CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 126-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1486/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 12/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese T.O.S.A.P. relative all'anno 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza n. 5516/2018, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione, tanto [OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proposero distinti appelli innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 1486/3/2020, depositata il 12.3.2018, accolse parzialmente il gravame della contribuente, annullando le sanzioni alla stessa irrogate tanto per le riprese connesse all'omessa denunzia, quanto in relazione a quelle concernenti l'omesso versamento dell'imposta; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi formulata) della "violazione e falsa applicazione di Legge con riferimento all'art. 53 D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche Ric. 2021 n. 126 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -2- ed integrazioni, per l'omessa denuncia" (cfr. ricorso, p. 11, sub 1 ), che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi formulata) la "violazione e falsa applicazione di Legge, con riferimento all'art. 13 co. 1 D.Lgs. 471/97, per l'omesso versamento" (cfr. ricorso, p. 11, sub 2); che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta - sono inammissibili; che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (arg. da Cass., Sez. U, 8.11.2021, n. 32415, Rv. 662880-01). In particolare, è stato all'uopo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. richiede, per ogni motivo, l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., Sez. L, 18.8.2020, n. 17224, Rv. 658539-01); che, nella specie, in considerazione della complessiva formulazione del ricorso, entrambi i motivi contravvengono ai principi di specificità e chiarezza imposti dall'art. 366, comma Ric. 2021 n. 126 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -3- -(2,- 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., essendo stato l'atto collazionato con un'unica parte "centrale" (pp. 3-10), contenente indistinte argomentazioni difensive e richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ed una parte finale (cfr. p. 11, sub 1 e 2) con l'esposizione sintetica dei vizi in conseguenza lamentati, da cui sarebbe affetta la decisione impugnata; che, peraltro, sotto tale profilo le censure neppure sono chiare nel loro sviluppo, giacché a fronte di due lamentate "violazione e falsa applicazione di Legge", nella breve chiosa finale (cfr. ricorso, p. 11, cpv.), parte ricorrente fa invece riferimento ad una presunta carenza (o omissione. Neppure tale dato è chiaro) di motivazione ("Nulla infatti ha motivato il Giudice di II grado in merito alle eccezioni sollevate dal Comune di Palermo..."); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna il [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 4.100,00 (quattromilacento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 126 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -4- unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Rom