamente escluso la configurabilitàdella causa di non punibilità sulla base di una valutazione complessiva dellemodalità dell’azione e dell’intensità dell’offesa arrecata, svolta in conformità aicriteri indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen., ai quali l’art. 131-bis cod.pen. rinvia per la verifica della particolare tenuità dell’offesa.In particolare, il Giudice di merito ha attribuito rilievo decisivo alla protrazionenel tempo della condotta diffamatoria e alla sua reiterazione attraverso unapluralità di interventi offensivi.

Dall’accertamento compiuto in sentenza emerge,infatti, che l’imputato non si limitò a un episodio isolato o occasionale, ma pubblicò,nell’arco di un significativo periodo temporale, numerosi post contenentiespressioni denigratorie nei confronti della persona offesa, dando così luogo a unacondotta offensiva reiterata e persistente.Si tratta di un elemento che il Tribunale ha non illogicamente valorizzato qualeindice della non particolare tenuità dell’offesa.

Invero, la reiterazione delleespressioni diffamatorie e la loro diffusione per un periodo protratto nel temposono circostanze che accrescono l’entità della lesione arrecata alla reputazionedella persona offesa, in quanto determinano una più intensa e duraturaesposizione della medesima al discredito sociale e amplificano l’effetto offensivodelle singole manifestazioni denigratorie.Né può ritenersi che la motivazione sia inficiata dalla circostanza che il profiloCome in precedenza osservato, la sentenza ha evidenziato come il mezzoutilizzato fosse comunque idoneo a consentire una significativa diffusione deicontenuti offensivi e come la concreta offensività della condotta dovesse essereapprezzata non soltanto in relazione alla potenziale ampiezza della platea deidestinatari, ma anche alla reiterazione e alla gravità intrinseca delle espressioniutilizzate.Le censure difensive si risolvono, pertanto, nella contestazione diapprezzamenti fattuali e valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito.Quest’ultimo, in ogni caso, ha dato conto delle ragioni poste a fondamentodella decisione mediante un percorso argomentativo coerente, logicamentestrutturato e privo di manifeste illogicità.Ne consegue che il motivo si rivela infondato e deve essere rigettato.5.

Fondato è, invece, il quarto motivo.La sentenza ha disposto la sospensione condizionale della pena inconsiderazione della prognosi positiva di non commissione di ulteriori reati,giustificata dalla condizione di incensuratezza dell’imputato e dall’effettodeterrente della pronuncia di condanna.

Il beneficio è stato, però, subordinato allapubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.Sul punto deve osservarsi che la pubblicazione officiosa della sentenza penaledi condanna è prevista come sanzione accessoria ai sensi dell’art. 36, commisecondo, terzo e quarto, cod. pen.

Diverso è, però, il caso in cui la pubblicazionedella sentenza sia posta a carico del condannato quale condizione dellasospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 cod. pen.In termini generali va ricordato che in caso di sospensione condizionale dellapena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro ilquale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenzialedell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza, traducendosi l’omessa fissazionedel termine in un vizio di violazione di legge della sentenza (Sez.

U, n. 37503 del23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01).

Con specifico riferimento, poi, allapubblicazione della sentenza in una testata giornalistica, il giudice deve specificaretermine e modalità della pubblicazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 165cod. pen., in modo da mettere il condannato in grado di adempiereautonomamente l’obbligo impostogli con la sentenza, che non è eseguibile d’ufficioa prescindere dall’iniziativa dell’interessato (Sez. 1, n. 47216 del 28/05/2016,Zagaria, Rv. 268135 - 01).Nel caso di specie, invece, il Tribunale si è limitato a subordinare il beneficioalla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, senza indicarené il termine né le modalità della pubblicazione; ne deriva la violazione dell’art.165 cod. pen.

Ne consegue, pertanto, la necessità di investire il Giudice di meritodel relativo adempimento.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allapubblicazione della sentenza di condanna.

Pertanto, la sentenza impugnata deveessere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA], individuata ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.7.

Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio verranno liquidate aldefinitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle speseprocessuali all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamentocon rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo,in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell ’imputato,dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio dellasoccombenza, con riferimento all’esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv.262561 - 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione dellasospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna,con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta nel resto il ricorso.

Spese di parte civile al definitivo.Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pubblicazione della sentenza dicondanna e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale, nell’interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di diffamazione aggravatacontestatigli, unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha conseguentementecondannato alla pena di 2.000 euro di multa. E’ stato, infatti, accertato chel’imputato, mediante il “profilo Facebook” denominato “[OSCURATO:PERSONA]” a luiriferibile, aveva in più occasioni pubblicato una serie di post dal contenuto lesivodella reputazione di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di [OSCURATO:PERSONA], inseritiall’interno della “pagina Facebook” utilizzata dalla persona offesa per finalitàistituzionali. Il Tribunale ha ritenuto che le espressioni utilizzate travalicassero ilimiti della critica politica e amministrativa, assumendo una connotazioneobiettivamente offensiva della reputazione del destinatario; e che la diffusione deimessaggi attraverso il suddetto social network integrasse l’aggravante previstadall’art. 595, terzo comma, cod. pen., avuto riguardo alla capacità del mezzotelematico di assicurare una divulgazione ampia potenzialmente illimitata deicontenuti immessi in rete.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per saltum avversola sentenza di primo grado per il tramite del difensore di fiducia, deducendoquattro motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penalein relazione alla mancata applicazione della scriminante del diritto di critica politicaex art. 51 cod. pen., esclusa sul presupposto che le espressioni utilizzatedall’imputato non costituissero manifestazione di una libertà fondamentale.In realtà, il diritto di critica politica non si esaurirebbe nella mera esposizionedi fatti o opinioni, ma consisterebbe nell’interpretazione di vicende di interessepubblico attraverso l’espressione di giudizi necessariamente caratterizzati da unacomponente soggettiva. Pertanto, il Giudice di merito avrebbe erroneamenterinvenuto nelle espressioni utilizzate un attacco personale verso la persona offesa,senza considerare le precisazioni dell’imputato in sede di istruttoria dibattimentale.Inoltre, l’affermazione secondo cui le espressioni contestate sarebbero statefinalizzate a screditare la persona del sindaco risulterebbe smentita dal contenutodei messaggi, i quali avrebbero riguardato esclusivamente le attività rientrantinelle attribuzioni istituzionali dell’amministratore. In tale prospettiva, ledichiarazioni incriminate costituirebbero la manifestazione di un giudizio criticosull’operato del sindaco, per sua natura connotato da valutazioni soggettive e nonsuscettibile di essere ricondotto a criteri di assoluta obiettività.Il linguaggio impiegato, seppure aspro e polemico, non sarebbe trasmodatoin un insulto fine a sé stesso né avrebbe assunto carattere meramentedenigratorio, dovendo essere valutato nel contesto del confronto politicosviluppatosi attraverso il social network e in relazione alle forme espressive tipichedel mezzo di comunicazione utilizzato.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 62, primocomma, n. 2, e 62-bis cod. pen. per avere la sentenza escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbiaagito in stato d’ira o, comunque, di frustrazione e di stress derivante dal fatto chela madre sarebbe stata impossibilitata a far fronte alle esigenze dell’igienequotidiana a causa della mancanza di acqua in città, come dichiarato da Condellonel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini e in sededibattimentale; fatto comunque rilevante quantomeno ai fini del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-biscod. pen. L’affermazione secondo cui l’offesa sarebbe tale da escludere la tenuitàdel fatto verrebbe sconfessata dalla stessa sentenza, secondo cui il profilo diCondello era visibile soltanto dagli amici, sicché la condotta sarebbe stata inidoneaa raggiungere un numero indeterminato di persone, quanto un numero bendefinito di soggetti. Né varrebbe opinare che le frasi diffamatorie potessero essere"condivise", posto che, in tal modo, [OSCURATO:PERSONA] risponderebbe dell’agire di terzi.Né il vincolo della continuazione sarebbe di per sé ostativo alla configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità, salve le ipotesi in cui il giudice lo ritengaidoneo a qualificare il comportamento come abituale. Il danno della persona offesasarebbe di minima entità tanto è vero che non troverebbe alcuna quantificazione.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen., peravere subordinato la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione dellasentenza a titolo di riparazione del danno. Il giudice può imporre la pubblicazionecome "obbligo" accessorio, ma la condizione deve essere precisa e determinata enon generica e incerta come avvenuto nel caso di specie.3. Con requisitoria scritta in data 18 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla pubblicazione della sentenza di condanna e la declaratoria diinammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto perquanto di ragione.2. Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione e di esercizio del diritto dicritica politica, dando conto, con motivazione puntuale e immune da vizi logici,delle ragioni per le quali le espressioni utilizzate dall’imputato non potesseroritenersi scriminate ai sensi dell’art. 51 cod. pen.Dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale — e, inparticolare, dalla deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dagliscreenshot allegati alla querela, dall’annotazione di servizio della polizia giudiziariae dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato — è emerso che [OSCURATO:PERSONA] pubblicato, mediante il proprio “profilo Facebook”, sedici post sulla paginaistituzionale del sindaco di [OSCURATO:PERSONA] contenenti espressioni ritenutegravemente lesive della reputazione di quest’ultimo.La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidatoorientamento secondo cui il diritto di critica, anche politica, pur caratterizzandosiper una maggiore ampiezza rispetto al diritto di cronaca e pur tollerando l’impiegodi toni aspri, polemici e talora provocatori, incontra il limite invalicabile del rispettodella dignità della persona, non potendo degradare in attacchi gratuiti rivolti allasfera morale del destinatario. L’esimente, infatti, non opera quando le espressioniadoperate risultino svincolate dalla critica di fatti, comportamenti o scelteamministrative e siano invece finalizzate a rappresentare il soggetto passivo comeindegno, spregevole o personalmente inadeguato.Parimenti corretta è la valutazione svolta con riferimento alla satira.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il linguaggio paradossaleo iperbolico tipico della comunicazione satirica consente un temperamento delrequisito della continenza formale, ma non legittima espressioni che si risolvanonel mero dileggio personale o nell’aggressione gratuita dell’altrui dignità.Alla luce di tali principi, il Tribunale ha congruamente ritenuto che espressioniquali «pagliacciomatà», «sei un incapace di merda», «sei una merda», «quando tilevi dai coglioni» e altre analoghe non fossero dirette a censurare specificheiniziative amministrative o scelte politiche del sindaco, bensì a denigrare lapersona dell’amministratore, trascendendo i limiti della critica politica erisolvendosi in una gratuita lesione dell’onore e della reputazione del destinatario.Quanto, poi, alla dedotta situazione di disagio personale e familiaredell’imputato, il Tribunale ha correttamente osservato che tale circostanza nonintegra alcuna causa di giustificazione e non è, quindi, idonea a escluderel’antigiuridicità delle condotte contestate.Parimenti immune da censure è la motivazione relativa all’elementosoggettivo del reato. Infatti, le espressioni utilizzate presentano un contenutointrinsecamente offensivo, tale da rendere evidente la consapevolezza dell’agentecirca la loro idoneità a ledere la reputazione della persona offesa, con conseguentecorretta affermazione della sussistenza del dolo generico richiesto dall’art. 595cod. pen.Infine, correttamente è stata ravvisata l’aggravante del mezzo di pubblicitàprevista dall’art. 595, terzo comma, cod. pen., essendo i messaggi diffusimediante il suindicato social network ovvero mediante uno strumento che, per lesue caratteristiche tecniche, è idoneo a consentire la conoscenza delle espressionioffensive da parte di una pluralità indeterminata di soggetti (Sez. 5, n. 13979 del25/01/2021, Chita, Rv. 281023 - 01; Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017,Manduca, Rv. 269090 - 01; Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007 - 01).A tal fine, quanto alla circostanza che il profilo dell’imputato fosse accessibile aisoli “amici” (ovvero a una platea selezionata di destinatari), la sentenza hacorrettamente evidenziato la possibilità di ulteriore diffusione dei contenutimediante condivisione, tale da rendere il mezzo comunque idoneo a propagare ilmessaggio offensivo oltre la ristretta cerchia dei destinatari iniziali.Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo.3. Il secondo motivo è infondato.La duplice censura concernente il mancato riconoscimento dell’attenuantedella provocazione e delle circostanze attenuanti generiche non meritaaccoglimento, avendo il Giudice di merito fornito, sul punto, una motivazionecongrua, coerente e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.3.1. Quanto alla circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n.2, cod. pen., va osservato che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere attraversato, nelperiodo in cui furono pubblicati i messaggi diffamatori, una situazione personale efamiliare particolarmente difficile, caratterizzata da condizioni di disagio e dallaforte preoccupazione per le conseguenze dei disservizi nell’erogazione dell’acquache interessavano la città di [OSCURATO:PERSONA], tali da incidere significativamentesulla qualità della vita della propria madre.La relativa censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge,tende in realtà a sollecitare una diversa lettura della situazione personale efamiliare dell’imputato, valorizzata dalla sentenza impugnata solo al fine diescluderne la rilevanza scriminante, ma non idonea, in difetto di uno specifico fattoingiusto proveniente dalla persona offesa, a integrare l’attenuante dellaprovocazione.Infatti, la dedotta condizione di disagio dell’imputato non è stata nemmenochiaramente ricondotta a uno specifico comportamento ingiusto della personaoffesa, posto che le stesse allegazioni difensive si limitano a prospettare ungenerale stato di insoddisfazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’operatodell’amministrazione comunale; situazione differente da quella dell’altrui fattoingiusto richiesta dalla norma in materia di provocazione.3.2. Parimenti immune da censure è la motivazione con cui il Tribunale hanegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, l’applicazione dellecircostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen. costituisce il risultato di un giudiziodiscrezionale rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarla overitenga l’assenza di elementi positivamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod.pen., senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti i dati prospettati dalladifesa, essendo sufficiente, a tal fine, che dia conto degli elementi ritenuti decisiviai fini del giudizio.Nel caso in esame, il Tribunale ha espressamente evidenziato la mancanza dielementi favorevoli meritevoli di valorizzazione, ritenendo non sufficiente, ai finidell’invocato trattamento di maggior favore, la sola condizione di incensuratezzadell’imputato. Ciò corrisponde alla regola enunciata dallo stesso art. 62-bis cod.pen., secondo cui l’assenza di precedenti penali non consente l’automaticoriconoscimento delle attenuanti generiche.Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato.4. Venendo, indi, al terzo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimentodella causa non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la limitata diffusione dei messaggi pubblicati sulprofilo Facebook dell’imputato, nonché l’asserita modestia del pregiudizio arrecatoalla persona offesa, avrebbero imposto una diversa valutazione circa il grado dioffensività della condotta.La doglianza non può essere condivisa.La sentenza impugnata ha, infatti, espressamente escluso la configurabilitàdella causa di non punibilità sulla base di una valutazione complessiva dellemodalità dell’azione e dell’intensità dell’offesa arrecata, svolta in conformità aicriteri indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen., ai quali l’art. 131-bis cod.pen. rinvia per la verifica della particolare tenuità dell’offesa.In particolare, il Giudice di merito ha attribuito rilievo decisivo alla protrazionenel tempo della condotta diffamatoria e alla sua reiterazione attraverso unapluralità di interventi offensivi. Dall’accertamento compiuto in sentenza emerge,infatti, che l’imputato non si limitò a un episodio isolato o occasionale, ma pubblicò,nell’arco di un significativo periodo temporale, numerosi post contenentiespressioni denigratorie nei confronti della persona offesa, dando così luogo a unacondotta offensiva reiterata e persistente.Si tratta di un elemento che il Tribunale ha non illogicamente valorizzato qualeindice della non particolare tenuità dell’offesa. Invero, la reiterazione delleespressioni diffamatorie e la loro diffusione per un periodo protratto nel temposono circostanze che accrescono l’entità della lesione arrecata alla reputazionedella persona offesa, in quanto determinano una più intensa e duraturaesposizione della medesima al discredito sociale e amplificano l’effetto offensivodelle singole manifestazioni denigratorie.Né può ritenersi che la motivazione sia inficiata dalla circostanza che il profiloCome in precedenza osservato, la sentenza ha evidenziato come il mezzoutilizzato fosse comunque idoneo a consentire una significativa diffusione deicontenuti offensivi e come la concreta offensività della condotta dovesse essereapprezzata non soltanto in relazione alla potenziale ampiezza della platea deidestinatari, ma anche alla reiterazione e alla gravità intrinseca delle espressioniutilizzate.Le censure difensive si risolvono, pertanto, nella contestazione diapprezzamenti fattuali e valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito.Quest’ultimo, in ogni caso, ha dato conto delle ragioni poste a fondamentodella decisione mediante un percorso argomentativo coerente, logicamentestrutturato e privo di manifeste illogicità.Ne consegue che il motivo si rivela infondato e deve essere rigettato.5. Fondato è, invece, il quarto motivo.La sentenza ha disposto la sospensione condizionale della pena inconsiderazione della prognosi positiva di non commissione di ulteriori reati,giustificata dalla condizione di incensuratezza dell’imputato e dall’effettodeterrente della pronuncia di condanna. Il beneficio è stato, però, subordinato allapubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.Sul punto deve osservarsi che la pubblicazione officiosa della sentenza penaledi condanna è prevista come sanzione accessoria ai sensi dell’art. 36, commisecondo, terzo e quarto, cod. pen. Diverso è, però, il caso in cui la pubblicazionedella sentenza sia posta a carico del condannato quale condizione dellasospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 cod. pen.In termini generali va ricordato che in caso di sospensione condizionale dellapena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro ilquale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenzialedell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza, traducendosi l’omessa fissazionedel termine in un vizio di violazione di legge della sentenza (Sez. U, n. 37503 del23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). Con specifico riferimento, poi, allapubblicazione della sentenza in una testata giornalistica, il giudice deve specificaretermine e modalità della pubblicazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 165cod. pen., in modo da mettere il condannato in grado di adempiereautonomamente l’obbligo impostogli con la sentenza, che non è eseguibile d’ufficioa prescindere dall’iniziativa dell’interessato (Sez. 1, n. 47216 del 28/05/2016,Zagaria, Rv. 268135 - 01).Nel caso di specie, invece, il Tribunale si è limitato a subordinare il beneficioalla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, senza indicarené il termine né le modalità della pubblicazione; ne deriva la violazione dell’art.165 cod. pen. Ne consegue, pertanto, la necessità di investire il Giudice di meritodel relativo adempimento.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allapubblicazione della sentenza di condanna. Pertanto, la sentenza impugnata deveessere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA], individuata ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.7. Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio verranno liquidate aldefinitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle speseprocessuali all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamentocon rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo,in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell ’imputato,dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio dellasoccombenza, con riferimento all’esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv.262561 - 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione dellasospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna,con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta nel resto il ricorso. Spese di parte civile al definitivo.Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26838/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris