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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02645/2023

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006/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21006/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso da sé stesso nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta, come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 3334/07/2021depositata in data 12.4.2021; N. 21006/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia accolse l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1222/2016della C.T.P. di Caltanissetta, che aveva invece accolto il ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] , annullando l’ avvis o di accertamentonotificatogli per l’anno 2012, con cui si recuperava a tassazione maggiore IRPEF, IRAP ed IVA; nel riformare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che l’accertamento era fondato su indagini bancarie s u conti correnti intestati al coniuge e alla madre del contribuente, e che la prova della riferibilità a quest’ultimo poteva desumersi dai rapporti di familiarità tra gli stessi, benché vincibile dalla prova contraria; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato a quattro motiv i , illustrati da memoria, cui resist e con controricorso l’Agenzia delle Entrate; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza a causa della nullità dell’avviso di trattazione dell’udienza, nonché violazione o mancata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per non essere stata data comunicazione circa la possibilità di potersi avvalere di collegamento da remoto per la partecipazione all’udienza pubblica e di poter chiedere la discussione orale; 1.2 –il motivo è infondato; N. 21006/21 R.G. infatti, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell’udienza in epoca Covid, non risulta che il contribuente abbia notificato l’istanza per la discussione alle parti costituite, né depositato l’istanza almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, ex art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020; pertanto, del tutto correttamentela C.T.R. ha introitato la causa in decisione allo stato degli atti, giacché la facoltà di avanzare detta istanza è prevista direttamente dalla legge e la mancata avvertenza nell’avviso d i trattazionein nulla può aver menomato il diritto di difesa del contribuente; 2.1 – col secondo moti vo si lamenta la nullità della sentenza per violazione o mancata applicazione dell’art. 329 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la C.T.R. riformato tout courtla decisione di primo grado, senza tener conto che l’appello dell’Ufficio non aveva investito, per precisa scelta, la ripresa ai fini IRAP; 2.2 – benché il Consigliere relatore abbia proposto il rigetto della doglianza, reputa il Collegio che la stessa sia fondatae debba essere accolta, specialmente al lume di quantoesposto dal contribuente in memoria, ove si è dedotto che l’Agenzia ha emesso intimazione di pagamentoestesa anche all’IRAP anno 2012; non può che rilevarsi, dunque, l’erroneità della decisione, nella parte in cui s’è riformata integralmente la decisione di primo grado, anche nella parte inerente all’IRAP, benché l’Agenzia avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che , sul punto , aveva escluso la soggettività passiva del Fonte , per carenza del requisito dell’autonoma organizzazione; 3.1 –col terzo motivo si deduce vizio di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 32 d.P.R. n. N. 21006/21 R.G. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per aver la C.T.R. omesso qualsiasi motivazione circa la riferibilità dei movimenti bancari dei c/c intestati alla propria moglie e alla propria madre, rendendo sul punto una motivazione apparente; peraltro, il p.v.c. su cui si fonda l’accertamento non riportava alcun cenno ad una pretesa intestazione fittizia dei conti, solo riferendosi a singole operazioni da verificare; 3.2 – contrariamente a quanto proposto dal Consigliere relatore, reputa il Collegio che la censura sia nel complesso fondata, con specifico riferimento al disposto dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; infatti, per quanto in modo talvolta ridondante, il contribuente non manca di contestare(specialmente alle pagg. 18, 19 e 23 del ricorso) il difetto di prova e di motivazione analitica che,invece , deve necessariamente sussistere , affinché possa operare la presunzione di cui all’art. 32 cit.; in particolare, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 13112/2020) ha affermato che in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, ma che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili; da ciò discende l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativadelle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di N. 21006/21 R.G. dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze, attività che con ogni evidenza è mancata del tutto; 4.1– col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per aver omesso di esaminare la questione del mancato esperimento del contraddittorio preventivo; 4.2 –la censura -per quanto non possa dirsi affetta da novità, come da proposta -è comunque infondata; infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui “In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti” (Cass. n. 34209/2019; conf., Cass. n. 10249/2017); 5.1 -in definitiva, il secondo e il terzo motiv o sono accolt i nei termini di cui in motivazione; il primo e il quarto sono infondati;la sentenza impugnata è dunque cassatalimitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che si atterràai superiori principi e provvederàsulle spese del giudizio di legittimità; N. 21006/21 R.G.

P.Q.M. accoglie il secondo e il terzo motiv o e rigetta i restanti ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
006/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21006/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso da sé stesso nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta, come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 3334/07/2021depositata in data 12.4.2021; N. 21006/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia accolse l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1222/2016della C.T.P. di Caltanissetta, che aveva invece accolto il ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] , annullando l’ avvis o di accertamentonotificatogli per l’anno 2012, con cui si recuperava a tassazione maggiore IRPEF, IRAP ed IVA; nel riformare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che l’accertamento era fondato su indagini bancarie s u conti correnti intestati al coniuge e alla madre del contribuente, e che la prova della riferibilità a quest’ultimo poteva desumersi dai rapporti di familiarità tra gli stessi, benché vincibile dalla prova contraria; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato a quattro motiv i , illustrati da memoria, cui resist e con controricorso l’Agenzia delle Entrate; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza a causa della nullità dell’avviso di trattazione dell’udienza, nonché violazione o mancata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per non essere stata data comunicazione circa la possibilità di potersi avvalere di collegamento da remoto per la partecipazione all’udienza pubblica e di poter chiedere la discussione orale; 1.2 –il motivo è infondato; N. 21006/21 R.G. infatti, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell’udienza in epoca Covid, non risulta che il contribuente abbia notificato l’istanza per la discussione alle parti costituite, né depositato l’istanza almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, ex art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020; pertanto, del tutto correttamentela C.T.R. ha introitato la causa in decisione allo stato degli atti, giacché la facoltà di avanzare detta istanza è prevista direttamente dalla legge e la mancata avvertenza nell’avviso d i trattazionein nulla può aver menomato il diritto di difesa del contribuente; 2.1 – col secondo moti vo si lamenta la nullità della sentenza per violazione o mancata applicazione dell’art. 329 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la C.T.R. riformato tout courtla decisione di primo grado, senza tener conto che l’appello dell’Ufficio non aveva investito, per precisa scelta, la ripresa ai fini IRAP; 2.2 – benché il Consigliere relatore abbia proposto il rigetto della doglianza, reputa il Collegio che la stessa sia fondatae debba essere accolta, specialmente al lume di quantoesposto dal contribuente in memoria, ove si è dedotto che l’Agenzia ha emesso intimazione di pagamentoestesa anche all’IRAP anno 2012; non può che rilevarsi, dunque, l’erroneità della decisione, nella parte in cui s’è riformata integralmente la decisione di primo grado, anche nella parte inerente all’IRAP, benché l’Agenzia avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che , sul punto , aveva escluso la soggettività passiva del Fonte , per carenza del requisito dell’autonoma organizzazione; 3.1 –col terzo motivo si deduce vizio di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 32 d.P.R. n. N. 21006/21 R.G. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per aver la C.T.R. omesso qualsiasi motivazione circa la riferibilità dei movimenti bancari dei c/c intestati alla propria moglie e alla propria madre, rendendo sul punto una motivazione apparente; peraltro, il p.v.c. su cui si fonda l’accertamento non riportava alcun cenno ad una pretesa intestazione fittizia dei conti, solo riferendosi a singole operazioni da verificare; 3.2 – contrariamente a quanto proposto dal Consigliere relatore, reputa il Collegio che la censura sia nel complesso fondata, con specifico riferimento al disposto dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; infatti, per quanto in modo talvolta ridondante, il contribuente non manca di contestare(specialmente alle pagg. 18, 19 e 23 del ricorso) il difetto di prova e di motivazione analitica che,invece , deve necessariamente sussistere , affinché possa operare la presunzione di cui all’art. 32 cit.; in particolare, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 13112/2020) ha affermato che in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, ma che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili; da ciò discende l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativadelle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di N. 21006/21 R.G. dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze, attività che con ogni evidenza è mancata del tutto; 4.1– col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per aver omesso di esaminare la questione del mancato esperimento del contraddittorio preventivo; 4.2 –la censura -per quanto non possa dirsi affetta da novità, come da proposta -è comunque infondata; infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui “In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti” (Cass. n. 34209/2019; conf., Cass. n. 10249/2017); 5.1 -in definitiva, il secondo e il terzo motiv o sono accolt i nei termini di cui in motivazione; il primo e il quarto sono infondati;la sentenza impugnata è dunque cassatalimitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che si atterràai superiori principi e provvederàsulle spese del giudizio di legittimità; N. 21006/21 R.G. P.Q.M. accoglie il secondo e il terzo motiv o e rigetta i restanti ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che p
Sentenza Cassazione n. 02645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris