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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07402/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1859/2020 la Corte di appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto all'imputato la causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona, l'intensità del dolo ed i precedenti per reati della stessa indole, indicativi del carattere abituale della condotta.

La medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in punto di gravità del fatto e capacità a delinquere.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].. estensore [OSCURATO:PERSONA] -nte Ricc rd./ , moroso Anna r cuoio [OSCURATO:PERSONA] CACEL1 ',-IRIA M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1859/2020 la Corte di appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto all'imputato la causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona, l'intensità del dolo ed i precedenti per reati della stessa indole, indicativi del carattere abituale della condotta. La medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in punto di gravità del fatto e capacità a delinquere. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].. estensore [OSCURATO:PERSONA] -nte Ricc rd./ , moroso Anna r cuoio [OSCURATO:PERSONA] CACEL1 ',-IRIA M
Sentenza Cassazione n. 07402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris