CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 01521/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1463/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC– 28/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30155/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1973; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 ottobre 1983; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 gennaio 2003; avverso il decreto del 26 marzo 2024 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto deliberato il 26 marzo 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]- labria ha confermato il decreto del 27 gennaio 2023 con il quale il Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza spe- ciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la confisca di un’autovet- tura (una Fiat 500 targata [OSCURATO:TARGA], acquistata il 4 aprile 2019) e di un motociclo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1521/2025 Roma, lì, 13/01/2025 (Honda SH300A targato EP55261, acquistato il 22 giugno 2020), entrambi inte- stati alla moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA], nonché del conto corrente n. 22696.06 (intestato al proposto e acceso presso [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, filiale di [OSCURATO:PERSONA], con saldo pari ad euro 4.317,28) e del conto corrente n. 33900945 (intestato alla moglie, acceso presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., aperto il 27 dicembre 2001, con saldo pari ad euro 5.471,97). 2. Con un unico motivo d’impugnazione, il proposto ([OSCURATO:PERSONA]) e i terzi interessati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) deducono violazione di legge, lamentando che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motiva- zione con riferimento alla effettiva disponibilità, da parte del proposto, di uno dei conti correnti sequestrati. Il decreto impugnato, sostiene la difesa, avrebbe ipo- tizzato la disponibilità in capo al proposto del conto corrente intestato alla moglie alla luce di un ragionamento presuntivo, fondato esclusivamente sul rapporto di parentela. E ciò in aperta violazione dell’art. 26, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, che, invece, circoscrive la presunzione di fittizietà dell’acquisto del terzo entro ri- gorosi limiti temporali. Tanto più che: a) i terzi, sebbene stretti familiari, erano comunque dotati di autonoma capacità reddituale; b) i risparmi depositati sul conto corrente risalgono all'anno 2001 e, quindi, ad un periodo in cui non vi era manifestazione della pericolosità sociale del proposto. L’unico profilo apprezzabile, continua la difesa, sarebbe la sufficienza del red- dito autonomamente generata dal terzo ai fini dell’apprezzamento della sua con- gruità rispetto agli acquisti effettuati, profilo non valutato nel decreto impugnato. In ultimo, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, non potrebbero essere ricavate semplicemente dal mero dato statistico (dedotto dai parametri ISTAT), occorrendo, invece, una verifica effettiva dello stile di vita della famiglia Mammoliti – Giorgi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili sotto differenti profili. 2. I ricorrenti deducono la radicale carenza di motivazione con riferimento a due profili: a) la concreta disponibilità da parte del proposto di uno dei conti cor- renti sequestrati e la correlazione temporale degli acquisti rispetto alla pericolosità soggettiva (così come perimetrata nel provvedimento applicativo); b) la valuta- zione di congruità della capacità economica del nucleo familiare alla luce della determinazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare. Ebbene, per come chiaramente evidenziato nel provvedimento impugnato, l’unico motivo di censura sollevato dinanzi alla Corte d’appello, sotto il profilo pa- trimoniale, attiene alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare e alla sufficienza dei parametri Istat per la connessa determinazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Ed è, quindi, solo tali ultimi profili che, in questa sede, sono suscettibili di valutazione, non potendosi dedurre un’asserita carenza motivazionale in relazione ad una questione sulla quale la stessa Corte non era stata chiamata a pronunciarsi, in quanto non prospettata in appello. E la relativa censura, nei termini indicati in precedenza, è indeducibile. Entrambi i giudici di merito, invero, nel valutare l’incoerenza reddituale ri- spetto agli acquisti effettuati, hanno correttamente fatto riferimento a) ai redditi complessivi prodotti dal nucleo familiare, all’interno dei quali sono inseriti anche i terzi interessati (per come chiaramente desumibile dalla relativa tabella contenuta nella motivazione del provvedimento applicativo genetico reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); b) all’applicazione del dato statistico per la determinazione del “reddito disponibile”, quantificato all’esito dell’incidenza dei costi di sostenta- mento, desunti dalle analisi ISTAT. Sotto il primo profilo, alla luce del chiaro dato indicato dalla Corte territoriale, la difesa non precisa quali redditi siano stati pretermessi e in che termini; sotto il secondo profilo, va considerato come il dato che emerge dall’applicazione dei pa- rametri ISTAT (formulati essi stessi alla luce di elaborazioni matematiche di os- servazioni massive di comportamenti) è, all’evidenza, presuntivo (in termini coe- renti con la natura del procedimento di prevenzione, ontologicamente fondato su dati indiziari e su conseguenti presunzioni), per cui la parte ben può provare il contrario: l’esistenza di tali parametri determina solo un’inversione dell’onere pro- batorio, essendo trasferito sulla parte interessata, che intenda contestarli, l’onere di dimostrare la differente quantificazione (Sez. 2 ,n. 36833 del 28/09/2021, Ca- roppo, Rv. 282361; Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, Rv. 271996). Onere che, per come chiaramente evidenziato dalla Corte d’appello, in con- creto, non è stato adempiuto, non avendo il proposto (peraltro neanche in questa sede) indicato neanche parametri alternativi dai quali desumere che la spesa af- frontata dalla famiglia per il suo sostentamento sia stata inferiore a quella stimata, se non nei limiti di non meglio specificati “tassi di povertà”. Censura che non solo è formulata in termini generici (non essendo stata offerta alcuna specificazione o quantificazione), ma, soprattutto, aggredisce un profilo motivazionale; profilo il cui sindacato, alla luce del disposto di cui all’art. 10, comma 3, d. lgs. n 159 del 2011, è precluso in questa sede. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versa- mento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]