CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di una targa già pronunciata dal Tribunale di Locri con sentenza 3 marzo 2014. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MERCURIO Domenico. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, si richiede all'imputato di assolvere ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio risulta inammissibile in quanto la pena irrogata risulta parametrata ai minimi edittali della fattispecie contestata con conseguente impossibilità di ulteriore riduzione, nemmeno risultando evocata in sede di ricorso l'applicabilità dell'attenuante di quell'art. 648 capoverso cod. pen. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensor